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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1495 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRAFFEO FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
[...] oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/11/2024, Il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto allo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta ***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “ESITI
FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA EM DX TRATTATA CHIRURGICAMENTE IN
SOGGETTO OBESO CON COMPLICANZE ARTROSICHE CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Oggetto del contendere del procedimento giudiziario in corso riguarda il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento dello stato di Handicap ai sensi dell'art 3 c
3. L'assegno mensile di assistenza, oggetto del contendere del procedimento giudiziario in corso, è una provvidenza economica concessa in favore dei soggetti tra 18 e 67 anni, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%. I requisiti sanitari vengono stabiliti per legge secondo quanto dettato dal DM 92 e dalla valutazione attraverso le tabelle che individuano le affezioni patologiche con codici di riferimento e con le percentuali d'invalidità attribuite. Quando le patologie non sono tabellate, in ragione della loro natura e gravità, è necessario valutare il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Pertanto entrando nel merito del caso in esame del sig , dallo studio attento ed Parte_1 accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica effettuata in sede peritale, il ricorrente, risulta essere affetto da: ESITI FRATTURA
PLURIFRAMMENTARIA EM DX TRATTATA CHIRURGICAMENTE IN SOGGETTO
OBESO CON COMPLICANZE ARTROSICHE.
La CM per la valutazione dell'invalidità civile del 17/11/2023, ha riconosciuto tale quadro patologico con 46% d'invalidità. La Ctu espletata in corso di ATP, definiva il quadro patologico di cui è affetto il ricorrente con un grado di invalidità del 59%.
In effetti la disamina dei documenti sanitari prodotti e presenti nel fascicolo ha fatto emergere che il quadro clinico di cui è affetto il Sig. , si caratterizza principalmente per la Parte_1 presenza di una condizione morbosa che sappiamo essere di Esiti di frattura pluriframmentaria femore dx sintetizzata e dall'obesità di 3° per BMI 57,34, che determina un sovraccarico funzionale sull'articolazione delle ginocchia, a dx in particolare in quanto sede di pregressa frattura, oltre che sulla colonna lombosacrale.
In riferimento alla tabella del DM del 5/02/92, la frattura di femore operata non risulta individuata con un codice specifico, per cui è necessario attribuire per analogia il codice tabellare il codice 7223
ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA min 31-max 40%, che può essere la patologia più similare in quanto è presente un mezzo di sintesi. A tale patologia si può attribuire il 40% considerando l'aggravante dell'obesità grave con BMI oltre il 40 e precisamente 57,34 .
Relativamente all'obesità con complicanze artrosiche si applica il codice 7105 :40%.(INDICE DI
MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40)
Nel calcolo complessivo tenendo conto che abbiamo menomazioni plurime coesistenti ovverosia interessanti organo ed apparati funzionalmente distinti tra loro, utilizzando il calcolo riduzionistico con la formula di Balthazard, si ottiene il valore di 64%
Pertanto per rispondere al quesito postomi dal Sig Giudice, ossia sulla sussistenza dei requisiti previsti di legge ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, possiamo affermare, stante quanto rilevato in corso di operazioni peritali e dai documenti analizzati, non risultano soddisfatti i criteri di legge per la concessione del benefico richiesto. In relazione all'ulteriore quesito postomi, ossia sulla sussistenza dei requisiti previsti di legge ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92, dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti, unitamente al raccordo anamnestico ed all'obiettività peritale, si rileva che non sussistono elementi clinici tali da pregiudicare l'autonomia personale del ricorrente in quanto la deambulazione risulta possibile con claudicatio destra. Nel complesso tale condizione non rappresenta uno svantaggio sociale tale da determinare situazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 art. 3, per cui si ritiene corretta la valutazione esperita dalla Commissione Medica di prima istanza per cui il Sig. veniva riconosciuto portatore di handicap ex art. 1 comma Pt_1
