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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 214/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di Campobasso n. 726/2022, pubblicata il 2.12.2022, vertente
TRA
(P.I. e C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_2
e difesa, in forza di mandato in atti, dall'Avv. Vittorio De Bonis, elettivamente domiciliata unitamente al predetto difensore presso l'Avv. Angelo Cocca in Campobasso alla via Torino n. 17.
APPELLANTE
E
(nuova Controparte_1 denominazione di - Società con socio unico Controparte_1
(Codice Fiscale - Partita IVA di Gruppo ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Pedrizzi, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifiche di parte all'indirizzo pec Email_1
APPELLATA
1 E
, (C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe Grezar, 14, già rappresentata e difesa dall'avv.
BR GA.
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
12.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 000, notificata alla Parte_1
in data 17.1.19, la
[...] Controparte_4 ha intimato a detta società il pagamento della somma di Euro 164.512,99 dovuta a seguito
[...] della surroga legale del conseguente all'escussione di garanzia sul mutuo Controparte_1 chirografario richiesto dalla medesima società intimata alla Controparte_5
La ha proposto innanzi al Tribunale di Campobasso Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento – indicando erroneamente quale numero di cartella il n. 027 2019 0000816179 003, quest'ultima intestata e notificata il 18.6.18 al sig.
[...]
, fideiussore della società opponente - nei confronti della Parte_3 [...]
e dell' eccependo: 1) la violazione Controparte_1 Controparte_3 dell'art. 21 del D.lgs. n. 46/1999, attesa l'insussistenza di alcun titolo esecutivo in relazione alle somme oggetto di richiesta di ripetizione, aventi natura privatistica e, dunque, l'inutilizzabilità della modalità di riscossione attraverso ruoli esattoriali;
2) la violazione dell'art. 12 del D.M. del
23/09/2005, stante l'inefficacia della garanzia del Fondo in considerazione della mancata comunicazione da parte della Banca erogatrice dell'intimazione nei confronti del beneficiario del finanziamento.
L'opponente ha concluso chiedendo: “In via principale nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza di titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla , Controparte_5 garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 003 per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/1999;
2 accertare e dichiarare l'inefficacia della garanzia relativa alle somme richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla Controparte_5 garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 003.
Si è costituita la Controparte_4 impugnando tutte le avverse domande, eccezioni, deduzioni e difese, chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio anche l' , eccependo Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione ex art 615 c.p.c., per avere l'opposta impugnato una cartella esattoriale, la n. 027 2019 0000816179 003, relativa ad altro soggetto giuridico (diverso codice fiscale) mai notificata all'opponente, alla quale, invece, era stata notificata la cartella n. 027 2019 0000816179 000; ha eccepito altresì il proprio sostanziale difetto di legittimazione passiva in quanto le contestazioni, seppur relative ad un atto (cartella di pagamento) emesso da , riguardavano esclusivamente la fondatezza e/o Controparte_6 legittimità della pretesa creditoria, nonché l'efficacia dell'iscrizione a ruolo a fungere da titolo esecutivo, in considerazione della natura del credito portato ad esecuzione, eccezioni in relazione alle quali il delegato alla riscossione non poteva in alcun modo contraddire, non essendo a conoscenza né dei presupposti né dei motivi che avevano determinato l'iscrizione a ruolo da parte del creditore sostanziale, unico soggetto legittimato a contraddire, ritualmente convenuto in giudizio.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 726/2022, pubblicata il 2.12.22, il Tribunale di Campobasso, disattese le eccezioni in rito sollevate dall' , ha così statuito: Controparte_3
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna l'opponente alla rifusione Parte_1 delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_4 liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e
[...]
c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra Parte_1
e . Parte_1 Controparte_3
Il Tribunale ha dato conto che la cartella di pagamento oggetto di opposizione scaturisce da contratto di mutuo in ragione del quale la concedeva alla società Controparte_5 [...]
un finanziamento di Euro 500.000,00 mediante Parte_1 intervento del Fondo di garanzia per le PMI ex legge n. 662/1996, ammesso con delibera del
26.11.2009, a garanzia diretta di parte della somma mutuata.
