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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 433 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Daniela Aceti, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IV ) rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Antonio Borraccio e Barbara Alari, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- opposta –
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1766/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 13.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1766/2022 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 7-11.12.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 2.538.967,55, oltre interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, in CP_1
relazione a numerose fatture emesse, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2022, per forniture di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita.
pagina 1 di 12 L'opponente contestava l'inesigibilità e l'infondatezza del corrispettivo delle prestazioni e delle forniture erogate dalla nel periodo 2019 - 2022, in quanto successive alla scadenza del contratto CP_1
(28.02.2017) e l'illegittimità della proroga tecnica del contratto concluso in data 26.3.2014; eccepiva, quindi, l'inidoneità delle sole fatture a fornire la prova del credito, in assenza di valido documento contrattuale;
contestava, inoltre, la dovutezza delle fatture indicate al punto 3 del ricorso (del valore complessivo di € 5.182,84) in relazione agli ordini depositati dalla parte opposta, e la dovutezza delle fatture indicate al punto 2 del ricorso (del valore complessivo di € 1.660,4) in relazione alle Parte convenzioni regionali rep. n. 46/2016 e rep. n. 14/2017, non essendo dimostrata l'adesione dell' alle stesse.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La costituitasi in giudizio, rilevava che, quanto all'importo di €. 1.660,40 di cui alle CP_1
fatture nn. C63- 39004506 del 30/4/2019 – C63-39004508 del 30/4/2019- C63-39007387 dell'01/07/2019 – C63-39009134 del 29/07/2019 – C63-39010659 del 10/9/2019 – C63- 39013526 del
12/11/2019 e C63-39013804 del 19/11/2019, lo stesso trovava fondamento nella Convenzione del
23/9/2016 Rep N. 46/2016 e sulla Convenzione del 22.3.2017 Rep. n. 14/2017, nonché negli ordini emessi dall'ente e nel relativo DDT;
che, quanto alla somma di €. 3.996,03 di cui alle Fatture nn. C63 -
41001146 del 4.2.2021, C63-41005371 del 12.5.2021, C63-41008291 del 8.7.2021, C63- 41008980 del
21.7.2021, C63-41009382 del 28.7.2021, C63-42002446 del 28.2.2022, C3- 42002941 del 10.3.2022,
Part C63-42004696 del 22.4.2022, erano stati depositati gli ordinativi emessi dall' che, peraltro, in data
26.1.2023, aveva provveduto al pagamento dell'importo di €. 2.457,60, a saldo delle Fatture C63-
42002446 del 28.2.2022, C3-42002941 del 10.3.2022 e C63-42004696 del 22.4.2022, con credito residuo pari ad € 1.538,40; che, rispetto alle restanti fatture azionate in forza del decreto ingiuntivo, per un importo complessivo di € 2.533.311,12, si trattava di prestazioni aventi ad oggetto forniture di ausili per incontinenti, che trovavano fondamento del contratto CIG 4525028B39 del 26/3/2014 stipulato dalla società opposta con l' ed oggetto di “proroga tecnica” fino alla data del 9.2.2020, Parte_2 giustificata dall'espletamento della gara per il nuovo affidamento, da parte della Centrale di
Committenza Regionale (Stazione Unica Appaltante), della fornitura domiciliare di prodotti ed ausili per incontinenti a ridotto impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Calabria, conclusosi con l'aggiudicazione del servizio ad altro soggetto (Serenity s.p.a.) con Decreto Dirigente generale n. 4649 del 11/4/2019 e la sottoscrizione, in data 26/10/2019, Repertoriata con il numero
117/2019; che, con Deliberazione n. 105 del 15/1/2020, l' prendeva atto Parte_2
pagina 2 di 12 dell'aggiudicazione e della relativa convenzione sottoscritta tra la e l'aggiudicatario Controparte_2
SERENITY s.p.a., di cui veniva data comunicazione a con PEC del 20/1/2020, per la CP_1
concertazione del passaggio tra l'operatore uscente ed il nuovo operatore economico in modo da evitare disservizi agli utenti;
che, in ogni caso, la tipologia delle forniture in questione, avente ad oggetto dispositivi sanitari, rivestiva senza dubbio i caratteri di strumentalità dell'erogazione del servizio sanitario anche di urgenza, richiamato dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, norma che autorizzava la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, di contratti di fornitura intercorrenti con imprese commerciali;
che, nel caso di specie, a fronte dell'autorizzazione alla fornitura di presidi sanitari assorbenti rilasciata dall' sulla base della prescrizione degli ausili per incontinenza Parte_2
redatta da un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato, aveva provveduto CP_1
alla erogazione del servizio in favore degli aventi diritto che, al momento della consegna del dispositivo, aveva rilasciato una dichiarazione di ricevuta;
che, a dimostrazione dell'avvenuta corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture, da parte della società opposta, erano stati allegati tutti i documenti di trasporto unitamente alle relative fatture, distinti per distretto, sottoscritti dagli aventi diritto, mentre gli originali delle prescrizioni mediche e delle autorizzazioni alla fornitura dell'ausilio erano in possesso dell'Ente; che spettava alla società opposta anche il pagamento degli interessi moratori, ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, applicabili anche alla P.A., come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di memorie ex art. 183 VI comma c,.p.c., la dava atto dell'intervenuto pagamento, CP_1 in data 26/1/2023, da parte dell' dell'importo di €. 2.457,60, a saldo delle Fatture C63- Parte_2
42002446 del 28.2.2022 , C3-42002941 del 10.3.2022 e C63-42004696 del 22.4.2022 , nonché, in data
20/9/2023, dell'importo di €. 3.093,44, a saldo delle Fatture nn. 39004506 del 30/4/2019, 39004508 del 30/4/2019, 39007387 dell'1/7/2019, 39009134 del 29/7/2019, 39010659 del 10/972019, 39013526 del 12/11/2019, 39013804 del 19/11/2019, 41001146 del 4/2/2021, 41008291 dell'8/772021, 41005371 del 12/5/2021, 41009382 del 28/7/2021, per un totale di €. 5.551,04. Chiedeva, quindi, che fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 1766/2022 emesso in data 7/12/2022 dal Tribunale di Cosenza, e contestualmente, fosse pronunciata la condanna dell' al Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo di €. 2.533.416,51, a saldo delle residue fatture. CP_1
pagina 3 di 12 All'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Nel caso di specie, il credito di cui la chiede il pagamento attiene alla somma di € CP_1
2.538.967,55, oltre interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, in relazione a numerose fatture emesse, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2022, per forniture di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita eseguite in favore dell' Parte_2
La società opposta ha, poi ridotto l'importo del credito alla somma di €. 2.533.416,51, in forza del pagamento di alcune fatture eseguito dall' in data 26.1.2023 e in data 20.9.2023, per un Parte_2 totale di €. 5.551,04.
pagina 4 di 12 L da parte sua, ha eccepito la mancanza di valido titolo contrattuale in relazione alle Parte_2 forniture eseguite dopo il 28.2.2017, attesa l'intervenuta scadenza del rapporto alla data del 28.2.2017 e l'assenza di rinnovo del contratto tra le parti.
Ciò posto, in merito alle fatture nn. C63- 39004506 del 30/4/2019 – C63-39004508 del 30/4/2019-
C63-39007387 dell'01/07/2019 – C63-39009134 del 29/07/2019 – C63-39010659 del 10/9/2019 –
C63- 39013526 del 12/11/2019 e C63-39013804 del 19/11/2019, dell'importo di €. 1.660,40, nonché alle fatture nn. C63 - 41001146 del 4.2.2021, C63-41005371 del 12.5.2021, C63-41008291 del
8.7.2021, C63- 41008980 del 21.7.2021, C63-41009382 del 28.7.2021, C63-42002446 del 28.2.2022,
C3- 42002941 del 10.3.2022, C63-42004696 del 22.4.2022, dell'importo di €. 3.996,03 (punti 2 e 3 del ricorso per decreto ingiuntivo), va rilevato che l' ha provveduto al relativo pagamento, Parte_2
mediante ordinativi in data 26.1.2023 e in data 20.9.2023.
In merito, anche la residua fattura n. C63-41008980 del 21.7.2021 dell'importo di € 128,58, risulta pagata mediante l'ordinativo n. 12216/2021 (cfr. doc. all. 1 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. e relativo cro, depositato quale all. 1 della memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. di parte opponente).
Consegue che, in forza dei suindicati pagamenti, appaiono assorbite le questioni sollevate dall' Pt_2
in ordine alla debenza degli importi oggetto delle fatture in questione.
[...]
Rispetto alla residua somma di €. 2.533.416,51, oggetto di numerose fatture emesse negli anni 2019-
2020 (cfr. elenco fatture di cui al punto 1. del ricorso per decreto ingiuntivo), la ne assume CP_1
la debenza, in quanto costituente il corrispettivo di forniture di ausili per incontinenti erogate in forza del contratto CIG 4525028B39 del 26/3/2014 stipulato con l' ed oggetto di “proroga Parte_2 tecnica” fino alla data del 9.2.2020.
Orbene, risulta allegato il “contratto per la fornitura di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita dell' – CIG Parte_1
4525028B39” (rep. n. 302), stipulato il 26.03.2014 tra l' e la Parte_2 CP_1
L'art. 2, rubricato “Oggetto e durata”, prevede: “L' propone Parte_1 all'impresa, che accetta, la fornitura di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel
Disciplinare di gara e suoi allegati e nell'Offerta Tecnica (giusta Deliberazione di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale n. 3326 del 10.12.2013), nonché in base alle condizioni ed ai termini previsti nel presente contratto” e aggiunge “Il servizio sarà svolto con decorrenza 01/03/2014 al fine di non causare interruzioni del servizio in conformità ai patti stipulati con il presente contratto ed avrà Part termine in data 28/02/2017. L' si riserva la possibilità di rinnovare il predetto contratto per
pagina 5 di 12 un'ulteriore periodo massimo biennale, nel caso dovessero manifestarsi eccezionali esigenze operative derivanti anche da problematiche legate ad eventuali azioni legali sul procedimento in corso o da un riesame delle operazioni di gara da parte dell'Organo preposto al controllo amministrativo e/o dalla
Direzione strategica dell'Asp o da nuove disposizioni emanate dal Dipartimento della Salute in materia di erogazione di ausili ricompresi nell'elenco 2 del DM 332/99”.