3 L.104/92.
CONCLUSIONI
Il periziato signor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Puleo n. 26, è affetto da Esiti frattura pluriframmentaria femore dx trattata chirurgicamente. Obesità con complicanze artrosiche. Non ha i requisiti medico – legali necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92. Si conclude pertanto che la valutazione risulta con percentuale globale del 64% e riconoscimento dello stato di Handicap con art. 1 comma 3
L.104/92. Decorrenza 17/11/2023
TU
25/07/2025 Persona_1
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI CRITICHE PERVENUTE DIDAL LEGALE
RAPPRESENTANTE AVV FRANCESCO GRAFFEO
Il difensore di parte dopo avere esaminato la bozza di relazione contesta sostanzialmente le conclusioni a cui si è pervenuti per il sig. ovvero il 64% di invalidità, con il Parte_1 presupposto che non è stato valutato l'intero quadro clinico del ricorrente per cui non si possono condividere le conclusioni alle quali si è pervenuto in ordine alla quantificazione medico-legale della percentuale di invalidità. Il legale rappresentante riporta quindi, a sostegno della sua tesi, alcuni dati estrapolati dalla relazione, ed in particolare il valore di 57,34 come percentuale d' invalidità di riferimento della frattura del femore operata. In riferimento a tale dato, erroneamente preso in considerato in senso di valore percentuale d'invalidità, si precisa che trattasi semplicemente del valore relativo al calcolo del BMI per classificare la gravità dell'obesità o magrezza e viene determinato anche automaticamente con formule on line e secondo i seguenti parametri: BMI = peso
(kg) / altezza al quadrato (cm) Il risultato di questa formula classifica il soggetto in un'area di densità corporea che può essere: magrezza;
sottopeso; normopeso;
sovrappeso; obesità di primo grado;
obesità di secondo grado;
obesità di terzo grado.
Nel caso in esame, per scrupolo e dovere di metodologia medico-legale ,il sottoscritto ha preso in considerazione l'obesità presente nel ricorrente e ha determinato il valore preciso determinando il grado di obesità. Relativamente poi al complesso patologico in capo al ricorrente , si precisa che agli atti risultano semplicemente le cartelle cliniche relative all'evento traumatico del femore subito nel 2015, una valutazione radiologica del 2022 di femore e ginocchio dx che riporta ” discreti diffusi segni di rotuleo -gonartrosi” ed un referto di visita ortopedica del 2023 in cui per il riferito dolore al ginocchio dx si consiglia eseguire rx di controllo.
Non sono stati riscontrati nel fascicolo documenti sanitari relativi ad altre patologie (magari attestanti altre malattie correlate all' obesità come ipertensione, cardiopatia ipertensiva, visite ortopediche e/o esami strumentali di altri distretti articolari come colonna vertebrale etc ,) e nemmeno il ricorrente ha riferito e/o esibito elenco di farmaci in uso.
Pertanto il cosiddetto complesso patologico riferito dal legale rappresentante di fatto non è in alcuna maniera dimostrabile, se non per quanto risulta in quelli allegati e da quanto obiettivato ed evidenziato alla visita peritale.
CONCLUSIONI
Pertanto dopo avere risposto alle osservazioni critiche di parte attrice ed entrando nel merito del caso in esame del sig , dallo studio attento ed accurato della documentazione Parte_1 sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica effettuata in sede peritale, il ricorrente, risulta essere affetto da: ESITI FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA EM DX
TRATTATA CHIRURGICAMENTE IN SOGGETTO OBESO CON COMPLICANZE ARTROSICHE
(rx ginocchio dx) e lombalgia rilevata solo alla visita.
Si ribadisce quindi la valutazione percentuale espressa del 64 % derivante dal calcolo con la formula di AR della patologia di frattura di femore 40% con criterio analogico e della grave obesità cui nel complesso abbiamo attribuito la massima percentuale del 40% (codice 7223 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA min 31-max 40%, la patologia più similare in quanto è presente un mezzo di sintesi.) e codice 7105: 40%.(INDICE DI MASSA
CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) per l'obesità e le complicanze artrosiche. In relazione alla sussistenza dei requisiti previsti di legge ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92, si ribadisce che dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti, unitamente al raccordo anamnestico ed all'obiettività peritale, non si sono rilevati elementi clinici tali da pregiudicare l'autonomia personale del ricorrente, in quanto la deambulazione risulta possibile anche se con claudicatio e nel complesso non vi sono limitazioni che richiedono assistenza continua nel compiere gli atti propri della sua età
. Nel complesso quindi tale condizione non rappresenta uno svantaggio sociale tale da determinare situazione di gravità ai sensi della L.104/1992 art. 3, per cui si conferma il giudizio di handicap ex art. 1 comma 3 L.104/92.
08/08/2025 TU
Dott Persona_1
OSSERVAZIONI TECNICHE ALLA TU ESPLETATA DAL DOTT. VINCENZO DI BELLA NEL
PROCEDIMENTO “
contro
PROC. n. 1495/2024 R.G. Parte_1 CP_2
Facendo seguito alla bozza della relazione di TU con la quale è stato riconosciuto al mio assistito sig. il 64% di invalidità, con il presente atto si chiede all'Ill.mo Dott. Parte_1 Per_1
di valutare attentamente le seguenti osservazioni, di rivedere le conclusioni e riconoscere al
[...] mio assistito l'assegno mensile di assistenza E Legge 104 art. 3 comma 3. In particolare non si condividono le conclusioni alle quali il Dott. è pervenuto in ordine alla quantificazione Per_1 medico-legale della percentuale di invalidità del 64% in considerazione dell'intero quadro clinico del mio assistito. Quindi, insufficiente appare la percentuale assegnata. In sede di bozza di perizia è stata riconosciuta una percentuale del 57,34% con riferimento alla frattura del femore operata considerando l'aggravante dell'obesità grave con BMI ed il 40% relativamente all'obesità con complicanze artrosiche. Inoltre eseguendo il calcolo riduzionistico mediante la formula di Balthazar, tenuto conto delle menomazioni plurime coesistenti ovverosia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 64 % al periziato. Le conclusioni cui il C.T.U., dott. è pervenuto nel riconoscere un lieve incremento Per_1 della percentuale di invalidità stimata in capo al sig. (dal 46% al 59%) appaiono, nel loro Pt_1 complesso, generiche, illogiche e non aderenti con riferimento al complesso quadro clinico della ricorrente, nonché con riferimento al dettato normativo che disciplina l'accertamento dell'invalidità civile. Infatti, il sig. è portatore di una molteplicità di patologie significative, Parte_1 tra cui esiti di frattura pluriframmentaria scomposta 1/3 distale diafasi femore dx trattata chirurgicamente, obesità e artrosi, tutte patologie documentate attraverso gli atti di causa e per le quali si è reso necessario un continuo monitoraggio clinico e numerosi accessi presso strutture ospedaliere. Preme all'uopo evidenziare come la valutazione effettuata dal C.T.U. non abbia tenuto adeguatamente conto di tali condizioni considerate singolarmente e, soprattutto, del loro congiunto effetto invalidante, posto che le stesse hanno determinato (e continuano a determinare) nel sig.
una marcata compromissione della mobilità e della resistenza fisica, incidendo Pt_1 significativamente sull'autonomia personale e sulla capacità lavorativa dello stesso. Del pari non emerge in alcun modo dall'elaborato peritale una compiuta disamina dell'effettivo grado di limitazione specificamente apportato dalle singole patologie che affliggono il sig. nello Pt_1 svolgimento delle più comuni attività quotidiane e nelle residue possibilità di impiego lavorativo.
Come noto, infatti, la valutazione medico-legale dell'invalidità civile non può esaurirsi in una mera applicazione tabellare di percentuali riferite a singole menomazioni, ma deve fondarsi su una considerazione complessiva e personalizzata della situazione del soggetto. Ed Invero è dato evincersi dalla relazione tecnica a firma del dott. che “…i requisiti sanitari per il riconoscimento Per_1 dell'assegno mensile di assistenza vengono stabiliti per legge secondo quanto dettato dal DM 92 e della valutazione attraverso le tabelle che individuano affezioni patologiche con codici di riferimento e con le percentuali di invalidità attribuite. Quando le patologie non sono tabellate, in ragione della loro natura e gravità, è necessario valutare il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate... In particolare con riferimento alla tabella del dm 05.02.1992 la frattura di femore operata non risulta individuata con codice specifico per cui è necessario attribuire per analogia il codice tabellare riferito ad “esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca”. (Cfr. pag. 7 bozza di relazione di consulenza medico legale a firma del dott. ). Alla luce delle specificazioni Persona_1 di cui sopra non si comprende, a sommesso parere dello scrivente difensore, come mai il TU , pur valorizzando in premessa la necessità di una specifica valutazione della patologia sofferta dal sig.
- la quale in ragione della natura e della gravità esula dai parametri tabellari previsti dalla Pt_1 legge - non tenga conto alla fine del complessivo decadimento funzionale del soggetto, il quale oggi presenta notevoli difficoltà deambulatorie (le quali richiedono ausilio per spostamenti anche brevi), dolori cronici alla colonna in sede lombosacrale sotto carico (che limitano fortemente la postura eretta prolungata e l'autonomia funzionale), dolori articolari al ginocchio (peraltro ulteriormente aggravati dal quadro artrosico). Tali superiori elementi avrebbero dovuto comportare un apprezzamento più elevato della compromissione dell'autonomia e della capacità lavorativa, ai sensi dell'art. 13 L. 118/1971, norma che richiede una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% per l'accesso all'assegno mensile. Occorre, altresì, sottolineare come l'accertamento riguardante il giudizio di invalidità non tenga in debita considerazione l'attualità delle condizioni patologiche in atto e il loro concreto impatto invalidante, anche sotto il profilo dinamico, considerando l'evoluzione (anche in senso degenerativo) delle stesse rispetto alla data della domanda originaria, presentata in data 18.09.2023. In particolare occorre evidenziare come nel caso di specie non sia stata correlata in modo coerente la diagnosi alle reali limitazioni funzionali e lavorative, che invece sono ampiamente documentate e supportate da evidenza clinica. La valutazione medico-legale non può prescindere dall'inquadramento concreto della persona e dalla sua capacità di inserirsi nel contesto socio-lavorativo.
Nel caso di specie, il sig. – soggetto in età lavorativa – si trova nell'evidente impossibilità Pt_1 di svolgere mansioni che implichino sforzi fisici, di mantenere una postura eretta per un periodo di tempo prolungato, o di deambulazione senza che ciò comporti un significativo e progressivo affaticamento. Risulta, pertanto, evidente come le circostanze summenzionate siano ampiamente incompatibili con l'attività lavorativa generica e siano sufficienti, invece, ai fini della concessione dei benefici richiesti. Alla luce di quanto precedentemente argomentato si ritiene che le patologie cui si è fatto riferimento debbano essere diversamente quantificate e che il ricorrente sia in possesso dei benefici richiesti si chiede pertanto al C.T.U. dott. di voler riesaminare il caso in esame, Per_1 operando un nuovo apprezzamento della percentuale di invalidità afferente al sig. , tenendo Pt_1 conto del complesso delle patologie in atto, del loro effetto sinergico e dei potenziali sviluppi peggiorativi che le stesse potrebbero registrare nel tempo “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato soo liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
-I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato soo liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRAFFEO FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
[...] oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/11/2024, Il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto allo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta ***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “ESITI
FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA EM DX TRATTATA CHIRURGICAMENTE IN
SOGGETTO OBESO CON COMPLICANZE ARTROSICHE CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Oggetto del contendere del procedimento giudiziario in corso riguarda il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento dello stato di Handicap ai sensi dell'art 3 c
3. L'assegno mensile di assistenza, oggetto del contendere del procedimento giudiziario in corso, è una provvidenza economica concessa in favore dei soggetti tra 18 e 67 anni, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%. I requisiti sanitari vengono stabiliti per legge secondo quanto dettato dal DM 92 e dalla valutazione attraverso le tabelle che individuano le affezioni patologiche con codici di riferimento e con le percentuali d'invalidità attribuite. Quando le patologie non sono tabellate, in ragione della loro natura e gravità, è necessario valutare il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Pertanto entrando nel merito del caso in esame del sig , dallo studio attento ed Parte_1 accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica effettuata in sede peritale, il ricorrente, risulta essere affetto da: ESITI FRATTURA
PLURIFRAMMENTARIA EM DX TRATTATA CHIRURGICAMENTE IN SOGGETTO
OBESO CON COMPLICANZE ARTROSICHE.
La CM per la valutazione dell'invalidità civile del 17/11/2023, ha riconosciuto tale quadro patologico con 46% d'invalidità. La Ctu espletata in corso di ATP, definiva il quadro patologico di cui è affetto il ricorrente con un grado di invalidità del 59%.
In effetti la disamina dei documenti sanitari prodotti e presenti nel fascicolo ha fatto emergere che il quadro clinico di cui è affetto il Sig. , si caratterizza principalmente per la Parte_1 presenza di una condizione morbosa che sappiamo essere di Esiti di frattura pluriframmentaria femore dx sintetizzata e dall'obesità di 3° per BMI 57,34, che determina un sovraccarico funzionale sull'articolazione delle ginocchia, a dx in particolare in quanto sede di pregressa frattura, oltre che sulla colonna lombosacrale.
In riferimento alla tabella del DM del 5/02/92, la frattura di femore operata non risulta individuata con un codice specifico, per cui è necessario attribuire per analogia il codice tabellare il codice 7223
ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA min 31-max 40%, che può essere la patologia più similare in quanto è presente un mezzo di sintesi. A tale patologia si può attribuire il 40% considerando l'aggravante dell'obesità grave con BMI oltre il 40 e precisamente 57,34 .
Relativamente all'obesità con complicanze artrosiche si applica il codice 7105 :40%.(INDICE DI
MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40)
Nel calcolo complessivo tenendo conto che abbiamo menomazioni plurime coesistenti ovverosia interessanti organo ed apparati funzionalmente distinti tra loro, utilizzando il calcolo riduzionistico con la formula di Balthazard, si ottiene il valore di 64%
Pertanto per rispondere al quesito postomi dal Sig Giudice, ossia sulla sussistenza dei requisiti previsti di legge ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, possiamo affermare, stante quanto rilevato in corso di operazioni peritali e dai documenti analizzati, non risultano soddisfatti i criteri di legge per la concessione del benefico richiesto. In relazione all'ulteriore quesito postomi, ossia sulla sussistenza dei requisiti previsti di legge ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92, dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti, unitamente al raccordo anamnestico ed all'obiettività peritale, si rileva che non sussistono elementi clinici tali da pregiudicare l'autonomia personale del ricorrente in quanto la deambulazione risulta possibile con claudicatio destra. Nel complesso tale condizione non rappresenta uno svantaggio sociale tale da determinare situazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 art. 3, per cui si ritiene corretta la valutazione esperita dalla Commissione Medica di prima istanza per cui il Sig. veniva riconosciuto portatore di handicap ex art. 1 comma Pt_1
3 L.104/92.
CONCLUSIONI
Il periziato signor nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Puleo n. 26, è affetto da Esiti frattura pluriframmentaria femore dx trattata chirurgicamente. Obesità con complicanze artrosiche. Non ha i requisiti medico – legali necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza e del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92. Si conclude pertanto che la valutazione risulta con percentuale globale del 64% e riconoscimento dello stato di Handicap con art. 1 comma 3
L.104/92. Decorrenza 17/11/2023
TU
25/07/2025 Persona_1
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI CRITICHE PERVENUTE DIDAL LEGALE
RAPPRESENTANTE AVV FRANCESCO GRAFFEO
Il difensore di parte dopo avere esaminato la bozza di relazione contesta sostanzialmente le conclusioni a cui si è pervenuti per il sig. ovvero il 64% di invalidità, con il Parte_1 presupposto che non è stato valutato l'intero quadro clinico del ricorrente per cui non si possono condividere le conclusioni alle quali si è pervenuto in ordine alla quantificazione medico-legale della percentuale di invalidità. Il legale rappresentante riporta quindi, a sostegno della sua tesi, alcuni dati estrapolati dalla relazione, ed in particolare il valore di 57,34 come percentuale d' invalidità di riferimento della frattura del femore operata. In riferimento a tale dato, erroneamente preso in considerato in senso di valore percentuale d'invalidità, si precisa che trattasi semplicemente del valore relativo al calcolo del BMI per classificare la gravità dell'obesità o magrezza e viene determinato anche automaticamente con formule on line e secondo i seguenti parametri: BMI = peso
(kg) / altezza al quadrato (cm) Il risultato di questa formula classifica il soggetto in un'area di densità corporea che può essere: magrezza;
sottopeso; normopeso;
sovrappeso; obesità di primo grado;
obesità di secondo grado;
obesità di terzo grado.
Nel caso in esame, per scrupolo e dovere di metodologia medico-legale ,il sottoscritto ha preso in considerazione l'obesità presente nel ricorrente e ha determinato il valore preciso determinando il grado di obesità. Relativamente poi al complesso patologico in capo al ricorrente , si precisa che agli atti risultano semplicemente le cartelle cliniche relative all'evento traumatico del femore subito nel 2015, una valutazione radiologica del 2022 di femore e ginocchio dx che riporta ” discreti diffusi segni di rotuleo -gonartrosi” ed un referto di visita ortopedica del 2023 in cui per il riferito dolore al ginocchio dx si consiglia eseguire rx di controllo.
Non sono stati riscontrati nel fascicolo documenti sanitari relativi ad altre patologie (magari attestanti altre malattie correlate all' obesità come ipertensione, cardiopatia ipertensiva, visite ortopediche e/o esami strumentali di altri distretti articolari come colonna vertebrale etc ,) e nemmeno il ricorrente ha riferito e/o esibito elenco di farmaci in uso.
Pertanto il cosiddetto complesso patologico riferito dal legale rappresentante di fatto non è in alcuna maniera dimostrabile, se non per quanto risulta in quelli allegati e da quanto obiettivato ed evidenziato alla visita peritale.
CONCLUSIONI
Pertanto dopo avere risposto alle osservazioni critiche di parte attrice ed entrando nel merito del caso in esame del sig , dallo studio attento ed accurato della documentazione Parte_1 sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica effettuata in sede peritale, il ricorrente, risulta essere affetto da: ESITI FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA EM DX
TRATTATA CHIRURGICAMENTE IN SOGGETTO OBESO CON COMPLICANZE ARTROSICHE
(rx ginocchio dx) e lombalgia rilevata solo alla visita.
Si ribadisce quindi la valutazione percentuale espressa del 64 % derivante dal calcolo con la formula di AR della patologia di frattura di femore 40% con criterio analogico e della grave obesità cui nel complesso abbiamo attribuito la massima percentuale del 40% (codice 7223 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA min 31-max 40%, la patologia più similare in quanto è presente un mezzo di sintesi.) e codice 7105: 40%.(INDICE DI MASSA
CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) per l'obesità e le complicanze artrosiche. In relazione alla sussistenza dei requisiti previsti di legge ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92, si ribadisce che dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta in atti, unitamente al raccordo anamnestico ed all'obiettività peritale, non si sono rilevati elementi clinici tali da pregiudicare l'autonomia personale del ricorrente, in quanto la deambulazione risulta possibile anche se con claudicatio e nel complesso non vi sono limitazioni che richiedono assistenza continua nel compiere gli atti propri della sua età
. Nel complesso quindi tale condizione non rappresenta uno svantaggio sociale tale da determinare situazione di gravità ai sensi della L.104/1992 art. 3, per cui si conferma il giudizio di handicap ex art. 1 comma 3 L.104/92.
08/08/2025 TU
Dott Persona_1
OSSERVAZIONI TECNICHE ALLA TU ESPLETATA DAL DOTT. VINCENZO DI BELLA NEL
PROCEDIMENTO “
contro
PROC. n. 1495/2024 R.G. Parte_1 CP_2
Facendo seguito alla bozza della relazione di TU con la quale è stato riconosciuto al mio assistito sig. il 64% di invalidità, con il presente atto si chiede all'Ill.mo Dott. Parte_1 Per_1
di valutare attentamente le seguenti osservazioni, di rivedere le conclusioni e riconoscere al
[...] mio assistito l'assegno mensile di assistenza E Legge 104 art. 3 comma 3. In particolare non si condividono le conclusioni alle quali il Dott. è pervenuto in ordine alla quantificazione Per_1 medico-legale della percentuale di invalidità del 64% in considerazione dell'intero quadro clinico del mio assistito. Quindi, insufficiente appare la percentuale assegnata. In sede di bozza di perizia è stata riconosciuta una percentuale del 57,34% con riferimento alla frattura del femore operata considerando l'aggravante dell'obesità grave con BMI ed il 40% relativamente all'obesità con complicanze artrosiche. Inoltre eseguendo il calcolo riduzionistico mediante la formula di Balthazar, tenuto conto delle menomazioni plurime coesistenti ovverosia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 64 % al periziato. Le conclusioni cui il C.T.U., dott. è pervenuto nel riconoscere un lieve incremento Per_1 della percentuale di invalidità stimata in capo al sig. (dal 46% al 59%) appaiono, nel loro Pt_1 complesso, generiche, illogiche e non aderenti con riferimento al complesso quadro clinico della ricorrente, nonché con riferimento al dettato normativo che disciplina l'accertamento dell'invalidità civile. Infatti, il sig. è portatore di una molteplicità di patologie significative, Parte_1 tra cui esiti di frattura pluriframmentaria scomposta 1/3 distale diafasi femore dx trattata chirurgicamente, obesità e artrosi, tutte patologie documentate attraverso gli atti di causa e per le quali si è reso necessario un continuo monitoraggio clinico e numerosi accessi presso strutture ospedaliere. Preme all'uopo evidenziare come la valutazione effettuata dal C.T.U. non abbia tenuto adeguatamente conto di tali condizioni considerate singolarmente e, soprattutto, del loro congiunto effetto invalidante, posto che le stesse hanno determinato (e continuano a determinare) nel sig.
una marcata compromissione della mobilità e della resistenza fisica, incidendo Pt_1 significativamente sull'autonomia personale e sulla capacità lavorativa dello stesso. Del pari non emerge in alcun modo dall'elaborato peritale una compiuta disamina dell'effettivo grado di limitazione specificamente apportato dalle singole patologie che affliggono il sig. nello Pt_1 svolgimento delle più comuni attività quotidiane e nelle residue possibilità di impiego lavorativo.
Come noto, infatti, la valutazione medico-legale dell'invalidità civile non può esaurirsi in una mera applicazione tabellare di percentuali riferite a singole menomazioni, ma deve fondarsi su una considerazione complessiva e personalizzata della situazione del soggetto. Ed Invero è dato evincersi dalla relazione tecnica a firma del dott. che “…i requisiti sanitari per il riconoscimento Per_1 dell'assegno mensile di assistenza vengono stabiliti per legge secondo quanto dettato dal DM 92 e della valutazione attraverso le tabelle che individuano affezioni patologiche con codici di riferimento e con le percentuali di invalidità attribuite. Quando le patologie non sono tabellate, in ragione della loro natura e gravità, è necessario valutare il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate... In particolare con riferimento alla tabella del dm 05.02.1992 la frattura di femore operata non risulta individuata con codice specifico per cui è necessario attribuire per analogia il codice tabellare riferito ad “esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca”. (Cfr. pag. 7 bozza di relazione di consulenza medico legale a firma del dott. ). Alla luce delle specificazioni Persona_1 di cui sopra non si comprende, a sommesso parere dello scrivente difensore, come mai il TU , pur valorizzando in premessa la necessità di una specifica valutazione della patologia sofferta dal sig.
- la quale in ragione della natura e della gravità esula dai parametri tabellari previsti dalla Pt_1 legge - non tenga conto alla fine del complessivo decadimento funzionale del soggetto, il quale oggi presenta notevoli difficoltà deambulatorie (le quali richiedono ausilio per spostamenti anche brevi), dolori cronici alla colonna in sede lombosacrale sotto carico (che limitano fortemente la postura eretta prolungata e l'autonomia funzionale), dolori articolari al ginocchio (peraltro ulteriormente aggravati dal quadro artrosico). Tali superiori elementi avrebbero dovuto comportare un apprezzamento più elevato della compromissione dell'autonomia e della capacità lavorativa, ai sensi dell'art. 13 L. 118/1971, norma che richiede una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% per l'accesso all'assegno mensile. Occorre, altresì, sottolineare come l'accertamento riguardante il giudizio di invalidità non tenga in debita considerazione l'attualità delle condizioni patologiche in atto e il loro concreto impatto invalidante, anche sotto il profilo dinamico, considerando l'evoluzione (anche in senso degenerativo) delle stesse rispetto alla data della domanda originaria, presentata in data 18.09.2023. In particolare occorre evidenziare come nel caso di specie non sia stata correlata in modo coerente la diagnosi alle reali limitazioni funzionali e lavorative, che invece sono ampiamente documentate e supportate da evidenza clinica. La valutazione medico-legale non può prescindere dall'inquadramento concreto della persona e dalla sua capacità di inserirsi nel contesto socio-lavorativo.
Nel caso di specie, il sig. – soggetto in età lavorativa – si trova nell'evidente impossibilità Pt_1 di svolgere mansioni che implichino sforzi fisici, di mantenere una postura eretta per un periodo di tempo prolungato, o di deambulazione senza che ciò comporti un significativo e progressivo affaticamento. Risulta, pertanto, evidente come le circostanze summenzionate siano ampiamente incompatibili con l'attività lavorativa generica e siano sufficienti, invece, ai fini della concessione dei benefici richiesti. Alla luce di quanto precedentemente argomentato si ritiene che le patologie cui si è fatto riferimento debbano essere diversamente quantificate e che il ricorrente sia in possesso dei benefici richiesti si chiede pertanto al C.T.U. dott. di voler riesaminare il caso in esame, Per_1 operando un nuovo apprezzamento della percentuale di invalidità afferente al sig. , tenendo Pt_1 conto del complesso delle patologie in atto, del loro effetto sinergico e dei potenziali sviluppi peggiorativi che le stesse potrebbero registrare nel tempo “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato soo liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
-I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato soo liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini