CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1654/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. GIUSEPPE PELLEGRINO
Ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Resistenti in riassunzione
1 OGGETTO: giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 9561/2023, pubblicata in data 7.4.2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.7.2023, ha riassunto Parte_1 il giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n.
9561/2023, formulando le seguenti conclusioni: “affinché la Corte di
Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo, accolga la domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, accertando e dichiarando il proprio diritto alla rimunerazione per
l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per
l'effetto, condannando le Amministrazioni convenute al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente al corso di specializzazione in medicina di interna, frequentato dal 1981 al 1985, ed al corso di specializzazione in malattie dell' apparato cardiovascolare, frequentato dal 1988 al 1990, o alla diversa (maggiore
o minore) che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art.
1224 cod. civ. ed agli interessi maturati e maturandi e con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio”.
2. Va premesso che, con sentenza n. 5628/2016 (R.G. 2793/2013), la
Corte d'appello di Roma, adita dall'odierno ricorrente e da altri litisconsorti, nel contraddittorio con le amministrazioni convenute, in parziale riforma della sentenza di primo grado di totale rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori, tutti medici iscritti a scuole di specializzazione, per il parziale e tardivo adeguamento alla direttiva 93/16/CE, ha rilevato quanto segue:
2 - il risarcimento del danno derivato dalla mancata attuazione della direttiva, nella parte in cui prevede il diritto degli specializzandi ad essere remunerati per l'attività prestata, può essere domandato solo da coloro che avevano frequentato, a far tempo dall'anno accademico
1983/1984 e fino a quello 1990/1991, un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e rientrante negli elenchi di cui agli artt. 5, n. 2, e 7 n. 2, della direttiva 75/362/CE;
- non è di ostacolo il mancato inserimento nell'elenco ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257/1991, purché si sia in presenza di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri;
- su chi agisce in giudizio grava l'onere di depositare il decreto ministeriale, rispetto al quale non si applica il principio iura novit curia,
e, in caso di mancata inclusione, di dimostrare che il corso frequentato andava, invece, incluso in quanto comune ad altri Stati dell'Unione;
2.1. Sulla scorta di tali principi il giudice del gravame, per quel che riguarda la posizione dell' , ha respinto l'appello in relazione alla Pt_1 specializzazione di Malattie dell'apparato cardiovascolare rilevando che il corso non risultava incluso nell'elenco e che l'appellante non aveva assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante e alla specializzazione in medicina interna, rilevando che l'iscrizione riguardava un periodo anteriore all'anno accademico 1983/84; La Corte distrettuale ha invece accolto l'appello per quanto concerne la specializzazione in geriatria (con statuizione passata in giudicato), condannando la sola al Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 26.855,76.
2.2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la CP_1 del Consiglio dei ministri con unico motivo dichiarato inammissibile;
la cassazione della sentenza è stata domandata anche dai lavoratori – tra cui - con separato ricorso, riqualificato come ricorso Parte_1 incidentale dalla Corte di cassazione, al quale hanno resistito con
3 controricorso la e il Controparte_1 [...]
. Controparte_4
2.3. Con ordinanza interlocutoria n. 821/2020, la causa è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla questione inerente alla sussistenza o meno del diritto alla retribuzione, e quindi al risarcimento del danno, in capo agli specializzandi che avevano iniziato il corso in data antecedente all'anno accademico 1983/84 e lo avevano proseguito dopo il gennaio 1983.
2.4. Sul punto le SS.UU. hanno pronunciato ordinanza n. 23901/2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 3 marzo 2022 (causa C-590/20) ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della direttiva 75/363/CE, come modificata dalla direttiva 82/76/CE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva
1982 (29.1.1982) e proseguita dopo che sia scaduto il termine di adeguamento (1.1.1983), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1.1.1983, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli altri membri o a duo o più di essi, e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva
75/363/CE. Quindi le SS.UU. hanno rimesso a causa alla sezione semplice per prosecuzione del giudizio di legittimità.
2.5. La Corte di cassazione, sulla base della statuizione citata, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla
[...]
ha accolto unicamente il terzo motivo di ricorso Controparte_1 incidentale proposto dagli specializzandi, respingendo tutti gli altri motivi dai medesimi articolati – ivi incluso il primo riguardante, quanto alla posizione dell' la specializzazione di Malattie dell'apparato Pt_1 cardiovascolare (v. sub punto 11 della sentenza di cassazione).
2.6. Riassunto ritualmente il giudizio, costituitasi l'amministrazione convenuta, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la
4 causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
3. In accoglimento dell'unica censura accolta dalla Corte di legittimità, riguardante, per quanto riguarda la posizione di , la Parte_1 specializzazione di Medicina interna, la Corte di cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto:
«Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e
n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo
a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt.