Ciò posto, a fronte dell'eccezione sollevata dall' relativa alla intervenuta scadenza del Parte_2
contratto alla data del 28.2.2017, alla mancanza di valido rinnovo ed alla conseguente impossibilità di remunerare le prestazioni eseguite successivamente a tale data, la società ricorrente-odierna opposta ha fondato la sua pretesa di pagamento sull'avvenuta esecuzione del rapporto contrattuale fino alla data del 9 febbraio 2020, in forza di “proroga tecnica” giustificata dall'espletamento della gara per il nuovo affidamento, da parte della Centrale di Committenza Regionale (Stazione Unica Appaltante), della fornitura domiciliare di prodotti ed ausili per incontinenti per le Aziende Sanitarie della Regione
Calabria, concluso con l'aggiudicazione del servizio ad altro soggetto (Serenity s.p.a.) con Decreto
Dirigente generale n. 4649 del 11/4/2019 e la sottoscrizione di nuovo contratto, in data 26/10/2019.
A tal fine, la parte opposta ha allegato la Deliberazione n. 105 del 15/1/2020, con cui l' Parte_2 ha preso atto dell'aggiudicazione e della relativa convenzione sottoscritta tra la e Controparte_2
l'aggiudicatario SERENITY s.p.a., dandone comunicazione a con PEC del 20/1/2020, per CP_1 la concertazione del passaggio tra l'operatore uscente ed il nuovo operatore economico in modo da evitare disservizi agli utenti, nonché la successiva PEC del 22/1/2020, con la quale l' ha Parte_2
comunicato alla la cessazione del rapporto contrattuale con a far tempo dal 9 CP_1 CP_1 febbraio 2020, stante l'impossibilità di procrastinare ulteriormente “un contratto in proroga tecnica giustificata dall'espletamento obbligatorio della procedura da parte delle centrale di committenza regionale (Stazione Unica Appaltante) che ha proceduto a comunicare la stipula della Convenzione, avvenuta nel mese di ottobre con Repertorio 117/2019 e che rimane l'unico interlocutore istituzionale che può e deve comunicare a questa amministrazione la validità della Convenzione ovvero la sua disapplicazione o risoluzione.” (cfr. doc. 14, 15 e 16 del fascicolo di parte opposta).
Orbene, va osservato che il contratto in questione prevede espressamente, all'articolo 18 (Recesso), che
“Il presente contratto deve intendersi concluso alla data del 28.2.2017 senza ulteriori comunicazioni da notificarsi all'impresa fornitrice.” e al successivo art. 19 (Proroghe e sospensioni) che: “Qualora durante l'esecuzione delle attività affidate vengano avanzate richieste di proroga da parte dell'
[...]
, queste potranno essere ratificate previa espressa volontà da parte della ditta fornitrice”. Parte_1
Inoltre, l'art. 13 (Corrispettivo) dispone che “Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio
è quello dell'offerta presentata in gara”.
pagina 6 di 12 Ancora l'art. 1 prevede espressamente che: “L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE;
….
b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
…
d) dalla Deliberazione di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale n. 3326 del 10.12.2013;
e) dalle condizioni generali di fornitura riportate nella Deliberazione di aggiudicazione definitiva del
Direttore Generale n. 3326 del 10.12.2013 applicate sul'intero territorio provinciale dell'asp di
, Pt_2
f) dalle condizioni economiche fissate con l'offerta economica presentata da in sede di CP_1 gara”.
Come già evidenziato in altro precedente reso da questo Tribunale in analoga controversia insorta tra le stesse parti, sulla scorta di un'interpretazione sistematica e complessiva delle clausole contenute nel contratto, si deve ritenere che le parti, ai fini di una valida proroga del rapporto contrattuale, avrebbero dovuto predisporre e manifestare, da un lato, una specifica richiesta e, dall'altro lato, un'espressa volontà di ratifica, specificando, altresì, le condizioni economiche da applicare al rapporto successivamente all'originaria scadenza, dovendosi, in mancanza, ritenere cessato il contratto alla data del 28.2.2017.
Al proposito, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la qualità di soggetto accreditato è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni erogate agli utenti del SSN, come è dato desumere dalla disciplina del D.Lgs. 30/12/1992,
n. 502, come modificato dal D.Lgs. 19/6/1999, n.229, che all'art. 8 bis, co 4, subordina l'esercizio da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del al triplice requisito del possesso Pt_3 della autorizzazione allo esercizio di attività sanitaria, all'accreditamento istituzionale ed alla stipulazione di accordi contrattuali;
all'art. 8 quater, co 2, riconduce gli effetti obbligatori inter partes
Parte esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la di riferimento ("La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies"), ed all'art. 8 quinquies disciplina il contenuto minimo di tali accordi e ribadisce che il provvedimento definitivo di accreditamento istituzionale adottato dalla pagina 7 di 12 regione non è idoneo a legittimare, in difetto di stipula dell'accordo, la pretesa di pagamento dei corrispettivi fatturati dalla struttura accreditata (Cass.2020/ 26362; 7588/2018, 17591/2018).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, alle Regioni è affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria (v. art. 32, comma
8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e che nell'esercizio di detta potestà programmatoria le Regioni
“godono di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l'assicurazione dell'efficienza delle strutture pubbliche, che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico ( ad. plen., n. 4/2012; CdS, Sez. III, sentenza 13 CP_3
settembre 2012, n. 4880)
In particolare, l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
La stessa Corte costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n. 200) ha chiarito che “anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla
pagina 8 di 12 necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili”
(Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l' rientri nella pubblica Parte_1 amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del
pagina 9 di 12 contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam).
Parte Consegue che i contratti conclusi dall' allorquando amministrazione aggiudicatrice per l'acquisizione di prodotti farmaceutici o sanitari, restano assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata per i contratti di rilevanza comunitaria, per i quali deve di conseguenza procedersi all'individuazione del contraente con una delle modalità previste, ed il contratto deve altresì stipularsi mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o ancora mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Alla stregua dei principi richiamati, nel caso in cui la struttura abbia inteso erogare prestazioni ulteriori nel periodo in prorogatio, è sempre necessario un nuovo titolo che disciplini le modalità di erogazione, inerenti tanto i limiti quantitativi, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento dei corrispettivi fatturati, che recepisca i provvedimenti adottati dalla regione per quell'anno, sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria, non essendo ipotizzabile una richiesta di pagamento di compensi, in relazione al contenuto degli accordi relativi ad anni precedenti, irrimediabilmente caducati al termine dell'anno di riferimento.
In definitiva, “nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali." (cfr. Cass. n.1740/2011; n.23657/2015), che devono rivestire a pena di nullità la forma scritta, non essendo dato configurare il perfezionamento del contratto in cui sia parte una pubblica amministrazione o un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per "facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art.1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza dell'attività amministrativa quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (Cass. n.1752/2007; n.22537/2007;
n.8000/2010; n.6555/2014; n. 9219/2014; n.5263/2015; n.12316/2015; n.20391/2016).
pagina 10 di 12 A tale riguardo non appare utilmente invocabile neanche la recente sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 9775 del 25.3.2022), secondo cui “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
Nella fattispecie in esame, infatti, la società opposta ha fondato l'avvenuta c.d. “proroga tecnica” del contratto CIG 4525028B39 del 26/3/2014 e ne ha invocato l'efficacia anche per il periodo successivo al
28.2.2017 sulla scorta di quanto contenuto nella pec del 20/1/2020, con cui è stata data comunicazione alla dell'aggiudicazione e della relativa convenzione sottoscritta tra la e CP_1 Controparte_2
l'aggiudicatario SERENITY s.p.a., ai fini della concertazione del passaggio tra l'operatore uscente ed il nuovo operatore economico, e nella successiva PEC del 22/1/2020, con la quale il Responsabile dell' dell' di ha comunicato alla la cessazione del rapporto Parte_5 Parte_2 CP_1
contrattuale con a far tempo dal 9 febbraio 2020, stante l'impossibilità di procrastinare CP_1 ulteriormente “un contratto in proroga tecnica giustificata dall'espletamento obbligatorio della procedura da parte delle centrale di committenza regionale (Stazione Unica Appaltante) che ha proceduto a comunicare la stipula della Convenzione, avvenuta nel mese di ottobre con Repertorio
117/2019 e che rimane l'unico interlocutore istituzionale che può e deve comunicare a questa amministrazione la validità della Convenzione ovvero la sua disapplicazione o risoluzione.”.
Orbene, simili atti, per un verso, non provengono dal soggetto legittimato ad assumere obbligazioni vincolanti per l'azienda sanitaria e, per altro verso, non sono idonei a configurare una valida proroga e/o rinnovo del rapporto contrattuale, mancando quello scambio di reciproci atti di proposta ed accettazione, contenenti il richiamo della regolamentazione economica applicabile alle prestazioni erogate successivamente alla scadenza del contratto e la specifica previsione dei corrispettivi remunerabili nel rispetto dei tetti di spesa, indispensabili ai fini della validità del rapporto tra le parti.
Né possono essere ritenuti sufficienti i documenti allegati dalla società opposta (cfr. documenti di trasporto unitamente alle relative fatture, distinti per distretto, sottoscritti dagli aventi diritto a conferma della ricezione del dispositivo), né le prescrizioni mediche e le autorizzazioni alla fornitura dell'ausilio
– rispetto alle quali la società opposta ha formulato istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.
-, atteso che simili allegazioni non consentono, in ogni caso, di superare la questione relativa all'imprescindibile necessità di un atto scritto, proveniente dai soggetti legittimati per ciascuna parte,
pagina 11 di 12 idoneo a giustificare l'insorgenza di ulteriori obbligazioni, successivamente alla scadenza del precedente vincolo contrattuale, nel rispetto degli obblighi di copertura finanziaria della spesa gravanti sul soggetto pubblico.
Alla luce delle argomentazioni esposte e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può essere riconosciuto il corrispettivo delle prestazioni e forniture erogate dalla struttura sanitaria in epoca successiva alla scadenza del contratto (28.2.2017), né, conseguentemente, il diritto di credito inerente le fatture emesse successivamente a tale data.
In conclusione, l'opposizione proposta dall' merita accoglimento, con conseguente Parte_2
revoca del decreto ingiuntivo n. 1766/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7-11.12.2022.
