Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01714/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Carmelo Santo Zanghì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmelo Santo Zanghì in Palermo, p.zza V.E. Orlando 41;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 03.06.2021, prat. n. -OMISSIS- del Capo Ripartizione X - Abusivismo e Repressione - Fascia Costiera - Patrimonio del Comune di Carini, notificata il 10.06.2021;
- di ogni altro atto presupposto, propedeutico e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa PP SA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 3 giugno 2021, prat. n.-OMISSIS-, con la quale il Capo Ripartizione X – Abusivismo e Repressione – Fascia Costiera - Patrimonio del Comune di Carini ha ingiunto loro “ La demolizione/rimozione a proprie cure e spese delle opere realizzate in totale difformità alla concessione edilizia auto – assentita con perizia giurata a firma dell’Ing. -OMISSIS- asseverata in data 02/03/2006, trasmessa in allegato alla comunicazione inizio dei lavori ex art. 2 L.R. 17/94 prot. n. 8333 del 02/03/2006 (pratica edilizia n. -OMISSIS-), nell’area oggi identificata in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS- (ex p.lla -OMISSIS-) sita in Carini, via -OMISSIS-, e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. (…..)”.
L’ordinanza impugnata, in particolare, ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere – in tesi – realizzate in totale difformità rispetto alla concessione edilizia auto-assentita: “ 01 – Il piano terra fuoriesce dal piano di campagna mt. 1,15, in progetto previsti mt. 0,80; 02 – seminterrato h mt. 2,75 sottotetto, cambio di destinazione d’uso, da locale di sgombero a soggiorno ampliamento in pianta in corrispondenza del portico del piano rialzato; 03 – al piano terra nel prospetto principale è stato ampliato il preesistente portico con una struttura in legno dalle dimensioni di mq 53,6 con copertura in travi tavole e tegole; 04 – chiusura terrazzo coperto al piano primo realizzata con infissi in alluminio e vetrate; 05 – nel versante est del lotto è stato realizzato un portico in legno di ml 3,50 ml 3,50 X ml 3,50 con copertura in travi tavole e tegole; gazebo in legno dalle dimensioni di ml 4,00 X ml 4,00; 06 – muro di recinzione alto ml 0,80 con soprastante ringhiera, in comune con proprietà -OMISSIS-, proprietari della p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-; 07 – piano cantinato finestrato; (…)”.
Le ricorrenti avverso gli atti impugnati hanno dedotto i seguenti motivi di diritto:
I) Omessa motivazione. Eccesso di potere per sviamento e violazione del principio del legittimo affidamento. Mancata considerazione di posizioni consolidate da tempo.
Le ricorrenti hanno esposto che i coniugi -OMISSIS- hanno acquistato l’immobile nello stato in cui si trova (con atto pubblico di compravendita del 30 ottobre 2007), ritenuto conforme alla concessione edilizia assentita sia dal Comune di Carini che dalla relazione tecnica disposta dal Banco di Sicilia S.p.A. per la concessione del mutuo richiesto dai coniugi; ciò posto, esse hanno lamentato la carenza di una motivazione rafforzata nell’atto impugnato, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dall'epoca della loro realizzazione e del conseguente affidamento ingenerato in capo agli attuali proprietari riguardo la legittimità degli stessi.
II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
Non risponderebbe al vero che le opere contestate hanno comportato la realizzazione di un’opera diversa da quella prevista nell’atto di concessione in quanto l’incremento volumetrico sarebbe contenuto entro il 20% e lo stesso sarebbe a dirsi per la superficie utile e l’altezza fuori terra.
Quanto al presunto cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato da locale agibile a piano abitabile, invero esso non sussisterebbe; in merito ai portici, si tratterebbe di strutture precarie.
III) Eccesso di potere per errata applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
In considerazione della natura della difformità (parziale) dal permesso di costruire, non sarebbe possibile la paventata acquisizione al patrimonio del comune del bene in caso di inottemperanza.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Carini con atto formale.
3. In vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha prodotto documentazione e memoria e il Comune memoria.
4. Alla udienza straordinaria del 10 dicembre 2025, tenutasi da remoto, ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., il Collegio ha dato avviso della possibile inammissibilità parziale del ricorso per la mancata impugnazione della nota, richiamata nel provvedimento impugnato, che ha attestato l'avvenuta formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria ex art. 36 T.U.E. Il difensore delle ricorrenti, in replica, ha evidenziato di aver presentato nell'anno 2021 istanza di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, allo stato pendente. Dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
5. In via preliminare, il Collegio osserva che la presentazione, da parte delle ricorrenti, dell’istanza di fiscalizzazione, sul ritenuto presupposto che vengano in considerazione interventi eseguiti in parziale (e non in totale) difformità, non preclude la presente decisione di merito in quanto la detta istanza non costituisce situazione eccezionale, che, sola, giustifica il rinvio della trattazione di merito; d’altro canto, la presente decisione non impedisce all’Amministrazione di valutare successivamente la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento, ove ritenuto.
6. Come rilevato dal Collegio nel corso dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 73, co. 3, del c.p.a., il ricorso è, in parte, inammissibile, mentre, per il resto, è infondato.
7. Dallo stesso provvedimento impugnato risulta che, con nota del 21 maggio 2021, la competente ripartizione VII edilizia privata e sanatoria ha reso noto che l’istanza presentata dai coniugi -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS- del 31 agosto 2010), presentata ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001 per l’immobile identificato in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-, è da intendersi rifiutata per decorrenza dei termini.
In assenza di impugnazione del diniego tacito di sanatoria e della nota che ne ha dato atto, inammissibile è il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione laddove con esso si contesta l’abuso, non potendo essere rimessa in discussione la totale difformità con le conseguenze relative.
7.1. In ogni caso, va aggiunto, per completezza, che il motivo con cui si contesta la sussistenza della difformità totale, oltre che inammissibile, è anche infondato per il principio secondo cui la valutazione degli abusi edilizi deve essere effettuata considerando l’opera nel suo insieme e non scomponendo i singoli interventi (come avvenuto in ricorso), poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dal loro impatto complessivo (Cons. St. 7010/2025; Cons. St. 8848/2022; id., 9022/2023).
Infatti, nel caso di specie, le plurime opere contestate (“01 – Il piano terra fuoriesce dal piano di campagna mt. 1,15, in progetto previsti mt. 0,80; 02 – seminterrato h mt. 2,75 sottotetto, cambio di destinazione d’uso, da locale di sgombero a soggiorno ampliamento in pianta in corrispondenza del portico del piano rialzato; 03 – al piano terra nel prospetto principale è stato ampliato il preesistente portico con una struttura in legno dalle dimensioni di mq 53,6 con copertura in travi tavole e tegole; 04 – chiusura terrazzo coperto al piano primo realizzata con infissi in alluminio e vetrate; 05 – nel versante est del lotto è stato realizzato un portico in legno di ml 3,50 ml 3,50 X ml 3,50 con copertura in travi tavole e tegole; gazebo in legno dalle dimensioni di ml 4,00 X ml 4,00; 06 – muro di recinzione alto ml 0,80 con soprastante ringhiera, in comune con proprietà -OMISSIS-, proprietari della p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-; 07 – piano cantinato finestrato; (… )”), valutate nella loro globalità, comportano, come correttamente rilevato dal Comune nel provvedimento impugnato, la difformità totale rispetto al titolo in questione e la legittimità del conseguente ordine demolitorio, con le conseguenze di legge in caso di sua inottemperanza.
8. Per il resto ossia quanto alla ritenuta estraneità dei ricorrenti all’abuso e al difetto di una motivazione rafforzata stante il lungo lasso di tempo decorso dall’epoca di realizzazione, le censure sono infondate; infatti:
- ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, nell’individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell’abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso; potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino non coincide con l’accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell’illecito, ma è correlato all’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia e all’individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale. L’ordine di natura reale è, quindi, correttamente rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità dello stesso nella realizzazione dell’illecito (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, 2 ottobre 2020, n. 1768; in tal senso, anche T.A.R. Catania, sez. II, 17 aprile 2023, n. 1274; T.A.R. Catania, sez. II, 27 giugno 2022, n. 1719; T.A.R. Catania, sez. III, 20 settembre 2021, n. 2833; T.A.R. Catania, sez. I, 26 maggio 2021, n. 1674; Cons. St., Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; Cons. St., sez. VI, 26 luglio 2017, n. 3694; Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2017, n. 32109; Cons. St., sez.VI, 15 dicembre 2014, n. 6148).
- l’abusività dell’edificato esclude qualunque possibilità di ritenere legittimo un eventuale affidamento invocato dal privato, rendendolo del tutto irrilevante, indipendentemente dal lasso di tempo trascorso prima dell’emissione del provvedimento gravato; ciò in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare; l’ordinamento, infatti, tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2022, n. 93; Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9; T.A.R. Catania, sez. II, 1° febbraio 2022, n. 311; T.A.R. Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2586; T.A.R. Catania, sez. I, 19 aprile 2021, n. 1245); d’altronde, nel caso in questione, i coniugi -OMISSIS- erano a conoscenza dell’abuso per il quale avevano chiesto la sanatoria, il cui diniego tacito, come su detto, non è stato dagli stessi impugnato.
9. In conclusione, il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
10. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara inammissibile e, per il resto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST CA, Presidente
PP SA TI, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP SA TI | ST CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.