CASS
Sentenza 1 aprile 2022
Sentenza 1 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2022, n. 12193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12193 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AD ZE nato in [...] il [...] Avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - Penale Sent. Sez. 5 Num. 12193 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 14/02/2022 RITyENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento - che aveva dichiarato il cittadino serbo UZ RA colpevole del reato di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen. per avere formato una falsa patente internazionale apparentemente emessa dalle Autorità serbe e a lui intestata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore, il quale svolge un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla norma di cui all'art. 135 codice della strada. In particolare, sì deduce che, alla luce della previsione di cui alla richiamata disposizione di legge - che esclude validità alla patente di guida nei casi in cui sia decorso oltre un anno dalla residenza in Italia del soggetto extracomunitario - trattandosi di patente del tutto priva di validità, ricorrerebbe un caso di falso grossolano, secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Come premesso, il ricorrente invoca la grossolanità del falso sul presupposto che la patente di guida da lui posseduta ed esibita nel corso dell'accertamento - apparentemente rilasciata dalle autorità serbe - non avesse più validità in Italia, essendo ivi residente da oltre un anno. 2.Invero, l' art. 135 co. 1 cds - norma invocata dal ricorrente - prevede che" Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validita', 3. E' vero che, in merito alla interpretazione di tale norma di legge, si registrano nella giurisprudenza di questa Corte orientamenti contrastanti, in ordine alle condizioni necessarie per la sussistenza del delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata da uno Stato estero. 3.1. Secondo un orientamento più risalente, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 digs. 30aprile 1992, n. 285 (Sez. 5 n. 24227 del 28/04/2021, Rv. 281439; Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180). 3.2. Più recentemente si è però affermato un opposto indirizzo secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in 9 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, posto che la patente di guida straniera ha una sua intrinseca valenza probatoria a prescindere dal suo abbinamento con gli altri requisiti previsti dalle disposizioni indicate (Sez. V, n. 45255 del 27/10/2021, Rv. 282252). 4. Osserva, tuttavia, il Tribunale che la questione euristica posta dal difforme orientamento dei giudici di legittimità non abbia rilevanza nel caso di specie, giacchè non risulta dimostrato il presupposto di fatto che, secondo l'orientamento favorevole al ricorrente, porterebbe alla insussistenza del delitto, ovvero che egli fosse residente in Italia da oltre un anno. In realtà, di tale elemento fattuale non v'è neppure allegazione da parte della Difesa, che si affida a un supposto onere probatorio gravante sul giudice, limitandosi a prospettare solo in termini astratti la questione dell'interpretazione della norma, senza offrire concreti elementi di valutazione tali da verificare l'errore di giudizio nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito. In tal modo il ricorso risulta privo del requisito della specificità, per la assoluta indeterminatezza del motivo, che omette di confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, non potendo ignorare il ricorrente le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. q o all'inammissibilità. La Corte di appello ha, infatti, pertinentemente osservato come l'onere dimostrativo del fatto favorevole ricadesse sull'imputato, ai sensi dell'art. 495 co. 2 cod. proc. pen., mediante idonea allegazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14/02/2022 iIl Consigliere estensore IA RE EL , 114,u. Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - Penale Sent. Sez. 5 Num. 12193 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 14/02/2022 RITyENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento - che aveva dichiarato il cittadino serbo UZ RA colpevole del reato di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen. per avere formato una falsa patente internazionale apparentemente emessa dalle Autorità serbe e a lui intestata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore, il quale svolge un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla norma di cui all'art. 135 codice della strada. In particolare, sì deduce che, alla luce della previsione di cui alla richiamata disposizione di legge - che esclude validità alla patente di guida nei casi in cui sia decorso oltre un anno dalla residenza in Italia del soggetto extracomunitario - trattandosi di patente del tutto priva di validità, ricorrerebbe un caso di falso grossolano, secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Come premesso, il ricorrente invoca la grossolanità del falso sul presupposto che la patente di guida da lui posseduta ed esibita nel corso dell'accertamento - apparentemente rilasciata dalle autorità serbe - non avesse più validità in Italia, essendo ivi residente da oltre un anno. 2.Invero, l' art. 135 co. 1 cds - norma invocata dal ricorrente - prevede che" Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validita', 3. E' vero che, in merito alla interpretazione di tale norma di legge, si registrano nella giurisprudenza di questa Corte orientamenti contrastanti, in ordine alle condizioni necessarie per la sussistenza del delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata da uno Stato estero. 3.1. Secondo un orientamento più risalente, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 digs. 30aprile 1992, n. 285 (Sez. 5 n. 24227 del 28/04/2021, Rv. 281439; Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180). 3.2. Più recentemente si è però affermato un opposto indirizzo secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in 9 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, posto che la patente di guida straniera ha una sua intrinseca valenza probatoria a prescindere dal suo abbinamento con gli altri requisiti previsti dalle disposizioni indicate (Sez. V, n. 45255 del 27/10/2021, Rv. 282252). 4. Osserva, tuttavia, il Tribunale che la questione euristica posta dal difforme orientamento dei giudici di legittimità non abbia rilevanza nel caso di specie, giacchè non risulta dimostrato il presupposto di fatto che, secondo l'orientamento favorevole al ricorrente, porterebbe alla insussistenza del delitto, ovvero che egli fosse residente in Italia da oltre un anno. In realtà, di tale elemento fattuale non v'è neppure allegazione da parte della Difesa, che si affida a un supposto onere probatorio gravante sul giudice, limitandosi a prospettare solo in termini astratti la questione dell'interpretazione della norma, senza offrire concreti elementi di valutazione tali da verificare l'errore di giudizio nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito. In tal modo il ricorso risulta privo del requisito della specificità, per la assoluta indeterminatezza del motivo, che omette di confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, non potendo ignorare il ricorrente le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. q o all'inammissibilità. La Corte di appello ha, infatti, pertinentemente osservato come l'onere dimostrativo del fatto favorevole ricadesse sull'imputato, ai sensi dell'art. 495 co. 2 cod. proc. pen., mediante idonea allegazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14/02/2022 iIl Consigliere estensore IA RE EL , 114,u. Il Presidente