In considerazione delle ragioni della decisione, nonché tenuto conto della peculiarità di alcune delle
Parte questioni affrontate e del complessivo contegno dell' - che ha accettato forniture in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale e senza la previsione di meccanismi di remunerazione –, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 1766/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7-11.12.2022;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 10.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 433 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Daniela Aceti, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IV ) rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Antonio Borraccio e Barbara Alari, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- opposta –
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1766/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 13.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1766/2022 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 7-11.12.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 2.538.967,55, oltre interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, in CP_1
relazione a numerose fatture emesse, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2022, per forniture di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita.
pagina 1 di 12 L'opponente contestava l'inesigibilità e l'infondatezza del corrispettivo delle prestazioni e delle forniture erogate dalla nel periodo 2019 - 2022, in quanto successive alla scadenza del contratto CP_1
(28.02.2017) e l'illegittimità della proroga tecnica del contratto concluso in data 26.3.2014; eccepiva, quindi, l'inidoneità delle sole fatture a fornire la prova del credito, in assenza di valido documento contrattuale;
contestava, inoltre, la dovutezza delle fatture indicate al punto 3 del ricorso (del valore complessivo di € 5.182,84) in relazione agli ordini depositati dalla parte opposta, e la dovutezza delle fatture indicate al punto 2 del ricorso (del valore complessivo di € 1.660,4) in relazione alle Parte convenzioni regionali rep. n. 46/2016 e rep. n. 14/2017, non essendo dimostrata l'adesione dell' alle stesse.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La costituitasi in giudizio, rilevava che, quanto all'importo di €. 1.660,40 di cui alle CP_1
fatture nn. C63- 39004506 del 30/4/2019 – C63-39004508 del 30/4/2019- C63-39007387 dell'01/07/2019 – C63-39009134 del 29/07/2019 – C63-39010659 del 10/9/2019 – C63- 39013526 del
12/11/2019 e C63-39013804 del 19/11/2019, lo stesso trovava fondamento nella Convenzione del
23/9/2016 Rep N. 46/2016 e sulla Convenzione del 22.3.2017 Rep. n. 14/2017, nonché negli ordini emessi dall'ente e nel relativo DDT;
che, quanto alla somma di €. 3.996,03 di cui alle Fatture nn. C63 -
41001146 del 4.2.2021, C63-41005371 del 12.5.2021, C63-41008291 del 8.7.2021, C63- 41008980 del
21.7.2021, C63-41009382 del 28.7.2021, C63-42002446 del 28.2.2022, C3- 42002941 del 10.3.2022,
Part C63-42004696 del 22.4.2022, erano stati depositati gli ordinativi emessi dall' che, peraltro, in data
26.1.2023, aveva provveduto al pagamento dell'importo di €. 2.457,60, a saldo delle Fatture C63-
42002446 del 28.2.2022, C3-42002941 del 10.3.2022 e C63-42004696 del 22.4.2022, con credito residuo pari ad € 1.538,40; che, rispetto alle restanti fatture azionate in forza del decreto ingiuntivo, per un importo complessivo di € 2.533.311,12, si trattava di prestazioni aventi ad oggetto forniture di ausili per incontinenti, che trovavano fondamento del contratto CIG 4525028B39 del 26/3/2014 stipulato dalla società opposta con l' ed oggetto di “proroga tecnica” fino alla data del 9.2.2020, Parte_2 giustificata dall'espletamento della gara per il nuovo affidamento, da parte della Centrale di
Committenza Regionale (Stazione Unica Appaltante), della fornitura domiciliare di prodotti ed ausili per incontinenti a ridotto impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Calabria, conclusosi con l'aggiudicazione del servizio ad altro soggetto (Serenity s.p.a.) con Decreto Dirigente generale n. 4649 del 11/4/2019 e la sottoscrizione, in data 26/10/2019, Repertoriata con il numero
117/2019; che, con Deliberazione n. 105 del 15/1/2020, l' prendeva atto Parte_2
pagina 2 di 12 dell'aggiudicazione e della relativa convenzione sottoscritta tra la e l'aggiudicatario Controparte_2
SERENITY s.p.a., di cui veniva data comunicazione a con PEC del 20/1/2020, per la CP_1
concertazione del passaggio tra l'operatore uscente ed il nuovo operatore economico in modo da evitare disservizi agli utenti;
che, in ogni caso, la tipologia delle forniture in questione, avente ad oggetto dispositivi sanitari, rivestiva senza dubbio i caratteri di strumentalità dell'erogazione del servizio sanitario anche di urgenza, richiamato dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, norma che autorizzava la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, di contratti di fornitura intercorrenti con imprese commerciali;
che, nel caso di specie, a fronte dell'autorizzazione alla fornitura di presidi sanitari assorbenti rilasciata dall' sulla base della prescrizione degli ausili per incontinenza Parte_2
redatta da un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato, aveva provveduto CP_1
alla erogazione del servizio in favore degli aventi diritto che, al momento della consegna del dispositivo, aveva rilasciato una dichiarazione di ricevuta;
che, a dimostrazione dell'avvenuta corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture, da parte della società opposta, erano stati allegati tutti i documenti di trasporto unitamente alle relative fatture, distinti per distretto, sottoscritti dagli aventi diritto, mentre gli originali delle prescrizioni mediche e delle autorizzazioni alla fornitura dell'ausilio erano in possesso dell'Ente; che spettava alla società opposta anche il pagamento degli interessi moratori, ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, applicabili anche alla P.A., come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di memorie ex art. 183 VI comma c,.p.c., la dava atto dell'intervenuto pagamento, CP_1 in data 26/1/2023, da parte dell' dell'importo di €. 2.457,60, a saldo delle Fatture C63- Parte_2
42002446 del 28.2.2022 , C3-42002941 del 10.3.2022 e C63-42004696 del 22.4.2022 , nonché, in data
20/9/2023, dell'importo di €. 3.093,44, a saldo delle Fatture nn. 39004506 del 30/4/2019, 39004508 del 30/4/2019, 39007387 dell'1/7/2019, 39009134 del 29/7/2019, 39010659 del 10/972019, 39013526 del 12/11/2019, 39013804 del 19/11/2019, 41001146 del 4/2/2021, 41008291 dell'8/772021, 41005371 del 12/5/2021, 41009382 del 28/7/2021, per un totale di €. 5.551,04. Chiedeva, quindi, che fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 1766/2022 emesso in data 7/12/2022 dal Tribunale di Cosenza, e contestualmente, fosse pronunciata la condanna dell' al Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo di €. 2.533.416,51, a saldo delle residue fatture. CP_1
pagina 3 di 12 All'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Nel caso di specie, il credito di cui la chiede il pagamento attiene alla somma di € CP_1
2.538.967,55, oltre interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, in relazione a numerose fatture emesse, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2022, per forniture di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita eseguite in favore dell' Parte_2
La società opposta ha, poi ridotto l'importo del credito alla somma di €. 2.533.416,51, in forza del pagamento di alcune fatture eseguito dall' in data 26.1.2023 e in data 20.9.2023, per un Parte_2 totale di €. 5.551,04.
