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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2499/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 2499/2022
Tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MARSILII GELSOMINA ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Legnano (Mi), via Don Emanuele Cattaneo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
PROVERBIO PIERPAOLO
ATTRICE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Controparte_1 P.IVA_2
Guastalla n. 7, presso lo studio degli Avv.ti BERGAMASCO VINCENZO e FUGAZZA FABIO
CONVENUTA
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 10.15 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. Enzo Paolo Di Sabatino in sostituzione dell'Avv. MARSILII Parte_1
GELSOMINA
Per è presente l'Avv. Alessandro Cazzulani in sostituzione degli Avv.ti Controparte_1
BERGAMASCO VINCENZO;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 10 Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza perché poste in violazione degli artt.li 1346, 1418, 1419 c.c. per le motivazioni tutte riportate nella parte espositiva nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.li 1283 e 1284 c.c., e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (indeterminatezza clausole, ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, erronea indicazione ISC contrattuale, manipolazione Euribor..) individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione (tasso legale o tasso minimo BOT);
- conseguentemente all'accertamento delle nullità denunciate, si chiede che vengano rideterminati i reali saldi dare/avere tra le parti alla data della conclusione del contratto e che la banca convenuta venga condannata alla restituzione di tutti gli importi indebitamente incamerati calcolando sulle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del credito al saldo, nella misura prevista all'art.1284 c.c. così come modificato dall'art.17 comma 1,D.L. 12.09.2014, n.132, convertito con modificazioni dalla L.10 novembre 2014, n.162 “..dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e condannare conseguentemente la banca alla restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
IN SUBORDINE: Accertare e dichiarare la difformità tra il tasso di leasing contrattuale e quello effettivo e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutti i maggiori importi introitati derivanti dall'applicazione del minor tasso di leasing contrattuale;
- in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento del danno per le eccepite difformità, da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- Si chiede altresì il rimborso dei costi sostenuti per la redazione della perizia contabile, necessaria all'accertamento delle violazioni perpetrate dall'istituto di credito.
- Con vittoria di spese e delle competenze di lite.
Parte convenuta precisa come segue:
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico così giudicare: nel merito: respingere tutte le domande formulate nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendo quest'ultima da ogni avversa pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e con riserva di ogni altro diritto e di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione che apparrà utile in corso di causa.
L'avv. Di Sabatino si rimette ai propri atti ed insiste per la rimessione in istruttoria e in subordine di valutare la compensazione delle spese in virtù dei cambiamenti giurisprudenziali (es. Cass. SSUU sul piano di ammortamento).
L'avv. Cazzulani si rimette ai propri atti e sulla richiesta compensazione delle spese, la contesta in quanto le pronunce sopravvenute non sono pertinenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 10 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
N. R.G. 2499/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 2499/2022, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MARSILII GELSOMINA ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Legnano (Mi), via Don Emanuele Cattaneo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
PROVERBIO PIERPAOLO
ATTRICE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Controparte_1 P.IVA_2
Guastalla n. 7, presso lo studio degli Avv.ti BERGAMASCO VINCENZO e FUGAZZA FABIO
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 11.01.22, nel termine di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. assegnato con ordinanza resa all'udienza del 26.10.2021 dal Tribunale di Ancona -con cui quest'ultimo, per effetto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano limitatamente alle domande aventi ad oggetto il contratto di leasing stipulato tra le parti- la società
[...] ha riassunto avanti a codesto Tribunale il giudizio promosso nei confronti con Pt_1 Controparte_1
pagina 3 di 10 citazione notificata il 10.06.2021.
Ha esposto di aver intrattenuto diversi rapporti di conto corrente e mutuo con la convenuta e, per quanto rilevante in sede di riassunzione, di avere in particolare sottoscritto in data 17.09.2008 il contratto di leasing n. 916277/001 al Tasso Leasing indicato nel contratto nella misura del 6,200%.
Ha allegato di avere commissionato una perizia econometrica dalla quale sono emerse alcune anomalie, deducendo a tal fine:
- l'intervenuta applicazione di un tasso effettivo nella misura del 7,006%, perciò superiore a quello di
6,200% indicato nel contratto ed invero corrispondente al TAN;
il contratto è stato infatti stipulato in violazione della normativa prevista a tutela della trasparenza in quanto il Tasso Leasing indicato in contratto è il tasso annuo nominale, mentre le istruzioni della Banca d'Italia del 25.07.2003 prescrivono di indicare il tasso interno di attualizzazione e cioè il tasso annuo effettivo;
- la omessa specificazione della metodologia del piano di ammortamento adottato per il rimborso, accertato dal consulente di parte nel metodo c.d. alla francese, che nasconde un regime di capitalizzazione composta e perciò un fenomeno anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., e da cui deriva altresì l'indeterminatezza della clausola di pattuizione del tasso di interesse effettivo;
- la nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse in quanto indicizzata al parametro Euribor, oggetto di intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento della Commissione Europa del
04.12.13 relativamente al periodo compreso tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008.
Conseguentemente, ha chiesto in via principale di accertare e dichiarare la nullità del tasso di leasing indicato in contratto, con conseguente applicazione del tasso legale ovvero del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB, e di demandare ad una CTU contabile la rideterminazione dei saldi di dare/avere tra le parti.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha precisato le proprie domande rilevando l'indeterminatezza del tasso di interesse anche in virtù della mancata specificazione della misura dello spread aggiuntivo rispetto al tasso base e chiedendo inoltre, in via subordinata, di condannare la banca
“alla restituzione di tutti i maggiori importi introitati derivanti dall'applicazione del minor tasso di leasing contrattuale”. Ha concluso domandando altresì il risarcimento in via equitativa dei danni derivanti dalle eccepite difformità, oltre al rimborso delle spese di perizia.
Si è costituito in giudizio l'istituto che ha contestato quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree poiché infondate.
Ha preliminarmente eccepito, per scrupolo difensivo, che le doglianze inerenti l'usura e l'omessa Par indicazione dell' , pur riproposte nell'atto di riassunzione, attengono unicamente ai rapporti di mutuo oggetto del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Ancona e non possono pertanto ritenersi, con riferimento al rapporto di leasing, né validamente proposte, né tantomeno fondate.
Ha contestato il valore probatorio della perizia di parte attrice, rilevando l'infondatezza della doglianza inerente l'asserita difformità tra il tasso leasing indicato e quello effettivamente applicato. Ha evidenziato a tal fine che il contratto in esame contiene tutte le informazioni previste dall'art. 117, comma 4, TUB in quanto -oltre ad essere ivi indicati il costo d'acquisto del bene, il canone complessivo dovuto dall'utilizzatore, il numero e l'importo dei canoni, il prezzo d'opzione e la periodicità dei pagamenti- è
pagina 4 di 10 altresì specificato che il tasso leasing è espresso in forma di TAN, come indicato alla clausola 2.4 delle condizioni generali, secondo cui “il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti" e che lo stesso, non essendo vietato dalle Istruzioni della Banca d'Italia, è indicato e “calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro”. Ha citato ampia giurisprudenza, anche di questo Tribunale, secondo cui l'errata indicazione del tasso leasing -essendo il medesimo previsto soltanto dalla normativa secondaria, esclusivamente ai fini della trasparenza e non anche della struttura del rapporto- non determina alcuna nullità in quanto la fattispecie non ricade né nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 117 TUB (essendo l'esigenza di determinatezza già soddisfatta con l'indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare), né tantomeno nelle ipotesi di cui al comma 6 (in quanto il raffronto tra il tasso indicato nel contratto deve avvenire con quello pubblicizzato e non già con quello concretamente applicato).
Ha contestato la fondatezza della doglianza inerente l'asserita indeterminatezza del tasso di interesse - formulata in ragione della presunta applicazione, non indicata in contratto, di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta- evidenziando che nei contratti di leasing il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della sua validità e che, in ogni caso, l'adozione del piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna indeterminatezza, né alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo, mentre alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati.
Ha eccepito l'erroneità ed infondatezza della doglianza di nullità, per violazione della normativa antitrust, del tasso contrattuale indicizzato all'Euribor, evidenziando a tal fine che il contratto è stato stipulato in data 17.09.2008, dunque successivamente al periodo 29.9.2005 – 30.5.2008 oggetto di accertamento. Ha precisato che il tasso leasing non è stato parametrato all'Euribor, avendovi le parti fatto ricorso unicamente al fine di determinare l'indicizzazione periodica dei canoni. Ha rilevato che, in ogni caso, l'attrice non ha neppure allegato la sussistenza di un'intesa né, tantomeno, che la convenuta vi abbia preso parte.
Ha eccepito l'inammissibilità delle domande, in quanto nuove, proposte dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., rilevando che in ogni caso le stesse risultano infondate per i motivi già esposti.
Respinta la richiesta di ammissione di una CTU contabile in quanto esplorativa nonché ultronea anche in ragione della circostanza che il Consulente di parte attrice, in sede di proprio elaborato, esaminando i dati del contratto, è riuscito a determinare, con certezza, il tasso leasing effettivo, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve prendersi atto della precisazione di parte attrice, contenuta a pag. 1 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., secondo cui “l'usurarietà dei tassi e la mancata indicazione dell'ISC contrattuale, sono state sollevate nell'atto di citazione originario relativamente ai contratti di mutuo” e non anche del contratto di leasing, unico rapporto dedotto nel presente giudizio riassunto. pagina 5 di 10 Conseguentemente, esula dal presente giudizio l'esame di dette doglianze.
Difformità tra tasso leasing contrattuale e tasso effettivo applicato.
Quanto alla doglianza di erronea indicazione del tasso leasing, che risulterebbe difforme ed inferiore da quello effettivamente applicato si osserva quanto segue.
L'indicazione in contratto di un tasso leasing nominale non appare testualmente del tutto conforme con quanto prescritto dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni di Vigilanza per le banche” di cui alla Circolare
21.4.1999, 9° aggiornamento del 25.7.2003, sez. 3, nota 2 -pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, supplemento, del 19.8.2003 ed applicabili ai contratti stipulati a far tempo dal 01.10.2003- secondo cui
“Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene
e relativi interessi”. L'indicazione del tasso interno di attualizzazione deve infatti intendersi riferita al tasso effettivo o di rendimento, notoriamente più alto del tasso nominale. Il tasso nominale annuo, in particolare, ottenuto moltiplicando il tasso c.d. periodale per 12, a differenza del tasso interno di rendimento, non tiene conto dell'effettiva periodicità dei pagamenti e specificamente della rateizzazione infrannuale che comporta un ulteriore esborso per l'utilizzatore ed un guadagno per il concedente dovuto proprio dal poter disporre anticipatamente delle somme e lucrarvi così gli interessi.
Ciononostante deve tuttavia ritenersi che dall'indicazione, in luogo del tasso leasing effettivo come sopra descritto, del tasso annuo nominale, non possa derivare la sanzione di nullità ex art. 117 TUB invocata da parte attrice, ossia l'applicazione dell'art. 117 comma 4 o 6 TUB con relativo ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero di quelli al tasso legale.
In primo luogo, appare ostativa alla suddetta sostituzione la peculiarità del contratto di leasing nonché degli interessi corrisposti dall'utilizzatore nell'ambito dello stesso in quanto “il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.” (Cass.
14760/2008).
Inoltre, come chiarito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 12889/2021, l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustificherebbe in due ipotesi: l'inosservanza dell'art. 117, comma 4, TUB a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione pagina 6 di 10 praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati».
Condizioni che non ricorrono nel caso di specie.
Il tasso leasing effettivo è infatti calcolabile e del resto è stato calcolato dal perito di parte attrice, essendo in contratto esplicitati in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto: elementi che sono da considerarsi idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto
(“la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01). Per di più, la convenuta ha esplicitamente indicato in contratto la modalità di conversione del tasso periodale prescelta. L'art. 2, par. 4, delle Condizioni
Generali della Locazione Finanziaria precisa, infatti, quanto segue: «Il tasso leasing, indicato nelle
Condizioni Particolari, è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto o realizzazione del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti (…). Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. Composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza di cui al comma precedente”. Il riferimento al tasso “nominale” fa inequivocabilmente riferimento al regime di capitalizzazione semplice, trattandosi per definizione di un tasso di interesse effettivo periodale moltiplicato per il numero di periodi in cui l'anno è ripartito.
Neppure risulta applicabile l'art. 117, comma 6, TUB per il quale sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati, in quanto tale comma riguarda l'eventuale discrasia, di cui non è stata fornita la prova, tra i tassi indicati in contratto e quelli eventualmente pubblicizzati ai clienti e non la inesatta indicazione del tasso leasing nel contratto stesso.
L'attore ha dedotto, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che la lettera della clausola contrattuale non rappresenta un'adeguata informativa al cliente, avendolo indotto in errore. Ha formulato, nelle conclusioni, domanda subordinata di condanna della convenuta alla restituzione dei maggiori importi incassati per effetto di un tasso superiore a quello indicato, oltre al risarcimento del danno per le eccepite difformità, da liquidarsi in via equitativa.
Tale domanda, poiché ha quale presupposto la difformità tra il tasso leasing contrattuale con quello effettivo -già censurata sin dall'atto introduttivo e su cui la convenuta ha potuto difendersi sin dalla comparsa di costituzione- costituisce una evidente emendatio libelli, come tale ammissibile.
Pur tuttavia anche dette domande devono essere rigettate.
pagina 7 di 10 Infatti, anche ammettendo di volere ritenere che la fattispecie della previsione dell'indicazione del tasso leasing sia quella disciplinata dal comma 8 dell'art. 117 TUB, detta disposizione prevede soltanto la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario e quindi un mero obbligo risarcitorio per effetto della asserita difformità tra tasso leasing e tasso effettivo. Sennonché, alcun danno può ritenersi subito dall'attrice nel caso di specie, atteso che -come si evince dall'elenco delle fatture e dei pagamenti eseguiti (doc. 2 e 3 del fascicolo attoreo)- per effetto dei conguagli positivi derivanti dall'indicizzazione periodica dei canoni pattuita al punto 3 delle condizioni generali, l'utilizzatrice ha sempre corrisposto importi ben inferiori al canone mensile contrattualmente indicato in € 3.577,63.
Sul regime di ammortamento e capitalizzazione.
L'attrice ha lamentato l'indeterminabilità del tasso di intesse effettivo derivante dalla omessa specificazione del regime di rimborso adottato -individuato nel metodo c.d. alla francese- nonché la presunta applicazione di interessi di natura anatocistica non pattuiti.
Le censure sono infondate.
In primo luogo, deve rilevarsi che la mancata pattuizione e specificazione del “regime finanziario” adottato per il calcolo del piano di ammortamento non ha comportato alcuna indeterminatezza. Nella fattispecie in esame -come rilevato dal consulente di parte attrice e come rappresentato da quest'ultima nelle proprie difese- è infatti chiaramente previsto un meccanismo di rimborso secondo il metodo c.d. alla francese, essendo il rimborso pattuito attraverso il pagamento di n. 60 rate di importo pari ad € 3.577,63 oltre iva. L'esborso periodico effettivo risulta altresì oggettivamente determinabile per effetto dell'applicazione della clausola di indicizzazione periodica, prevista dal punto n. 3 delle condizioni particolari del contratto, secondo cui: “i canoni periodici sono assoggettati a indicizzazione periodica, l'ammontare dei medesimi come sopra determinato, sarà assoggettato a tale indicizzazione a partire dal primo canone periodico (…). L'indicizzazione verrà calcolata con riferimento al parametro Euribor 3 mesi X 365/360; valore base del parametro: 4,9590”.
È in secondo luogo infondata la doglianza relativa all'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non espressamente pattuito e perciò non trasparente.
Invero, occorre rilevare che il piano di ammortamento alla francese -come è quello adottato nel caso di specie- opera attraverso rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, circostanza che, di per sé, non comporta anatocismo, posto che gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti).
Sul punto si è di recente soffermata anche la Suprema Corte di Cassazione. Quest'ultima ha in primo luogo illustrato il funzionamento dell'ammortamento alla francese, specificando che “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso
pagina 8 di 10 delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile al capitale”. A fronte di tale meccanismo, la Suprema Corte ha dunque escluso che “la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo” (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Detti princìpi non possono ritenersi scalfiti neppure dalla pattuizione di una clausola di indicizzazione periodica, atteso che la medesima ha la sola funzione di “meccanismo per adeguare il valore di un'obbligazione pecuniaria, alla scadenza, all'andamento di parametri reali, monetari, finanziari o valutari, al fine di preservare l'equilibrio fra contrapposte prestazioni contrattuali” (Cass. n. 4659/2021).
Peraltro, come recentemente chiarito da Cass. n. 7382 del 19.03.2025, i princìpi espressi da Cass. SS.UU. n. 15130/24 nell'ambito dei contratti di mutuo a tasso fisso, “trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”.
Sull'indeterminatezza del tasso di interesse e sul parametro Euribor.
Per l'indicizzazione vi è una formula ben precisa e univoca e il parametro base (unica variabile da precisare) è pure esplicitamente indicata: “L'indicizzazione verrà calcolata con riferimento al parametro Euribor 3 mesi X 365/360; valore base del parametro: 4,9590”.
Pertanto, è del tutto infondata perché errata la doglianza di indeterminatezza del tasso di interesse derivante dalla omessa specificazione della misura dello spread aggiuntivo rispetto al tasso indicato in contratto in quanto non vi è uno spread da aggiungere ma bisogna seguire una formula nella quale l'Euribor è solo uno dei fattori.
È in ogni caso infondata, nonché rimasta priva di supporto probatorio, la doglianza della indeterminatezza della indicizzazione per la nullità parziale (da valutare incidentalmente) di tale clausola per violazione della disciplina anticoncorrenziale, come accertata dalla Commissione Europea con
Decisione del 4.12.2013.
Sul punto è dirimente osservare che le manipolazioni accertate riguardano il periodo che va dal 29.9.2005 al 30.5.2008 e, cioè, un periodo precedente alla stipulazione del contratto di leasing, che risale al
17.09.2008.
Né l'attrice ha fornito la minima allegazione che, nel periodo di esecuzione del rapporto, il parametro sia stato oggetto di perdurante intesa illecita ovvero che alla medesima abbia preso parte anche la convenuta.
