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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/02/2024, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Pasquale CRISTIANO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4157 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020, avente ad oggetto “contratto di appalto”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6760/20, pubblicata il 16 Ottobre
2020 e notificata il 17 Ottobre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 16 Ottobre 2023, all'esito dell'udienza del 10 Ottobre 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 4 Gennaio 2024), e pendente tra:
RA IN ( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) C.F._1
dall'avv. Massimiliano Buongiorno ( ), con il quale è elettivamente C.F._2
dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), quale titolare della disciolta impresa Controparte_1 C.F._3
individuale (P. IVA: , rapp.to e difeso (giusta Controparte_2 P.IVA_1
procura in atti) dall'avv. Francesco Scippa ( ), con il quale è C.F._4
elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 10 Ottobre 2023 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata a RA IN il 23 Gennaio 2017, (quale Controparte_1
titolare della ditta individuale ”) esponeva di essere Organizzazione_1
creditore nei confronti del convenuto per la somma di euro 37.000,00.
Tale importo era dovuto a titolo di saldo per i lavori di ristrutturazione edilizia, eseguiti dal in due appartamenti di proprietà del RA. CP_1
Si trattava degli interni nn. 14 e 15, compresi nel fabbricato sito in Napoli alla Via Comunale
Vecchia di Miano n. 39.
In particolare, erano state commissionate alla ditta appaltatrice le seguenti attività: rimozione pavimentazione e massetto;
posa nuovo pavimento;
rimozione vecchi impianti e rifacimento degli impianti elettrico ed idrico, con realizzazione di nuovi punti idrici;
demolizioni tramezzature e ricostruzioni;
divisione da altro appartamento;
posa in opera di infissi interni ed esterni;
realizzazione dell'impianto di riscaldamento;
posa in opera di igienici e ceramiche;
pitturazioni ed ulteriori opere, dettagliatamente indicate nella perizia giurata del geometra , depositata in atti. CP_3
A tali attività si erano aggiunte ulteriori lavorazioni: controsoffittature, nuovi impianti idrici e nuovi punti luce, realizzazione di cartongessi di separazione da altro immobile.
Per l'attività svolta, la aveva percepito, in totale, la somma di euro 8.000,00 CP_2
(fatture n. 17/14 e n. 18/14).
La ditta appaltatrice aveva eseguito i lavori sino al mese di Luglio 2014, allorquando il committente RA aveva impedito al l'ulteriore accesso al cantiere. CP_1
2 Con lettera racc.ta del 25/9/2014 l'attore aveva vanamente sollecitato il saldo delle competenze dovute, per la parte dei lavori già eseguiti presso gli immobili del convenuto, nonché aveva vanamente sollecitato l'accesso al cantiere, al fine di poter completare le opere commissionate.
A fronte dell'inerzia del committente, la ditta aveva avviato la procedura di CP_2
negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
Sulla base di queste premesse (nella qualità) proponeva le seguenti Controparte_1
domande:
A) Condannarsi RA IN al pagamento, in suo favore, della somma di euro 36.728,00, oltre accessori, a titolo di residuo impagato del corrispettivo per gli eseguiti lavori di ristrutturazione (oppure al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di
Giustizia);
B) Condannarsi RA IN al pagamento dell'ulteriore somma di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento dei danni da anomalo andamento del cantiere, nonché dei danni derivanti dalla sospensione dell'attività non comunicata;
ed ancora al pagamento della somma di euro
8.000,00, a titolo di risarcimento del danno all'immagine e del danno extracontrattuale;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Peraltro, è d'uopo evidenziare come la somma richiesta a titolo di versamento del residuo impagato del prezzo dell'appalto, sia stata leggermente ridotta dall'attore (da euro
37.000,00 ad euro 36.728,00) in sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc (alla luce delle deduzioni svolte dal convenuto con le proprie difese).
Si costituiva il convenuto RA IN, giusta comparsa depositata il 6 Aprile 2017.
Il committente contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla ditta attrice, deducendo quanto segue.
In data 2 Ottobre 2013 la ditta e RA IN avevano stipulato un formale CP_2
“contratto di appalto”, prevedendo per il costo delle opere il complessivo importo di euro
3 41.706,00, e stabilendo un termine finale di esecuzione dei lavori pari a n. 120 giorni continuativi.
Il committente aveva corrisposto le seguenti somme:
euro 4.000,00 versati ad inizio lavori;
euro 12.000,00 in data 20.12.2013;
euro 6.000,00 in data 09.5.2014;
euro 1.000,00 in data 23.5.2014;
euro 5.000,00 versati con assegno bancario n. 3671357971-08, da RA IN Org_2
in data 27.5.2014;
euro 5.000,00 corrisposti in data 18.6.2014;
il tutto per complessivi euro 37.000,00.
A fronte di tali pagamenti RA IN aveva ricevuto unicamente le fatture nn. 7/14 ed
8/14.
Con lettera racc.ta del 30.9.2013 il RA aveva comunicato alla la presenza di CP_2
numerosi vizi, difetti e difformità dell'opera, con particolare riferimento alle lavorazioni già concluse.
Con successiva missiva del 7.10.2014 il committente aveva reiterato la denuncia di omesso completamento dei lavori;
quindi egli aveva vanamente invitato il al CP_1
completamento delle opere.
Al fine di determinare i danni il committente aveva conferito incarico all'arch. CP_4
.
[...]
Quest'ultimo, con perizia depositata in atti, aveva quantificato in euro 30.820,00 la sommatoria dei costi occorrenti per l'eliminazione dei vizi (euro 21.077,00) e di quelli occorrenti per il completamento dei lavori (pari ad euro 9.743,00).
4 Pertanto, stante l'inadempimento della , il committente RA chiedeva il CP_2
rigetto delle domande attoree.
Altresì il convenuto spiegava domanda riconvenzionale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti, per le seguenti somme:
euro 1.776,32 a titolo di rimborso delle spese di redazione della perizia giurata;
euro 33.267,30, quale sommatoria di euro 12.190,30 (costo per il completamento delle opere), e di euro 21.077,00 (costo per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e delle difformità ancora presenti);
euro 10.000,00, per i gravi comportamenti e la malafede manifestata dall'appaltatore durante l'esecuzione del contratto di appalto.
Il convenuto chiedeva anche il risarcimento per il danno da ritardo nella consegna dell'opera
(quantificazione del danno da rimettersi alla valutazione equitativa del Giudice).
Il convenuto RA insisteva nel dedurre l'infondatezza della pretesa creditoria di parte avversa, considerata la mancata conclusione dei lavori.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 25 Gennaio 2018 il G.I. formulava una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis cpc.
Invero, è d'uopo ripercorrere le articolate osservazioni svolte dal giudicante nell'ordinanza del 25.01.2018, sfociata nella formulazione della proposta conciliativa.
L'appaltatore ha dichiarato di avere svolto lavori per euro 37.000,00 (comprese le CP_1
lavorazioni aggiuntive, non contestate), e di avere ricevuto acconti per euro 8.000,00.
Quindi vanta un credito pari ad euro 29.000,00 (37.000,00 – 8.000,00). CP_1
Il committente RA ha prodotto documentazione inidonea a dare prova dei versamenti dedotti;
infatti, si tratta di pagamenti effettuati per un altro appalto (cantiere di Via
Poggioreale). Del resto il contratto scritto prodotto in atti prevedeva una tempistica dei pagamenti parziali, incompatibile con i versamenti effettuati.
5 Il committente RA non è decaduto dalla facoltà di eccepire vizi e difetti, dato che i lavori non erano terminati.
Non ha avuto riscontri l'abbandono del cantiere, dedotto dal committente.
Il ha condiviso la riduzione delle originarie pretese, fatta dall'appaltatore con riferimento al corrispettivo per gli impianti elettrici, nonché con riferimento al corrispettivo per le pitture.
Il danno per i vizi che caratterizzano la pavimentazione è stato quantificato in euro 5.000,00.
Nel corrispettivo si deve anche ricomprendere l'importo di euro 1.000,00, per facchinaggio e trasporto a discarica.
In definitiva, a mezzo dell'ordinanza del 25 Gennaio 2018, il G.I. proponeva il pagamento a carico di RA IN, ed in favore della , della somma Organizzazione_1
omnicomprensiva di euro 23.000,00 (euro 29.000,00- euro 6.000,00), oltre IVA al 10%.
Altresì egli proponeva il pagamento, a carico di RA IN ed in favore della
, delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi euro Organizzazione_1
2.500,00 (di cui euro 1.970,00 per compensi ed euro 530,00 per esborsi), oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Scippa.
La proposta conciliativa veniva respinta dal convenuto RA IN.
Successivamente, all'udienza del 5 Luglio 2018 venivano sentiti i testi e Testimone_1
. Testimone_2
Inoltre il primo Giudice riteneva superfluo l'espletamento di CTU.
All'esito del primo grado il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6760/20, pubblicata il 16
Ottobre 2020, ha parzialmente accolto la domanda dell'attore ed appaltatore . CP_1
Dunque il primo Giudice:
Ha condannato RA IN al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1
di euro 30.728,29 oltre IVA al 10 %, ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
6 Ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dal committente RA IN (nonché ha respinto le domande risarcitorie formulate dall'attore , ulteriori rispetto alla CP_1
fondamentale domanda di condanna al pagamento del prezzo residuo);
Ha condannato RA IN al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
, liquidate in complessivi euro 7.800,00 (di cui euro 546,00 per esborsi ed euro CP_1
7.254,00 per compensi professionali), oltre accessori come per Legge;
Infine, il Tribunale ex officio ha condannato RA IN al pagamento, in favore del
, dell'ulteriore somma di euro 7.800,00, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 co.3 CP_1
cpc (stante la temerarietà delle difese del convenuto RA, anche alla luce del rifiuto ingiustificato e pretestuoso di aderire alla proposta conciliativa formulata dall'istruttore).
In particolare, il Tribunale ha forfettariamente quantificato il costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi in euro 5.000,00, oltre l'ulteriore importo di euro 1000,00 per facchinaggio e trasporto a discarica (appunto, si è addivenuti all'importo di euro 30.728,29, sottraendo euro 6.000,00 da euro 36.728,29).
Altresì, il primo Giudice ha ritenuto incongrua la somma di euro 21.077,00, indicata dal committente RA come necessaria per l'eliminazione dei vizi e dei difetti.
Come sopra accennato, il Tribunale ha rigettato tutte le domande riconvenzionali proposte dal committente RA, nonché le domande risarcitorie avanzate dall'appaltatore (trattasi della domanda di risarcimento dei pretesi danni da anomalo andamento del cantiere, nonché di risarcimento dei pretesi danni all'immagine).
In sostanza il primo Giudice – anche sulla scorta delle argomentazioni già esposte nell'ordinanza contenente la proposta conciliativa – ha ritenuto sufficiente (ai fini dell'esatta comprensione della vicenda oggetto di causa) l'esame dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di espletare CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello RA IN, con citazione notificata in data
16 Novembre 2020 nei confronti di (nella qualità). Controparte_1
7 L'impugnante ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime cure, di rigettarsi le domande proposte in primo grado dal , atteso l'anticipato CP_1
pagamento da parte del committente di ogni somma dovuta;
altresì il committente ha riproposto le domande riconvenzionali già avanzate in prime cure;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
In via subordinata l'appellante ha anche mosso specifica censura avverso la condanna al pagamento delle spese del giudizio (ivi compresa l'emessa condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc).
Si è costituito l'appellato (quale titolare della disciolta impresa individuale Controparte_1
), chiedendo di rigettarsi il gravame;
l'appellato ha anche Controparte_2
chiesto di condannarsi l'impugnante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria.
Invece, il non ha proposto impugnazione incidentale, avverso la sentenza di prime CP_1
cure (laddove si sono rigettate le domande risarcitorie, che fungevano in sostanza da corollario, rispetto alla fondamentale domanda di pagamento del prezzo residuo dell'appalto).
La Corte, con l'ordinanza pubblicata il 15 Marzo 2021, ha respinto la richiesta di parte appellante di espletamento di CTU (consulenza di ufficio già non ammessa dal Tribunale).
Altresì, a mezzo della medesima ordinanza, ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del capo A) del dispositivo della sentenza di primo grado, con riferimento all'eccedenza rispetto all'importo di euro 17.000,00 (debito non contestato dal committente RA); ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del capo C) del dispositivo della sentenza di prime cure, con riferimento all'eccedenza, rispetto all'importo di euro 3.500,00; ha sospeso integralmente l'efficacia esecutiva del capo D) del dispositivo della gravata sentenza, e cioè per l'intero importo di euro 7.800,00, di cui all'emessa condanna risarcitoria, ex art. 96 co.3 cpc.
Per quel che concerne la sospensiva parziale dell'esecutorietà, con riferimento al capo A) del dispositivo, nella descritta ordinanza del 15 Marzo 2021 si è osservato come il committente
8 RA – a fol. 53 dell'atto di gravame – abbia comunque riconosciuto il proprio debito, fino a concorrenza dell'importo di euro 17.000,00.
Giusta ordinanza comunicata in data 16 Ottobre 2023 – all'esito dell'udienza del 10 Ottobre
2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come, pur in mancanza del fascicolo di ufficio cartaceo di primo grado, non pervenuto, in ogni caso le parti abbiano assolto all'onere di riversare in telematico tutti gli atti a loro disposizione.
Dunque, sono stati riversati tutti i documenti prodotti in primo grado, nonché integralmente i verbali di udienza (peraltro, il fascicolo di primo grado risulta comunque acquisito nella modalità “integralmente digitale PNRR”).
Deve inoltre rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado, avanzata dal convenuto per violazione dell'art. 164 co. 4 cpc, ovvero per incoerenza nell'esposizione dei fatti ed incertezza sulle somme dovute.
Ed invero, a giudizio della Corte risultano indicati gli elementi identificativi del diritto fatto valere dall'attore – elementi senz'altro emergenti, all'esito di un esame complessivo dell'atto introduttivo.
Ciò premesso, risulta opportuno ripercorrere, nei tratti salienti, l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice nell'impugnata sentenza (pronuncia in cui il G.M. si è avvalso anche delle osservazioni già svolte nella succitata ordinanza del 25 Gennaio 2018, con cui era stata formulata la proposta conciliativa, ex art. 185 bis cpc).