pagina 4 di 12 L da parte sua, ha eccepito la mancanza di valido titolo contrattuale in relazione alle Parte_2 forniture eseguite dopo il 28.2.2017, attesa l'intervenuta scadenza del rapporto alla data del 28.2.2017 e l'assenza di rinnovo del contratto tra le parti.
Ciò posto, in merito alle fatture nn. C63- 39004506 del 30/4/2019 – C63-39004508 del 30/4/2019-
C63-39007387 dell'01/07/2019 – C63-39009134 del 29/07/2019 – C63-39010659 del 10/9/2019 –
C63- 39013526 del 12/11/2019 e C63-39013804 del 19/11/2019, dell'importo di €. 1.660,40, nonché alle fatture nn. C63 - 41001146 del 4.2.2021, C63-41005371 del 12.5.2021, C63-41008291 del
8.7.2021, C63- 41008980 del 21.7.2021, C63-41009382 del 28.7.2021, C63-42002446 del 28.2.2022,
C3- 42002941 del 10.3.2022, C63-42004696 del 22.4.2022, dell'importo di €. 3.996,03 (punti 2 e 3 del ricorso per decreto ingiuntivo), va rilevato che l' ha provveduto al relativo pagamento, Parte_2
mediante ordinativi in data 26.1.2023 e in data 20.9.2023.
In merito, anche la residua fattura n. C63-41008980 del 21.7.2021 dell'importo di € 128,58, risulta pagata mediante l'ordinativo n. 12216/2021 (cfr. doc. all. 1 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. e relativo cro, depositato quale all. 1 della memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. di parte opponente).
Consegue che, in forza dei suindicati pagamenti, appaiono assorbite le questioni sollevate dall' Pt_2
in ordine alla debenza degli importi oggetto delle fatture in questione.
[...]
Rispetto alla residua somma di €. 2.533.416,51, oggetto di numerose fatture emesse negli anni 2019-
2020 (cfr. elenco fatture di cui al punto 1. del ricorso per decreto ingiuntivo), la ne assume CP_1
la debenza, in quanto costituente il corrispettivo di forniture di ausili per incontinenti erogate in forza del contratto CIG 4525028B39 del 26/3/2014 stipulato con l' ed oggetto di “proroga Parte_2 tecnica” fino alla data del 9.2.2020.
Orbene, risulta allegato il “contratto per la fornitura di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita dell' – CIG Parte_1
4525028B39” (rep. n. 302), stipulato il 26.03.2014 tra l' e la Parte_2 CP_1
L'art. 2, rubricato “Oggetto e durata”, prevede: “L' propone Parte_1 all'impresa, che accetta, la fornitura di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel
Disciplinare di gara e suoi allegati e nell'Offerta Tecnica (giusta Deliberazione di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale n. 3326 del 10.12.2013), nonché in base alle condizioni ed ai termini previsti nel presente contratto” e aggiunge “Il servizio sarà svolto con decorrenza 01/03/2014 al fine di non causare interruzioni del servizio in conformità ai patti stipulati con il presente contratto ed avrà Part termine in data 28/02/2017. L' si riserva la possibilità di rinnovare il predetto contratto per
pagina 5 di 12 un'ulteriore periodo massimo biennale, nel caso dovessero manifestarsi eccezionali esigenze operative derivanti anche da problematiche legate ad eventuali azioni legali sul procedimento in corso o da un riesame delle operazioni di gara da parte dell'Organo preposto al controllo amministrativo e/o dalla
Direzione strategica dell'Asp o da nuove disposizioni emanate dal Dipartimento della Salute in materia di erogazione di ausili ricompresi nell'elenco 2 del DM 332/99”.
Ciò posto, a fronte dell'eccezione sollevata dall' relativa alla intervenuta scadenza del Parte_2
contratto alla data del 28.2.2017, alla mancanza di valido rinnovo ed alla conseguente impossibilità di remunerare le prestazioni eseguite successivamente a tale data, la società ricorrente-odierna opposta ha fondato la sua pretesa di pagamento sull'avvenuta esecuzione del rapporto contrattuale fino alla data del 9 febbraio 2020, in forza di “proroga tecnica” giustificata dall'espletamento della gara per il nuovo affidamento, da parte della Centrale di Committenza Regionale (Stazione Unica Appaltante), della fornitura domiciliare di prodotti ed ausili per incontinenti per le Aziende Sanitarie della Regione
Calabria, concluso con l'aggiudicazione del servizio ad altro soggetto (Serenity s.p.a.) con Decreto
Dirigente generale n. 4649 del 11/4/2019 e la sottoscrizione di nuovo contratto, in data 26/10/2019.
A tal fine, la parte opposta ha allegato la Deliberazione n. 105 del 15/1/2020, con cui l' Parte_2 ha preso atto dell'aggiudicazione e della relativa convenzione sottoscritta tra la e Controparte_2
l'aggiudicatario SERENITY s.p.a., dandone comunicazione a con PEC del 20/1/2020, per CP_1 la concertazione del passaggio tra l'operatore uscente ed il nuovo operatore economico in modo da evitare disservizi agli utenti, nonché la successiva PEC del 22/1/2020, con la quale l' ha Parte_2
comunicato alla la cessazione del rapporto contrattuale con a far tempo dal 9 CP_1 CP_1 febbraio 2020, stante l'impossibilità di procrastinare ulteriormente “un contratto in proroga tecnica giustificata dall'espletamento obbligatorio della procedura da parte delle centrale di committenza regionale (Stazione Unica Appaltante) che ha proceduto a comunicare la stipula della Convenzione, avvenuta nel mese di ottobre con Repertorio 117/2019 e che rimane l'unico interlocutore istituzionale che può e deve comunicare a questa amministrazione la validità della Convenzione ovvero la sua disapplicazione o risoluzione.” (cfr. doc. 14, 15 e 16 del fascicolo di parte opposta).
Orbene, va osservato che il contratto in questione prevede espressamente, all'articolo 18 (Recesso), che
“Il presente contratto deve intendersi concluso alla data del 28.2.2017 senza ulteriori comunicazioni da notificarsi all'impresa fornitrice.” e al successivo art. 19 (Proroghe e sospensioni) che: “Qualora durante l'esecuzione delle attività affidate vengano avanzate richieste di proroga da parte dell'
[...]
, queste potranno essere ratificate previa espressa volontà da parte della ditta fornitrice”. Parte_1
Inoltre, l'art. 13 (Corrispettivo) dispone che “Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio
è quello dell'offerta presentata in gara”.
pagina 6 di 12 Ancora l'art. 1 prevede espressamente che: “L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE;
….
b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
…
d) dalla Deliberazione di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale n. 3326 del 10.12.2013;
e) dalle condizioni generali di fornitura riportate nella Deliberazione di aggiudicazione definitiva del
Direttore Generale n. 3326 del 10.12.2013 applicate sul'intero territorio provinciale dell'asp di
, Pt_2
f) dalle condizioni economiche fissate con l'offerta economica presentata da in sede di CP_1 gara”.
Come già evidenziato in altro precedente reso da questo Tribunale in analoga controversia insorta tra le stesse parti, sulla scorta di un'interpretazione sistematica e complessiva delle clausole contenute nel contratto, si deve ritenere che le parti, ai fini di una valida proroga del rapporto contrattuale, avrebbero dovuto predisporre e manifestare, da un lato, una specifica richiesta e, dall'altro lato, un'espressa volontà di ratifica, specificando, altresì, le condizioni economiche da applicare al rapporto successivamente all'originaria scadenza, dovendosi, in mancanza, ritenere cessato il contratto alla data del 28.2.2017.
Al proposito, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la qualità di soggetto accreditato è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni erogate agli utenti del SSN, come è dato desumere dalla disciplina del D.Lgs. 30/12/1992,
n. 502, come modificato dal D.Lgs. 19/6/1999, n.229, che all'art. 8 bis, co 4, subordina l'esercizio da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del al triplice requisito del possesso Pt_3 della autorizzazione allo esercizio di attività sanitaria, all'accreditamento istituzionale ed alla stipulazione di accordi contrattuali;
all'art. 8 quater, co 2, riconduce gli effetti obbligatori inter partes
Parte esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la di riferimento ("La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies"), ed all'art. 8 quinquies disciplina il contenuto minimo di tali accordi e ribadisce che il provvedimento definitivo di accreditamento istituzionale adottato dalla pagina 7 di 12 regione non è idoneo a legittimare, in difetto di stipula dell'accordo, la pretesa di pagamento dei corrispettivi fatturati dalla struttura accreditata (Cass.2020/ 26362; 7588/2018, 17591/2018).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, adottato anche dall'intestato Tribunale, il modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, risulta ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;
in tale contesto, la previsione di tetti di spesa è indispensabile, al fine di garantire il soddisfacimento delle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. Nello specifico, alle Regioni è affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria (v. art. 32, comma
8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e che nell'esercizio di detta potestà programmatoria le Regioni
“godono di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l'assicurazione dell'efficienza delle strutture pubbliche, che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico ( ad. plen., n. 4/2012; CdS, Sez. III, sentenza 13 CP_3
settembre 2012, n. 4880)
In particolare, l'attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
La stessa Corte costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n. 200) ha chiarito che “anche nel regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992 … il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica”. Ed ancora, in materia, “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla
pagina 8 di 12 necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili”
(Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l' rientri nella pubblica Parte_1 amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del
pagina 9 di 12 contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam).