3 Il primo giudice ha altresì osservato come fosse pacifico ed incontestato tra le parti che la società si rendeva inadempiente nel pagamento del mutuo, e che la
[...]
a seguito dell'escussione a prima richiesta della garanzia del Controparte_4
Fondo, erogava alla Banca finanziatrice l'importo di Euro 164.512,99 in data 17.7.18, acquisendo, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1203 CC e dell'art. 2, comma 4, del D.M. del 20/06/2005, il diritto di rivalersi sulla società inadempiente, mediante surroga legale nei diritti della Banca finanziatrice.
La società debitrice, posta in liquidazione nell'anno 2016, rimaneva inerte di fronte alla richiesta di pagamento da parte del sicché il gestore del Fondo provvedeva, in Controparte_4 forza dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Il Tribunale ha sottolineato che “Va infatti operata una distinzione tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra , in qualità di gestore del Controparte_4
Fondo di Garanzia per PMI ex legge n. 662/1996, il debitore ed i fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive e contraddistinto dalla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2, comma 4, del D.M. 20/06/2005 n. 18456.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 2 del DM 20/06/2005 n. 18456 (avente ad oggetto la
"rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese"), le banche che hanno erogato il credito ai sensi del D.lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett.
c), della L. n. 59/1997) possono rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c.
Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, poi, che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione, il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma
5, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
L'espresso richiamo all'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998 contenuto nell'art. 2 comma 4 DM
20/6/2005 n. 18456 fa sì che il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto sia titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, sicché, indipendentemente dall'adesione alla tesi privatistica o pubblicistica della natura del credito azionato, in ogni caso deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo, costituendo l'art. 9, comma 5,
4 D.lgs. n. 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art 21 del D.lgs. n. 46/1999 (ed infatti, l'art 21 del D.lgs. n. 46/1999, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge).
Inoltre, l'art.
8-bis del decreto legge n. 3 del 2015, convertito con legge 24/03/2015 n. 33, con una norma dal chiaro tenore letterale, ha previsto che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi, dei prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) (omissis) della legge 23 dicembre 1996, n.
662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni”, sancendo espressamente la natura privilegiata del credito alla restituzione, sia nei confronti del beneficiario finale che nei confronti dei prestatori di garanzia, il cui recupero è effettuato mediante procedura di iscrizione a ruolo.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, evidenziando come la norma di cui all'art.
8-bis della legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come una disposizione innovativa, bensì come disposizione “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 14915 del 31/05/2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998, posto che le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da tale decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario, senza che emergano delle ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste (cfr. Cass. n. 30621/2019; Cass. n. 14915/2019).
La Suprema Corte ha altresì ricordato che “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di
"revoca" e "restituzione" previsto dalla norma dell'art. 9 [...] si tratta comunque di assorbire, di
"recuperare" il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello "sviluppo delle attività produttive" (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 ("le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2")” (Cass. n. 2664/2019).
5 Pertanto, risulta legittimo l'esercizio del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia nelle forme dell'iscrizione a ruolo, sia nei confronti del beneficiario finale che dei prestatori di garanzia;
va altresì rilevato come l'opponente non abbia in alcun modo contestato l'inadempimento della pretesa creditoria azionata mediante notifica della cartella di pagamento, non dovendosi pertanto scrutinare in questa sede l'an della pretesa azionata, che risulta esente da contestazioni.”
3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la Parte_1
, con atto notificato a mezzo pec il 31.5.23
[...]
L'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.lgs. 46/99, ribadendo l'eccezione di insussistenza di titolo esecutivo in relazione alle somme oggetto di ripetizione, aventi natura privatistica, e di inutilizzabilità della modalità di riscossione attraverso ruoli esattoriali.
Ha concluso chiedendo: 1) “Accertare e dichiarare l'inesistenza di titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e Controparte_5 medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 000 per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/1999; 2) Accertare e dichiarare l'inefficacia della garanzia relativa alle somme richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e Controparte_5 medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 000”, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 20.9.23 si è costituita la Controparte_1 nuova denominazione di
[...] Controparte_7
) - concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.
[...]
Non si è costituita l' . Controparte_3
Con ordinanza del 13.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Va dichiarata la contumacia dell' , che, benché ritualmente Controparte_3 evocata, non si è costituita in questa fase.
Va altresì rilevato che parte appellante non ha riproposto le eccezioni relative alla violazione dell'art. 12 del D.M. 23.09.2005 per l'omessa comunicazione da parte della Banca erogatrice dell'intimazione nei confronti del beneficiario, con la conseguenza, che, sul punto, deve ritenersi formato il giudicato.
6 5. Nel merito.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con unico motivo di gravame, sviluppato su più punti, l'appellante ribadisce l'eccezione di insussistenza di titolo esecutivo in relazione alle somme oggetto di ripetizione, aventi natura privatistica, e di inutilizzabilità della modalità di riscossione attraverso ruoli esattoriali
Viene ribadito, in particolare, che la posizione creditoria attiene, indubbiamente, ad entrate di natura privatistica.
L'assunto non coglie nel segno, alla luce dell'incontestata ricostruzione in fatto prima ricordata.
La Suprema Corte ha poi anche recentemente chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_1 garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più̀ volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità̀ del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità̀ della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez.
1, 09/03/2020, n. 6508)». (cfr. Cass. 9657/24; cfr. anche Cass. S.U. 20022/25).
Sono dunque infondate le argomentazioni di segno contrario svolte dall'appellante a sostegno della sua tesi.
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 127/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 214/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
Campobasso n. 726/2022, pubblicata il 2.12.22, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la , in liquidazione, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.445,00 (Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge;
7 3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 20.11.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 214/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di Campobasso n. 726/2022, pubblicata il 2.12.2022, vertente
TRA
(P.I. e C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_2
e difesa, in forza di mandato in atti, dall'Avv. Vittorio De Bonis, elettivamente domiciliata unitamente al predetto difensore presso l'Avv. Angelo Cocca in Campobasso alla via Torino n. 17.
APPELLANTE
E
(nuova Controparte_1 denominazione di - Società con socio unico Controparte_1
(Codice Fiscale - Partita IVA di Gruppo ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Pedrizzi, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifiche di parte all'indirizzo pec Email_1
APPELLATA
1 E
, (C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe Grezar, 14, già rappresentata e difesa dall'avv.
BR GA.
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
12.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 000, notificata alla Parte_1
in data 17.1.19, la
[...] Controparte_4 ha intimato a detta società il pagamento della somma di Euro 164.512,99 dovuta a seguito
[...] della surroga legale del conseguente all'escussione di garanzia sul mutuo Controparte_1 chirografario richiesto dalla medesima società intimata alla Controparte_5
La ha proposto innanzi al Tribunale di Campobasso Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento – indicando erroneamente quale numero di cartella il n. 027 2019 0000816179 003, quest'ultima intestata e notificata il 18.6.18 al sig.
[...]
, fideiussore della società opponente - nei confronti della Parte_3 [...]
e dell' eccependo: 1) la violazione Controparte_1 Controparte_3 dell'art. 21 del D.lgs. n. 46/1999, attesa l'insussistenza di alcun titolo esecutivo in relazione alle somme oggetto di richiesta di ripetizione, aventi natura privatistica e, dunque, l'inutilizzabilità della modalità di riscossione attraverso ruoli esattoriali;
2) la violazione dell'art. 12 del D.M. del
23/09/2005, stante l'inefficacia della garanzia del Fondo in considerazione della mancata comunicazione da parte della Banca erogatrice dell'intimazione nei confronti del beneficiario del finanziamento.
L'opponente ha concluso chiedendo: “In via principale nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza di titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla , Controparte_5 garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 003 per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/1999;
2 accertare e dichiarare l'inefficacia della garanzia relativa alle somme richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla Controparte_5 garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 003.
Si è costituita la Controparte_4 impugnando tutte le avverse domande, eccezioni, deduzioni e difese, chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio anche l' , eccependo Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione ex art 615 c.p.c., per avere l'opposta impugnato una cartella esattoriale, la n. 027 2019 0000816179 003, relativa ad altro soggetto giuridico (diverso codice fiscale) mai notificata all'opponente, alla quale, invece, era stata notificata la cartella n. 027 2019 0000816179 000; ha eccepito altresì il proprio sostanziale difetto di legittimazione passiva in quanto le contestazioni, seppur relative ad un atto (cartella di pagamento) emesso da , riguardavano esclusivamente la fondatezza e/o Controparte_6 legittimità della pretesa creditoria, nonché l'efficacia dell'iscrizione a ruolo a fungere da titolo esecutivo, in considerazione della natura del credito portato ad esecuzione, eccezioni in relazione alle quali il delegato alla riscossione non poteva in alcun modo contraddire, non essendo a conoscenza né dei presupposti né dei motivi che avevano determinato l'iscrizione a ruolo da parte del creditore sostanziale, unico soggetto legittimato a contraddire, ritualmente convenuto in giudizio.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 726/2022, pubblicata il 2.12.22, il Tribunale di Campobasso, disattese le eccezioni in rito sollevate dall' , ha così statuito: Controparte_3
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna l'opponente alla rifusione Parte_1 delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_4 liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e
[...]
c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra Parte_1
e . Parte_1 Controparte_3
Il Tribunale ha dato conto che la cartella di pagamento oggetto di opposizione scaturisce da contratto di mutuo in ragione del quale la concedeva alla società Controparte_5 [...]
un finanziamento di Euro 500.000,00 mediante Parte_1 intervento del Fondo di garanzia per le PMI ex legge n. 662/1996, ammesso con delibera del
26.11.2009, a garanzia diretta di parte della somma mutuata.
3 Il primo giudice ha altresì osservato come fosse pacifico ed incontestato tra le parti che la società si rendeva inadempiente nel pagamento del mutuo, e che la
[...]
a seguito dell'escussione a prima richiesta della garanzia del Controparte_4
Fondo, erogava alla Banca finanziatrice l'importo di Euro 164.512,99 in data 17.7.18, acquisendo, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1203 CC e dell'art. 2, comma 4, del D.M. del 20/06/2005, il diritto di rivalersi sulla società inadempiente, mediante surroga legale nei diritti della Banca finanziatrice.
La società debitrice, posta in liquidazione nell'anno 2016, rimaneva inerte di fronte alla richiesta di pagamento da parte del sicché il gestore del Fondo provvedeva, in Controparte_4 forza dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
Il Tribunale ha sottolineato che “Va infatti operata una distinzione tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra , in qualità di gestore del Controparte_4
Fondo di Garanzia per PMI ex legge n. 662/1996, il debitore ed i fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive e contraddistinto dalla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2, comma 4, del D.M. 20/06/2005 n. 18456.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 2 del DM 20/06/2005 n. 18456 (avente ad oggetto la
"rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese"), le banche che hanno erogato il credito ai sensi del D.lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett.
c), della L. n. 59/1997) possono rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c.
Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, poi, che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione, il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma
5, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
L'espresso richiamo all'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998 contenuto nell'art. 2 comma 4 DM
20/6/2005 n. 18456 fa sì che il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto sia titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, sicché, indipendentemente dall'adesione alla tesi privatistica o pubblicistica della natura del credito azionato, in ogni caso deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo, costituendo l'art. 9, comma 5,
4 D.lgs. n. 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art 21 del D.lgs. n. 46/1999 (ed infatti, l'art 21 del D.lgs. n. 46/1999, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge).
Inoltre, l'art.