Il Tribunale ha ritenuto pacifico – alla luce del contratto di appalto in atti – che il RA avesse incaricato il di eseguire opere per euro 41.700,00. CP_1
9 Altresì non può revocarsi in dubbio che siano state compiute lavorazioni aggiuntive per ulteriori euro 4.774,00.
Pertanto l'appaltatore deduce un credito complessivo pari ad euro 46.474,00. CP_1
Considerati gli acconti corrisposti pari ad euro 8.000,00 (come riconosciuto dallo stesso
), ecco che il credito complessivo, invocato dall'appaltatore, è pari ad euro CP_1
38.474,00.
Ed anzi – all'esito della necessaria decurtazione del valore delle opere non eseguite – si addiviene alla minor somma di euro 36.728,29.
A questo punto, il Giudice Monocratico ha esaminato l'eccezione del committente RA, di integrale pagamento dei lavori eseguiti presso gli appartamenti siti alla Via Vecchia
Comunale Miano n. 39.
La documentazione prodotta dal committente assomma ad euro 37.000,00 (cfr. i pagamenti parziali in date 20.12.13, 2.4.2014, 9.5.2014, 23.5.2014, 27.5.2014 e 18.6.2014).
A giudizio del Tribunale, di tali euro 37.000,00 soltanto euro 4.000,00 sono imputabili ai lavori effettuati dal presso le due unità immobiliari di Via Vecchia Comunale Miano. CP_1
Infatti i restanti pagamenti si riferiscono ad altri lavori (distinti da quelli oggetto di causa), eseguiti dal presso una diversa unità immobiliare, sita alla via Poggioreale (adibita CP_1
a studio professionale del RA).
A sostegno di tale deduzione il primo giudicante ha evidenziato che i pagamenti del committente riportano la causale “studio di via Poggioreale”.
Inoltre il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(cfr. il verbale di udienza del 5.7.2018), dalle quali emerge una dettagliata descrizione dello studio di Via Poggioreale, presso il quale essi avevano eseguito i lavori.
Nell'atto di impugnazione il committente RA IN giustifica la causale dei pagamenti
“lavori ”, sostenendo che tale espressione si riferiva soltanto al luogo del Controparte_6
10 pagamento (vale a dire i pagamenti, nell'ottica dell'appellante, si riferirebbero comunque alla ristrutturazione degli appartamenti di Via Comunale Vecchia).
Il Collegio non concorda con la prospettazione di parte impugnante.
In linea con l'iter argomentativo del primo Giudice, la Corte ritiene che non emergano elementi, che consentano di “ancorare” i pagamenti con la causale ”, ai Controparte_6
lavori eseguiti presso gli appartamenti di Via Comunale Vecchia.
Invero, non si può prescindere dall'esame del contratto scritto di appalto inter partes, in atti, datato 2 Ottobre 2013.
L'appalto aveva ad oggetto la ristrutturazione di due appartamenti (interni nn. 14 e 15), siti in Napoli alla Via Vecchia Comunale Miano n. 39, al prezzo di euro 41.706,00.
Significativamente, nella scrittura privata non si fa alcun riferimento ad un'ulteriore unità immobiliare, sita alla Via Poggioreale.
A mezzo della citazione di primo grado, notificata il 23 Gennaio 2017, il ha azionato CP_1
esclusivamente questo contratto, chiedendo il versamento del residuo impagato del corrispettivo dell'appalto.
I lavori di ristrutturazione svolti presso l'unità immobiliare di Via Poggioreale attengono ad una diversa fattispecie contrattuale, non oggetto del presente giudizio.
Pertanto, il primo giudicante ha correttamente rilevato l'inidoneità ed irrilevanza di documentazione (prodotta dal RA), attestante pagamenti parziali, relativi ai lavori presso l'unità immobiliare di Via Poggioreale (ad eccezione di un versamento parziale per euro 4.000,00, invece imputabile all'appalto oggetto di causa).
Il committente RA ha eccepito l'inadempimento della per violazione del CP_2
termine di 120 giorni, previsto nel contratto di appalto per il completamento dei lavori, nonché per la presenza di vizi e difformità dell'opera che l'impresa non aveva provveduto ad eliminare.
Il G.M. di Napoli ha ritenuto infondate tali eccezioni.
11 Il Tribunale ha correttamente dedotto che non ricorre alcun profilo di inadempimento addebitabile alla , per violazione del termine di 120 gg., posto che non risulta CP_2
comunicata alcuna data di inizio lavori.
Inoltre il termine non ha carattere essenziale, e manca l'indicazione di un'eventuale penale per il ritardo nell'esecuzione dell'opera.
Quindi il Collegio ritiene di dover confermare la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale, con cui si invocava la condanna (a carico dell'appaltatore ) al CP_1
risarcimento del danno per il preteso “ritardo” nella consegna dei lavori.
Il committente RA IN ha anche eccepito che i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, e che pertanto poteva trovare applicazione la normativa sulla garanzia per vizi e difformità dell'opera, ex art. 1667 cc..
Il Tribunale, nella gravata sentenza, ha correttamente ritenuto non operative le decadenze di cui all'art. 1667 cc., in quanto i lavori non erano stati terminati.
Il Collegio condivide l'insegnamento giurisprudenziale, in base al quale,….in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. cc., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cc. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine (Cass. civ, ordinanza n. 4511 del 14
Febbraio 2019).
Nel caso di specie lo stesso appaltatore esponeva il proprio interesse alla CP_1
prosecuzione dei lavori, rimasti incompleti a causa dell'impossibilità di accedere al cantiere, per esclusiva volontà del committente (cfr. la racc.ta del 25.9.2014 ed il fax del 28.10.2014).
Quindi non può revocarsi in dubbio che l'appaltatore non abbia posto in essere alcun arbitrario “abbandono” di cantiere;
piuttosto, l'interruzione dell'attività è dipesa in via esclusiva dalla volontà di RA IN (e tutto questo benchè il si fosse mostrato CP_1
disponibile a porre rimedio agli inconvenienti che si erano manifestati).
12 Altresì, il primo giudicante ha compiutamente analizzato la documentazione depositata in atti, in ordine alle somme richieste in via riconvenzionale dal committente, a titolo di risarcimento danni.
L'appellante RA IN ha impugnato la sentenza, in particolare laddove il primo
Giudice ha liquidato i danni per vizi e difetti forfettariamente in euro 5.000,00, oltre euro
1.000,00 per oneri di discarica.
La deduzione è priva di pregio, dato che il Tribunale, nella quantificazione degli importi, ha tenuto conto delle riduzioni, spontaneamente operate dall'appaltatore per le CP_1
attività eseguite parzialmente o in maniera non conforme (vale a dire, riduzioni degli importi originariamente pretesi).
In altri termini, il Tribunale ha liquidato (a titolo di residuo prezzo dell'appalto) un importo, che tiene già adeguatamente conto del mancato completamento delle opere, nonché di alcune difformità riscontrate.
Pertanto, deve essere confermata la condanna, a carico del RA, al pagamento della somma di euro 30.728,29 (euro 36.728,29 – euro 6.000,00), oltre IVA al 10%, ed oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
In definitiva, gli addotti motivi di gravame non scalfiscono in alcun modo l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice, il quale ha svolto un esame accurato e pienamente condivisibile della documentazione prodotta.
E questo sia con riferimento alla condanna al pagamento della somma di euro 30.728,29 (a titolo di residuo del corrispettivo dell'appalto), che con riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal committente RA (odierno appellante).
Con l'ultimo e subordinato motivo di gravame, RA IN ha impugnato la condanna al pagamento delle spese del giudizio, ivi compresa la statuizione di cui al capo D) del dispositivo (e cioè la condanna al pagamento degli ulteriori euro 7.800,00, ex art. 96 co.3 cpc, per la “responsabilità aggravata”, prevista dalla citata disposizione).
13 Il Giudice Monocratico ha ravvisato la temerarietà della condotta processuale del convenuto
RA IN, per il rifiuto ingiustificato di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
Il primo giudicante scrive che tale comportamento appare tanto più censurabile, considerato che il committente RA è stato condannato al pagamento (a titolo di residuo del corrispettivo dell'appalto) della somma di euro 30.728,29, a fronte degli euro 23.000,00 indicati nella proposta conciliativa, di cui all'ordinanza del 25 Gennaio 2018.
Invero, in tutti gli atti difensivi del primo grado, RA IN ha costantemente sostenuto la tesi (poi rivelatasi infondata) dell'integrale versamento del prezzo dell'appalto.
Il carattere pretestuoso della condotta difensiva tenuta in primo grado dal committente si coglie appieno, alla luce dell'atto di impugnazione.
Infatti, a fol. 53 (sia pure confermandosi la tesi circa la sussistenza di plurimi vizi e difformità delle opere), RA IN ammette per la prima volta che quanto meno spetta all'appaltatore l'ulteriore importo di euro 17.000,00. CP_1
In definitiva, l'emessa condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc deve essere confermata, sotto il profilo dell'an debeatur.
Non altrettanto si può dire sotto il profilo del quantum.
Infatti, appare irragionevole che RA IN sia stato condannato al pagamento (a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria) della somma di euro 7.800,00 – integralmente riproduttiva della sommatoria di esborsi e compenso professionale, e cioè riproduttiva dell'importo liquidato a titolo di spese giudiziali, al capo C) del dispositivo.
Appunto, l'importo di euro 7.800,00 risulta irragionevole ed eccessivamente penalizzante.
Dunque, si ritiene di dover ridurre ad euro 2.000,00 l'importo della condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc, di cui al capo D) del dispositivo dell'impugnata sentenza.
14 In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, si riduce ad euro 2.000,00 (da euro
7.800,00) l'importo, al cui pagamento deve essere condannato l'odierno appellante RA
IN, a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria, ex art. 96 co.3 cpc.
Come già chiarito, l'appello nel resto deve essere rigettato.
Di conseguenza, la sentenza di prime cure viene confermata in toto, sia con riferimento alla condanna, a carico del RA, al pagamento della somma di euro 30.728,29 (quale corrispettivo residuo dell'appalto), che con riferimento al rigetto delle domande riconvenzionali, proposte dal committente.
L'appellato , nel costituirsi, oltre a chiedere il rigetto del gravame, aveva Controparte_1
anche chiesto di condannarsi l'impugnante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per la pretesa natura temeraria dell'interposto appello.
Con tutta evidenza la richiesta (alla quale va in ogni caso attribuita una valenza meramente accessoria) deve essere rigettata.
Infatti l'appello risulta parzialmente fondato (anche se limitatamente al circoscritto profilo del quantum della condanna risarcitoria, ex art. 96 co.3 cpc, emessa dal primo Giudice).
Resta da statuire sul regime delle spese.
Sul governo delle spese
Il parziale accoglimento del gravame (sia pure sotto il profilo specifico del quantum della condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc) impone, in punto di diritto, di rideterminare le spese dell'intero giudizio, e cioè sia del primo che del presente grado, in virtù del c.d. effetto espansivo interno.
Con riferimento alle spese del primo grado, ritiene il Collegio di dover confermare quanto statuito al capo C) del dispositivo della gravata sentenza: e quindi la condanna, a carico di
RA IN, al pagamento di complessivi euro 7.800,00 (di cui euro 546,00 per esborsi
15 ed euro 7.254,00 per compenso professionale), oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Scippa.
Infatti – a seguito del parziale accoglimento del gravame – si interviene soltanto sul quantum della condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc (capo D del dispositivo), condanna che integra un quid pluris rispetto alle statuizioni di cui ai capi A, B e C. Resta confermata l'integrale sostanziale soccombenza del committente RA IN (cfr. l'accoglimento della domanda di condanna al residuo del prezzo dell'appalto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal committente).
Quindi il succitato capo C) del dispositivo della sentenza del 16 Ottobre 2020 “fotografa” fedelmente tale integrale soccombenza, avuto riguardo al valore della causa.
Per quanto riguarda le spese del presente grado, osserva il Collegio che la sommatoria degli importi al cui pagamento era stato condannato RA IN, a seguito della sentenza di prime cure, era pari ad euro 46.328,29 (appunto, euro 30.728,29 + euro 7.800,00 + euro
7.800,00).
Invece, a seguito della riduzione dell'importo della condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc, tale sommatoria risulta pari ad euro 40.528,29 (30.728,29 + 7.800,00 + 2.000,00).
Dunque, in conformità a tale lieve riduzione, per il presente grado si registra una soccombenza dell'odierno appellante RA IN soltanto prevalente, ma non già integrale.
Pertanto, le spese del presente grado seguono la prevalente soccombenza di RA
IN, nella misura dei 2/3; per il residuo terzo è d'uopo procedere a compensazione, tra le medesime parti.
Per il presente grado, il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
16 A “monte” della riduzione nella misura di 1/3 (dovuta alla compensazione per 1/3), si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Invero, deve tenersi conto anche della fase istruttoria dato che, nel presente grado, è stata delibata anche l'istanza di sospensiva, ex art. 283 cpc, formulata dall'appellante RA
IN (nonché l'istanza di espletamento della CTU, parimenti avanzata dall'impugnante).
In definitiva, a titolo di compenso professionale per il presente grado va riconosciuto in favore dell'appellato (al netto della compensazione nella misura di 1/3), Controparte_1
l'importo di euro 4.996,00.
Infine, deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Francesco
Scippa, Difensore di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RA IN nei confronti di (quale titolare della disciolta Controparte_1
impresa individuale ”), avverso la sentenza del Tribunale di Organizzazione_1
Napoli n. 6760/20, pubblicata il 16 Ottobre 2020 e notificata il 17 Ottobre 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce ad euro 2.000,00 (da euro 7.800,00) l'importo al cui pagamento deve essere condannato RA IN, in favore di , a titolo di risarcimento Controparte_1
danni ex art. 96 co.3 cpc (capo D del dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli n.
6760/20);
B) Conferma nel resto la sentenza di primo grado, ivi compreso il capo C) del dispositivo, inerente al regime delle spese;
C) Condanna RA IN al pagamento dei 2/3 delle spese del presente grado di giudizio
17 in favore di (nella qualità) – 2/3 che liquida in euro 4.996,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Scippa;
dichiara compensate le spese del presente grado tra le suddette parti, in ragione del residuo terzo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 Febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Pasquale Cristiano
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Pasquale CRISTIANO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4157 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020, avente ad oggetto “contratto di appalto”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6760/20, pubblicata il 16 Ottobre
2020 e notificata il 17 Ottobre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 16 Ottobre 2023, all'esito dell'udienza del 10 Ottobre 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 4 Gennaio 2024), e pendente tra:
RA IN ( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) C.F._1
dall'avv. Massimiliano Buongiorno ( ), con il quale è elettivamente C.F._2
dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), quale titolare della disciolta impresa Controparte_1 C.F._3
individuale (P. IVA: , rapp.to e difeso (giusta Controparte_2 P.IVA_1
procura in atti) dall'avv. Francesco Scippa ( ), con il quale è C.F._4
elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 10 Ottobre 2023 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata a RA IN il 23 Gennaio 2017, (quale Controparte_1
titolare della ditta individuale ”) esponeva di essere Organizzazione_1
creditore nei confronti del convenuto per la somma di euro 37.000,00.
Tale importo era dovuto a titolo di saldo per i lavori di ristrutturazione edilizia, eseguiti dal in due appartamenti di proprietà del RA. CP_1
Si trattava degli interni nn. 14 e 15, compresi nel fabbricato sito in Napoli alla Via Comunale
Vecchia di Miano n. 39.
In particolare, erano state commissionate alla ditta appaltatrice le seguenti attività: rimozione pavimentazione e massetto;
posa nuovo pavimento;
rimozione vecchi impianti e rifacimento degli impianti elettrico ed idrico, con realizzazione di nuovi punti idrici;
demolizioni tramezzature e ricostruzioni;
divisione da altro appartamento;
posa in opera di infissi interni ed esterni;
realizzazione dell'impianto di riscaldamento;
posa in opera di igienici e ceramiche;
pitturazioni ed ulteriori opere, dettagliatamente indicate nella perizia giurata del geometra , depositata in atti. CP_3
A tali attività si erano aggiunte ulteriori lavorazioni: controsoffittature, nuovi impianti idrici e nuovi punti luce, realizzazione di cartongessi di separazione da altro immobile.
Per l'attività svolta, la aveva percepito, in totale, la somma di euro 8.000,00 CP_2
(fatture n. 17/14 e n. 18/14).
La ditta appaltatrice aveva eseguito i lavori sino al mese di Luglio 2014, allorquando il committente RA aveva impedito al l'ulteriore accesso al cantiere. CP_1
2 Con lettera racc.ta del 25/9/2014 l'attore aveva vanamente sollecitato il saldo delle competenze dovute, per la parte dei lavori già eseguiti presso gli immobili del convenuto, nonché aveva vanamente sollecitato l'accesso al cantiere, al fine di poter completare le opere commissionate.
A fronte dell'inerzia del committente, la ditta aveva avviato la procedura di CP_2
negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
Sulla base di queste premesse (nella qualità) proponeva le seguenti Controparte_1
domande:
A) Condannarsi RA IN al pagamento, in suo favore, della somma di euro 36.728,00, oltre accessori, a titolo di residuo impagato del corrispettivo per gli eseguiti lavori di ristrutturazione (oppure al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di
Giustizia);
B) Condannarsi RA IN al pagamento dell'ulteriore somma di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento dei danni da anomalo andamento del cantiere, nonché dei danni derivanti dalla sospensione dell'attività non comunicata;
ed ancora al pagamento della somma di euro
8.000,00, a titolo di risarcimento del danno all'immagine e del danno extracontrattuale;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Peraltro, è d'uopo evidenziare come la somma richiesta a titolo di versamento del residuo impagato del prezzo dell'appalto, sia stata leggermente ridotta dall'attore (da euro
37.000,00 ad euro 36.728,00) in sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc (alla luce delle deduzioni svolte dal convenuto con le proprie difese).
Si costituiva il convenuto RA IN, giusta comparsa depositata il 6 Aprile 2017.
Il committente contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla ditta attrice, deducendo quanto segue.
In data 2 Ottobre 2013 la ditta e RA IN avevano stipulato un formale CP_2
“contratto di appalto”, prevedendo per il costo delle opere il complessivo importo di euro
3 41.706,00, e stabilendo un termine finale di esecuzione dei lavori pari a n. 120 giorni continuativi.
Il committente aveva corrisposto le seguenti somme:
euro 4.000,00 versati ad inizio lavori;
euro 12.000,00 in data 20.12.2013;
euro 6.000,00 in data 09.5.2014;
euro 1.000,00 in data 23.5.2014;
euro 5.000,00 versati con assegno bancario n. 3671357971-08, da RA IN Org_2
in data 27.5.2014;
euro 5.000,00 corrisposti in data 18.6.2014;
il tutto per complessivi euro 37.000,00.
A fronte di tali pagamenti RA IN aveva ricevuto unicamente le fatture nn. 7/14 ed
8/14.
Con lettera racc.ta del 30.9.2013 il RA aveva comunicato alla la presenza di CP_2
numerosi vizi, difetti e difformità dell'opera, con particolare riferimento alle lavorazioni già concluse.
Con successiva missiva del 7.10.2014 il committente aveva reiterato la denuncia di omesso completamento dei lavori;
quindi egli aveva vanamente invitato il al CP_1
completamento delle opere.
Al fine di determinare i danni il committente aveva conferito incarico all'arch. CP_4
.
[...]
Quest'ultimo, con perizia depositata in atti, aveva quantificato in euro 30.820,00 la sommatoria dei costi occorrenti per l'eliminazione dei vizi (euro 21.077,00) e di quelli occorrenti per il completamento dei lavori (pari ad euro 9.743,00).
4 Pertanto, stante l'inadempimento della , il committente RA chiedeva il CP_2
rigetto delle domande attoree.
Altresì il convenuto spiegava domanda riconvenzionale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti, per le seguenti somme:
euro 1.776,32 a titolo di rimborso delle spese di redazione della perizia giurata;
euro 33.267,30, quale sommatoria di euro 12.190,30 (costo per il completamento delle opere), e di euro 21.077,00 (costo per l'eliminazione dei vizi, dei difetti e delle difformità ancora presenti);
euro 10.000,00, per i gravi comportamenti e la malafede manifestata dall'appaltatore durante l'esecuzione del contratto di appalto.
Il convenuto chiedeva anche il risarcimento per il danno da ritardo nella consegna dell'opera
(quantificazione del danno da rimettersi alla valutazione equitativa del Giudice).
Il convenuto RA insisteva nel dedurre l'infondatezza della pretesa creditoria di parte avversa, considerata la mancata conclusione dei lavori.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 25 Gennaio 2018 il G.I. formulava una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis cpc.
Invero, è d'uopo ripercorrere le articolate osservazioni svolte dal giudicante nell'ordinanza del 25.01.2018, sfociata nella formulazione della proposta conciliativa.
L'appaltatore ha dichiarato di avere svolto lavori per euro 37.000,00 (comprese le CP_1
lavorazioni aggiuntive, non contestate), e di avere ricevuto acconti per euro 8.000,00.
Quindi vanta un credito pari ad euro 29.000,00 (37.000,00 – 8.000,00). CP_1
Il committente RA ha prodotto documentazione inidonea a dare prova dei versamenti dedotti;
infatti, si tratta di pagamenti effettuati per un altro appalto (cantiere di Via
Poggioreale). Del resto il contratto scritto prodotto in atti prevedeva una tempistica dei pagamenti parziali, incompatibile con i versamenti effettuati.
5 Il committente RA non è decaduto dalla facoltà di eccepire vizi e difetti, dato che i lavori non erano terminati.
Non ha avuto riscontri l'abbandono del cantiere, dedotto dal committente.
Il ha condiviso la riduzione delle originarie pretese, fatta dall'appaltatore con riferimento al corrispettivo per gli impianti elettrici, nonché con riferimento al corrispettivo per le pitture.
Il danno per i vizi che caratterizzano la pavimentazione è stato quantificato in euro 5.000,00.
Nel corrispettivo si deve anche ricomprendere l'importo di euro 1.000,00, per facchinaggio e trasporto a discarica.
In definitiva, a mezzo dell'ordinanza del 25 Gennaio 2018, il G.I. proponeva il pagamento a carico di RA IN, ed in favore della , della somma Organizzazione_1
omnicomprensiva di euro 23.000,00 (euro 29.000,00- euro 6.000,00), oltre IVA al 10%.
Altresì egli proponeva il pagamento, a carico di RA IN ed in favore della
, delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi euro Organizzazione_1
2.500,00 (di cui euro 1.970,00 per compensi ed euro 530,00 per esborsi), oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Scippa.
La proposta conciliativa veniva respinta dal convenuto RA IN.
Successivamente, all'udienza del 5 Luglio 2018 venivano sentiti i testi e Testimone_1
. Testimone_2
Inoltre il primo Giudice riteneva superfluo l'espletamento di CTU.
All'esito del primo grado il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6760/20, pubblicata il 16
Ottobre 2020, ha parzialmente accolto la domanda dell'attore ed appaltatore . CP_1
Dunque il primo Giudice:
Ha condannato RA IN al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1
di euro 30.728,29 oltre IVA al 10 %, ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
6 Ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dal committente RA IN (nonché ha respinto le domande risarcitorie formulate dall'attore , ulteriori rispetto alla CP_1
fondamentale domanda di condanna al pagamento del prezzo residuo);
Ha condannato RA IN al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
, liquidate in complessivi euro 7.800,00 (di cui euro 546,00 per esborsi ed euro CP_1
7.254,00 per compensi professionali), oltre accessori come per Legge;
Infine, il Tribunale ex officio ha condannato RA IN al pagamento, in favore del
, dell'ulteriore somma di euro 7.800,00, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 co.3 CP_1
cpc (stante la temerarietà delle difese del convenuto RA, anche alla luce del rifiuto ingiustificato e pretestuoso di aderire alla proposta conciliativa formulata dall'istruttore).
In particolare, il Tribunale ha forfettariamente quantificato il costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi in euro 5.000,00, oltre l'ulteriore importo di euro 1000,00 per facchinaggio e trasporto a discarica (appunto, si è addivenuti all'importo di euro 30.728,29, sottraendo euro 6.000,00 da euro 36.728,29).
Altresì, il primo Giudice ha ritenuto incongrua la somma di euro 21.077,00, indicata dal committente RA come necessaria per l'eliminazione dei vizi e dei difetti.
Come sopra accennato, il Tribunale ha rigettato tutte le domande riconvenzionali proposte dal committente RA, nonché le domande risarcitorie avanzate dall'appaltatore (trattasi della domanda di risarcimento dei pretesi danni da anomalo andamento del cantiere, nonché di risarcimento dei pretesi danni all'immagine).
In sostanza il primo Giudice – anche sulla scorta delle argomentazioni già esposte nell'ordinanza contenente la proposta conciliativa – ha ritenuto sufficiente (ai fini dell'esatta comprensione della vicenda oggetto di causa) l'esame dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di espletare CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello RA IN, con citazione notificata in data
16 Novembre 2020 nei confronti di (nella qualità). Controparte_1
7 L'impugnante ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime cure, di rigettarsi le domande proposte in primo grado dal , atteso l'anticipato CP_1
pagamento da parte del committente di ogni somma dovuta;
altresì il committente ha riproposto le domande riconvenzionali già avanzate in prime cure;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
In via subordinata l'appellante ha anche mosso specifica censura avverso la condanna al pagamento delle spese del giudizio (ivi compresa l'emessa condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc).
Si è costituito l'appellato (quale titolare della disciolta impresa individuale Controparte_1
), chiedendo di rigettarsi il gravame;
l'appellato ha anche Controparte_2
chiesto di condannarsi l'impugnante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria.
Invece, il non ha proposto impugnazione incidentale, avverso la sentenza di prime CP_1
cure (laddove si sono rigettate le domande risarcitorie, che fungevano in sostanza da corollario, rispetto alla fondamentale domanda di pagamento del prezzo residuo dell'appalto).
La Corte, con l'ordinanza pubblicata il 15 Marzo 2021, ha respinto la richiesta di parte appellante di espletamento di CTU (consulenza di ufficio già non ammessa dal Tribunale).
Altresì, a mezzo della medesima ordinanza, ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del capo A) del dispositivo della sentenza di primo grado, con riferimento all'eccedenza rispetto all'importo di euro 17.000,00 (debito non contestato dal committente RA); ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del capo C) del dispositivo della sentenza di prime cure, con riferimento all'eccedenza, rispetto all'importo di euro 3.500,00; ha sospeso integralmente l'efficacia esecutiva del capo D) del dispositivo della gravata sentenza, e cioè per l'intero importo di euro 7.800,00, di cui all'emessa condanna risarcitoria, ex art. 96 co.3 cpc.
Per quel che concerne la sospensiva parziale dell'esecutorietà, con riferimento al capo A) del dispositivo, nella descritta ordinanza del 15 Marzo 2021 si è osservato come il committente
8 RA – a fol. 53 dell'atto di gravame – abbia comunque riconosciuto il proprio debito, fino a concorrenza dell'importo di euro 17.000,00.
Giusta ordinanza comunicata in data 16 Ottobre 2023 – all'esito dell'udienza del 10 Ottobre
2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come, pur in mancanza del fascicolo di ufficio cartaceo di primo grado, non pervenuto, in ogni caso le parti abbiano assolto all'onere di riversare in telematico tutti gli atti a loro disposizione.
Dunque, sono stati riversati tutti i documenti prodotti in primo grado, nonché integralmente i verbali di udienza (peraltro, il fascicolo di primo grado risulta comunque acquisito nella modalità “integralmente digitale PNRR”).
Deve inoltre rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado, avanzata dal convenuto per violazione dell'art. 164 co. 4 cpc, ovvero per incoerenza nell'esposizione dei fatti ed incertezza sulle somme dovute.
Ed invero, a giudizio della Corte risultano indicati gli elementi identificativi del diritto fatto valere dall'attore – elementi senz'altro emergenti, all'esito di un esame complessivo dell'atto introduttivo.
Ciò premesso, risulta opportuno ripercorrere, nei tratti salienti, l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice nell'impugnata sentenza (pronuncia in cui il G.M. si è avvalso anche delle osservazioni già svolte nella succitata ordinanza del 25 Gennaio 2018, con cui era stata formulata la proposta conciliativa, ex art. 185 bis cpc).
Il Tribunale ha ritenuto pacifico – alla luce del contratto di appalto in atti – che il RA avesse incaricato il di eseguire opere per euro 41.700,00. CP_1
9 Altresì non può revocarsi in dubbio che siano state compiute lavorazioni aggiuntive per ulteriori euro 4.774,00.
Pertanto l'appaltatore deduce un credito complessivo pari ad euro 46.474,00. CP_1
Considerati gli acconti corrisposti pari ad euro 8.000,00 (come riconosciuto dallo stesso
), ecco che il credito complessivo, invocato dall'appaltatore, è pari ad euro CP_1
38.474,00.
Ed anzi – all'esito della necessaria decurtazione del valore delle opere non eseguite – si addiviene alla minor somma di euro 36.728,29.
A questo punto, il Giudice Monocratico ha esaminato l'eccezione del committente RA, di integrale pagamento dei lavori eseguiti presso gli appartamenti siti alla Via Vecchia
Comunale Miano n. 39.
La documentazione prodotta dal committente assomma ad euro 37.000,00 (cfr. i pagamenti parziali in date 20.12.13, 2.4.2014, 9.5.2014, 23.5.2014, 27.5.2014 e 18.6.2014).
A giudizio del Tribunale, di tali euro 37.000,00 soltanto euro 4.000,00 sono imputabili ai lavori effettuati dal presso le due unità immobiliari di Via Vecchia Comunale Miano. CP_1
Infatti i restanti pagamenti si riferiscono ad altri lavori (distinti da quelli oggetto di causa), eseguiti dal presso una diversa unità immobiliare, sita alla via Poggioreale (adibita CP_1
a studio professionale del RA).
A sostegno di tale deduzione il primo giudicante ha evidenziato che i pagamenti del committente riportano la causale “studio di via Poggioreale”.
Inoltre il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(cfr. il verbale di udienza del 5.7.2018), dalle quali emerge una dettagliata descrizione dello studio di Via Poggioreale, presso il quale essi avevano eseguito i lavori.
Nell'atto di impugnazione il committente RA IN giustifica la causale dei pagamenti
“lavori ”, sostenendo che tale espressione si riferiva soltanto al luogo del Controparte_6
10 pagamento (vale a dire i pagamenti, nell'ottica dell'appellante, si riferirebbero comunque alla ristrutturazione degli appartamenti di Via Comunale Vecchia).
Il Collegio non concorda con la prospettazione di parte impugnante.
In linea con l'iter argomentativo del primo Giudice, la Corte ritiene che non emergano elementi, che consentano di “ancorare” i pagamenti con la causale ”, ai Controparte_6
lavori eseguiti presso gli appartamenti di Via Comunale Vecchia.
Invero, non si può prescindere dall'esame del contratto scritto di appalto inter partes, in atti, datato 2 Ottobre 2013.
L'appalto aveva ad oggetto la ristrutturazione di due appartamenti (interni nn. 14 e 15), siti in Napoli alla Via Vecchia Comunale Miano n. 39, al prezzo di euro 41.706,00.
Significativamente, nella scrittura privata non si fa alcun riferimento ad un'ulteriore unità immobiliare, sita alla Via Poggioreale.
A mezzo della citazione di primo grado, notificata il 23 Gennaio 2017, il ha azionato CP_1
esclusivamente questo contratto, chiedendo il versamento del residuo impagato del corrispettivo dell'appalto.
I lavori di ristrutturazione svolti presso l'unità immobiliare di Via Poggioreale attengono ad una diversa fattispecie contrattuale, non oggetto del presente giudizio.
Pertanto, il primo giudicante ha correttamente rilevato l'inidoneità ed irrilevanza di documentazione (prodotta dal RA), attestante pagamenti parziali, relativi ai lavori presso l'unità immobiliare di Via Poggioreale (ad eccezione di un versamento parziale per euro 4.000,00, invece imputabile all'appalto oggetto di causa).
Il committente RA ha eccepito l'inadempimento della per violazione del CP_2
termine di 120 giorni, previsto nel contratto di appalto per il completamento dei lavori, nonché per la presenza di vizi e difformità dell'opera che l'impresa non aveva provveduto ad eliminare.
Il G.M. di Napoli ha ritenuto infondate tali eccezioni.
11 Il Tribunale ha correttamente dedotto che non ricorre alcun profilo di inadempimento addebitabile alla , per violazione del termine di 120 gg., posto che non risulta CP_2
comunicata alcuna data di inizio lavori.
Inoltre il termine non ha carattere essenziale, e manca l'indicazione di un'eventuale penale per il ritardo nell'esecuzione dell'opera.
Quindi il Collegio ritiene di dover confermare la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale, con cui si invocava la condanna (a carico dell'appaltatore ) al CP_1
risarcimento del danno per il preteso “ritardo” nella consegna dei lavori.
Il committente RA IN ha anche eccepito che i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, e che pertanto poteva trovare applicazione la normativa sulla garanzia per vizi e difformità dell'opera, ex art. 1667 cc..
Il Tribunale, nella gravata sentenza, ha correttamente ritenuto non operative le decadenze di cui all'art. 1667 cc., in quanto i lavori non erano stati terminati.
Il Collegio condivide l'insegnamento giurisprudenziale, in base al quale,….in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. cc., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cc. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine (Cass. civ, ordinanza n. 4511 del 14
Febbraio 2019).
Nel caso di specie lo stesso appaltatore esponeva il proprio interesse alla CP_1
prosecuzione dei lavori, rimasti incompleti a causa dell'impossibilità di accedere al cantiere, per esclusiva volontà del committente (cfr. la racc.ta del 25.9.2014 ed il fax del 28.10.2014).
Quindi non può revocarsi in dubbio che l'appaltatore non abbia posto in essere alcun arbitrario “abbandono” di cantiere;
piuttosto, l'interruzione dell'attività è dipesa in via esclusiva dalla volontà di RA IN (e tutto questo benchè il si fosse mostrato CP_1
disponibile a porre rimedio agli inconvenienti che si erano manifestati).
12 Altresì, il primo giudicante ha compiutamente analizzato la documentazione depositata in atti, in ordine alle somme richieste in via riconvenzionale dal committente, a titolo di risarcimento danni.
L'appellante RA IN ha impugnato la sentenza, in particolare laddove il primo
Giudice ha liquidato i danni per vizi e difetti forfettariamente in euro 5.000,00, oltre euro
1.000,00 per oneri di discarica.
La deduzione è priva di pregio, dato che il Tribunale, nella quantificazione degli importi, ha tenuto conto delle riduzioni, spontaneamente operate dall'appaltatore per le CP_1
attività eseguite parzialmente o in maniera non conforme (vale a dire, riduzioni degli importi originariamente pretesi).
In altri termini, il Tribunale ha liquidato (a titolo di residuo prezzo dell'appalto) un importo, che tiene già adeguatamente conto del mancato completamento delle opere, nonché di alcune difformità riscontrate.
Pertanto, deve essere confermata la condanna, a carico del RA, al pagamento della somma di euro 30.728,29 (euro 36.728,29 – euro 6.000,00), oltre IVA al 10%, ed oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
In definitiva, gli addotti motivi di gravame non scalfiscono in alcun modo l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice, il quale ha svolto un esame accurato e pienamente condivisibile della documentazione prodotta.
E questo sia con riferimento alla condanna al pagamento della somma di euro 30.728,29 (a titolo di residuo del corrispettivo dell'appalto), che con riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal committente RA (odierno appellante).
Con l'ultimo e subordinato motivo di gravame, RA IN ha impugnato la condanna al pagamento delle spese del giudizio, ivi compresa la statuizione di cui al capo D) del dispositivo (e cioè la condanna al pagamento degli ulteriori euro 7.800,00, ex art. 96 co.3 cpc, per la “responsabilità aggravata”, prevista dalla citata disposizione).
13 Il Giudice Monocratico ha ravvisato la temerarietà della condotta processuale del convenuto
RA IN, per il rifiuto ingiustificato di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
Il primo giudicante scrive che tale comportamento appare tanto più censurabile, considerato che il committente RA è stato condannato al pagamento (a titolo di residuo del corrispettivo dell'appalto) della somma di euro 30.728,29, a fronte degli euro 23.000,00 indicati nella proposta conciliativa, di cui all'ordinanza del 25 Gennaio 2018.
Invero, in tutti gli atti difensivi del primo grado, RA IN ha costantemente sostenuto la tesi (poi rivelatasi infondata) dell'integrale versamento del prezzo dell'appalto.
Il carattere pretestuoso della condotta difensiva tenuta in primo grado dal committente si coglie appieno, alla luce dell'atto di impugnazione.
Infatti, a fol. 53 (sia pure confermandosi la tesi circa la sussistenza di plurimi vizi e difformità delle opere), RA IN ammette per la prima volta che quanto meno spetta all'appaltatore l'ulteriore importo di euro 17.000,00. CP_1
In definitiva, l'emessa condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc deve essere confermata, sotto il profilo dell'an debeatur.
Non altrettanto si può dire sotto il profilo del quantum.
Infatti, appare irragionevole che RA IN sia stato condannato al pagamento (a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria) della somma di euro 7.800,00 – integralmente riproduttiva della sommatoria di esborsi e compenso professionale, e cioè riproduttiva dell'importo liquidato a titolo di spese giudiziali, al capo C) del dispositivo.
Appunto, l'importo di euro 7.800,00 risulta irragionevole ed eccessivamente penalizzante.
Dunque, si ritiene di dover ridurre ad euro 2.000,00 l'importo della condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc, di cui al capo D) del dispositivo dell'impugnata sentenza.
14 In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, si riduce ad euro 2.000,00 (da euro
7.800,00) l'importo, al cui pagamento deve essere condannato l'odierno appellante RA
IN, a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria, ex art. 96 co.3 cpc.
Come già chiarito, l'appello nel resto deve essere rigettato.
Di conseguenza, la sentenza di prime cure viene confermata in toto, sia con riferimento alla condanna, a carico del RA, al pagamento della somma di euro 30.728,29 (quale corrispettivo residuo dell'appalto), che con riferimento al rigetto delle domande riconvenzionali, proposte dal committente.
L'appellato , nel costituirsi, oltre a chiedere il rigetto del gravame, aveva Controparte_1
anche chiesto di condannarsi l'impugnante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per la pretesa natura temeraria dell'interposto appello.
Con tutta evidenza la richiesta (alla quale va in ogni caso attribuita una valenza meramente accessoria) deve essere rigettata.
Infatti l'appello risulta parzialmente fondato (anche se limitatamente al circoscritto profilo del quantum della condanna risarcitoria, ex art. 96 co.3 cpc, emessa dal primo Giudice).
Resta da statuire sul regime delle spese.
Sul governo delle spese
Il parziale accoglimento del gravame (sia pure sotto il profilo specifico del quantum della condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc) impone, in punto di diritto, di rideterminare le spese dell'intero giudizio, e cioè sia del primo che del presente grado, in virtù del c.d. effetto espansivo interno.
Con riferimento alle spese del primo grado, ritiene il Collegio di dover confermare quanto statuito al capo C) del dispositivo della gravata sentenza: e quindi la condanna, a carico di
RA IN, al pagamento di complessivi euro 7.800,00 (di cui euro 546,00 per esborsi
15 ed euro 7.254,00 per compenso professionale), oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Scippa.
Infatti – a seguito del parziale accoglimento del gravame – si interviene soltanto sul quantum della condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc (capo D del dispositivo), condanna che integra un quid pluris rispetto alle statuizioni di cui ai capi A, B e C. Resta confermata l'integrale sostanziale soccombenza del committente RA IN (cfr. l'accoglimento della domanda di condanna al residuo del prezzo dell'appalto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal committente).
Quindi il succitato capo C) del dispositivo della sentenza del 16 Ottobre 2020 “fotografa” fedelmente tale integrale soccombenza, avuto riguardo al valore della causa.
Per quanto riguarda le spese del presente grado, osserva il Collegio che la sommatoria degli importi al cui pagamento era stato condannato RA IN, a seguito della sentenza di prime cure, era pari ad euro 46.328,29 (appunto, euro 30.728,29 + euro 7.800,00 + euro
7.800,00).
Invece, a seguito della riduzione dell'importo della condanna risarcitoria ex art. 96 co.3 cpc, tale sommatoria risulta pari ad euro 40.528,29 (30.728,29 + 7.800,00 + 2.000,00).
Dunque, in conformità a tale lieve riduzione, per il presente grado si registra una soccombenza dell'odierno appellante RA IN soltanto prevalente, ma non già integrale.
Pertanto, le spese del presente grado seguono la prevalente soccombenza di RA
IN, nella misura dei 2/3; per il residuo terzo è d'uopo procedere a compensazione, tra le medesime parti.
Per il presente grado, il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
16 A “monte” della riduzione nella misura di 1/3 (dovuta alla compensazione per 1/3), si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Invero, deve tenersi conto anche della fase istruttoria dato che, nel presente grado, è stata delibata anche l'istanza di sospensiva, ex art. 283 cpc, formulata dall'appellante RA
IN (nonché l'istanza di espletamento della CTU, parimenti avanzata dall'impugnante).
In definitiva, a titolo di compenso professionale per il presente grado va riconosciuto in favore dell'appellato (al netto della compensazione nella misura di 1/3), Controparte_1
l'importo di euro 4.996,00.
Infine, deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Francesco
Scippa, Difensore di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RA IN nei confronti di (quale titolare della disciolta Controparte_1
impresa individuale ”), avverso la sentenza del Tribunale di Organizzazione_1
Napoli n. 6760/20, pubblicata il 16 Ottobre 2020 e notificata il 17 Ottobre 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce ad euro 2.000,00 (da euro 7.800,00) l'importo al cui pagamento deve essere condannato RA IN, in favore di , a titolo di risarcimento Controparte_1
danni ex art. 96 co.3 cpc (capo D del dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli n.
6760/20);
B) Conferma nel resto la sentenza di primo grado, ivi compreso il capo C) del dispositivo, inerente al regime delle spese;
C) Condanna RA IN al pagamento dei 2/3 delle spese del presente grado di giudizio
17 in favore di (nella qualità) – 2/3 che liquida in euro 4.996,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Scippa;
dichiara compensate le spese del presente grado tra le suddette parti, in ragione del residuo terzo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 Febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Pasquale Cristiano
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