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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 104/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 104/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Biondini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Tiberi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terni in data 15/05/1999, precisando che dall'unione erano nate due figlie, in data 20/10/2000 in Narni (TR) e Per_1
in data 05/04/2004 in Narni (TR), e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente Per_2 del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. All'udienza presidenziale, tenuta in data 12/02/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“
1-Il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento, della figlia la somma mensile di Per_2 euro 180,00 sin quando questa continuerà a vivere presso l'abitazione della medesima e non troverà un'occupazione. Tale obbligo cesserà laddove, la ragazza, come accaduto in passato, decidesse di abitare la casa paterna.
2-I genitori, in ogni caso, si impegnano a corrispondere le spese straordinarie necessarie per il percorso formativo delle figlie, che vengono poste a carico del padre per 70% e a carico della madre per il rimanente 30%, secondo la disposizione del Protocollo adottato dal Tribunale di Terni che deve intendersi qui recepito in merito alla definizione delle spese straordinarie, fin tanto che queste non avranno una propria occupazione.
3-I coniugi dichiarano di possedere redditi sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terni, in data
15/05/1999 tra: nato a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata Terni il 20/05/1975, alle condizioni indicate in parte motiva;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI (atto n. 4 parte 2 serie A – Uff.
3 - anno 1999);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio il 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli