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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2428/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERISOLI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CERISOLI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTATO GIOVANNI e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. NICOLODI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
COSTATO GIOVANNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.5.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio per chiedere che fosse annullata la CP_1 cartella esattoriale, notificatale il 22.4.2024 dall'Agenzia delle Entrate con la quale le era ingiunto di pagare la somma di €. 260,88, per contributi relativi agli anni 2018 e 2019. Affermava che della società erano soci solo geometri, nessuno era né ingegnere né architetto, e dunque nulla era dovuto alla non potendo l'attività svolta giustificare il Pt_2 credito vantato dall'Ente. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata CP_1 in fatto e in diritto.
pagina 1 di 4 Affermava che nessun rilievo aveva la qualifica soggettiva dei soci della società poiché ciò che rilevava erano le caratteristiche della società opponente che, per l'attività svolta, aveva tutte le caratteristiche per essere qualificata quale società di ingegneria che, per tale ragione, doveva pagare quanto richiesto. Aggiungeva che si trattava di somma relativa non a contributi, ma a sanzioni per l'omessa comunicazione del volume d'affari IVA per gli anni in questione, 2018 e 2019, comunicazione dovuta dalla società anche in caso di reddito pari a zero. La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza dell'11.2.2025, all'esito della discussione orale, con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande della società ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Unica questione oggetto di controversia fra le parti è l'obbligo della comunicazione a e del volume d'affari IVA e del pagamento dell'eventuale contributo integrativo CP_1 dovuto da parte delle società di ingegneria, pur in assenza di ingegneri e architetti fra i soci e, quindi, anche in assenza di una formale iscrizione alla suddetta Pt_2
Ex art. 36.1 dello Statuto della “Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti Pt_2 agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite on-line, sia CP_1 direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative (…). Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di cui sopra il volume CP_1
d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di , nonché la quota parte relativa alle prestazioni di CP_1 cui all'art. 23, sesto comma (…)”. Ex art. 23 del medesimo Statuto “Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad l'ammontare indipendentemente CP_1 dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore (…). Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”. CP_1
Allo stesso modo, ex art.
2.1 del Regolamento Generale di Previdenza (RGP), approvato con Decreto Ministeriale ai sensi del D.l.vo n. 509/94: “Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il CP_1 termine di cui sopra (entro il 31 ottobre di ogni anno), il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La comunicazione deve essere fatta anche se le CP_1 dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative” (documento n. 2 di parte resistente). L'art.
5.2 Regolamento Generale di Previdenza aggiunge che: “Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale (2% sino al 2010, poi 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ” (documento n. 2 di parte resistente). CP_1
Per tali motivi le società d'ingegneria sono tenute alla registrazione presso , CP_1 alla presentazione annuale della dichiarazione dei volumi d'affari IVA, prodotti nell'anno pagina 2 di 4 precedente e dichiarati al Fisco, ai fini del calcolo della predetta maggiorazione percentuale e al versamento di detta maggiorazione, il cosiddetto contributo integrativo), se dovuta. La dichiarazione deve essere effettuata anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, quindi anche a prescindere dalla sussistenza di un effettivo giro di affari e/o di una quota assoggettabile a contributo integrativo a favore di
. CP_1
Quanto poi alla società di ingegneria, ex 46 D.l.vo n. 50/16 (che all'art. 217, comma 1, lettera e), ha abrogato la previgente norma) “
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: […..]; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”. Da ciò ne deriva che le società di ingegneria sono caratterizzate dal requisito soggettivo, integrato dalla forma giuridica di società di capitali o cooperativa, e dal requisito oggettivo, individuato nella potenzialità di esercizio delle sopra elencate attività professionali.
Nel caso in esame non è contestato il requisito oggettivo, ma solo quello soggettivo, con riferimento però alla qualità soggettiva dei soci, nessuno dei quali architetto o ingegnere, circostanza che tuttavia è irrilevante poiché l'opponente è società di capitali ed è sufficiente tale forma sociale a integrare il requisito richiesto. Dunque, è stata legittimamente registrata negli archivi di Parte_1
, ai fini dell'assoggettamento all'obbligo dichiarativo ed eventualmente contributivo CP_1 sul volume d'affari IVA imponibile ai fini contributivi. È infatti sufficiente l'idoneità o, meglio, la potenzialità della società a svolgere (eventualmente anche attraverso consulenti) attività ingegneristiche a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico. In tal caso la registrazione determina solo il sorgere dell'obbligo di comunicare il volume di affari IVA complessivo ai sensi dell'art. 2 del RGP, sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari imponibile sia pari a zero, e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 del RGP, atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA imponibile perché derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali. Per tali motivi, nulla esclude che a seguito dell'accertamento dei volumi d'affari IVA della società, possa emergere che nulla debba a titolo di contribuzione integrativa, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo di dichiarare annualmente i volumi d'affari IVA prodotti nell'anno precedente alla e di dichiarare la parte del volume d'affari derivante da attività Pt_2 tipicamente ingegneristiche, con conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative. È dunque l'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente ingegneristico a legittimare il controllo della per la possibilità, appunto, che la società Pt_2 svolga attività soggette a contribuzione. Per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica di società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale della astratta previsione pagina 3 di 4 di svolgere attività proprie delle società di ingegneria e non rileva l'esercizio in concreto di attività protetta, essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume d'affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume d'affari e della quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo. Nessuna contestazione, infine, è stata compiuta sull'ammontare di quanto richiesto. Per tali ragioni l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. La novità della questione e il contrasto giurisprudenziale su di essa costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2428/24 R.G. LAV. promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro , in persona del
[...] CP_1
Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2428/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERISOLI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CERISOLI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTATO GIOVANNI e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. NICOLODI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
COSTATO GIOVANNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.5.2024 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio per chiedere che fosse annullata la CP_1 cartella esattoriale, notificatale il 22.4.2024 dall'Agenzia delle Entrate con la quale le era ingiunto di pagare la somma di €. 260,88, per contributi relativi agli anni 2018 e 2019. Affermava che della società erano soci solo geometri, nessuno era né ingegnere né architetto, e dunque nulla era dovuto alla non potendo l'attività svolta giustificare il Pt_2 credito vantato dall'Ente. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata CP_1 in fatto e in diritto.
pagina 1 di 4 Affermava che nessun rilievo aveva la qualifica soggettiva dei soci della società poiché ciò che rilevava erano le caratteristiche della società opponente che, per l'attività svolta, aveva tutte le caratteristiche per essere qualificata quale società di ingegneria che, per tale ragione, doveva pagare quanto richiesto. Aggiungeva che si trattava di somma relativa non a contributi, ma a sanzioni per l'omessa comunicazione del volume d'affari IVA per gli anni in questione, 2018 e 2019, comunicazione dovuta dalla società anche in caso di reddito pari a zero. La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza dell'11.2.2025, all'esito della discussione orale, con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande della società ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Unica questione oggetto di controversia fra le parti è l'obbligo della comunicazione a e del volume d'affari IVA e del pagamento dell'eventuale contributo integrativo CP_1 dovuto da parte delle società di ingegneria, pur in assenza di ingegneri e architetti fra i soci e, quindi, anche in assenza di una formale iscrizione alla suddetta Pt_2
Ex art. 36.1 dello Statuto della “Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti Pt_2 agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite on-line, sia CP_1 direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative (…). Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di cui sopra il volume CP_1
d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di , nonché la quota parte relativa alle prestazioni di CP_1 cui all'art. 23, sesto comma (…)”. Ex art. 23 del medesimo Statuto “Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad l'ammontare indipendentemente CP_1 dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore (…). Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”. CP_1
Allo stesso modo, ex art.
2.1 del Regolamento Generale di Previdenza (RGP), approvato con Decreto Ministeriale ai sensi del D.l.vo n. 509/94: “Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il CP_1 termine di cui sopra (entro il 31 ottobre di ogni anno), il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La comunicazione deve essere fatta anche se le CP_1 dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative” (documento n. 2 di parte resistente). L'art.
5.2 Regolamento Generale di Previdenza aggiunge che: “Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale (2% sino al 2010, poi 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ” (documento n. 2 di parte resistente). CP_1
Per tali motivi le società d'ingegneria sono tenute alla registrazione presso , CP_1 alla presentazione annuale della dichiarazione dei volumi d'affari IVA, prodotti nell'anno pagina 2 di 4 precedente e dichiarati al Fisco, ai fini del calcolo della predetta maggiorazione percentuale e al versamento di detta maggiorazione, il cosiddetto contributo integrativo), se dovuta. La dichiarazione deve essere effettuata anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, quindi anche a prescindere dalla sussistenza di un effettivo giro di affari e/o di una quota assoggettabile a contributo integrativo a favore di
. CP_1
Quanto poi alla società di ingegneria, ex 46 D.l.vo n. 50/16 (che all'art. 217, comma 1, lettera e), ha abrogato la previgente norma) “
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: […..]; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”. Da ciò ne deriva che le società di ingegneria sono caratterizzate dal requisito soggettivo, integrato dalla forma giuridica di società di capitali o cooperativa, e dal requisito oggettivo, individuato nella potenzialità di esercizio delle sopra elencate attività professionali.
Nel caso in esame non è contestato il requisito oggettivo, ma solo quello soggettivo, con riferimento però alla qualità soggettiva dei soci, nessuno dei quali architetto o ingegnere, circostanza che tuttavia è irrilevante poiché l'opponente è società di capitali ed è sufficiente tale forma sociale a integrare il requisito richiesto. Dunque, è stata legittimamente registrata negli archivi di Parte_1
, ai fini dell'assoggettamento all'obbligo dichiarativo ed eventualmente contributivo CP_1 sul volume d'affari IVA imponibile ai fini contributivi. È infatti sufficiente l'idoneità o, meglio, la potenzialità della società a svolgere (eventualmente anche attraverso consulenti) attività ingegneristiche a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico. In tal caso la registrazione determina solo il sorgere dell'obbligo di comunicare il volume di affari IVA complessivo ai sensi dell'art. 2 del RGP, sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari imponibile sia pari a zero, e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 del RGP, atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA imponibile perché derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali. Per tali motivi, nulla esclude che a seguito dell'accertamento dei volumi d'affari IVA della società, possa emergere che nulla debba a titolo di contribuzione integrativa, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo di dichiarare annualmente i volumi d'affari IVA prodotti nell'anno precedente alla e di dichiarare la parte del volume d'affari derivante da attività Pt_2 tipicamente ingegneristiche, con conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative. È dunque l'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente ingegneristico a legittimare il controllo della per la possibilità, appunto, che la società Pt_2 svolga attività soggette a contribuzione. Per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica di società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale della astratta previsione pagina 3 di 4 di svolgere attività proprie delle società di ingegneria e non rileva l'esercizio in concreto di attività protetta, essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume d'affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume d'affari e della quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo. Nessuna contestazione, infine, è stata compiuta sull'ammontare di quanto richiesto. Per tali ragioni l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. La novità della questione e il contrasto giurisprudenziale su di essa costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2428/24 R.G. LAV. promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro , in persona del
[...] CP_1
Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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