TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Toppetta, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in AN GI DA (AR), Corso Italia, n. 145,
PARTE ATTRICE
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Tortoli, ed elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio sito in AN GI DA (AR), Corso Italia, n. 145,
PARTE ATTRICE
contro
e per essa quale mandataria AR Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Verona, V.lo S. Bernardino, n. 5A,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 AR
e per essa quale mandataria proponendo opposizione al decreto
[...] Controparte_2 ingiuntivo n. 507/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.04.2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in solido con dell'importo di € 57.572,74, oltre interessi come da Parte_2
pagina 1 di 12 domanda, spese e compensi, in forza del contratto n. 10363020607440 di finanziamento per prestito personale stipulato originariamente con (doc. 2 monitorio). Controparte_3
In sede monitoria ha rappresentato che aveva stipulato con AR Parte_1 CP_3 in data 15.04.2009 tale contratto, sottoscritto altresì, in qualità di coobbligata, da
[...] Parte_2
che il credito di cui al suddetto contratto è stato ceduto pro soluto in suo favore da
[...] CP_3 con atto del 09.10.2019 (doc. 3 monitorio), e che tale cessione è stata notificata al debitore
[...] principale e alla coobbligata (cfr. docc.
4-5 e 7-8 monitorio); che in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 57.572,74, di cui € 24.298,37 per capitale residuo (cfr. estratto conto - doc. 6 monitorio).
Parte opponente ha dedotto la nullità, inefficacia ed infondatezza del decreto ingiuntivo, per carenza di prova scritta idonea ex artt. 633 e 634 c.p.c. e, più specificamente per violazione degli artt. 117 e 124
TUB, disconoscendo ex art. 2719 c.c. il doc. 2 allegato al fascicolo monitorio. In particolare, ha rilevato che tale documento non corrisponde al contratto di credito al consumo n. 10363020607440 richiamato nel ricorso monitorio, ma costituisce un altro e diverso documento, ossia la copia (“Copia Fiditalia”) di un documento denominato “offerta”, avente diverso riferimento identificativo (“n. offerta
700277987-sbre”), privo di valore contrattuale;
ha evidenziato che tale documento risulta, peraltro, parziale ed incompleto, poiché costituito da un unico foglio ma in calce vi si legge “3 di 6”, e non sono leggibili la maggior parte delle clausole e delle condizioni sottoposte alla firma dell'intestatario e della coobbligata;
inoltre, si tratta di una semplice copia priva di valida attestazione di conformità all'originale e priva, altresì, della sottoscrizione di Sulla base delle conclusioni della Controparte_3 perizia tecnica allegata all'atto di citazione, parte attrice ha altresì dedotto la nullità dell'opposto d.i. poiché nel contratto non risultano pattuizioni relative all'applicazione ed alla determinazione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento, nonché per applicazione di un TAEG in misura ben superiore a quello indicato nell'offerta di finanziamento depositata da controparte (7,28%), sia includendo (9,679%) che escludendo (7,396%) dal relativo conteggio le spese corrisposte dall'opponente a titolo di premio assicurativo (Polizza assicurativa “Proxilia”).
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione, in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2020 del 30.04-
02.05.2020 (RGN 1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo su istanza di nei AR confronti del OR e della GN , in solido tra loro, perché nullo e/o Parte_1 Parte_2 annullabile e/o comunque illegittimo e/o infondato, per tutte le motivazioni ed eccezioni esposte nella presente opposizione. In ipotesi, limitare le avverse pretese alle sole somme che risulteranno accertate
e dovute nel loro esatto e corretto ammontare. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria AR Controparte_2 chiedendo preliminarmente la riunione del procedimento a quello di opposizione al medesimo d.i. introdotto dalla coobbligata e iscritto al n. R.G. 1604/2020. Parte opposta ha dedotto Parte_2 che controparte non ha specificamente contestato di aver sottoscritto il contratto con Controparte_3
(cfr. doc. 2 monitorio), la cessione del credito né di averne avuta comunicazione (doc. 3 monitorio ed elenco crediti omissato sub doc. 7; docc.
5-6 monitorio), né il proprio inadempimento e di aver ricevuto pagina 2 di 12 ed utilizzato le somme concesse come risulta dall'estratto conto (doc. 6 monitorio), anche questo non contestato. Ha dedotto l'infondatezza della prospettazione attorea relativa alla nullità del contratto per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB evidenziando che la sottoscrizione della banca non è necessaria per la validità del contratto, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente (Cass., Sez. Un.,
23.01.2018, n. 1653). Ha rilevato che la copia del contratto già prodotta in sede monitoria contiene tutte le indicazioni essenziali ai fini della validità dello stesso e che comunque il Sig. ha dichiarato di Pt_1 aver visto ed accettato tutte le condizioni generali del contratto e le clausole (cfr. doc. 2 pag. 1, monitorio), allegando altresì alla comparsa di costituzione e risposta copia della comunicazione di con la quale veniva confermata l'accettazione della proposta di finanziamento e Controparte_3 venivano riepilogate tutte le condizioni ivi pattuite (doc. 8). Ha dedotto altresì la genericità del disconoscimento della conformità delle copie dei contratti prodotti agli originali. Ha rappresentato di aver fornito prova del credito producendo in sede monitoria il contratto (doc. 2 monitorio) e copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB anche se non necessario. Ha dedotto l'infondatezza della doglianza di controparte circa l'asserita mancata indicazione del tasso di mora, precisando che questo risulta indicato nelle condizioni generali di contratto sub art. 23 (doc. 9) nella misura dell'1,5% mensile. Ha contestato le altre eccezioni sollevate da parte opponente, in quanto generiche e formulate sulla base delle risultanze di una perizia di parte, che non può avere valore probatorio e della quale non possono essere condivise le conclusioni. Quanto alle contestazioni sulla difformità tra TAEG indicato e
TAEG applicato, parte opposta ha rilevato, inoltre, che l'assicurazione sottoscritta dal Sig. è Pt_1 classificata nel contratto come meramente facoltativa, pertanto, la relativa spesa non deve essere inclusa nel TAEG non essendovi alcun collegamento negoziale in relazione all'erogazione del credito.
In ogni caso, la difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG applicato non determinerebbe alcuna nullità.
