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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/09/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9.9.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1250/2023 r.g. tra
in qualità di erede del signor con il patrocinio Parte_1 Persona_1 dell'Avv. NICOLO' DI BIAGIO ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.3.2023, la parte ricorrente, in qualità di eredi del signor PE
, deceduto in data 28.9.2020, hanno chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi
[...] CP_1 all'indennità di accompagnamento a far data dal 1.11.2019 fino al decesso, oltre interessi, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g.n. 5386/2019 emesso il 23.11.2021 dal Tribunale di Tivoli.
L'Ente resistente, non si costituiva, nonostante la tempestività e ritualità della notifica.
Dalla documentazione in atti risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 26.11.2021, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 15.12.2021, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91. Risulta altresi che in data 11.11.2023 la ricorrente ha notificato all'Ente resistente l'AP 23. La ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4,
c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata.
Lsussistenza in capo al de cuius del requisito sanitario di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. con decorrenza dal 1.11.2019 e fino alla data del decesso è sancito nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo.
Sussiste inoltre il requisito socioeconomico, costituito dalla condizione di non ricovero del de cuius con retta a carico dello Stato che, trattandosi di requisito negativo, può essere autocertificato.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge.
A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1250/2023 r.g.:
- Accertato il diritto della ricorrente, quale erede del sig. di ricevere i ratei di Persona_1 indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, condanna l' al pagamento dei ratei non versati con CP_1 decorrenza dal 1.11.2019 e fino alla data del decesso, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Tivoli, 9.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9.9.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1250/2023 r.g. tra
in qualità di erede del signor con il patrocinio Parte_1 Persona_1 dell'Avv. NICOLO' DI BIAGIO ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.3.2023, la parte ricorrente, in qualità di eredi del signor PE
, deceduto in data 28.9.2020, hanno chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi
[...] CP_1 all'indennità di accompagnamento a far data dal 1.11.2019 fino al decesso, oltre interessi, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g.n. 5386/2019 emesso il 23.11.2021 dal Tribunale di Tivoli.
L'Ente resistente, non si costituiva, nonostante la tempestività e ritualità della notifica.
Dalla documentazione in atti risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 26.11.2021, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 15.12.2021, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91. Risulta altresi che in data 11.11.2023 la ricorrente ha notificato all'Ente resistente l'AP 23. La ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4,
c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata.
Lsussistenza in capo al de cuius del requisito sanitario di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. con decorrenza dal 1.11.2019 e fino alla data del decesso è sancito nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo.
Sussiste inoltre il requisito socioeconomico, costituito dalla condizione di non ricovero del de cuius con retta a carico dello Stato che, trattandosi di requisito negativo, può essere autocertificato.
Ne consegue la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute nella misura di legge.
A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1250/2023 r.g.:
- Accertato il diritto della ricorrente, quale erede del sig. di ricevere i ratei di Persona_1 indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, condanna l' al pagamento dei ratei non versati con CP_1 decorrenza dal 1.11.2019 e fino alla data del decesso, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Tivoli, 9.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni