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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 582/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 582 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
IV
-ricorrente-
E
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PAGANO ANNA CP_1 C.F._2
-resistente-
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 9/10/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data atto di citazione ritualmente notificato in data 24/4/2025, ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
“disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti nel decreto sopra citato con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
A sostegno delle stesse, il ricorrente ha dedotto: che con decreto del 3/4/2013 (proc. n. 213/2013) il Tribunale di Tempio Pausania aveva disposto a carico di il pagamento dell'assegno di mantenimento di € Parte_1
325,00 mensili in favore del minore Persona_1 che, a seguito di rivalutazione, l'assegno ammontava attualmente ad € 350,00; che fino al 2022 il aveva regolarmente ha corrisposto versato il detto importo a Pt_1 titolo di mantenimento del minore;
che a partire dal 2022 le condizioni economiche del erano peggiorate a seguito Pt_1 della perdita del lavoro;
che il non aveva nessun rapporto lavorativo e nessuna forma di reddito e Pt_1 conviveva con il fratello che lo aiutava economicamente.
Si è costituita in giudizio che, resistendo alle domande formulate dal CP_1 ricorrente, ne ha chiesto il rigetto precisando le seguenti conclusioni:
“Rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto totalmente infondata in fatto e diritto;
Confermare l'assegno di mantenimento così come disposto nel decreto nr. 213/2013 e che in ragione della rivalutazione economica venga quantificato in € 350,00, come già indicato da controparte nel ricorso introduttivo.
Con vittoria di spese e onorari a carico della parte ricorrente”.
All'udienza del 9/10/2025 i procuratoti delle parti hanno insistito per le rispettive domande e, in assenza di istanze istruttorie, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando ai termini per gli scritti conclusionali.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
Il ricorso è infondato.
2 È principio consolidato che la domanda di revisione delle condizioni economiche della separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c. – estensibile, stante la eadem ratio, al caso de quo – presuppone la sopravvenienza di circostanze nuove e rilevanti rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia originaria, tali da giustificare una modifica dei provvedimenti economici adottati.
Incombe sul ricorrente l'onere della prova dell'effettiva e significativa modificazione delle proprie condizioni patrimoniali o reddituali (Cass. civ., sez. I, n. 17328/2020; Cass. civ., sez. I, n.
12212/2017).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a dedurre in modo generico un peggioramento della propria situazione economica ovvero la perdita del proprio lavoro, senza tuttavia fornire alcuna documentazione idonea a comprovare tale assunto: non sono stati prodotti documenti reddituali aggiornati, né attestazioni di variazioni lavorative, patrimoniali o di sopravvenute esigenze economiche. Né sono state dedotte prove testimoniali e/o altra istanza istruttoria.
La semplice allegazione di difficoltà economiche, priva di riscontri oggettivi, non può ritenersi sufficiente a fondare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole, dovendo il Giudice fondare il proprio convincimento su elementi concreti e verificabili.
Ne consegue che, in difetto di prova della sopravvenienza di circostanze tali da giustificare la revisione, la domanda deve essere fermamente rigettata.
Deve trovare, dunque, piena conferma il decreto del 3/4/2013 pronunciato, su accordo delle parti, da questo tribunale, nel quale risulta già prevista la rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTA della somma indicata a titolo di mantenimento del figlio minore . Per_1
Le non fiorenti condizioni economiche di entrambe le parti in giudizio consigliano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA il ricorso.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 15/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 582/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 582 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
IV
-ricorrente-
E
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PAGANO ANNA CP_1 C.F._2
-resistente-
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 9/10/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data atto di citazione ritualmente notificato in data 24/4/2025, ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
“disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti nel decreto sopra citato con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
A sostegno delle stesse, il ricorrente ha dedotto: che con decreto del 3/4/2013 (proc. n. 213/2013) il Tribunale di Tempio Pausania aveva disposto a carico di il pagamento dell'assegno di mantenimento di € Parte_1
325,00 mensili in favore del minore Persona_1 che, a seguito di rivalutazione, l'assegno ammontava attualmente ad € 350,00; che fino al 2022 il aveva regolarmente ha corrisposto versato il detto importo a Pt_1 titolo di mantenimento del minore;
che a partire dal 2022 le condizioni economiche del erano peggiorate a seguito Pt_1 della perdita del lavoro;
che il non aveva nessun rapporto lavorativo e nessuna forma di reddito e Pt_1 conviveva con il fratello che lo aiutava economicamente.
Si è costituita in giudizio che, resistendo alle domande formulate dal CP_1 ricorrente, ne ha chiesto il rigetto precisando le seguenti conclusioni:
“Rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto totalmente infondata in fatto e diritto;
Confermare l'assegno di mantenimento così come disposto nel decreto nr. 213/2013 e che in ragione della rivalutazione economica venga quantificato in € 350,00, come già indicato da controparte nel ricorso introduttivo.
Con vittoria di spese e onorari a carico della parte ricorrente”.
All'udienza del 9/10/2025 i procuratoti delle parti hanno insistito per le rispettive domande e, in assenza di istanze istruttorie, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, rinunciando ai termini per gli scritti conclusionali.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
Il ricorso è infondato.
2 È principio consolidato che la domanda di revisione delle condizioni economiche della separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c. – estensibile, stante la eadem ratio, al caso de quo – presuppone la sopravvenienza di circostanze nuove e rilevanti rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia originaria, tali da giustificare una modifica dei provvedimenti economici adottati.
Incombe sul ricorrente l'onere della prova dell'effettiva e significativa modificazione delle proprie condizioni patrimoniali o reddituali (Cass. civ., sez. I, n. 17328/2020; Cass. civ., sez. I, n.
12212/2017).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a dedurre in modo generico un peggioramento della propria situazione economica ovvero la perdita del proprio lavoro, senza tuttavia fornire alcuna documentazione idonea a comprovare tale assunto: non sono stati prodotti documenti reddituali aggiornati, né attestazioni di variazioni lavorative, patrimoniali o di sopravvenute esigenze economiche. Né sono state dedotte prove testimoniali e/o altra istanza istruttoria.
La semplice allegazione di difficoltà economiche, priva di riscontri oggettivi, non può ritenersi sufficiente a fondare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole, dovendo il Giudice fondare il proprio convincimento su elementi concreti e verificabili.
Ne consegue che, in difetto di prova della sopravvenienza di circostanze tali da giustificare la revisione, la domanda deve essere fermamente rigettata.
Deve trovare, dunque, piena conferma il decreto del 3/4/2013 pronunciato, su accordo delle parti, da questo tribunale, nel quale risulta già prevista la rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTA della somma indicata a titolo di mantenimento del figlio minore . Per_1
Le non fiorenti condizioni economiche di entrambe le parti in giudizio consigliano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA il ricorso.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 15/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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