5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
4. Deve precisarsi che la disamina della controversia da parte di questa
Corte, per come devoluta all'esito del giudizio di legittimità, può riguardare esclusivamente la domanda risarcitoria relativa alla scuola di specializzazione di Medicina interna (essendo la diversa domanda relativa alla specializzazione di geriatria già accolta dalla Corte
d'appello con effetto di giudicato, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione dell'amministrazione sul punto), poiché il primo di ricorso incidentale per cassazione - relativo alla specializzazione di Malattia dell'apparato cardiovascolare – è stato respinto dalla Corte di legittimità (v. sub punto n. 11 della sentenza che richiama le pagg n. 22 e 23 del ricorso dove, come da elenco, con il I motivo, si lamenta il rigetto della domanda dell' relativo alla Pt_1 suddetta specializzazione); pertanto, la riproposizione in questa sede della domanda deve ritenersi inammissibile.
5 4.1. Stabilito (quanto al terzo motivo accolto) il diritto al risarcimento del danno e posto che non osta all'accoglimento della domanda risarcitoria la circostanza che la formazione abbia avuto inizio con iscrizione in epoca antecedente l'anno accademico 1983/84 – per come statuito con il principio di diritto enunciato – e che il riconoscimento del risarcimento spetta solo a far data dal 10.1.1983, fino alla conclusione della formazione, a condizione che la specializzazione in commento sia comune a due o più stati membri, si osserva quanto segue.
4.2. La direttiva 75/362/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (di
«riconoscimento») riguardava il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportava misure destinate ad agevolare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
La direttiva 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (di
«coordinamento») mirava, dal suo canto, a coordinare le varie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative attinenti alle attività di medico.
Per quel che riguarda il riconoscimento dei diplomi di specialista, la direttiva 75/362/CEE, all'art. 5, comma 3, nell'elencare le singole specializzazioni e le corrispondenze negli altri paesi membri, prevede, per quel che qui interessa rispetto alla specializzazione di medicina interna, la comunanza per i seguenti paesi: Germania, Belgio
Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno
Unito, indicandone le corrispondenti denominazioni per ciascuno degli stati membri. Risulta dunque accertato che tale specializzazione fosse comune a più di due stati membri.
5. Ne deriva il diritto al risarcimento del danno in favore dell' e Pt_1 la condanna della – quale unica Controparte_1 amministrazione tenuta al risarcimento, non essendo stata impugnata e quindi essendo passata in giudicato la statuizione del giudice di primo
6 grado sul difetto di legittimazione passiva delle altre amministrazioni convenute.
6. Quanto alla misura del risarcimento, ritiene i Collegio che non possa farsi riferimento all'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 (abrogato dal d.lgs..va n. 368/1999) richiamato da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, che prevede l'importo annuo stabilito in Lire 21.500.000 (pari a € 11.103,82) riguardante, tuttavia, gli specializzandi iscritti al primo anno di corso successivamente al 1991 a partire dal 1° gennaio 1992, disposizione applicabile a colo che avessero iniziato il corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico de quo e non anche, sia pure per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs., a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima di quell'anno accademico e non l'avessero ancora terminata. L'art. 8, comma 2, del d.lgs. cit. prevedeva espressamente che le disposizioni del decreto erano applicabili “a decorrere dall'anno accademico 1991-92”.
6.1. La quantificazione dell'importo a titolo risarcitorio può invece essere commisurata sulla base di quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 370/1999 (“Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991”), norma con la quale lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo in materia (per i soggetti destinatari di determinate sentenze del TAR Lazio passate in giudicato), quantificando l'importo annuo della borsa di studio in complessivi €
6.713,94 che ben può essere preso quale parametro di riferimento, oltre interessi dalla data della domanda.
6. Le spese di tutte le fasi di giudizio, liquidate come da dispositivo per l'intero, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e in rapporto alla parziale soccombenza del ricorrente, sono compensate in
7 ragione di un terzo e poste a carico della del Consiglio dei CP_1 ministri per i restanti due terzi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di riassunzione, ex art. 392 c.p.c., su rinvio della Corte di cassazione con ordinanza n.
9561/2023, pubblicata il 7.4.2023, disattese ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna la al risarcimento del Controparte_1 danno in favore di , limitatamente al corso di Parte_1 specializzazione di “Medicina interna” quantificato in € 6.713,94 per ciascun anno di corso frequentato dal 10 gennaio 1983, fino alla conclusione della formazione (1985), oltre interessi legali dalla domanda;
- compensa in ragione di un terzo le spese di tutte le fasi del giudizio, liquidate, per l'intero, in € 2.906,00, quanto al primo grado, €
3.473,00, quanto al giudizio di appello, € 5.513,00, quanto al giudizio per cassazione ed € 3.473, per il giudizio di riassunzione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1654/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. GIUSEPPE PELLEGRINO
Ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Resistenti in riassunzione
1 OGGETTO: giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 9561/2023, pubblicata in data 7.4.2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.7.2023, ha riassunto Parte_1 il giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n.
9561/2023, formulando le seguenti conclusioni: “affinché la Corte di
Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo, accolga la domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, accertando e dichiarando il proprio diritto alla rimunerazione per
l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per
l'effetto, condannando le Amministrazioni convenute al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente al corso di specializzazione in medicina di interna, frequentato dal 1981 al 1985, ed al corso di specializzazione in malattie dell' apparato cardiovascolare, frequentato dal 1988 al 1990, o alla diversa (maggiore
o minore) che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art.
1224 cod. civ. ed agli interessi maturati e maturandi e con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio”.
2. Va premesso che, con sentenza n. 5628/2016 (R.G. 2793/2013), la
Corte d'appello di Roma, adita dall'odierno ricorrente e da altri litisconsorti, nel contraddittorio con le amministrazioni convenute, in parziale riforma della sentenza di primo grado di totale rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori, tutti medici iscritti a scuole di specializzazione, per il parziale e tardivo adeguamento alla direttiva 93/16/CE, ha rilevato quanto segue:
2 - il risarcimento del danno derivato dalla mancata attuazione della direttiva, nella parte in cui prevede il diritto degli specializzandi ad essere remunerati per l'attività prestata, può essere domandato solo da coloro che avevano frequentato, a far tempo dall'anno accademico
1983/1984 e fino a quello 1990/1991, un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati membri e rientrante negli elenchi di cui agli artt. 5, n. 2, e 7 n. 2, della direttiva 75/362/CE;
- non è di ostacolo il mancato inserimento nell'elenco ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257/1991, purché si sia in presenza di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri;
- su chi agisce in giudizio grava l'onere di depositare il decreto ministeriale, rispetto al quale non si applica il principio iura novit curia,
e, in caso di mancata inclusione, di dimostrare che il corso frequentato andava, invece, incluso in quanto comune ad altri Stati dell'Unione;
2.1. Sulla scorta di tali principi il giudice del gravame, per quel che riguarda la posizione dell' , ha respinto l'appello in relazione alla Pt_1 specializzazione di Malattie dell'apparato cardiovascolare rilevando che il corso non risultava incluso nell'elenco e che l'appellante non aveva assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante e alla specializzazione in medicina interna, rilevando che l'iscrizione riguardava un periodo anteriore all'anno accademico 1983/84; La Corte distrettuale ha invece accolto l'appello per quanto concerne la specializzazione in geriatria (con statuizione passata in giudicato), condannando la sola al Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 26.855,76.
2.2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la CP_1 del Consiglio dei ministri con unico motivo dichiarato inammissibile;
la cassazione della sentenza è stata domandata anche dai lavoratori – tra cui - con separato ricorso, riqualificato come ricorso Parte_1 incidentale dalla Corte di cassazione, al quale hanno resistito con
3 controricorso la e il Controparte_1 [...]
. Controparte_4
2.3. Con ordinanza interlocutoria n. 821/2020, la causa è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla questione inerente alla sussistenza o meno del diritto alla retribuzione, e quindi al risarcimento del danno, in capo agli specializzandi che avevano iniziato il corso in data antecedente all'anno accademico 1983/84 e lo avevano proseguito dopo il gennaio 1983.
2.4. Sul punto le SS.UU. hanno pronunciato ordinanza n. 23901/2020 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 3 marzo 2022 (causa C-590/20) ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della direttiva 75/363/CE, come modificata dalla direttiva 82/76/CE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva
1982 (29.1.1982) e proseguita dopo che sia scaduto il termine di adeguamento (1.1.1983), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1.1.1983, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli altri membri o a duo o più di essi, e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva
75/363/CE. Quindi le SS.UU. hanno rimesso a causa alla sezione semplice per prosecuzione del giudizio di legittimità.
2.5. La Corte di cassazione, sulla base della statuizione citata, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla
[...]
ha accolto unicamente il terzo motivo di ricorso Controparte_1 incidentale proposto dagli specializzandi, respingendo tutti gli altri motivi dai medesimi articolati – ivi incluso il primo riguardante, quanto alla posizione dell' la specializzazione di Malattie dell'apparato Pt_1 cardiovascolare (v. sub punto 11 della sentenza di cassazione).
2.6. Riassunto ritualmente il giudizio, costituitasi l'amministrazione convenuta, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la
4 causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
3. In accoglimento dell'unica censura accolta dalla Corte di legittimità, riguardante, per quanto riguarda la posizione di , la Parte_1 specializzazione di Medicina interna, la Corte di cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto:
«Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e
n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo
a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt.
5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
4. Deve precisarsi che la disamina della controversia da parte di questa
Corte, per come devoluta all'esito del giudizio di legittimità, può riguardare esclusivamente la domanda risarcitoria relativa alla scuola di specializzazione di Medicina interna (essendo la diversa domanda relativa alla specializzazione di geriatria già accolta dalla Corte
d'appello con effetto di giudicato, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione dell'amministrazione sul punto), poiché il primo di ricorso incidentale per cassazione - relativo alla specializzazione di Malattia dell'apparato cardiovascolare – è stato respinto dalla Corte di legittimità (v. sub punto n. 11 della sentenza che richiama le pagg n. 22 e 23 del ricorso dove, come da elenco, con il I motivo, si lamenta il rigetto della domanda dell' relativo alla Pt_1 suddetta specializzazione); pertanto, la riproposizione in questa sede della domanda deve ritenersi inammissibile.
5 4.1. Stabilito (quanto al terzo motivo accolto) il diritto al risarcimento del danno e posto che non osta all'accoglimento della domanda risarcitoria la circostanza che la formazione abbia avuto inizio con iscrizione in epoca antecedente l'anno accademico 1983/84 – per come statuito con il principio di diritto enunciato – e che il riconoscimento del risarcimento spetta solo a far data dal 10.1.1983, fino alla conclusione della formazione, a condizione che la specializzazione in commento sia comune a due o più stati membri, si osserva quanto segue.
4.2. La direttiva 75/362/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (di
«riconoscimento») riguardava il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportava misure destinate ad agevolare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
La direttiva 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (di
«coordinamento») mirava, dal suo canto, a coordinare le varie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative attinenti alle attività di medico.
Per quel che riguarda il riconoscimento dei diplomi di specialista, la direttiva 75/362/CEE, all'art. 5, comma 3, nell'elencare le singole specializzazioni e le corrispondenze negli altri paesi membri, prevede, per quel che qui interessa rispetto alla specializzazione di medicina interna, la comunanza per i seguenti paesi: Germania, Belgio
Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno
Unito, indicandone le corrispondenti denominazioni per ciascuno degli stati membri. Risulta dunque accertato che tale specializzazione fosse comune a più di due stati membri.
5. Ne deriva il diritto al risarcimento del danno in favore dell' e Pt_1 la condanna della – quale unica Controparte_1 amministrazione tenuta al risarcimento, non essendo stata impugnata e quindi essendo passata in giudicato la statuizione del giudice di primo
6 grado sul difetto di legittimazione passiva delle altre amministrazioni convenute.
6. Quanto alla misura del risarcimento, ritiene i Collegio che non possa farsi riferimento all'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 (abrogato dal d.lgs..va n. 368/1999) richiamato da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, che prevede l'importo annuo stabilito in Lire 21.500.000 (pari a € 11.103,82) riguardante, tuttavia, gli specializzandi iscritti al primo anno di corso successivamente al 1991 a partire dal 1° gennaio 1992, disposizione applicabile a colo che avessero iniziato il corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico de quo e non anche, sia pure per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs., a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima di quell'anno accademico e non l'avessero ancora terminata. L'art. 8, comma 2, del d.lgs. cit. prevedeva espressamente che le disposizioni del decreto erano applicabili “a decorrere dall'anno accademico 1991-92”.
6.1. La quantificazione dell'importo a titolo risarcitorio può invece essere commisurata sulla base di quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 370/1999 (“Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991”), norma con la quale lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo in materia (per i soggetti destinatari di determinate sentenze del TAR Lazio passate in giudicato), quantificando l'importo annuo della borsa di studio in complessivi €
6.713,94 che ben può essere preso quale parametro di riferimento, oltre interessi dalla data della domanda.
6. Le spese di tutte le fasi di giudizio, liquidate come da dispositivo per l'intero, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e in rapporto alla parziale soccombenza del ricorrente, sono compensate in
7 ragione di un terzo e poste a carico della del Consiglio dei CP_1 ministri per i restanti due terzi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di riassunzione, ex art. 392 c.p.c., su rinvio della Corte di cassazione con ordinanza n.
9561/2023, pubblicata il 7.4.2023, disattese ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna la al risarcimento del Controparte_1 danno in favore di , limitatamente al corso di Parte_1 specializzazione di “Medicina interna” quantificato in € 6.713,94 per ciascun anno di corso frequentato dal 10 gennaio 1983, fino alla conclusione della formazione (1985), oltre interessi legali dalla domanda;
- compensa in ragione di un terzo le spese di tutte le fasi del giudizio, liquidate, per l'intero, in € 2.906,00, quanto al primo grado, €
3.473,00, quanto al giudizio di appello, € 5.513,00, quanto al giudizio per cassazione ed € 3.473, per il giudizio di riassunzione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
8