Spese di lite pagina 9 di 10 Non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese in quanto le questioni fatte valere sono molteplici e tutte infondate. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice va condannata a rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
-condanna la società a rimborsare alla società e spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.431,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 2499/2022
Tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MARSILII GELSOMINA ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Legnano (Mi), via Don Emanuele Cattaneo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
PROVERBIO PIERPAOLO
ATTRICE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Controparte_1 P.IVA_2
Guastalla n. 7, presso lo studio degli Avv.ti BERGAMASCO VINCENZO e FUGAZZA FABIO
CONVENUTA
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 10.15 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. Enzo Paolo Di Sabatino in sostituzione dell'Avv. MARSILII Parte_1
GELSOMINA
Per è presente l'Avv. Alessandro Cazzulani in sostituzione degli Avv.ti Controparte_1
BERGAMASCO VINCENZO;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 10 Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza perché poste in violazione degli artt.li 1346, 1418, 1419 c.c. per le motivazioni tutte riportate nella parte espositiva nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.li 1283 e 1284 c.c., e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (indeterminatezza clausole, ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, erronea indicazione ISC contrattuale, manipolazione Euribor..) individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione (tasso legale o tasso minimo BOT);
- conseguentemente all'accertamento delle nullità denunciate, si chiede che vengano rideterminati i reali saldi dare/avere tra le parti alla data della conclusione del contratto e che la banca convenuta venga condannata alla restituzione di tutti gli importi indebitamente incamerati calcolando sulle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del credito al saldo, nella misura prevista all'art.1284 c.c. così come modificato dall'art.17 comma 1,D.L. 12.09.2014, n.132, convertito con modificazioni dalla L.10 novembre 2014, n.162 “..dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e condannare conseguentemente la banca alla restituzione di tutti gli importi indebitamente percepiti, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
IN SUBORDINE: Accertare e dichiarare la difformità tra il tasso di leasing contrattuale e quello effettivo e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutti i maggiori importi introitati derivanti dall'applicazione del minor tasso di leasing contrattuale;
- in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento del danno per le eccepite difformità, da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- Si chiede altresì il rimborso dei costi sostenuti per la redazione della perizia contabile, necessaria all'accertamento delle violazioni perpetrate dall'istituto di credito.
- Con vittoria di spese e delle competenze di lite.
Parte convenuta precisa come segue:
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico così giudicare: nel merito: respingere tutte le domande formulate nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendo quest'ultima da ogni avversa pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e con riserva di ogni altro diritto e di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione che apparrà utile in corso di causa.
L'avv. Di Sabatino si rimette ai propri atti ed insiste per la rimessione in istruttoria e in subordine di valutare la compensazione delle spese in virtù dei cambiamenti giurisprudenziali (es. Cass. SSUU sul piano di ammortamento).
L'avv. Cazzulani si rimette ai propri atti e sulla richiesta compensazione delle spese, la contesta in quanto le pronunce sopravvenute non sono pertinenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 10 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
N. R.G. 2499/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 2499/2022, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MARSILII GELSOMINA ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Legnano (Mi), via Don Emanuele Cattaneo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
PROVERBIO PIERPAOLO
ATTRICE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Controparte_1 P.IVA_2
Guastalla n. 7, presso lo studio degli Avv.ti BERGAMASCO VINCENZO e FUGAZZA FABIO
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 11.01.22, nel termine di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. assegnato con ordinanza resa all'udienza del 26.10.2021 dal Tribunale di Ancona -con cui quest'ultimo, per effetto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano limitatamente alle domande aventi ad oggetto il contratto di leasing stipulato tra le parti- la società
[...] ha riassunto avanti a codesto Tribunale il giudizio promosso nei confronti con Pt_1 Controparte_1
pagina 3 di 10 citazione notificata il 10.06.2021.
Ha esposto di aver intrattenuto diversi rapporti di conto corrente e mutuo con la convenuta e, per quanto rilevante in sede di riassunzione, di avere in particolare sottoscritto in data 17.09.2008 il contratto di leasing n. 916277/001 al Tasso Leasing indicato nel contratto nella misura del 6,200%.
Ha allegato di avere commissionato una perizia econometrica dalla quale sono emerse alcune anomalie, deducendo a tal fine:
- l'intervenuta applicazione di un tasso effettivo nella misura del 7,006%, perciò superiore a quello di
6,200% indicato nel contratto ed invero corrispondente al TAN;
il contratto è stato infatti stipulato in violazione della normativa prevista a tutela della trasparenza in quanto il Tasso Leasing indicato in contratto è il tasso annuo nominale, mentre le istruzioni della Banca d'Italia del 25.07.2003 prescrivono di indicare il tasso interno di attualizzazione e cioè il tasso annuo effettivo;
- la omessa specificazione della metodologia del piano di ammortamento adottato per il rimborso, accertato dal consulente di parte nel metodo c.d. alla francese, che nasconde un regime di capitalizzazione composta e perciò un fenomeno anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., e da cui deriva altresì l'indeterminatezza della clausola di pattuizione del tasso di interesse effettivo;
- la nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse in quanto indicizzata al parametro Euribor, oggetto di intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento della Commissione Europa del
04.12.13 relativamente al periodo compreso tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008.
Conseguentemente, ha chiesto in via principale di accertare e dichiarare la nullità del tasso di leasing indicato in contratto, con conseguente applicazione del tasso legale ovvero del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB, e di demandare ad una CTU contabile la rideterminazione dei saldi di dare/avere tra le parti.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha precisato le proprie domande rilevando l'indeterminatezza del tasso di interesse anche in virtù della mancata specificazione della misura dello spread aggiuntivo rispetto al tasso base e chiedendo inoltre, in via subordinata, di condannare la banca
“alla restituzione di tutti i maggiori importi introitati derivanti dall'applicazione del minor tasso di leasing contrattuale”. Ha concluso domandando altresì il risarcimento in via equitativa dei danni derivanti dalle eccepite difformità, oltre al rimborso delle spese di perizia.
Si è costituito in giudizio l'istituto che ha contestato quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree poiché infondate.
Ha preliminarmente eccepito, per scrupolo difensivo, che le doglianze inerenti l'usura e l'omessa Par indicazione dell' , pur riproposte nell'atto di riassunzione, attengono unicamente ai rapporti di mutuo oggetto del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Ancona e non possono pertanto ritenersi, con riferimento al rapporto di leasing, né validamente proposte, né tantomeno fondate.
Ha contestato il valore probatorio della perizia di parte attrice, rilevando l'infondatezza della doglianza inerente l'asserita difformità tra il tasso leasing indicato e quello effettivamente applicato. Ha evidenziato a tal fine che il contratto in esame contiene tutte le informazioni previste dall'art. 117, comma 4, TUB in quanto -oltre ad essere ivi indicati il costo d'acquisto del bene, il canone complessivo dovuto dall'utilizzatore, il numero e l'importo dei canoni, il prezzo d'opzione e la periodicità dei pagamenti- è
pagina 4 di 10 altresì specificato che il tasso leasing è espresso in forma di TAN, come indicato alla clausola 2.4 delle condizioni generali, secondo cui “il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti" e che lo stesso, non essendo vietato dalle Istruzioni della Banca d'Italia, è indicato e “calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro”. Ha citato ampia giurisprudenza, anche di questo Tribunale, secondo cui l'errata indicazione del tasso leasing -essendo il medesimo previsto soltanto dalla normativa secondaria, esclusivamente ai fini della trasparenza e non anche della struttura del rapporto- non determina alcuna nullità in quanto la fattispecie non ricade né nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 117 TUB (essendo l'esigenza di determinatezza già soddisfatta con l'indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare), né tantomeno nelle ipotesi di cui al comma 6 (in quanto il raffronto tra il tasso indicato nel contratto deve avvenire con quello pubblicizzato e non già con quello concretamente applicato).
Ha contestato la fondatezza della doglianza inerente l'asserita indeterminatezza del tasso di interesse - formulata in ragione della presunta applicazione, non indicata in contratto, di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta- evidenziando che nei contratti di leasing il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della sua validità e che, in ogni caso, l'adozione del piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna indeterminatezza, né alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo, mentre alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati.
Ha eccepito l'erroneità ed infondatezza della doglianza di nullità, per violazione della normativa antitrust, del tasso contrattuale indicizzato all'Euribor, evidenziando a tal fine che il contratto è stato stipulato in data 17.09.2008, dunque successivamente al periodo 29.9.2005 – 30.5.2008 oggetto di accertamento. Ha precisato che il tasso leasing non è stato parametrato all'Euribor, avendovi le parti fatto ricorso unicamente al fine di determinare l'indicizzazione periodica dei canoni. Ha rilevato che, in ogni caso, l'attrice non ha neppure allegato la sussistenza di un'intesa né, tantomeno, che la convenuta vi abbia preso parte.
Ha eccepito l'inammissibilità delle domande, in quanto nuove, proposte dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., rilevando che in ogni caso le stesse risultano infondate per i motivi già esposti.
Respinta la richiesta di ammissione di una CTU contabile in quanto esplorativa nonché ultronea anche in ragione della circostanza che il Consulente di parte attrice, in sede di proprio elaborato, esaminando i dati del contratto, è riuscito a determinare, con certezza, il tasso leasing effettivo, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve prendersi atto della precisazione di parte attrice, contenuta a pag. 1 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., secondo cui “l'usurarietà dei tassi e la mancata indicazione dell'ISC contrattuale, sono state sollevate nell'atto di citazione originario relativamente ai contratti di mutuo” e non anche del contratto di leasing, unico rapporto dedotto nel presente giudizio riassunto. pagina 5 di 10 Conseguentemente, esula dal presente giudizio l'esame di dette doglianze.
Difformità tra tasso leasing contrattuale e tasso effettivo applicato.
Quanto alla doglianza di erronea indicazione del tasso leasing, che risulterebbe difforme ed inferiore da quello effettivamente applicato si osserva quanto segue.
L'indicazione in contratto di un tasso leasing nominale non appare testualmente del tutto conforme con quanto prescritto dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni di Vigilanza per le banche” di cui alla Circolare
21.4.1999, 9° aggiornamento del 25.7.2003, sez. 3, nota 2 -pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, supplemento, del 19.8.2003 ed applicabili ai contratti stipulati a far tempo dal 01.10.2003- secondo cui
“Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene
e relativi interessi”. L'indicazione del tasso interno di attualizzazione deve infatti intendersi riferita al tasso effettivo o di rendimento, notoriamente più alto del tasso nominale. Il tasso nominale annuo, in particolare, ottenuto moltiplicando il tasso c.d. periodale per 12, a differenza del tasso interno di rendimento, non tiene conto dell'effettiva periodicità dei pagamenti e specificamente della rateizzazione infrannuale che comporta un ulteriore esborso per l'utilizzatore ed un guadagno per il concedente dovuto proprio dal poter disporre anticipatamente delle somme e lucrarvi così gli interessi.
Ciononostante deve tuttavia ritenersi che dall'indicazione, in luogo del tasso leasing effettivo come sopra descritto, del tasso annuo nominale, non possa derivare la sanzione di nullità ex art. 117 TUB invocata da parte attrice, ossia l'applicazione dell'art. 117 comma 4 o 6 TUB con relativo ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero di quelli al tasso legale.
In primo luogo, appare ostativa alla suddetta sostituzione la peculiarità del contratto di leasing nonché degli interessi corrisposti dall'utilizzatore nell'ambito dello stesso in quanto “il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.” (Cass.
14760/2008).
Inoltre, come chiarito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 12889/2021, l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustificherebbe in due ipotesi: l'inosservanza dell'art. 117, comma 4, TUB a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione pagina 6 di 10 praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati».
Condizioni che non ricorrono nel caso di specie.
Il tasso leasing effettivo è infatti calcolabile e del resto è stato calcolato dal perito di parte attrice, essendo in contratto esplicitati in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto: elementi che sono da considerarsi idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto
(“la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01). Per di più, la convenuta ha esplicitamente indicato in contratto la modalità di conversione del tasso periodale prescelta. L'art. 2, par. 4, delle Condizioni
Generali della Locazione Finanziaria precisa, infatti, quanto segue: «Il tasso leasing, indicato nelle
Condizioni Particolari, è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto o realizzazione del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti (…). Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. Composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza di cui al comma precedente”. Il riferimento al tasso “nominale” fa inequivocabilmente riferimento al regime di capitalizzazione semplice, trattandosi per definizione di un tasso di interesse effettivo periodale moltiplicato per il numero di periodi in cui l'anno è ripartito.
Neppure risulta applicabile l'art. 117, comma 6, TUB per il quale sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati, in quanto tale comma riguarda l'eventuale discrasia, di cui non è stata fornita la prova, tra i tassi indicati in contratto e quelli eventualmente pubblicizzati ai clienti e non la inesatta indicazione del tasso leasing nel contratto stesso.
L'attore ha dedotto, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che la lettera della clausola contrattuale non rappresenta un'adeguata informativa al cliente, avendolo indotto in errore. Ha formulato, nelle conclusioni, domanda subordinata di condanna della convenuta alla restituzione dei maggiori importi incassati per effetto di un tasso superiore a quello indicato, oltre al risarcimento del danno per le eccepite difformità, da liquidarsi in via equitativa.
Tale domanda, poiché ha quale presupposto la difformità tra il tasso leasing contrattuale con quello effettivo -già censurata sin dall'atto introduttivo e su cui la convenuta ha potuto difendersi sin dalla comparsa di costituzione- costituisce una evidente emendatio libelli, come tale ammissibile.
Pur tuttavia anche dette domande devono essere rigettate.
pagina 7 di 10 Infatti, anche ammettendo di volere ritenere che la fattispecie della previsione dell'indicazione del tasso leasing sia quella disciplinata dal comma 8 dell'art. 117 TUB, detta disposizione prevede soltanto la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario e quindi un mero obbligo risarcitorio per effetto della asserita difformità tra tasso leasing e tasso effettivo. Sennonché, alcun danno può ritenersi subito dall'attrice nel caso di specie, atteso che -come si evince dall'elenco delle fatture e dei pagamenti eseguiti (doc. 2 e 3 del fascicolo attoreo)- per effetto dei conguagli positivi derivanti dall'indicizzazione periodica dei canoni pattuita al punto 3 delle condizioni generali, l'utilizzatrice ha sempre corrisposto importi ben inferiori al canone mensile contrattualmente indicato in € 3.577,63.
Sul regime di ammortamento e capitalizzazione.
L'attrice ha lamentato l'indeterminabilità del tasso di intesse effettivo derivante dalla omessa specificazione del regime di rimborso adottato -individuato nel metodo c.d. alla francese- nonché la presunta applicazione di interessi di natura anatocistica non pattuiti.
Le censure sono infondate.
In primo luogo, deve rilevarsi che la mancata pattuizione e specificazione del “regime finanziario” adottato per il calcolo del piano di ammortamento non ha comportato alcuna indeterminatezza. Nella fattispecie in esame -come rilevato dal consulente di parte attrice e come rappresentato da quest'ultima nelle proprie difese- è infatti chiaramente previsto un meccanismo di rimborso secondo il metodo c.d. alla francese, essendo il rimborso pattuito attraverso il pagamento di n. 60 rate di importo pari ad € 3.577,63 oltre iva. L'esborso periodico effettivo risulta altresì oggettivamente determinabile per effetto dell'applicazione della clausola di indicizzazione periodica, prevista dal punto n. 3 delle condizioni particolari del contratto, secondo cui: “i canoni periodici sono assoggettati a indicizzazione periodica, l'ammontare dei medesimi come sopra determinato, sarà assoggettato a tale indicizzazione a partire dal primo canone periodico (…). L'indicizzazione verrà calcolata con riferimento al parametro Euribor 3 mesi X 365/360; valore base del parametro: 4,9590”.
È in secondo luogo infondata la doglianza relativa all'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non espressamente pattuito e perciò non trasparente.
Invero, occorre rilevare che il piano di ammortamento alla francese -come è quello adottato nel caso di specie- opera attraverso rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, circostanza che, di per sé, non comporta anatocismo, posto che gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti).
Sul punto si è di recente soffermata anche la Suprema Corte di Cassazione. Quest'ultima ha in primo luogo illustrato il funzionamento dell'ammortamento alla francese, specificando che “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso
pagina 8 di 10 delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile al capitale”. A fronte di tale meccanismo, la Suprema Corte ha dunque escluso che “la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo” (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Detti princìpi non possono ritenersi scalfiti neppure dalla pattuizione di una clausola di indicizzazione periodica, atteso che la medesima ha la sola funzione di “meccanismo per adeguare il valore di un'obbligazione pecuniaria, alla scadenza, all'andamento di parametri reali, monetari, finanziari o valutari, al fine di preservare l'equilibrio fra contrapposte prestazioni contrattuali” (Cass. n. 4659/2021).
Peraltro, come recentemente chiarito da Cass. n. 7382 del 19.03.2025, i princìpi espressi da Cass. SS.UU. n. 15130/24 nell'ambito dei contratti di mutuo a tasso fisso, “trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”.
Sull'indeterminatezza del tasso di interesse e sul parametro Euribor.
Per l'indicizzazione vi è una formula ben precisa e univoca e il parametro base (unica variabile da precisare) è pure esplicitamente indicata: “L'indicizzazione verrà calcolata con riferimento al parametro Euribor 3 mesi X 365/360; valore base del parametro: 4,9590”.
Pertanto, è del tutto infondata perché errata la doglianza di indeterminatezza del tasso di interesse derivante dalla omessa specificazione della misura dello spread aggiuntivo rispetto al tasso indicato in contratto in quanto non vi è uno spread da aggiungere ma bisogna seguire una formula nella quale l'Euribor è solo uno dei fattori.
È in ogni caso infondata, nonché rimasta priva di supporto probatorio, la doglianza della indeterminatezza della indicizzazione per la nullità parziale (da valutare incidentalmente) di tale clausola per violazione della disciplina anticoncorrenziale, come accertata dalla Commissione Europea con
Decisione del 4.12.2013.
Sul punto è dirimente osservare che le manipolazioni accertate riguardano il periodo che va dal 29.9.2005 al 30.5.2008 e, cioè, un periodo precedente alla stipulazione del contratto di leasing, che risale al
17.09.2008.
Né l'attrice ha fornito la minima allegazione che, nel periodo di esecuzione del rapporto, il parametro sia stato oggetto di perdurante intesa illecita ovvero che alla medesima abbia preso parte anche la convenuta.
Spese di lite pagina 9 di 10 Non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese in quanto le questioni fatte valere sono molteplici e tutte infondate. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice va condannata a rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
-condanna la società a rimborsare alla società e spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.431,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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