Tanto premesso, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2) Quindi disporre la riunione della presente causa a quella anche pendente avanti al Tribunale di
Arezzo e recante RG n. 1603/2020 promossa dal OR contro e avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'impugnazione del medesimo DI n. 507/2020 oggi impugnato dalla Signora Parte_2 con la presente azione;
Nel merito:
1) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € AR Parte_2
57.572,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale (entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con conseguente condanna della debitrice al pagamento delle predette somme a favore di;
CP_1
pagina 3 di 12 2) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della AR somma di € 57.572,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo (procedimento n. 1604/2020 Parte_2
R.G.). Quali motivi di opposizione, ha dedotto, preliminarmente, la falsità e/o non Parte_2 autenticità e/o comunque la non attribuibilità alla stessa di tutte le n. 6 firme apposte a suo nome, quale coobbligata, nel documento “Copia Fiditalia Offerta 700277987 –sbre del 10/04/2009”, con espresso e formale disconoscimento delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. (come da perizia grafologica allegata sub doc. 1 all'atto di citazione), e con disconoscimento del relativo documento, ex art. 2719 c.c. Ha allegato la nullità, inefficacia ed infondatezza del medesimo decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta idonea ex art. 633 e 634 c.c. ed artt. 117 e 124 TUB, disconoscendo ex art. 2719 c.c. il doc. 2) allegato al fascicolo monitorio, sollevando le medesime contestazioni formulate dal sig. Ha dedotto, altresì, la nullità del d.i. opposto poiché mancano le pattuizioni relative Pt_1 all'applicazione ed alla determinazione di interessi di mora, nonché per falsa ed erronea indicazione del TAEG, applicato in misura ben superiore a quello indicato nell'offerta di finanziamento depositata da controparte (7,28%).
Sulla base di tali allegazioni ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Parte_2
Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione: in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2020 del 30.04-02.05.2020 (RGN
1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo su istanza di nei confronti della GN AR
, in solido con il OR , perché nullo e/o annullabile e/o infondato e/o Parte_2 Parte_1 comunque illegittimo, per tutte le motivazioni ed eccezioni esposte nella presente opposizione. In denegata ipotesi, limitare le avverse pretese alle sole somme che risulteranno accertate e dovute nel loro esatto e corretto ammontare. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si è costituita nel procedimento n. 1604/2020 R.G. e per essa la mandataria AR
chiedendo preliminarmente la riunione del procedimento a quello già iscritto Controparte_2
a ruolo n. R.G. 1603/2020 e rilevando l'infondatezza dell'opposizione formulando le stesse difese ed eccezioni sollevate nell'altro giudizio a cui si rimanda per esigenze di sintesi. Inoltre, ha dedotto l'inammissibilità del disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte da parte opponente, poiché non presenta una chiara e specifica contestazione delle difformità, ma è formulato genericamente ed è relativo a sottoscrizioni di una fotocopia, non ammesso dalla giurisprudenza. Inoltre, secondo la prospettazione dell'opposta, la parziale esecuzione da parte del debitore delle proprie obbligazioni, ne implica un tacito riconoscimento, rendendo inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto. Parte opposta ha dedotto altresì che in ogni caso, comparando le firme sul pagina 4 di 12 contratto (doc. 2 monitorio) e sulla carta d'identità della sig.ra (doc. 9 conv. RG 1604/20) si Parte_2 evince che il disconoscimento è pretestuoso;
ciò anche tenuto conto del fatto che la aveva Parte_2 consegnato alla banca cedente documenti strettamente personali, quali copia della carta d'identità e la tessera sanitaria (doc. 10 nel R.G. 1604/20). Per l'ipotesi in cui il disconoscimento fosse ritenuto ammissibile, parte opposta ha proposto formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dichiarando di volersi avvalere del documento. Nel merito ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
Sulla base di tali allegazioni, nell'ambito del processo n. 1604/20 l'opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2) Quindi disporre la riunione della presente causa a quella anche pendente avanti al Tribunale di
Arezzo e recante RG n. 1603/2020 promossa dal OR contro e avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'impugnazione del medesimo DI n. 507/2020 oggi impugnato dalla Signora Parte_2 con la presente azione;
Nel merito:
1) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € AR Parte_2
57.572,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale (entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con conseguente condanna della debitrice al pagamento delle predette somme a favore di;
CP_1
2) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della AR somma di € 57.572,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
Disposta la riunione del procedimento n. 1604/2020 R.G. al procedimento n. 1603/2020 R.G., con ordinanza del 01.12.2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alle parti termine al fine di introdurre il procedimento di mediazione, obbligatorio per materia.
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 5 di 12 Con ordinanza del 04.10.2022, è stata disposta ctu grafologica al fine di accertare se le sottoscrizioni ascritte alla sig.ra ed apposte sul contratto di finanziamento oggetto di causa (sei Parte_2 sottoscrizioni) siano o meno riconducibili alla stessa;
con la stessa ordinanza è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “transigere la controversia con la corresponsione da parte degli opponenti dell'importo vantato dall'opposta in linea capitale oltre a metà dell'importo vantato a titolo di interessi a spese compensate”. Entrambi gli opponenti hanno dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa, accettata solamente dall'opposta.
La causa, istruita documentalmente e tramite ctu grafologica (depositata in data 02.04.2023), è stata trattenuta in decisione all'udienza in data 19.02.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 10.06.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta ctu contabile per quantificare “l'importo residuo ancora dovuto da parte opponente facendo applicazione delle condizioni pattuite nel contratto di mutuo di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio come integrato dal doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e senza considerare il doc. 11 allegato alla memoria di replica di parte opposta”, con ordine a di produrre copie leggibili AR dei documenti n. 2 del fascicolo monitorio e n. 9 della comparsa di costituzione. La Banca opposta ha provveduto a produrre la documentazione richiesta.
La ctu contabile è stata depositata in data 18.10.2024.
All'udienza del 16.12.2024, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in Parte_1 opposizione e nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., ovvero: “Voglia, l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione, in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2020 del 30.04-02.05.2020 (RGN 1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo su istanza di nei confronti del OR e AR Parte_1 della GN , in solido tra loro, perché nullo e/o annullabile e/o comunque illegittimo Parte_2
e/o infondato, per tutte le motivazioni ed eccezioni esposte nella presente opposizione. In ogni caso, sempre in tesi, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di nei AR confronti del OR , sia in punto di an che di quantum debeatur, respingendo le richieste Parte_1 di condanna al pagamento e/o alla restituzione ex adverso formulate. In ipotesi, limitare le avverse pretese alle sole somme che risulteranno provate, accertate e dovute nel loro esatto e corretto ammontare. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
ha concluso riportandosi alle conclusioni dell'atto di citazione e della memoria n. 1 ex Parte_2 art. 183 co. 6 c.p.c.: “Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa
e respinta, in accoglimento della presente opposizione, in tesi: accertare e dichiarare che la GN
non riveste la qualità di coobbligata nel contratto di finanziamento dedotto da parte Parte_2 opponente, in quanto non lo ha sottoscritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2020
pagina 6 di 12 del 30.04-02.05.2020 (RGN 1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo su istanza di AR nei suoi confronti, perché nullo e/o annullabile e/o comunque illegittimo e/o infondato, per tutte le motivazioni ed eccezioni esposte nella presente opposizione In ogni caso, sempre in tesi, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di nei confronti della GN AR
, sia in punto di an che di quantum debeatur, respingendo le richieste di condanna al Parte_2 pagamento e/o alla restituzione ex adverso formulate. In denegata e non creduta ipotesi, limitare le avverse pretese alle sole somme che risulteranno provate, accertate e dovute nel loro esatto e corretto ammontare. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta. AR
In primo luogo, con riguardo al motivo di opposizione relativo al disconoscimento operato da
[...] in relazione a tutte le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento (cui ella avrebbe Parte_2 partecipato come coobbligata doc. 2 fasc. monitorio), si osserva che parte opposta ne ha rilevato la genericità ed in subordine ha chiesto disporsi la verificazione della scrittura.
Rileva il Tribunale che il disconoscimento della propria sottoscrizione è stato effettuato in modo chiaro, inequivoco e formale da parte dell'opponente e che pertanto, attesa l'istanza di verificazione, ai fini istruttori è stato conferito incarico di consulenza tecnica grafologica al Dott. Persona_1
All'esito dell'espletamento dell'incarico il Consulente tecnico ha accertato che “ritiene le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento in verifica non riconducibili alla mano della Signora
[...]
e pertanto apocrife”. Parte_2
Le valutazioni del predetto ctu risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono, pertanto, intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
L'analisi si è svolta sulla base delle sottoscrizioni ” apposte in qualità di coobligato sul Parte_2 contratto di finanziamento del 15.04.2009 stipulato con (documento n. 2 del fascicolo Controparte_3 monitorio - documento in verifica All. 1 perizia), per un totale di n. 6 firme.
Il ctu ha dato atto di avere utilizzato quali scritture di comparazione il saggio grafico autorizzato ex art. 219 c.c. rilasciato dalla sig.ra in data 02.12.2022 (All. 4 perizia), nonché la Parte_2 sottoscrizione della carta d'identità fornita dall'opponente (All. 2 perizia) e quella apposta sulla procura alle liti rilasciata in data 19.06.2020, visionata in originale (All. 3 perizia).
Com'è noto, in base all'art. 214, primo comma c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a negare formalmente la propria sottoscrizione.
Anche con riferimento alla sottoscrizione del contratto, la contestazione non può essere del tutto generica, come ritenuto dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
pagina 7 di 12 “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. 17313/2021).
In base all'art. 216, primo comma c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione in modo non equivoco, ed ha l'onere di svolgere l'attività processuale prevista dall'art. 216 c.p.c., ossia l'onere di proporre i mezzi di prova che ritiene utili e di produrre o indicare “le scritture che possono servire di comparazione” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, sentenza n.
2411 del 07.02.2005).
È infatti onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale “apparente” autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18.10.2005; cfr. Cass.
n. 19727 del 23.12.2003).
Parte opposta ha chiesto disporsi ctu grafologica nonché ha indicato la sottoscrizione della carta d'identità e della procura alle liti quali scritture di comparazione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'istruttoria espletata consenta di ritenere non assolto l'onere probatorio da parte dell'opposta.
L'apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento (doc. 2 fasc. monitorio) rende non imputabile a l'obbligazione azionata in via monitoria nei suoi confronti in qualità di Parte_2 coobligata, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Alcun obbligo restitutorio è ravvisabile in capo all'opponente atteso che l'importo oggetto del Parte_2 finanziamento risulta essere stato accreditato sul conto corrente intestato all'obbligato principale Pt_1
(cfr. contratto).
Quanto ai motivi di opposizione formulati da si osserva quanto segue. Parte_1
Giova innanzitutto premettere che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. pagina 8 di 12 Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 57.572,74, vantato da a titolo AR di saldo debitore del contratto di credito al consumo n. 10363020607440 stipulato originariamente con
Controparte_3
A sostegno della propria pretesa, parte opposta, in sede monitoria, ha allegato il suddetto contratto
(doc. 2) e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
in questa sede ha poi allegato copia della comunicazione di con la quale veniva confermata l'accettazione della richiesta di Controparte_3 finanziamento e venivano riepilogate tutte le condizioni ivi pattuite (doc. 8), nonché le condizioni generali di contratto (doc. 9).
Parte opponente preliminarmente ha dedotto che non vi è prova scritta del credito, non costituendo il doc. 2 del fascicolo monitorio il contratto di mutuo. Ritiene il Tribunale che parte opposta abbia fornito prova del titolo posto a fondamento della domanda fatta valere producendo il doc. 2 del fascicolo monitorio contenente la proposta contrattuale firmata dal sig. con le condizioni economiche Pt_1 applicate – integrate dalle condizioni generali di cui al doc . 9 allegato alla comparsa di costituzione cui la proposta rinvia con clausola specificamente approvata – nonché l'accettazione da parte di CP_3 prodotta al doc. 8.
In ogni caso, in ordine alla nullità del contratto per mancata sottoscrizione della si osserva che CP_4 qualsivoglia contestazione sollevata al riguardo dalla parte attrice appare ormai superata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che - pur riferendosi ad un contratto-quadro relativo ai servizi di investimento ex art. 23, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 - ha espresso un principio di diritto applicabile in generale ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione e di informativa al cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B, statuendo che il requisito della forma scritta del contratto “è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cassazione, Sezioni Unite, 16 gennaio 2018
n. 898).
Con riguardo al disconoscimento della conformità della copia all'originale del contratto, si evidenzia che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr. tra le più recenti, Cass. nn. 3227, 24634 del 2021; Cass. nn. 25404, 24730, 22577,
20770, 19552 del 2020; Cass. nn. 16557, 3540 del 2019; Cass. n. 27633/2018; Cass. nn. 29993, 23902 del 2017).
Si tratta, dunque, di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che si intende contestare. Sebbene non sia necessario impiegare particolari formule per disconoscere la conformità di un documento,
l'utilizzo di semplici clausole di stile o espressioni generiche non basta ad impedire che il documento prodotto in copia assuma lo stesso valore probatorio dell'originale (Cass. n. 10912 del 11.07.2003).
pagina 9 di 12 Nel caso di specie, il disconoscimento della conformità della copia prodotta del contratto di finanziamento rispetto all'originale risulta del tutto generico, pertanto, conformemente alla giurisprudenza richiamata, non può che essere ritenuto inammissibile.
Parte opponente ha poi eccepito la nullità del contratto per omessa/erronea indicazione del TAEG.
Nella prospettiva attorea dovrebbe ravvisarsi la nullità del contratto azionato, stante la mancata corrispondenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG in concreto applicato al rapporto anche per effetto dell'esclusione/inclusione del costo della polizza assicurativa collegata al credito e da ritenersi obbligatoria, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 125 bis TUB e del tasso sostitutivo minimo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB.
Occorre evidenziare che il contratto di credito al consumo in oggetto (del 15.04.2009) è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB e nel vigore dell'art. 124 TUB nella precedente formulazione.
Pertanto, a prescindere dalle voci che debbono considerarsi ai fini del calcolo, la tesi per cui la divergenza tra TAEG dichiarato e TAEG applicato comporta la nullità della clausola di determinazione del tasso ex art. 117, comma 6 TUB, è infondata.
Per i contratti di credito al consumo stipulati sino al 18 settembre 2010, trova applicazione l'art. 124
TUB nel testo previgente e, di conseguenza, in caso di omessa indicazione del Taeg, trova applicazione il tasso sostitutivo BOT previsto dal 5 comma del citato articolo.
Per contro, non può applicarsi il suindicato tasso sostitutivo nel diverso caso di inesatta indicazione del
TAEG e ciò perché manca qualsiasi espressa sanzione di nullità correlata all'inesatta indicazione del
TAEG nella disciplina sia di diritto interno che dell'Unione.
Ciò in quanto il TAEG non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (cfr. da ultimo Cass. 4597/23). Le varie voci di costo di tale credito, tuttavia, e tra esse anzitutto la misura degli interessi, sono e restano regolate da altre specifiche previsioni contrattuali.
L' applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, non allegata da parte opponente nel caso di specie.
Anche sotto questo profilo, l'opposizione risulta pertanto infondata.
Quanto alle censure relative alla mancata pattuizione degli interessi di mora si rileva quanto segue.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente, dalla documentazione in atti emerge che gli interessi di mora sono stati pattuiti;
invero, il tasso di mora è indicato nelle condizioni generali di pagina 10 di 12 contratto sub art. 23 (doc. 9) nella misura dell'1,5% mensile. Tali condizioni generali sono state espressamente approvate dalla parte mutuataria come emerge dalla lettura del contratto di cui al doc. 2.
Ritiene il Tribunale di condividere le valutazioni operate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato, Dott.ssa chiamato a quantificare l'importo residuo ancora dovuto da parte opponente Persona_2 facendo applicazione delle condizioni pattuite nel contratto di finanziamento di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio come integrato dal doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e senza però considerare il doc. 11 allegato alla memoria di replica di parte opposta (documento non firmato, pertanto non valutabile in quanto non riconducibile al rapporto oggetto di causa). Le risultanze della consulenza meritano di essere acquisite e condivise in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di un'indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate dai consulenti di parte.
Il ctu, accertate le condizioni contrattuali pattuite, ha ricostruito il piano di ammortamento e i pagamenti effettuati al fine di ricalcolare il debito residuo dell'opponente.
In base alla documentazione agli atti, ed in particolare all'art. 23 delle “Condizioni generali di contratto multiconto” (doc. 9) il ctu ha calcolato la misura del tasso di mora annuale pattuito in contratto pari al
18%, rilevando che tale importo è inferiore al relativo tasso soglia usura (19,02%) (cfr. pagg. 13-14 consulenza tecnica).
Il Consulente ha poi rilevato che l'art. 23 delle “Condizioni generali” precisa che “dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto decorreranno interessi di mora”; ha altresì verificato che non risulta agli atti nessuna comunicazione effettuata al relativa alla decadenza o alla risoluzione del contratto ed ha pertanto formulato più Pt_1 ipotesi di calcolo anche in considerazione delle osservazioni svolte dai ctp modificando nelle varie ipotesi il dies a quo dal quale fare decorrere gli interessi moratori pattuiti in contratto.
Al riguardo, si osserva che parte opponente prima della ctu non ha mai contestato la data in cui è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, nonostante tale circostanza fosse stata allegata sin dalla fase monitoria (cfr. estratto conto prodotto al doc. 6 fasc. monitorio, nel quale risulta indicato il
06.05.2013 come data della dbf) e non ha mai eccepito di non avere ricevuto la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. Sebbene, dunque, parte opponente avesse tutti gli strumenti per poter sollevare questa contestazione, si è limitata a dedurre che non sono stati pattuiti gli interessi moratori, eccezione che risulta però superata sulla base di quanto già esposto (cfr. docc. 2 e 9), senza mai contestare che la data della decadenza dal beneficio del termine – a partire dalla quale sono stati applicati gli interessi moratori - corrispondesse a quella indicata nell'estratto conto e senza mai rilevare di non averne ricevuto comunicazione.
Non risultando mai contestata la data di decadenza dal beneficio del termine, questa non può che corrispondere a quella indicata nell'estratto conto (doc. 6 fasc. monitorio), con conseguente applicazione degli interessi moratori da tale data come contrattualmente previsto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere recepita l'ipotesi di calcolo n. 4 elaborata dal ctu, che prevede la decorrenza degli interessi di mora dal 06.05.2013, ossia dalla data di decadenza dal pagina 11 di 12 beneficio del termine indicata nell'estratto conto. Il ctu ha così quantificato un debito complessivo di €
57.004,32 (capitale € 26.422,3 + interessi € 30.581,93).
In conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 507/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.04.2020 e il solo deve essere condannato alla corresponsione del minor importo Parte_1 di € 57.004,32.
In considerazione dell'esito del giudizio, va condannato alla rifusione delle spese di lite Parte_1 che si liquidano ex d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.000,00 - 260.000,00 parametri medi per tutte le fasi), mentre parte opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di sulla Parte_2 base dei medesimi parametri.
Le spese di ctu contabile liquidate in corso di causa sono poste a carico di e di Parte_1 [...] nella misura del 50% ciascuna, mentre le spese della ctu grafologica sono poste AR interamente a carico di parte opposta. In favore di devono essere riconosciute anche le Parte_2 spese di ctp in quanto documentate per € 1.042,00 (allegato comparsa conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 507/2020 (R.G. 1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo in data
30.04.2020 nei confronti sia di che di Parte_2 Parte_1
- condanna alla corresponsione in favore di parte opposta dell'importo di € 57.004,32, Parte_1 oltre interessi come da domanda;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_2 in € 14.103,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge
- pone definitivamente a carico di e di nella misura del 50% Parte_1 AR ciascuna le spese della ctu contabile;
- pone a carico di le spese di ctu grafologica e condanna la stessa parte AR opposta alla corresponsione in favore di dell'importo di € 1.042,00 a titolo di rimborso Parte_2 spese ctp.
Arezzo, 08/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Toppetta, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in AN GI DA (AR), Corso Italia, n. 145,
PARTE ATTRICE
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Tortoli, ed elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio sito in AN GI DA (AR), Corso Italia, n. 145,
PARTE ATTRICE
contro
e per essa quale mandataria AR Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Verona, V.lo S. Bernardino, n. 5A,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 AR
e per essa quale mandataria proponendo opposizione al decreto
[...] Controparte_2 ingiuntivo n. 507/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.04.2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in solido con dell'importo di € 57.572,74, oltre interessi come da Parte_2
pagina 1 di 12 domanda, spese e compensi, in forza del contratto n. 10363020607440 di finanziamento per prestito personale stipulato originariamente con (doc. 2 monitorio). Controparte_3
In sede monitoria ha rappresentato che aveva stipulato con AR Parte_1 CP_3 in data 15.04.2009 tale contratto, sottoscritto altresì, in qualità di coobbligata, da
[...] Parte_2
che il credito di cui al suddetto contratto è stato ceduto pro soluto in suo favore da
[...] CP_3 con atto del 09.10.2019 (doc. 3 monitorio), e che tale cessione è stata notificata al debitore
[...] principale e alla coobbligata (cfr. docc.
4-5 e 7-8 monitorio); che in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 57.572,74, di cui € 24.298,37 per capitale residuo (cfr. estratto conto - doc. 6 monitorio).
Parte opponente ha dedotto la nullità, inefficacia ed infondatezza del decreto ingiuntivo, per carenza di prova scritta idonea ex artt. 633 e 634 c.p.c. e, più specificamente per violazione degli artt. 117 e 124
TUB, disconoscendo ex art. 2719 c.c. il doc. 2 allegato al fascicolo monitorio. In particolare, ha rilevato che tale documento non corrisponde al contratto di credito al consumo n. 10363020607440 richiamato nel ricorso monitorio, ma costituisce un altro e diverso documento, ossia la copia (“Copia Fiditalia”) di un documento denominato “offerta”, avente diverso riferimento identificativo (“n. offerta
700277987-sbre”), privo di valore contrattuale;
ha evidenziato che tale documento risulta, peraltro, parziale ed incompleto, poiché costituito da un unico foglio ma in calce vi si legge “3 di 6”, e non sono leggibili la maggior parte delle clausole e delle condizioni sottoposte alla firma dell'intestatario e della coobbligata;
inoltre, si tratta di una semplice copia priva di valida attestazione di conformità all'originale e priva, altresì, della sottoscrizione di Sulla base delle conclusioni della Controparte_3 perizia tecnica allegata all'atto di citazione, parte attrice ha altresì dedotto la nullità dell'opposto d.i. poiché nel contratto non risultano pattuizioni relative all'applicazione ed alla determinazione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento, nonché per applicazione di un TAEG in misura ben superiore a quello indicato nell'offerta di finanziamento depositata da controparte (7,28%), sia includendo (9,679%) che escludendo (7,396%) dal relativo conteggio le spese corrisposte dall'opponente a titolo di premio assicurativo (Polizza assicurativa “Proxilia”).
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione, in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2020 del 30.04-
02.05.2020 (RGN 1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo su istanza di nei AR confronti del OR e della GN , in solido tra loro, perché nullo e/o Parte_1 Parte_2 annullabile e/o comunque illegittimo e/o infondato, per tutte le motivazioni ed eccezioni esposte nella presente opposizione. In ipotesi, limitare le avverse pretese alle sole somme che risulteranno accertate
e dovute nel loro esatto e corretto ammontare. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria AR Controparte_2 chiedendo preliminarmente la riunione del procedimento a quello di opposizione al medesimo d.i. introdotto dalla coobbligata e iscritto al n. R.G. 1604/2020. Parte opposta ha dedotto Parte_2 che controparte non ha specificamente contestato di aver sottoscritto il contratto con Controparte_3
(cfr. doc. 2 monitorio), la cessione del credito né di averne avuta comunicazione (doc. 3 monitorio ed elenco crediti omissato sub doc. 7; docc.
5-6 monitorio), né il proprio inadempimento e di aver ricevuto pagina 2 di 12 ed utilizzato le somme concesse come risulta dall'estratto conto (doc. 6 monitorio), anche questo non contestato. Ha dedotto l'infondatezza della prospettazione attorea relativa alla nullità del contratto per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB evidenziando che la sottoscrizione della banca non è necessaria per la validità del contratto, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente (Cass., Sez. Un.,
23.01.2018, n. 1653). Ha rilevato che la copia del contratto già prodotta in sede monitoria contiene tutte le indicazioni essenziali ai fini della validità dello stesso e che comunque il Sig. ha dichiarato di Pt_1 aver visto ed accettato tutte le condizioni generali del contratto e le clausole (cfr. doc. 2 pag. 1, monitorio), allegando altresì alla comparsa di costituzione e risposta copia della comunicazione di con la quale veniva confermata l'accettazione della proposta di finanziamento e Controparte_3 venivano riepilogate tutte le condizioni ivi pattuite (doc. 8). Ha dedotto altresì la genericità del disconoscimento della conformità delle copie dei contratti prodotti agli originali. Ha rappresentato di aver fornito prova del credito producendo in sede monitoria il contratto (doc. 2 monitorio) e copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB anche se non necessario. Ha dedotto l'infondatezza della doglianza di controparte circa l'asserita mancata indicazione del tasso di mora, precisando che questo risulta indicato nelle condizioni generali di contratto sub art. 23 (doc. 9) nella misura dell'1,5% mensile. Ha contestato le altre eccezioni sollevate da parte opponente, in quanto generiche e formulate sulla base delle risultanze di una perizia di parte, che non può avere valore probatorio e della quale non possono essere condivise le conclusioni. Quanto alle contestazioni sulla difformità tra TAEG indicato e
TAEG applicato, parte opposta ha rilevato, inoltre, che l'assicurazione sottoscritta dal Sig. è Pt_1 classificata nel contratto come meramente facoltativa, pertanto, la relativa spesa non deve essere inclusa nel TAEG non essendovi alcun collegamento negoziale in relazione all'erogazione del credito.
In ogni caso, la difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG applicato non determinerebbe alcuna nullità.
Tanto premesso, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2) Quindi disporre la riunione della presente causa a quella anche pendente avanti al Tribunale di
Arezzo e recante RG n. 1603/2020 promossa dal OR contro e avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'impugnazione del medesimo DI n. 507/2020 oggi impugnato dalla Signora Parte_2 con la presente azione;
Nel merito:
1) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € AR Parte_2
57.572,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale (entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con conseguente condanna della debitrice al pagamento delle predette somme a favore di;
CP_1
pagina 3 di 12 2) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della AR somma di € 57.572,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo (procedimento n. 1604/2020 Parte_2
R.G.). Quali motivi di opposizione, ha dedotto, preliminarmente, la falsità e/o non Parte_2 autenticità e/o comunque la non attribuibilità alla stessa di tutte le n. 6 firme apposte a suo nome, quale coobbligata, nel documento “Copia Fiditalia Offerta 700277987 –sbre del 10/04/2009”, con espresso e formale disconoscimento delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. (come da perizia grafologica allegata sub doc. 1 all'atto di citazione), e con disconoscimento del relativo documento, ex art. 2719 c.c. Ha allegato la nullità, inefficacia ed infondatezza del medesimo decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta idonea ex art. 633 e 634 c.c. ed artt. 117 e 124 TUB, disconoscendo ex art. 2719 c.c. il doc. 2) allegato al fascicolo monitorio, sollevando le medesime contestazioni formulate dal sig. Ha dedotto, altresì, la nullità del d.i. opposto poiché mancano le pattuizioni relative Pt_1 all'applicazione ed alla determinazione di interessi di mora, nonché per falsa ed erronea indicazione del TAEG, applicato in misura ben superiore a quello indicato nell'offerta di finanziamento depositata da controparte (7,28%).
Sulla base di tali allegazioni ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Parte_2
Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione: in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2020 del 30.04-02.05.2020 (RGN
1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo su istanza di nei confronti della GN AR
, in solido con il OR , perché nullo e/o annullabile e/o infondato e/o Parte_2 Parte_1 comunque illegittimo, per tutte le motivazioni ed eccezioni esposte nella presente opposizione. In denegata ipotesi, limitare le avverse pretese alle sole somme che risulteranno accertate e dovute nel loro esatto e corretto ammontare. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si è costituita nel procedimento n. 1604/2020 R.G. e per essa la mandataria AR
chiedendo preliminarmente la riunione del procedimento a quello già iscritto Controparte_2
a ruolo n. R.G. 1603/2020 e rilevando l'infondatezza dell'opposizione formulando le stesse difese ed eccezioni sollevate nell'altro giudizio a cui si rimanda per esigenze di sintesi. Inoltre, ha dedotto l'inammissibilità del disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte da parte opponente, poiché non presenta una chiara e specifica contestazione delle difformità, ma è formulato genericamente ed è relativo a sottoscrizioni di una fotocopia, non ammesso dalla giurisprudenza. Inoltre, secondo la prospettazione dell'opposta, la parziale esecuzione da parte del debitore delle proprie obbligazioni, ne implica un tacito riconoscimento, rendendo inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto. Parte opposta ha dedotto altresì che in ogni caso, comparando le firme sul pagina 4 di 12 contratto (doc. 2 monitorio) e sulla carta d'identità della sig.ra (doc. 9 conv. RG 1604/20) si Parte_2 evince che il disconoscimento è pretestuoso;
ciò anche tenuto conto del fatto che la aveva Parte_2 consegnato alla banca cedente documenti strettamente personali, quali copia della carta d'identità e la tessera sanitaria (doc. 10 nel R.G. 1604/20). Per l'ipotesi in cui il disconoscimento fosse ritenuto ammissibile, parte opposta ha proposto formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dichiarando di volersi avvalere del documento. Nel merito ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
Sulla base di tali allegazioni, nell'ambito del processo n. 1604/20 l'opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta;
2) Quindi disporre la riunione della presente causa a quella anche pendente avanti al Tribunale di
Arezzo e recante RG n. 1603/2020 promossa dal OR contro e avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'impugnazione del medesimo DI n. 507/2020 oggi impugnato dalla Signora Parte_2 con la presente azione;
Nel merito:
1) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € AR Parte_2
57.572,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale (entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con conseguente condanna della debitrice al pagamento delle predette somme a favore di;
CP_1
2) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della AR somma di € 57.572,74 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%”.
Disposta la riunione del procedimento n. 1604/2020 R.G. al procedimento n. 1603/2020 R.G., con ordinanza del 01.12.2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alle parti termine al fine di introdurre il procedimento di mediazione, obbligatorio per materia.
Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 5 di 12 Con ordinanza del 04.10.2022, è stata disposta ctu grafologica al fine di accertare se le sottoscrizioni ascritte alla sig.ra ed apposte sul contratto di finanziamento oggetto di causa (sei Parte_2 sottoscrizioni) siano o meno riconducibili alla stessa;
con la stessa ordinanza è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “transigere la controversia con la corresponsione da parte degli opponenti dell'importo vantato dall'opposta in linea capitale oltre a metà dell'importo vantato a titolo di interessi a spese compensate”. Entrambi gli opponenti hanno dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa, accettata solamente dall'opposta.
La causa, istruita documentalmente e tramite ctu grafologica (depositata in data 02.04.2023), è stata trattenuta in decisione all'udienza in data 19.02.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 10.06.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta ctu contabile per quantificare “l'importo residuo ancora dovuto da parte opponente facendo applicazione delle condizioni pattuite nel contratto di mutuo di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio come integrato dal doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e senza considerare il doc. 11 allegato alla memoria di replica di parte opposta”, con ordine a di produrre copie leggibili AR dei documenti n. 2 del fascicolo monitorio e n. 9 della comparsa di costituzione. La Banca opposta ha provveduto a produrre la documentazione richiesta.
La ctu contabile è stata depositata in data 18.10.2024.
All'udienza del 16.12.2024, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in Parte_1 opposizione e nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., ovvero: “Voglia, l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione, in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2020 del 30.04-02.05.2020 (RGN 1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo su istanza di nei confronti del OR e AR Parte_1 della GN , in solido tra loro, perché nullo e/o annullabile e/o comunque illegittimo Parte_2
e/o infondato, per tutte le motivazioni ed eccezioni esposte nella presente opposizione. In ogni caso, sempre in tesi, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di nei AR confronti del OR , sia in punto di an che di quantum debeatur, respingendo le richieste Parte_1 di condanna al pagamento e/o alla restituzione ex adverso formulate. In ipotesi, limitare le avverse pretese alle sole somme che risulteranno provate, accertate e dovute nel loro esatto e corretto ammontare. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
ha concluso riportandosi alle conclusioni dell'atto di citazione e della memoria n. 1 ex Parte_2 art. 183 co. 6 c.p.c.: “Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa
e respinta, in accoglimento della presente opposizione, in tesi: accertare e dichiarare che la GN
non riveste la qualità di coobbligata nel contratto di finanziamento dedotto da parte Parte_2 opponente, in quanto non lo ha sottoscritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2020
pagina 6 di 12 del 30.04-02.05.2020 (RGN 1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo su istanza di AR nei suoi confronti, perché nullo e/o annullabile e/o comunque illegittimo e/o infondato, per tutte le motivazioni ed eccezioni esposte nella presente opposizione In ogni caso, sempre in tesi, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di nei confronti della GN AR
, sia in punto di an che di quantum debeatur, respingendo le richieste di condanna al Parte_2 pagamento e/o alla restituzione ex adverso formulate. In denegata e non creduta ipotesi, limitare le avverse pretese alle sole somme che risulteranno provate, accertate e dovute nel loro esatto e corretto ammontare. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta. AR
In primo luogo, con riguardo al motivo di opposizione relativo al disconoscimento operato da
[...] in relazione a tutte le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento (cui ella avrebbe Parte_2 partecipato come coobbligata doc. 2 fasc. monitorio), si osserva che parte opposta ne ha rilevato la genericità ed in subordine ha chiesto disporsi la verificazione della scrittura.
Rileva il Tribunale che il disconoscimento della propria sottoscrizione è stato effettuato in modo chiaro, inequivoco e formale da parte dell'opponente e che pertanto, attesa l'istanza di verificazione, ai fini istruttori è stato conferito incarico di consulenza tecnica grafologica al Dott. Persona_1
All'esito dell'espletamento dell'incarico il Consulente tecnico ha accertato che “ritiene le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento in verifica non riconducibili alla mano della Signora
[...]
e pertanto apocrife”. Parte_2
Le valutazioni del predetto ctu risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono, pertanto, intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
L'analisi si è svolta sulla base delle sottoscrizioni ” apposte in qualità di coobligato sul Parte_2 contratto di finanziamento del 15.04.2009 stipulato con (documento n. 2 del fascicolo Controparte_3 monitorio - documento in verifica All. 1 perizia), per un totale di n. 6 firme.
Il ctu ha dato atto di avere utilizzato quali scritture di comparazione il saggio grafico autorizzato ex art. 219 c.c. rilasciato dalla sig.ra in data 02.12.2022 (All. 4 perizia), nonché la Parte_2 sottoscrizione della carta d'identità fornita dall'opponente (All. 2 perizia) e quella apposta sulla procura alle liti rilasciata in data 19.06.2020, visionata in originale (All. 3 perizia).
Com'è noto, in base all'art. 214, primo comma c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a negare formalmente la propria sottoscrizione.
Anche con riferimento alla sottoscrizione del contratto, la contestazione non può essere del tutto generica, come ritenuto dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
pagina 7 di 12 “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. 17313/2021).
In base all'art. 216, primo comma c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione in modo non equivoco, ed ha l'onere di svolgere l'attività processuale prevista dall'art. 216 c.p.c., ossia l'onere di proporre i mezzi di prova che ritiene utili e di produrre o indicare “le scritture che possono servire di comparazione” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, sentenza n.
2411 del 07.02.2005).
È infatti onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale “apparente” autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18.10.2005; cfr. Cass.
n. 19727 del 23.12.2003).
Parte opposta ha chiesto disporsi ctu grafologica nonché ha indicato la sottoscrizione della carta d'identità e della procura alle liti quali scritture di comparazione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'istruttoria espletata consenta di ritenere non assolto l'onere probatorio da parte dell'opposta.
L'apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento (doc. 2 fasc. monitorio) rende non imputabile a l'obbligazione azionata in via monitoria nei suoi confronti in qualità di Parte_2 coobligata, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Alcun obbligo restitutorio è ravvisabile in capo all'opponente atteso che l'importo oggetto del Parte_2 finanziamento risulta essere stato accreditato sul conto corrente intestato all'obbligato principale Pt_1
(cfr. contratto).
Quanto ai motivi di opposizione formulati da si osserva quanto segue. Parte_1
Giova innanzitutto premettere che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. pagina 8 di 12 Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 57.572,74, vantato da a titolo AR di saldo debitore del contratto di credito al consumo n. 10363020607440 stipulato originariamente con
Controparte_3
A sostegno della propria pretesa, parte opposta, in sede monitoria, ha allegato il suddetto contratto
(doc. 2) e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
in questa sede ha poi allegato copia della comunicazione di con la quale veniva confermata l'accettazione della richiesta di Controparte_3 finanziamento e venivano riepilogate tutte le condizioni ivi pattuite (doc. 8), nonché le condizioni generali di contratto (doc. 9).
Parte opponente preliminarmente ha dedotto che non vi è prova scritta del credito, non costituendo il doc. 2 del fascicolo monitorio il contratto di mutuo. Ritiene il Tribunale che parte opposta abbia fornito prova del titolo posto a fondamento della domanda fatta valere producendo il doc. 2 del fascicolo monitorio contenente la proposta contrattuale firmata dal sig. con le condizioni economiche Pt_1 applicate – integrate dalle condizioni generali di cui al doc . 9 allegato alla comparsa di costituzione cui la proposta rinvia con clausola specificamente approvata – nonché l'accettazione da parte di CP_3 prodotta al doc. 8.
In ogni caso, in ordine alla nullità del contratto per mancata sottoscrizione della si osserva che CP_4 qualsivoglia contestazione sollevata al riguardo dalla parte attrice appare ormai superata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che - pur riferendosi ad un contratto-quadro relativo ai servizi di investimento ex art. 23, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 - ha espresso un principio di diritto applicabile in generale ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione e di informativa al cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B, statuendo che il requisito della forma scritta del contratto “è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cassazione, Sezioni Unite, 16 gennaio 2018
n. 898).
Con riguardo al disconoscimento della conformità della copia all'originale del contratto, si evidenzia che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr. tra le più recenti, Cass. nn. 3227, 24634 del 2021; Cass. nn. 25404, 24730, 22577,
20770, 19552 del 2020; Cass. nn. 16557, 3540 del 2019; Cass. n. 27633/2018; Cass. nn. 29993, 23902 del 2017).
Si tratta, dunque, di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che si intende contestare. Sebbene non sia necessario impiegare particolari formule per disconoscere la conformità di un documento,
l'utilizzo di semplici clausole di stile o espressioni generiche non basta ad impedire che il documento prodotto in copia assuma lo stesso valore probatorio dell'originale (Cass. n. 10912 del 11.07.2003).
pagina 9 di 12 Nel caso di specie, il disconoscimento della conformità della copia prodotta del contratto di finanziamento rispetto all'originale risulta del tutto generico, pertanto, conformemente alla giurisprudenza richiamata, non può che essere ritenuto inammissibile.
Parte opponente ha poi eccepito la nullità del contratto per omessa/erronea indicazione del TAEG.
Nella prospettiva attorea dovrebbe ravvisarsi la nullità del contratto azionato, stante la mancata corrispondenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG in concreto applicato al rapporto anche per effetto dell'esclusione/inclusione del costo della polizza assicurativa collegata al credito e da ritenersi obbligatoria, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 125 bis TUB e del tasso sostitutivo minimo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB.
Occorre evidenziare che il contratto di credito al consumo in oggetto (del 15.04.2009) è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB e nel vigore dell'art. 124 TUB nella precedente formulazione.
Pertanto, a prescindere dalle voci che debbono considerarsi ai fini del calcolo, la tesi per cui la divergenza tra TAEG dichiarato e TAEG applicato comporta la nullità della clausola di determinazione del tasso ex art. 117, comma 6 TUB, è infondata.
Per i contratti di credito al consumo stipulati sino al 18 settembre 2010, trova applicazione l'art. 124
TUB nel testo previgente e, di conseguenza, in caso di omessa indicazione del Taeg, trova applicazione il tasso sostitutivo BOT previsto dal 5 comma del citato articolo.
Per contro, non può applicarsi il suindicato tasso sostitutivo nel diverso caso di inesatta indicazione del
TAEG e ciò perché manca qualsiasi espressa sanzione di nullità correlata all'inesatta indicazione del
TAEG nella disciplina sia di diritto interno che dell'Unione.
Ciò in quanto il TAEG non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (cfr. da ultimo Cass. 4597/23). Le varie voci di costo di tale credito, tuttavia, e tra esse anzitutto la misura degli interessi, sono e restano regolate da altre specifiche previsioni contrattuali.
L' applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, non allegata da parte opponente nel caso di specie.
Anche sotto questo profilo, l'opposizione risulta pertanto infondata.
Quanto alle censure relative alla mancata pattuizione degli interessi di mora si rileva quanto segue.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente, dalla documentazione in atti emerge che gli interessi di mora sono stati pattuiti;
invero, il tasso di mora è indicato nelle condizioni generali di pagina 10 di 12 contratto sub art. 23 (doc. 9) nella misura dell'1,5% mensile. Tali condizioni generali sono state espressamente approvate dalla parte mutuataria come emerge dalla lettura del contratto di cui al doc. 2.
Ritiene il Tribunale di condividere le valutazioni operate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato, Dott.ssa chiamato a quantificare l'importo residuo ancora dovuto da parte opponente Persona_2 facendo applicazione delle condizioni pattuite nel contratto di finanziamento di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio come integrato dal doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e senza però considerare il doc. 11 allegato alla memoria di replica di parte opposta (documento non firmato, pertanto non valutabile in quanto non riconducibile al rapporto oggetto di causa). Le risultanze della consulenza meritano di essere acquisite e condivise in quanto logiche, congruamente motivate e frutto di un'indagine analitica e completa, anche rispetto alle osservazioni presentate dai consulenti di parte.
Il ctu, accertate le condizioni contrattuali pattuite, ha ricostruito il piano di ammortamento e i pagamenti effettuati al fine di ricalcolare il debito residuo dell'opponente.
In base alla documentazione agli atti, ed in particolare all'art. 23 delle “Condizioni generali di contratto multiconto” (doc. 9) il ctu ha calcolato la misura del tasso di mora annuale pattuito in contratto pari al
18%, rilevando che tale importo è inferiore al relativo tasso soglia usura (19,02%) (cfr. pagg. 13-14 consulenza tecnica).
Il Consulente ha poi rilevato che l'art. 23 delle “Condizioni generali” precisa che “dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto decorreranno interessi di mora”; ha altresì verificato che non risulta agli atti nessuna comunicazione effettuata al relativa alla decadenza o alla risoluzione del contratto ed ha pertanto formulato più Pt_1 ipotesi di calcolo anche in considerazione delle osservazioni svolte dai ctp modificando nelle varie ipotesi il dies a quo dal quale fare decorrere gli interessi moratori pattuiti in contratto.
Al riguardo, si osserva che parte opponente prima della ctu non ha mai contestato la data in cui è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, nonostante tale circostanza fosse stata allegata sin dalla fase monitoria (cfr. estratto conto prodotto al doc. 6 fasc. monitorio, nel quale risulta indicato il
06.05.2013 come data della dbf) e non ha mai eccepito di non avere ricevuto la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. Sebbene, dunque, parte opponente avesse tutti gli strumenti per poter sollevare questa contestazione, si è limitata a dedurre che non sono stati pattuiti gli interessi moratori, eccezione che risulta però superata sulla base di quanto già esposto (cfr. docc. 2 e 9), senza mai contestare che la data della decadenza dal beneficio del termine – a partire dalla quale sono stati applicati gli interessi moratori - corrispondesse a quella indicata nell'estratto conto e senza mai rilevare di non averne ricevuto comunicazione.
Non risultando mai contestata la data di decadenza dal beneficio del termine, questa non può che corrispondere a quella indicata nell'estratto conto (doc. 6 fasc. monitorio), con conseguente applicazione degli interessi moratori da tale data come contrattualmente previsto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere recepita l'ipotesi di calcolo n. 4 elaborata dal ctu, che prevede la decorrenza degli interessi di mora dal 06.05.2013, ossia dalla data di decadenza dal pagina 11 di 12 beneficio del termine indicata nell'estratto conto. Il ctu ha così quantificato un debito complessivo di €
57.004,32 (capitale € 26.422,3 + interessi € 30.581,93).
In conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 507/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.04.2020 e il solo deve essere condannato alla corresponsione del minor importo Parte_1 di € 57.004,32.
In considerazione dell'esito del giudizio, va condannato alla rifusione delle spese di lite Parte_1 che si liquidano ex d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.000,00 - 260.000,00 parametri medi per tutte le fasi), mentre parte opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di sulla Parte_2 base dei medesimi parametri.
Le spese di ctu contabile liquidate in corso di causa sono poste a carico di e di Parte_1 [...] nella misura del 50% ciascuna, mentre le spese della ctu grafologica sono poste AR interamente a carico di parte opposta. In favore di devono essere riconosciute anche le Parte_2 spese di ctp in quanto documentate per € 1.042,00 (allegato comparsa conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 507/2020 (R.G. 1079/2020) emesso dal Tribunale di Arezzo in data
30.04.2020 nei confronti sia di che di Parte_2 Parte_1
- condanna alla corresponsione in favore di parte opposta dell'importo di € 57.004,32, Parte_1 oltre interessi come da domanda;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_2 in € 14.103,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge
- pone definitivamente a carico di e di nella misura del 50% Parte_1 AR ciascuna le spese della ctu contabile;
- pone a carico di le spese di ctu grafologica e condanna la stessa parte AR opposta alla corresponsione in favore di dell'importo di € 1.042,00 a titolo di rimborso Parte_2 spese ctp.
Arezzo, 08/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 12 di 12