Sentenza 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/09/2021, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01088/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2015, proposto da
AN RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Garbin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cittadella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maristella Marigo, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
IA Scapin, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 13/4/2015 pratica edilizia n. 9903425 rif. prot. 12/32694 dell'8/10/2012 del Comune di Cittadella;
di tutti gli atti presupposti, ivi compreso il preavviso di diniego in data 17.10.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cittadella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. RI ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Il ricorrente ha dedotto, in particolare, di avere effettuato un regolare intervento di recinzione del proprio fondo e di realizzazione di due passi carrai in forza di titolo abilitativo rilasciato dal Comune resistente nell’anno 1979; ha, altresì, rappresentato che nell’anno 2012 chiedeva il rilascio di un permesso in sanatoria, in parte rilasciato con applicazione di sanzioni, e in parte denegato dal Comune.
Avverso gli atti gravati sono stati proposti i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo si deduce che l’intervento edilizio effettuato sarebbe stato già legittimato sulla base della concessione edilizia rilasciata dal Comune nel 1979, mai venuta a decadenza: di conseguenza sarebbe irrilevante il dedotto contrasto del manufatto con l’art. 32 del REC, posto dal Comune a fondamento del diniego di autorizzazione all’apertura di un secondo accesso carraio;
2) in conseguenza della legittimità dell’intervento, si osserva ancora, il provvedimento gravato sarebbe affetto da violazione di legge anche nella parte in cui prevede l’applicazione di sanzioni a carico dell’interessato.
Si è costituito il Comune di Cittadella, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza del 14.07.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina il Sig. RI impugna il provvedimento con cui il Comune di Cittadella, a fronte dell’istanza per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria presentata dall’interessato in data 8.10.2012, in parte ha negato il rilascio del titolo, e in parte ha accolto la richiesta, preannunciando l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 97 L.61/1985 e 167 D.Lgs. 42/2004.
Le difese del ricorrente si imperniano sulla dedotta legittimità dell’intervento effettuato, in quanto oggetto di una precedente concessione edilizia rilasciata dal Comune nell’anno 1979: con i due motivi di censura, esaminabili congiuntamente, si contesta il provvedimento impugnato sia nella parte in cui l’Amministrazione ha negato il rilascio del titolo in sanatoria, sia nella parte in cui, per le opere sanate, si preannuncia l’applicazione di sanzioni pecuniarie, da liquidarsi in separata sede.
Il ricorso è infondato.
La documentazione versata in atti comprova che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il secondo accesso carraio, al quale si riferisce il diniego di rilascio di titolo in sanatoria, non è mai stato oggetto di un precedente provvedimento autorizzativo; rilevano, in tal senso, gli elaborati grafici allegati alla concessione in sanatoria del 1979, che raffigurano un solo accesso carraio ( cfr . doc. 4) della produzione di parte resistente); l’art. 10 del disciplinare dell’Anas, del pari riferito a “un cancello di ingresso” ( cfr . doc. 7 della produzione di parte resistente); la planimetria depositata dallo stesso ricorrente, in cui si distingue tra uno “stato di fatto” raffigurante due accessi carrai, e uno “stato autorizzato” che ne raffigura uno solo ( cfr . doc. 13 della produzione del Sig. RI).
In tal senso, il provvedimento di diniego di sanatoria risulta esente da censure nella parte in cui pone a fondamento del rigetto dell’istanza il contrasto tra quanto realizzato e il disposto dell’art. 32 del R.E.C., che prevede, per i fondi rustici in zona E), un unico accesso carraio (nessuna contestazione è stata, del resto, sviluppata in proposito, giacché, secondo quanto evidenziato, le difese del ricorrente riguardano solo l’esistenza di una precedente autorizzazione per tale accesso).
Del pari infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale si contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui preannuncia l’irrogazione di sanzioni a carico dell’interessato, da determinarsi nel quantum con separato atto, in ragione della conformità delle opere in essere a quanto già autorizzato: come evidenziato dall’Amministrazione resistente nelle proprie difese, l’esistenza di difformità tra quanto autorizzato e quanto concretamente realizzato dal ricorrente emerge dalla stessa relazione tecnica illustrativa da questi prodotta in allegato alla domanda di sanatoria, in cui si evidenzia che l’unico cancello oggetto di concessione è comunque diverso – per misure, recinzioni e struttura – da quanto previsto nel titolo edilizio ( cfr . relazione tecnica in data 8.10.2012, di cui al doc. 11 della produzione del Sig. RI). Tali difformità giustificano l’irrogazione di sanzioni.
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO