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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8159 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 03/04/2025 e vertente
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. PIERRI LISA
RICORRENTE APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
RESISTENTE APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 5021/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce il 28 ottobre 2024, pubblicata il 30 ottobre 2024
Conclusioni delle parti: come da Verbale di udienza del 3 aprile 2025
1
ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione N.R.G. Parte_1
83842/23 – V072280 redatto dal Corpo di Polizia Locale del Comune di CP_1 in data 26.11.23 e notificatogli il 12.12.2023, in qualità di proprietario del veicolo
DHD2, targato FP127JJ, per aver il conducente del veicolo Controparte_2 circolato .il 15.09.23 alle ore 17:13 in località S.S. 101 SALENTINA DI Parte_2
Cont KM 14 + DIREZIONE (F17DR MATR.024; TARATURA: 093_23 DEL CP_4
20.07.2023) alla velocità di 109,1 Km/h, eccedendo di Km/h 13,64 il limite massimo di velocità stabilito, in violazione dell'art. 142 comma 5 e 9 C.d.S.. con sanzione amministrativa di €189,00, oltre alla decurtazione di n. 3 punti dalla patente.
L'opponente ha eccepito l'inidoneità dello strumento di rilevazione, il difetto di omologazione, la mancata distanza legale tra l'apparecchio e il segnale stradale che impone il limite di velocità, la mancata contestazione immediata, l'omessa notifica,
l'omessa indicazione del luogo in cui è stata commessa l'infrazione e l'irrilevanza della stessa.
Esposto quanto sopra, l'opponente ha chiesto l'annullamento del verbale impugnato.
Il si è costituito con propria memoria, resistendo Controparte_1 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa dal Giudice di Pace con sentenza con cui ha rigettato il ricorso, peraltro con sentenza standard ampiamente pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c..
L'appellante ha eccepito l'errata valutazione delle prove in merito al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori, richiamando la giurisprudenza che nega che il decreto di approvazione del modello sia equipollente all'avvenuta omologazione, e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dell'opposizione.
L'appellato non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa in udienza.
2 ***
Come premesso, ha proposto opposizione avverso il verbale di Parte_1 contestazione N.R.G. 83842/23 – V072280 redatto dal Corpo di Polizia Locale del
Comune di in data 26.11.23 e notificatogli il 12.12.2023, in qualità di CP_1 proprietario del veicolo DHD2, targato FP127JJ, per aver il Controparte_2 conducente del veicolo circolato .il 15.09.23 alle ore 17:13 in località S.S. 101 Cont SALENTINA DI KM 14 + DIREZIONE (F17DR MATR.024; Parte_2 CP_4
TARATURA: 093_23 DEL 20.07.2023) alla velocità di 109,1 Km/h, eccedendo di
Km/h 13,64 il limite massimo di velocità stabilito, in violazione dell'art. 142 comma
5 e 9 C.d.S.. con sanzione amministrativa di €189,00, oltre alla decurtazione di n.
3 punti dalla patente.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, con sentenza che ha analizzato ogni possibile contestazione mossa contro le sanzioni de quibus, inclusi numerosi motivi di opposizione non eccepiti e non rilevabili d'ufficio.
Tra le eccezioni proposte in primo grado, dunque nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., il
Giudice di Pace ha anche rigettato il motivo di opposizione basato sulla mancanza di decreto di omologazione dell'apparecchiatura in esame.
L'appellante ha contestato la motivazione, evidenziando l'errore del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dal Comune dimostri il pieno rispetto delle norme di legge in tema di omologazione.
Il motivo di appello è fondato.
L'appellato ha infatti prodotto in primo grado documenti che attestano l'approvazione dell'apparecchiatura, di cui difetta pacificamente l'omologazione.
I Certificati ministeriali allegati contengono dunque la mera approvazione dell'apparecchiatura, in assenza di omologazione (pacificamente mai emessa).
Sulla questione è intervenuta di recente la S.C., Sez. 2, con ordinanza n. 10505 del
18/04/2024, che ha chiarito che “L'art. 45, comma 6, del codice della strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati
3 specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma
6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio)
e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
La motivazione della sentenza affronta in modo compiuto la questione, affermando quanto segue: “Premesso che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del non era omologato, la questione diritto sottoposta Pt_3 all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede
è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare- amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i
“controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
4 Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. È, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale
5 dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa
Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto,
i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice
6 approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
Attese la chiarezza e la completezza della motivazione, la scrivente ritiene di rivedere il proprio precedente orientamento, che era volto a ritenere equipollenti l'omologazione e l'approvazione.
Poiché l'apparecchiatura in esame è stata approvata ma non omologata, l'appello è accolto.
La novità della questione, la presenza di orientamenti contrastanti e la circostanza che per la prima volta la S.C. sia stata compiutamente investita della problematica
(come indicato nella sentenza stessa) costituiscono gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 8159/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
B) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il Verbale impugnato;
C) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite di primo grado;
D) Compensa le spese di lite di secondo grado.
Lecce, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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