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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marica Loschi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5764/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Rossella De Biasi, convenuta opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vocaturo,
attrice opponente
OGGETTO: procacciamento d'affari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.4.2025 le parti concludevano come da note che costituiscono parte integrante del verbale e che si intendono qui richiamate integralmente.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti i fatti di causa, si osserva quanto segue:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 otteneva il decreto ingiuntivo n. 2067/23 nei confronti della
[...] Controparte_1 per la somma di euro 20.344,50, oltre IVA, dovuta a titolo di premio per i
[...] risultati raggiunti nell'anno 2022 e corrispondente al 3% del fatturato di quell'anno.
Esponeva la convenuta opposta di essersi accordata con la di Controparte_1 promuovere la sua attività mediante la vendita a terzi di contratti di fornitura di energia e di altri prodotti affini forniti dall'opponente; che per tutto l'anno 2022 aveva regolarmente ricevuto le provvigioni dall'opponente sui contratti conclusi e che, inspiegabilmente, non veniva pagata la fattura relativa al premio provvigioni di fine anno 2022.
A fondamento della richiesta, l'ingiungente deduceva, prima di tutto, che la stessa cosa era accaduta per l'anno 2021, avendo l'opposta pagato regolarmente la fattura n. 9/E del febbraio 2022 relativa, appunto, al premio dell'anno 2021, pari al 2% del fatturato, essendo esso inferiore ad euro 500.000,00.
In secondo luogo, poneva l'attenzione su un messaggio whatsapp del 14.2.2023 con cui , impiegata amministrativa della Testimone_1 Controparte_1 rispondeva ad ex legale rappresentante dell'opponente nonché TE attuale socio al 33%, che chiedeva delucidazioni sull'insoluto della “fattura premio fine anno 2022”, che gli avrebbe mandato l'importo, specificando, subito dopo,
“20.344,53 è il 3% del totale delle provvigioni 2022”.
Concludeva, quindi, per la piena conferma del decreto ingiuntivo, di cui ne chiedeva la provvisoria esecuzione.
Si costituiva in giudizio la contestando il dovuto. Controparte_1
Non contestava il rapporto instaurato tra le parti né le provvigioni corrisposte all'opposta per i contratti conclusi;
precisava, tuttavia, di avere già saldato tutte le provvigioni relative all'anno 2022 e che non era mai stato riconosciuto all'opposta un premio ulteriore, di fine anno, se non un simbolico riconoscimento consistente in un viaggio del valore di euro 300,00.
pagina 2 di 6 Teneva poi a chiarire che non vi era mai stato un contratto scritto tra le parti e che gli accordi, soltanto verbali, che avevano comunque gratificato le parti sino alla presente ingiunzione, prevedevano: concludeva contratti per Parte_1 conto della quando i contratti erano conclusi venivano Controparte_1
“fisicamente” recapitati presso gli uffici della e le contabili della stessa, CP_1 una volta verificata la regolare conclusione ed il pagamento del dovuto da parte dei clienti, inviavano all'opposta una comunicazione via mail o via whatsapp, e davano conto di quanto doveva essere riconosciuto a titolo di provvigione. Una volta che
[...] controllava la congruità del riconoscimento, le veniva corrisposta la Parte_1 provvigione dovuta: per tutto l'anno 2022 le risultanze delle due società erano coincise. Precisava, infine, che dette operazioni di fatturazione e pagamenti non avvenivano con cadenza regolare e ciò trovava riscontro nei messaggi di cui al doc.
8.
Contestava, infine, la fattura oggetto del decreto ingiuntivo, poiché non era stata preceduta dall'invio dei contratti stipulati a cui si riferiva né erano stati previamente concordati i termini della stessa, come era prassi.
Non veniva concessa la provvisoria esecuzione, la causa proseguiva con l'assunzione delle prove testimoniali e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preme evidenziare, innanzitutto, che il rapporto dedotto in giudizio, in assenza di un contratto scritto, si fondava unicamente su accordi verbali intervenuti tra le parti.
Dalla documentazione versata in atti e dalle deposizioni dei testimoni, si può ritenere che le parti concordassero nell'individuare nel 5% la misura della provvigione dovuta dall'opponente, a seguito delle conclusioni dei contratti da parte dell'opposta.
Ciò chiarito, è opportuno però rilevare che oggetto della fattura reclamata n. 8/E del
15.2.2023 era, a detta dell'opposta, il premio stabilito per il risultato raggiunto nell'anno 2022, pari al 3% del fatturato annuo di ordini, essendo questo stato superiore al budget di euro 500.000,00.
Sebbene tale percentuale non sia stata oggetto di specifico accordo tra le parti, tuttavia trova riscontro sotto tre profili.
pagina 3 di 6 Il primo: è pacifico che l'opponente abbia regolarmente pagato la fattura n. 9/E del febbraio 2022 relativa al premio dell'anno 2021 e pari al 2% del fatturato, essendo questo inferiore, quell'anno, ad euro 500.000,00.
Pur rilevando che la dicitura della fattura “consulenza energetica annuale 2022” non fa alcun riferimento ad un bonus, è circostanza pacifica che non è stata contestata dalla bensì regolarmente pagata, dopo aver saldato, peraltro, Controparte_1
l'ultima provvigione dell'anno 2021 e quindi verosimilmente, questa fattura, non poteva che attribuirsi al premio annuale di quell'anno.
Il secondo aspetto da valorizzare riguarda la deposizione resa da TE
Egli riferiva chiaramente che in forza degli accordi presi con la Controparte_2 provvigione era calcolata nel 5% inteso come anticipo e poi nel 2%, che poteva diventare 3%, nel caso del superamento della soglia di euro 500.000,00 di fatturato, quale premio.
Tale deposizione anche se resa dall'ex legale rappresentante della Parte_1
è attendibile e valida posto che si aderisce all'orientamento della Cassazione
[...] secondo cui “l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste” (Corte di Cassazione 7.9.2012 n.
14987); deve escludersi, quindi, che l'interesse a partecipare al giudizio possa discendere solo dalla potenziale responsabilità del teste nei confronti dell'attrice opponente. (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2015, n. 1344).
Da ultimo, in tale contesto assume rilievo il messaggio whatsapp del 14.2.2023 di risposta a quello di che conteneva la locuzione “rimane solo la TE fattura premio fine anno 2022”, con cui replicava “adesso ti Testimone_1 mando l'importo”, indicando dubito dopo “20.344,53 è il 3% del totale delle provvigioni”.
Alla domanda del se si poteva fare una fattura rif. 2023, la teste TE Tes_1 rispondeva affermativamente: ed ecco che, l'opponente emetteva la fattura di cui si discute in tale sede, avente data 15.2.2023, giorno successivo allo scambio dei predetti messaggi.
Peraltro, alla successiva doglianza espressa da che faceva presente TE essere passato un po' di tempo dall'emissione della fattura senza essere pagato,
pagina 4 di 6 trattandosi di premio 2022, la nulla obiettava, se non dandogli ragione al e Tes_1 garantendo che il loro sarebbe stato il primo pagamento nella lista.
Tali messaggi sono stati confermati dalla teste in sede testimoniale, aggiungendo che il 3% scritto nel messaggio, probabilmente, glielo aveva riferito il suo titolare.
Alcun rilievo ha trovato la tesi della riferibilità del messaggio ad altra fattura relativa a diversa società, sempre facente capo ad TE
Le predette circostanze, univocamente interpretate, convergono nel ritenere che pur in mancanza di un'intesa chiara sulla corresponsione del premio annuale, esso è inequivocabilmente dovuto.
In particolare, viste le contestazioni dell'opponente, è opportuno verificare il fatturato del 2022 che l'opponente è riuscita a raggiungere e su cui sono state riconosciute le provvigioni, non contestate, anzi pagate dalla stessa.
La somma di tali provvigioni relative all'anno 2022 e corrispondenti al 5% è pari ad euro 27.714,93, oltre iva (somma delle fatture da gennaio 2022 a dicembre 2022); per cui l'ammontare del fatturato relativo all'anno 2022 non può che essere di euro
554.298,60.
Sul punto, il doc. 6 prodotto dall'opposta, che attesta un fatturato diverso, maggiore, oltre ad essere un dato contestato dall'opponente, non è del tutto chiaro e soprattutto non è vi è riscontro probatorio che le provvigioni relative ai contratti conclusi con successo siano state, come era prassi consolidata tra le parti e documentata nei messaggi doc. 8, discusse di volta in volta per ogni cliente.
Segnatamente, a titolo di esempio, si valorizza una comunicazione e-mail inviata da ad che conteneva l'avviso di invio delle provvigioni Testimone_1 TE
(quindi calcolate dalla di dicembre con cui si invitava l'opposta Controparte_1
a procedere con la fatturazione;
quindi, è evidente che i controlli delle provvigioni dovute non solo erano preventivi all'emissione delle fatture da parte di Parte_1
ma anche congiunti e bilaterali.
[...]
A questo punto, riprendendo la deposizione di il premio del 3% va TE calcolato “su tutta la somma intera” e, quindi, su euro 554.298,60, ottenendo, perciò, l'importo dovuto di euro 16.628,58, oltre iva.
Sulle spese di lite, visto l'accoglimento parziale dell'opposizione e considerato che tutto il ragionamento fatto si fonda principalmente su accordi orali e deduzioni ma pagina 5 di 6 su nessun atto scritto, se non messaggi telefonici, ma non tra le parti effettive, si ritiene opportuno porle a carico della parte soccombente nella misura della metà, compensandole per il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la al versamento a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 16.628,58, oltre iva ed interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida nella somma di € 2.300,00, oltre anticipazioni, rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Treviso, il 2 maggio 2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Marica Loschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marica Loschi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5764/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Rossella De Biasi, convenuta opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vocaturo,
attrice opponente
OGGETTO: procacciamento d'affari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.4.2025 le parti concludevano come da note che costituiscono parte integrante del verbale e che si intendono qui richiamate integralmente.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti i fatti di causa, si osserva quanto segue:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 otteneva il decreto ingiuntivo n. 2067/23 nei confronti della
[...] Controparte_1 per la somma di euro 20.344,50, oltre IVA, dovuta a titolo di premio per i
[...] risultati raggiunti nell'anno 2022 e corrispondente al 3% del fatturato di quell'anno.
Esponeva la convenuta opposta di essersi accordata con la di Controparte_1 promuovere la sua attività mediante la vendita a terzi di contratti di fornitura di energia e di altri prodotti affini forniti dall'opponente; che per tutto l'anno 2022 aveva regolarmente ricevuto le provvigioni dall'opponente sui contratti conclusi e che, inspiegabilmente, non veniva pagata la fattura relativa al premio provvigioni di fine anno 2022.
A fondamento della richiesta, l'ingiungente deduceva, prima di tutto, che la stessa cosa era accaduta per l'anno 2021, avendo l'opposta pagato regolarmente la fattura n. 9/E del febbraio 2022 relativa, appunto, al premio dell'anno 2021, pari al 2% del fatturato, essendo esso inferiore ad euro 500.000,00.
In secondo luogo, poneva l'attenzione su un messaggio whatsapp del 14.2.2023 con cui , impiegata amministrativa della Testimone_1 Controparte_1 rispondeva ad ex legale rappresentante dell'opponente nonché TE attuale socio al 33%, che chiedeva delucidazioni sull'insoluto della “fattura premio fine anno 2022”, che gli avrebbe mandato l'importo, specificando, subito dopo,
“20.344,53 è il 3% del totale delle provvigioni 2022”.
Concludeva, quindi, per la piena conferma del decreto ingiuntivo, di cui ne chiedeva la provvisoria esecuzione.
Si costituiva in giudizio la contestando il dovuto. Controparte_1
Non contestava il rapporto instaurato tra le parti né le provvigioni corrisposte all'opposta per i contratti conclusi;
precisava, tuttavia, di avere già saldato tutte le provvigioni relative all'anno 2022 e che non era mai stato riconosciuto all'opposta un premio ulteriore, di fine anno, se non un simbolico riconoscimento consistente in un viaggio del valore di euro 300,00.
pagina 2 di 6 Teneva poi a chiarire che non vi era mai stato un contratto scritto tra le parti e che gli accordi, soltanto verbali, che avevano comunque gratificato le parti sino alla presente ingiunzione, prevedevano: concludeva contratti per Parte_1 conto della quando i contratti erano conclusi venivano Controparte_1
“fisicamente” recapitati presso gli uffici della e le contabili della stessa, CP_1 una volta verificata la regolare conclusione ed il pagamento del dovuto da parte dei clienti, inviavano all'opposta una comunicazione via mail o via whatsapp, e davano conto di quanto doveva essere riconosciuto a titolo di provvigione. Una volta che
[...] controllava la congruità del riconoscimento, le veniva corrisposta la Parte_1 provvigione dovuta: per tutto l'anno 2022 le risultanze delle due società erano coincise. Precisava, infine, che dette operazioni di fatturazione e pagamenti non avvenivano con cadenza regolare e ciò trovava riscontro nei messaggi di cui al doc.
8.
Contestava, infine, la fattura oggetto del decreto ingiuntivo, poiché non era stata preceduta dall'invio dei contratti stipulati a cui si riferiva né erano stati previamente concordati i termini della stessa, come era prassi.
Non veniva concessa la provvisoria esecuzione, la causa proseguiva con l'assunzione delle prove testimoniali e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preme evidenziare, innanzitutto, che il rapporto dedotto in giudizio, in assenza di un contratto scritto, si fondava unicamente su accordi verbali intervenuti tra le parti.
Dalla documentazione versata in atti e dalle deposizioni dei testimoni, si può ritenere che le parti concordassero nell'individuare nel 5% la misura della provvigione dovuta dall'opponente, a seguito delle conclusioni dei contratti da parte dell'opposta.
Ciò chiarito, è opportuno però rilevare che oggetto della fattura reclamata n. 8/E del
15.2.2023 era, a detta dell'opposta, il premio stabilito per il risultato raggiunto nell'anno 2022, pari al 3% del fatturato annuo di ordini, essendo questo stato superiore al budget di euro 500.000,00.
Sebbene tale percentuale non sia stata oggetto di specifico accordo tra le parti, tuttavia trova riscontro sotto tre profili.
pagina 3 di 6 Il primo: è pacifico che l'opponente abbia regolarmente pagato la fattura n. 9/E del febbraio 2022 relativa al premio dell'anno 2021 e pari al 2% del fatturato, essendo questo inferiore, quell'anno, ad euro 500.000,00.
Pur rilevando che la dicitura della fattura “consulenza energetica annuale 2022” non fa alcun riferimento ad un bonus, è circostanza pacifica che non è stata contestata dalla bensì regolarmente pagata, dopo aver saldato, peraltro, Controparte_1
l'ultima provvigione dell'anno 2021 e quindi verosimilmente, questa fattura, non poteva che attribuirsi al premio annuale di quell'anno.
Il secondo aspetto da valorizzare riguarda la deposizione resa da TE
Egli riferiva chiaramente che in forza degli accordi presi con la Controparte_2 provvigione era calcolata nel 5% inteso come anticipo e poi nel 2%, che poteva diventare 3%, nel caso del superamento della soglia di euro 500.000,00 di fatturato, quale premio.
Tale deposizione anche se resa dall'ex legale rappresentante della Parte_1
è attendibile e valida posto che si aderisce all'orientamento della Cassazione
[...] secondo cui “l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste” (Corte di Cassazione 7.9.2012 n.
14987); deve escludersi, quindi, che l'interesse a partecipare al giudizio possa discendere solo dalla potenziale responsabilità del teste nei confronti dell'attrice opponente. (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2015, n. 1344).
Da ultimo, in tale contesto assume rilievo il messaggio whatsapp del 14.2.2023 di risposta a quello di che conteneva la locuzione “rimane solo la TE fattura premio fine anno 2022”, con cui replicava “adesso ti Testimone_1 mando l'importo”, indicando dubito dopo “20.344,53 è il 3% del totale delle provvigioni”.
Alla domanda del se si poteva fare una fattura rif. 2023, la teste TE Tes_1 rispondeva affermativamente: ed ecco che, l'opponente emetteva la fattura di cui si discute in tale sede, avente data 15.2.2023, giorno successivo allo scambio dei predetti messaggi.
Peraltro, alla successiva doglianza espressa da che faceva presente TE essere passato un po' di tempo dall'emissione della fattura senza essere pagato,
pagina 4 di 6 trattandosi di premio 2022, la nulla obiettava, se non dandogli ragione al e Tes_1 garantendo che il loro sarebbe stato il primo pagamento nella lista.
Tali messaggi sono stati confermati dalla teste in sede testimoniale, aggiungendo che il 3% scritto nel messaggio, probabilmente, glielo aveva riferito il suo titolare.
Alcun rilievo ha trovato la tesi della riferibilità del messaggio ad altra fattura relativa a diversa società, sempre facente capo ad TE
Le predette circostanze, univocamente interpretate, convergono nel ritenere che pur in mancanza di un'intesa chiara sulla corresponsione del premio annuale, esso è inequivocabilmente dovuto.
In particolare, viste le contestazioni dell'opponente, è opportuno verificare il fatturato del 2022 che l'opponente è riuscita a raggiungere e su cui sono state riconosciute le provvigioni, non contestate, anzi pagate dalla stessa.
La somma di tali provvigioni relative all'anno 2022 e corrispondenti al 5% è pari ad euro 27.714,93, oltre iva (somma delle fatture da gennaio 2022 a dicembre 2022); per cui l'ammontare del fatturato relativo all'anno 2022 non può che essere di euro
554.298,60.
Sul punto, il doc. 6 prodotto dall'opposta, che attesta un fatturato diverso, maggiore, oltre ad essere un dato contestato dall'opponente, non è del tutto chiaro e soprattutto non è vi è riscontro probatorio che le provvigioni relative ai contratti conclusi con successo siano state, come era prassi consolidata tra le parti e documentata nei messaggi doc. 8, discusse di volta in volta per ogni cliente.
Segnatamente, a titolo di esempio, si valorizza una comunicazione e-mail inviata da ad che conteneva l'avviso di invio delle provvigioni Testimone_1 TE
(quindi calcolate dalla di dicembre con cui si invitava l'opposta Controparte_1
a procedere con la fatturazione;
quindi, è evidente che i controlli delle provvigioni dovute non solo erano preventivi all'emissione delle fatture da parte di Parte_1
ma anche congiunti e bilaterali.
[...]
A questo punto, riprendendo la deposizione di il premio del 3% va TE calcolato “su tutta la somma intera” e, quindi, su euro 554.298,60, ottenendo, perciò, l'importo dovuto di euro 16.628,58, oltre iva.
Sulle spese di lite, visto l'accoglimento parziale dell'opposizione e considerato che tutto il ragionamento fatto si fonda principalmente su accordi orali e deduzioni ma pagina 5 di 6 su nessun atto scritto, se non messaggi telefonici, ma non tra le parti effettive, si ritiene opportuno porle a carico della parte soccombente nella misura della metà, compensandole per il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la al versamento a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 16.628,58, oltre iva ed interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida nella somma di € 2.300,00, oltre anticipazioni, rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Treviso, il 2 maggio 2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Marica Loschi
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