Parte Consegue che i contratti conclusi dall' allorquando amministrazione aggiudicatrice per l'acquisizione di prodotti farmaceutici o sanitari, restano assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata per i contratti di rilevanza comunitaria, per i quali deve di conseguenza procedersi all'individuazione del contraente con una delle modalità previste, ed il contratto deve altresì stipularsi mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o ancora mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Alla stregua dei principi richiamati, nel caso in cui la struttura abbia inteso erogare prestazioni ulteriori nel periodo in prorogatio, è sempre necessario un nuovo titolo che disciplini le modalità di erogazione, inerenti tanto i limiti quantitativi, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento dei corrispettivi fatturati, che recepisca i provvedimenti adottati dalla regione per quell'anno, sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria, non essendo ipotizzabile una richiesta di pagamento di compensi, in relazione al contenuto degli accordi relativi ad anni precedenti, irrimediabilmente caducati al termine dell'anno di riferimento.
In definitiva, “nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali." (cfr. Cass. n.1740/2011; n.23657/2015), che devono rivestire a pena di nullità la forma scritta, non essendo dato configurare il perfezionamento del contratto in cui sia parte una pubblica amministrazione o un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per "facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art.1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza dell'attività amministrativa quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (Cass. n.1752/2007; n.22537/2007;
n.8000/2010; n.6555/2014; n. 9219/2014; n.5263/2015; n.12316/2015; n.20391/2016).
pagina 10 di 12 A tale riguardo non appare utilmente invocabile neanche la recente sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 9775 del 25.3.2022), secondo cui “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
Nella fattispecie in esame, infatti, la società opposta ha fondato l'avvenuta c.d. “proroga tecnica” del contratto CIG 4525028B39 del 26/3/2014 e ne ha invocato l'efficacia anche per il periodo successivo al
28.2.2017 sulla scorta di quanto contenuto nella pec del 20/1/2020, con cui è stata data comunicazione alla dell'aggiudicazione e della relativa convenzione sottoscritta tra la e CP_1 Controparte_2
l'aggiudicatario SERENITY s.p.a., ai fini della concertazione del passaggio tra l'operatore uscente ed il nuovo operatore economico, e nella successiva PEC del 22/1/2020, con la quale il Responsabile dell' dell' di ha comunicato alla la cessazione del rapporto Parte_5 Parte_2 CP_1
contrattuale con a far tempo dal 9 febbraio 2020, stante l'impossibilità di procrastinare CP_1 ulteriormente “un contratto in proroga tecnica giustificata dall'espletamento obbligatorio della procedura da parte delle centrale di committenza regionale (Stazione Unica Appaltante) che ha proceduto a comunicare la stipula della Convenzione, avvenuta nel mese di ottobre con Repertorio
117/2019 e che rimane l'unico interlocutore istituzionale che può e deve comunicare a questa amministrazione la validità della Convenzione ovvero la sua disapplicazione o risoluzione.”.
Orbene, simili atti, per un verso, non provengono dal soggetto legittimato ad assumere obbligazioni vincolanti per l'azienda sanitaria e, per altro verso, non sono idonei a configurare una valida proroga e/o rinnovo del rapporto contrattuale, mancando quello scambio di reciproci atti di proposta ed accettazione, contenenti il richiamo della regolamentazione economica applicabile alle prestazioni erogate successivamente alla scadenza del contratto e la specifica previsione dei corrispettivi remunerabili nel rispetto dei tetti di spesa, indispensabili ai fini della validità del rapporto tra le parti.
Né possono essere ritenuti sufficienti i documenti allegati dalla società opposta (cfr. documenti di trasporto unitamente alle relative fatture, distinti per distretto, sottoscritti dagli aventi diritto a conferma della ricezione del dispositivo), né le prescrizioni mediche e le autorizzazioni alla fornitura dell'ausilio
– rispetto alle quali la società opposta ha formulato istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.
-, atteso che simili allegazioni non consentono, in ogni caso, di superare la questione relativa all'imprescindibile necessità di un atto scritto, proveniente dai soggetti legittimati per ciascuna parte,
pagina 11 di 12 idoneo a giustificare l'insorgenza di ulteriori obbligazioni, successivamente alla scadenza del precedente vincolo contrattuale, nel rispetto degli obblighi di copertura finanziaria della spesa gravanti sul soggetto pubblico.
Alla luce delle argomentazioni esposte e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può essere riconosciuto il corrispettivo delle prestazioni e forniture erogate dalla struttura sanitaria in epoca successiva alla scadenza del contratto (28.2.2017), né, conseguentemente, il diritto di credito inerente le fatture emesse successivamente a tale data.
In conclusione, l'opposizione proposta dall' merita accoglimento, con conseguente Parte_2
revoca del decreto ingiuntivo n. 1766/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7-11.12.2022.
In considerazione delle ragioni della decisione, nonché tenuto conto della peculiarità di alcune delle
Parte questioni affrontate e del complessivo contegno dell' - che ha accettato forniture in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale e senza la previsione di meccanismi di remunerazione –, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 1766/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7-11.12.2022;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 10.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà
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