CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1076/2025 RVG, vertente
TRA
(cod. fisc: ) nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente a[...]49
E
(cod. fisc.: ), nata ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
14.09.1984, C.F., residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Salvatore
Dionesalvi, presso il cui studio, in Cosenza, hanno eletto domicilio entrambi ricorrenti con la partecipazione del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “...- A) Dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità del matrimonio, contratto in Cosenza (CS) nella Chiesa Parrocchiale di San Nicola, il giorno 05.08.2023 tra il Sig. e la Sig.ra , pronunciata Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Cosenza Arcidiocesi di Cosenza-
Bisignano in data 23 Dicembre 2024, divenuta esecutiva in data 07.03.2025 per mancata impugnazione, munita del decreto di esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di superiore organo ecclesiastico di controllo, in data 03 Giugno 2025.
B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza (CS) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
C) Spese di liete compensate.”.
Per il P.G.: “...parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 21.7.2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano che, ai sensi della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del
Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio da loro contratto, con rito concordatario, a Cosenza, nella Chiesa Parrocchiale di San Nicola, Diocesi di Cosenza-
Bisignano, il giorno 05.08.2023, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al nr 65 Originale P.2 S.A. Anno 2023.
A tal fine esponevano:
- che, con sentenza emessa il 23 Dicembre 2024, il Tribunale Ecclesiastico
Metropolitano di Cosenza, aveva dichiarato la nullità del vincolo a motivo di
“Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore” (ex Canone 1101 § 2 Codice Diritto
Canonico 1983);
- che la sentenza era diventata esecutiva in data 7.03.2025 per mancata impugnazione e munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in data 2.6.2025;
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Producevano la necessaria documentazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda, giacché: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica (la circostanza, benché non direttamente documentata, si evince dal decreto di esecutività della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico del 27.3.2025); d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, nella concreta fattispecie, dall'istruttoria espletata in sede ecclesiastica, di cui è dato specificamente conto nella sentenza di nullità, emerge chiaramente che entrambi i coniugi erano in condizioni di avvedersi della riserva mentale, incidente sul consenso, nutrita dal in ordine all'esclusione della
Pt_1 volontà di avere figli a tempo indeterminato. La ferma volontà, da parte del di
Pt_1 non avere figli non era stata nascosta dal ricorrente, che, per quanto hanno riferito i testi, non aveva mai fatto mistero di tale suo intendimento, palesandolo chiaramente all'esterno. La stessa ha, infatti, ammesso che, benché l'argomento non sia mai CP_1 stato affrontato tra i due nel periodo prematrimoniale, tuttavia ella, poiché l'uomo si dimostrava accogliente con i figli altrui, aveva dato per scontata, un po' avventatamente, la volontà, da parte del di avere figli, desumendola da simili comportamenti,
Pt_1 senza che tanto le fosse stato mai chiaramente riferito dal che, invece, già a
Pt_1 quel tempo, aveva escluso detta possibilità, rendendola palese ad amici e familiari e, quindi, pienamente conoscibile alla consorte, in quanto di dominio pubblico e mai nascosta dal
Pt_1
Deve, pertanto, escludersi che, nella concreta fattispecie, si possa configurare una violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento e che, pertanto, si versi in un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano con conseguente esclusione della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario. Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità solo qualora la riserva mentale rispetto al vincolo matrimoniale non sia stata esternata, né era conoscibile da parte dell'altro coniuge, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge [cfr. Cass. ord. n. 18492/2022 “In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato
l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di delibazione della sentenza canonica che aveva accertato l'esclusione unilaterale del "bonum sacramenti" e del "bonum prolis" da parte del marito, con una riserva mentale mai portata a conoscenza della moglie, né dalla stessa conoscibile)”; Cass. n. 15143/2023 “In caso di apposizione al vincolo matrimoniale di una condizione "pro futuro", ex art. 1102, par. 1, del codice canonico
(nella specie consistente nella maggiore affettività "post nuptias" dell'altro coniuge),
l'esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario postula che la condizione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata da questi conosciuta o non colpevolmente ignorata;
in mancanza, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento del coniuge incolpevole”].
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cosenza ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata, con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana, a margine degli atti di nascita di , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata ad RA (CH) il [...], in [...] all'art. 49, lett. h), Controparte_1 del richiamato D.P.R. n. 396/2000. Nulla sulle spese del giudizio attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con l'intervento del P.G., così provvede: Controparte_1
- dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa il 23.12.2024 dal
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Cosenza, diventata esecutiva in data 7.03.2025 per mancata impugnazione e munita del decreto di esecutività della Segnatura
Apostolica in data 2.6.2025, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio contratto, con rito concordatario, a Cosenza, nella Chiesa Parrocchiale di San Nicola,
Diocesi di Cosenza-Bisignano, il giorno 05.08.2023, da , nato a [...] Parte_1 il 25.01.1989 e nata ad [...] il [...], ed ivi trascritto;
Controparte_1
- dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1076/2025 RVG, vertente
TRA
(cod. fisc: ) nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente a[...]49
E
(cod. fisc.: ), nata ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
14.09.1984, C.F., residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Salvatore
Dionesalvi, presso il cui studio, in Cosenza, hanno eletto domicilio entrambi ricorrenti con la partecipazione del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “...- A) Dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità del matrimonio, contratto in Cosenza (CS) nella Chiesa Parrocchiale di San Nicola, il giorno 05.08.2023 tra il Sig. e la Sig.ra , pronunciata Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Cosenza Arcidiocesi di Cosenza-
Bisignano in data 23 Dicembre 2024, divenuta esecutiva in data 07.03.2025 per mancata impugnazione, munita del decreto di esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di superiore organo ecclesiastico di controllo, in data 03 Giugno 2025.
B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza (CS) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
C) Spese di liete compensate.”.
Per il P.G.: “...parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 21.7.2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano che, ai sensi della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del
Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio da loro contratto, con rito concordatario, a Cosenza, nella Chiesa Parrocchiale di San Nicola, Diocesi di Cosenza-
Bisignano, il giorno 05.08.2023, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al nr 65 Originale P.2 S.A. Anno 2023.
A tal fine esponevano:
- che, con sentenza emessa il 23 Dicembre 2024, il Tribunale Ecclesiastico
Metropolitano di Cosenza, aveva dichiarato la nullità del vincolo a motivo di
“Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore” (ex Canone 1101 § 2 Codice Diritto
Canonico 1983);
- che la sentenza era diventata esecutiva in data 7.03.2025 per mancata impugnazione e munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in data 2.6.2025;
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Producevano la necessaria documentazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda, giacché: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica (la circostanza, benché non direttamente documentata, si evince dal decreto di esecutività della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico del 27.3.2025); d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, nella concreta fattispecie, dall'istruttoria espletata in sede ecclesiastica, di cui è dato specificamente conto nella sentenza di nullità, emerge chiaramente che entrambi i coniugi erano in condizioni di avvedersi della riserva mentale, incidente sul consenso, nutrita dal in ordine all'esclusione della
Pt_1 volontà di avere figli a tempo indeterminato. La ferma volontà, da parte del di
Pt_1 non avere figli non era stata nascosta dal ricorrente, che, per quanto hanno riferito i testi, non aveva mai fatto mistero di tale suo intendimento, palesandolo chiaramente all'esterno. La stessa ha, infatti, ammesso che, benché l'argomento non sia mai CP_1 stato affrontato tra i due nel periodo prematrimoniale, tuttavia ella, poiché l'uomo si dimostrava accogliente con i figli altrui, aveva dato per scontata, un po' avventatamente, la volontà, da parte del di avere figli, desumendola da simili comportamenti,
Pt_1 senza che tanto le fosse stato mai chiaramente riferito dal che, invece, già a
Pt_1 quel tempo, aveva escluso detta possibilità, rendendola palese ad amici e familiari e, quindi, pienamente conoscibile alla consorte, in quanto di dominio pubblico e mai nascosta dal
Pt_1
Deve, pertanto, escludersi che, nella concreta fattispecie, si possa configurare una violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento e che, pertanto, si versi in un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano con conseguente esclusione della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario. Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità solo qualora la riserva mentale rispetto al vincolo matrimoniale non sia stata esternata, né era conoscibile da parte dell'altro coniuge, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge [cfr. Cass. ord. n. 18492/2022 “In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato
l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di delibazione della sentenza canonica che aveva accertato l'esclusione unilaterale del "bonum sacramenti" e del "bonum prolis" da parte del marito, con una riserva mentale mai portata a conoscenza della moglie, né dalla stessa conoscibile)”; Cass. n. 15143/2023 “In caso di apposizione al vincolo matrimoniale di una condizione "pro futuro", ex art. 1102, par. 1, del codice canonico
(nella specie consistente nella maggiore affettività "post nuptias" dell'altro coniuge),
l'esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario postula che la condizione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata da questi conosciuta o non colpevolmente ignorata;
in mancanza, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento del coniuge incolpevole”].
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cosenza ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata, con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana, a margine degli atti di nascita di , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata ad RA (CH) il [...], in [...] all'art. 49, lett. h), Controparte_1 del richiamato D.P.R. n. 396/2000. Nulla sulle spese del giudizio attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con l'intervento del P.G., così provvede: Controparte_1
- dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa il 23.12.2024 dal
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Cosenza, diventata esecutiva in data 7.03.2025 per mancata impugnazione e munita del decreto di esecutività della Segnatura
Apostolica in data 2.6.2025, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio contratto, con rito concordatario, a Cosenza, nella Chiesa Parrocchiale di San Nicola,
Diocesi di Cosenza-Bisignano, il giorno 05.08.2023, da , nato a [...] Parte_1 il 25.01.1989 e nata ad [...] il [...], ed ivi trascritto;
Controparte_1
- dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà