Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Luisa Vasile Giudice rel.est. Dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 331/2025 Pre- Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 4-3-25 DA EF NI NC AR AD TI ER BR EA LI UR AS
NEI CONFRONTI DI
NT SRL [C.F. 04585720156 ], con sede legale in Bareggio (Mi) via Monte Rosa angolo SS n.11,con avv. Ludovica Perissutti, come da procura in atti
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 4-3-25 i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa NT SRL, vantando crediti portati da decreti ingiuntivi, per complessivi €289.786,93;
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione in data 12-3-25 mediante PEC di Cancelleria, cui seguiva la costituzione della Società, con atto dep.1-4-25, con adesione all'istanza dei ricorrenti;
• all'udienza del 9-4-25 il legale e il Presidente del CdA della debitrice non si sono opposti all'apertura della liquidazione giudiziale ed hanno precisato che è in corso un contratto di affitto azienda, con scadenza 31.12.25; osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Bareggio (MI) rientrante nel circondario di competenza di questo tribunale, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Non è dimostrato il mancato superamento dei requisiti di cui all'art. 2 CCII ed anzi la società debitrice, come visto, aderisce alla apertura della propria liquidazione giudiziale, rilevando solo come sia presente un debito complessivo verso Agenzia Entrate di 1.660.653,64.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
SEZIONE II CIVILE
1) dal tenore e dalle dichiarazioni rese in sede di comparsa, pienamente ammissive dello stato di insolvenza;
2) dal patrimonio netto negativo di oltre 1M (bilancio 2023);
3) dalla pluralità delle obbligazioni non soddisfatte.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di NT SRL [C.F. 04585720156], con sede legale in Bareggio (MI) via Monte Rosa angolo SS n.11, quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile
3) NOMINA Curatore avv.Salvatore SANZO;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 24 settembre 2025 ore 13:00, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e al Registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10/04/2025. Il Giudice rel.est. Dott. Luisa Vasile
Il Presidente Dott. Laura De Simone
Pagina nr. 3