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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4856/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GULLOTTA ANTONIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti NERI RICCARDO e DE LUCA ALESSANDRO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
All'udienza del 1.4.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La società in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificatole in data 22.4.2024 con cui era stato richiesto il pagamento della somma di € 47.498,85, riferendo che in data 4.12.2023 con comunicazione a mezzo pec inviata all'istituto di credito , aveva disconosciuto ex art. 214 cpc Controparte_2
la sottoscrizione apposta sugli assegni nn° 9353063516-04, 9353063517-05, 9353063518-06 e
9353063519-07, essendo difforme rispetto alla firma depositata presso la filiale ed eccependo, pertanto, la nullità dell'atto di precetto, per assenza di sottostanti titoli esecutivi;
eccepiva, in subordine,
l'incapacità dei detti assegni a valere come titoli esecutivi, trattandosi di assegni post datati, spediti all'opposta con racc.ta del 27.9.2023, ma senza il contestuale pagamento del bollo.
pagina 1 di 4 Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità del precetto sugli assegni in virtù del disconoscimento ex art. 214 cpc ed in subordine l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per invalidità dei titoli esecutivi ex art. 474 cpc, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione e deducendo che il legale CP_1 rappresentante dell'opponente era senza dubbio colui che aveva sottoscritto i titoli;
richiamando poi il rapporto contrattuale sotteso alla emissione degli assegni ed allegando l'inadempimento di Parte_1
[...
, avanzava domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine ed in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento in proprio favore della somma di €
46.600,00 oltre interessi commerciali ex art. 5 D.Lgs. 231 del 2002 a decorrere dal 30.09.2023 sino al soddisfo;
chiedeva accertarsi la responsabilità aggravata dell'opponente ex art. 96 cpc e condannarsi lal stessa al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri procuratori.
Con ordinanza del novembre 2024, veniva rilevato quanto segue: “… considerato che parte opponente dichiara di agire ex art. 615 comma 1 cpc, ma che ciò che viene di fatto contestato è il diritto della parte a procedere con la notifica del precetto per – eccepita – nullità o inesistenza dei sottostanti titoli esecutivi, di cui viene disconosciuta la sottoscrizione;
considerato che
, pertanto, vengono in rilievo profili inerenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, si che l'azione andrebbe qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 I comma cpc, con applicazione del relativo termine per agire;
ritenuto che
, in ogni caso, la causa è matura per la decisione”.
Le parti venivano dunque invitate a depositare note scritte ed a interloquire su quanto rilevato, ma soltanto parte opposta depositava note scritte.
All'udienza odierna del 1.4.2025 la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc.
L'azione promossa da contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza del Parte_1
novembre 2024, va qualificata come opposizione all'esecuzione, perché la società contesta il diritto di a promuovere l'esecuzione sulla base degli assegni richiamati nel precetto;
ciò vale sia con CP_1
riguardo al disconoscimento della sottoscrizione, sia con riguardo alla eccezione di post datazione degli assegni di che trattasi ( cfr Cass. Civ. sent. n. 27381/2022 “ n caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della pagina 2 di 4 detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.” e cfr altresì Cass. Civ. sent. n. 191/1985 “
L'opposizione del debitore, rivolta a contestare che il titolo posto dal creditore a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come nel caso in cui, con riguardo ad assegno bancario, sostenga il difetto di detta efficacia per post-datazione dell'assegno medesimo con conseguente irregolarità fiscale, configura opposizione all'esecuzione, non agli atti esecutivi, traducendosi in una negazione del diritto del creditore di procedere in executivis.”).
Parte opposta non ha chiesto istruirsi il procedimento ex art. 216 e ss cpc e, dunque, la sottoscrizione apposta sui titoli di credito non può ritenersi riconosciuta;
inoltre, non vi è contestazione in ordine alla post datazione dei titoli.
L'opposizione all'esecuzione pertanto è fondata ed il precetto va annullato.
Non vi è contestazione, tuttavia, circa il credito di parte opposta, rivendicato nel presente giudizio con la domanda riconvenzionale.
In particolare, non vi è contestazione in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, circa i pagamenti effettuati dall'opponente e circa il credito residuo di La pertanto, CP_1 Parte_1 va condannata al pagamento in favore di del complessivo importo di € 46.600,00 oltre CP_1
interessi al tasso di cui al D.Lgs n. 231/2002; va disattesa la richiesta di decurtazione dal totale dovuto della somma di € 10.000,00 per mancata presentazione all'incasso dell'assegno n. 9353063516-04; accertato infatti che il detto titolo di credito non è riconducibile all'opponente, le vicende ad esso collegate sono irrilevanti ai fini della verifica circa l'esistenza dell'obbligazione.
Concludendo, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannata al Parte_1
pagamento in favore di dell'importo di € 46.600,00 oltre interessi commerciali ex art. 5 D. CP_1
Lgs. 231 del 2002 a decorrere dal 30.09.2023 e sino al soddisfo.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna della parte opponente ex art. 96 cpc.
Le spese, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 riducendosi in ragione del 50% il compenso previsto per la fase istruttoria avente natura documentale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede: in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, revoca il precetto opposto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pt, al pagamento in favore di dell'importo di € 46.600,00 oltre interessi CP_1
commerciali ex art. 5 D. Lgs. 231 del 2002 a decorrere dal 30.09.2023 e sino al soddisfo;
pagina 3 di 4 condanna in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del Parte_1 processo, liquidate in complessivi € 6713,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania, il 1.4.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4856/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GULLOTTA ANTONIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti NERI RICCARDO e DE LUCA ALESSANDRO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
All'udienza del 1.4.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La società in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificatole in data 22.4.2024 con cui era stato richiesto il pagamento della somma di € 47.498,85, riferendo che in data 4.12.2023 con comunicazione a mezzo pec inviata all'istituto di credito , aveva disconosciuto ex art. 214 cpc Controparte_2
la sottoscrizione apposta sugli assegni nn° 9353063516-04, 9353063517-05, 9353063518-06 e
9353063519-07, essendo difforme rispetto alla firma depositata presso la filiale ed eccependo, pertanto, la nullità dell'atto di precetto, per assenza di sottostanti titoli esecutivi;
eccepiva, in subordine,
l'incapacità dei detti assegni a valere come titoli esecutivi, trattandosi di assegni post datati, spediti all'opposta con racc.ta del 27.9.2023, ma senza il contestuale pagamento del bollo.
pagina 1 di 4 Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità del precetto sugli assegni in virtù del disconoscimento ex art. 214 cpc ed in subordine l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per invalidità dei titoli esecutivi ex art. 474 cpc, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione e deducendo che il legale CP_1 rappresentante dell'opponente era senza dubbio colui che aveva sottoscritto i titoli;
richiamando poi il rapporto contrattuale sotteso alla emissione degli assegni ed allegando l'inadempimento di Parte_1
[...
, avanzava domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine ed in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento in proprio favore della somma di €
46.600,00 oltre interessi commerciali ex art. 5 D.Lgs. 231 del 2002 a decorrere dal 30.09.2023 sino al soddisfo;
chiedeva accertarsi la responsabilità aggravata dell'opponente ex art. 96 cpc e condannarsi lal stessa al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri procuratori.
Con ordinanza del novembre 2024, veniva rilevato quanto segue: “… considerato che parte opponente dichiara di agire ex art. 615 comma 1 cpc, ma che ciò che viene di fatto contestato è il diritto della parte a procedere con la notifica del precetto per – eccepita – nullità o inesistenza dei sottostanti titoli esecutivi, di cui viene disconosciuta la sottoscrizione;
considerato che
, pertanto, vengono in rilievo profili inerenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, si che l'azione andrebbe qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 I comma cpc, con applicazione del relativo termine per agire;
ritenuto che
, in ogni caso, la causa è matura per la decisione”.
Le parti venivano dunque invitate a depositare note scritte ed a interloquire su quanto rilevato, ma soltanto parte opposta depositava note scritte.
All'udienza odierna del 1.4.2025 la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc.
L'azione promossa da contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza del Parte_1
novembre 2024, va qualificata come opposizione all'esecuzione, perché la società contesta il diritto di a promuovere l'esecuzione sulla base degli assegni richiamati nel precetto;
ciò vale sia con CP_1
riguardo al disconoscimento della sottoscrizione, sia con riguardo alla eccezione di post datazione degli assegni di che trattasi ( cfr Cass. Civ. sent. n. 27381/2022 “ n caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della pagina 2 di 4 detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.” e cfr altresì Cass. Civ. sent. n. 191/1985 “
L'opposizione del debitore, rivolta a contestare che il titolo posto dal creditore a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come nel caso in cui, con riguardo ad assegno bancario, sostenga il difetto di detta efficacia per post-datazione dell'assegno medesimo con conseguente irregolarità fiscale, configura opposizione all'esecuzione, non agli atti esecutivi, traducendosi in una negazione del diritto del creditore di procedere in executivis.”).
Parte opposta non ha chiesto istruirsi il procedimento ex art. 216 e ss cpc e, dunque, la sottoscrizione apposta sui titoli di credito non può ritenersi riconosciuta;
inoltre, non vi è contestazione in ordine alla post datazione dei titoli.
L'opposizione all'esecuzione pertanto è fondata ed il precetto va annullato.
Non vi è contestazione, tuttavia, circa il credito di parte opposta, rivendicato nel presente giudizio con la domanda riconvenzionale.
In particolare, non vi è contestazione in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, circa i pagamenti effettuati dall'opponente e circa il credito residuo di La pertanto, CP_1 Parte_1 va condannata al pagamento in favore di del complessivo importo di € 46.600,00 oltre CP_1
interessi al tasso di cui al D.Lgs n. 231/2002; va disattesa la richiesta di decurtazione dal totale dovuto della somma di € 10.000,00 per mancata presentazione all'incasso dell'assegno n. 9353063516-04; accertato infatti che il detto titolo di credito non è riconducibile all'opponente, le vicende ad esso collegate sono irrilevanti ai fini della verifica circa l'esistenza dell'obbligazione.
Concludendo, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannata al Parte_1
pagamento in favore di dell'importo di € 46.600,00 oltre interessi commerciali ex art. 5 D. CP_1
Lgs. 231 del 2002 a decorrere dal 30.09.2023 e sino al soddisfo.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna della parte opponente ex art. 96 cpc.
Le spese, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 riducendosi in ragione del 50% il compenso previsto per la fase istruttoria avente natura documentale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede: in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, revoca il precetto opposto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pt, al pagamento in favore di dell'importo di € 46.600,00 oltre interessi CP_1
commerciali ex art. 5 D. Lgs. 231 del 2002 a decorrere dal 30.09.2023 e sino al soddisfo;
pagina 3 di 4 condanna in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del Parte_1 processo, liquidate in complessivi € 6713,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania, il 1.4.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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