8-bis del decreto legge n. 3 del 2015, convertito con legge 24/03/2015 n. 33, con una norma dal chiaro tenore letterale, ha previsto che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi, dei prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) (omissis) della legge 23 dicembre 1996, n.
662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni”, sancendo espressamente la natura privilegiata del credito alla restituzione, sia nei confronti del beneficiario finale che nei confronti dei prestatori di garanzia, il cui recupero è effettuato mediante procedura di iscrizione a ruolo.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, evidenziando come la norma di cui all'art.
8-bis della legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come una disposizione innovativa, bensì come disposizione “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 14915 del 31/05/2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998, posto che le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da tale decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario, senza che emergano delle ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste (cfr. Cass. n. 30621/2019; Cass. n. 14915/2019).
La Suprema Corte ha altresì ricordato che “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di
"revoca" e "restituzione" previsto dalla norma dell'art. 9 [...] si tratta comunque di assorbire, di
"recuperare" il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello "sviluppo delle attività produttive" (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 ("le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2")” (Cass. n. 2664/2019).
5 Pertanto, risulta legittimo l'esercizio del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia nelle forme dell'iscrizione a ruolo, sia nei confronti del beneficiario finale che dei prestatori di garanzia;
va altresì rilevato come l'opponente non abbia in alcun modo contestato l'inadempimento della pretesa creditoria azionata mediante notifica della cartella di pagamento, non dovendosi pertanto scrutinare in questa sede l'an della pretesa azionata, che risulta esente da contestazioni.”
3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la Parte_1
, con atto notificato a mezzo pec il 31.5.23
[...]
L'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.lgs. 46/99, ribadendo l'eccezione di insussistenza di titolo esecutivo in relazione alle somme oggetto di ripetizione, aventi natura privatistica, e di inutilizzabilità della modalità di riscossione attraverso ruoli esattoriali.
Ha concluso chiedendo: 1) “Accertare e dichiarare l'inesistenza di titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e Controparte_5 medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 000 per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/1999; 2) Accertare e dichiarare l'inefficacia della garanzia relativa alle somme richieste a titolo di surroga nelle somme dovute a titolo di restituzione di finanziamento erogato dalla garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e Controparte_5 medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 027 2019 0000816179 000”, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 20.9.23 si è costituita la Controparte_1 nuova denominazione di
[...] Controparte_7
) - concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.
[...]
Non si è costituita l' . Controparte_3
Con ordinanza del 13.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Va dichiarata la contumacia dell' , che, benché ritualmente Controparte_3 evocata, non si è costituita in questa fase.
Va altresì rilevato che parte appellante non ha riproposto le eccezioni relative alla violazione dell'art. 12 del D.M. 23.09.2005 per l'omessa comunicazione da parte della Banca erogatrice dell'intimazione nei confronti del beneficiario, con la conseguenza, che, sul punto, deve ritenersi formato il giudicato.
6 5. Nel merito.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con unico motivo di gravame, sviluppato su più punti, l'appellante ribadisce l'eccezione di insussistenza di titolo esecutivo in relazione alle somme oggetto di ripetizione, aventi natura privatistica, e di inutilizzabilità della modalità di riscossione attraverso ruoli esattoriali
Viene ribadito, in particolare, che la posizione creditoria attiene, indubbiamente, ad entrate di natura privatistica.
L'assunto non coglie nel segno, alla luce dell'incontestata ricostruzione in fatto prima ricordata.
La Suprema Corte ha poi anche recentemente chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_1 garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più̀ volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità̀ del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità̀ della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez.
1, 09/03/2020, n. 6508)». (cfr. Cass. 9657/24; cfr. anche Cass. S.U. 20022/25).
Sono dunque infondate le argomentazioni di segno contrario svolte dall'appellante a sostegno della sua tesi.
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 127/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 214/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
Campobasso n. 726/2022, pubblicata il 2.12.22, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la , in liquidazione, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.445,00 (Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge;
7 3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 20.11.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
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