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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6773 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice relatore dott.ssa Francesca Reale Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6121/2021 R.G. vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Sarno (SA), via Matteotti n. 21, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Consigliere delegato, Dott. Alessandro Nardi, elettivamente domiciliato per questo solo atto in
Napoli, alla via Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv. Donato Palmieri (c.f.
) che lo rappresenta e difende C.F._1
- ATTRICE -
E
(c.f. , con sede presso la Casa Comunale in Controparte_1 P.IVA_2
Maddaloni (CE), via S. Francesco D'Assisi n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come in atti.
Rimessa in decisione il 30.12.2024, all'esito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.03.2021, la conveniva in giudizio il Parte_1
deducendo di essere impresa che si occupa dei servizi di igiene urbana, di Controparte_1
aver stipulato in data 11.04.2017 con il un contratto per lo svolgimento di Controparte_1 tali servizi, con durata di anni 5, ancora in corso al momento dell'introduzione del giudizio;
di aver sostenuto, nel periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre 2020, maggiori costi nell'espletamento del servizio connessi allo stato di emergenza Covid-19, non previsti dal capitolato speciale e sostenuti per l'acquisto di beni materiali e per lo svolgimento delle attività necessarie (quali la sanificazione degli ambienti) a seguito del verificarsi dello stato di emergenza;
di aver inviato fattura n. 53/1 al Comune di per l'importo di euro 119.123,26 per ottenere il pagamento CP_1
dei suddetti oneri aggiuntivi, ma tale fattura era stata rifiutata;
di aver diritto al pagamento del predetto importo relativo agli oneri di sicurezza sostenuti per garantire il servizio e rispettare le disposizioni emergenziali, oltre IVA e interessi moratori e che tale diritto trovava fondamento nell'art. 1664 c.c. o, in subordine, tale importo è dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica Controparte_1
della citazione, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
2. La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
La ha chiesto la condanna del al pagamento dei maggiori oneri Parte_1 Controparte_1 per la sicurezza in relazione alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria da
COVID 19, deducendo di aver sostenuto maggior costi di sicurezza per un totale di € 119.123,26, richiamando il D.P.C.M. del 22.03.2020 che aveva sospeso tutte le attività, ad eccezione di alcune, tra le quali i servizi di igiene urbana, le delibere del Presidente della Regione Campania che indicavano le misure minime di protezione da adottare e il disposto dell'art. 1664 c.c..
Invero, pur essendo i costi di acquisto dei materiali e per la sanificazione confermati dalle dichiarazioni testimoniali e dalle fatture depositate, sul punto va evidenziato che l'art. 1664 c.c. richiamato da parte attrice è disposizione civilistica, applicabile ai contratti di appalto privati, laddove con riferimento alle sopravvenienze sperequative negli appalti pubblici la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa di cui al D. lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, detti una disciplina speciale, all'art. 115, con riferimento al riconoscimento della revisione prezzi e alle modifiche del contratto prevalente su quella generale dettata dal codice civile.
Pertanto, in assenza - come nel caso di specie - di una clausola che consenta la revisione del prezzo, non può ritenersi sussistente il diritto di parte attrice al pagamento di oneri non previsti.
Deve in ogni caso rammentarsi che anche quando la clausola di revisione dei prezzi risulta inserita nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, essa non assume la funzione di eliminare
2 completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto.
Ciò posto, la nel corso del giudizio, ha precisato di non aver in alcun modo inteso Parte_1
formulare una domanda di revisione prezzi - con riferimento alla quale si potrebbe porre una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133 Codice del processo amministrativo (di cui al D. Lgs. 104 del 2010) - ma solo una richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati ed, in subordine, una domanda ex art 2041 c.c.
Quanto alla richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati, va dato atto che l'art. 1664 c.c. invocato, come già detto, non trova applicazione agli appalti pubblici per i quali opera l'art. 115
D.Lgs. 163/2006, che prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, laddove parte attrice ha precisato di non avere intenzione di chiedere una revisione dei prezzi, ma esclusivamente il ristoro delle spese impreviste.
Tale clausola non è prevista dal contratto di appalto in esame, con la conseguenza che la necessità di sopportare costi imprevisti rientra nella normale alea contrattuale.
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. va precisato che in presenza di un contratto valido, di una prestazione eseguita in attuazione del vincolo contrattuale, e non di una prestazione diversa da quella prevista, non può essere invocata la mancanza o l'ingiustizia della causa se il dedotto arricchimento è conseguenza proprio delle clausole contrattuali che escludono la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle convenute, salvi i casi di revisione prezzi o di modifica del contratto che la stessa come si è chiarito, non invoca. Parte_1
Pertanto, va altresì rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
3. Nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. respinge le domande;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Grimaldi Dott. Salvatore Di Lonardo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice relatore dott.ssa Francesca Reale Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6121/2021 R.G. vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Sarno (SA), via Matteotti n. 21, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Consigliere delegato, Dott. Alessandro Nardi, elettivamente domiciliato per questo solo atto in
Napoli, alla via Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv. Donato Palmieri (c.f.
) che lo rappresenta e difende C.F._1
- ATTRICE -
E
(c.f. , con sede presso la Casa Comunale in Controparte_1 P.IVA_2
Maddaloni (CE), via S. Francesco D'Assisi n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come in atti.
Rimessa in decisione il 30.12.2024, all'esito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.03.2021, la conveniva in giudizio il Parte_1
deducendo di essere impresa che si occupa dei servizi di igiene urbana, di Controparte_1
aver stipulato in data 11.04.2017 con il un contratto per lo svolgimento di Controparte_1 tali servizi, con durata di anni 5, ancora in corso al momento dell'introduzione del giudizio;
di aver sostenuto, nel periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre 2020, maggiori costi nell'espletamento del servizio connessi allo stato di emergenza Covid-19, non previsti dal capitolato speciale e sostenuti per l'acquisto di beni materiali e per lo svolgimento delle attività necessarie (quali la sanificazione degli ambienti) a seguito del verificarsi dello stato di emergenza;
di aver inviato fattura n. 53/1 al Comune di per l'importo di euro 119.123,26 per ottenere il pagamento CP_1
dei suddetti oneri aggiuntivi, ma tale fattura era stata rifiutata;
di aver diritto al pagamento del predetto importo relativo agli oneri di sicurezza sostenuti per garantire il servizio e rispettare le disposizioni emergenziali, oltre IVA e interessi moratori e che tale diritto trovava fondamento nell'art. 1664 c.c. o, in subordine, tale importo è dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica Controparte_1
della citazione, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
2. La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
La ha chiesto la condanna del al pagamento dei maggiori oneri Parte_1 Controparte_1 per la sicurezza in relazione alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria da
COVID 19, deducendo di aver sostenuto maggior costi di sicurezza per un totale di € 119.123,26, richiamando il D.P.C.M. del 22.03.2020 che aveva sospeso tutte le attività, ad eccezione di alcune, tra le quali i servizi di igiene urbana, le delibere del Presidente della Regione Campania che indicavano le misure minime di protezione da adottare e il disposto dell'art. 1664 c.c..
Invero, pur essendo i costi di acquisto dei materiali e per la sanificazione confermati dalle dichiarazioni testimoniali e dalle fatture depositate, sul punto va evidenziato che l'art. 1664 c.c. richiamato da parte attrice è disposizione civilistica, applicabile ai contratti di appalto privati, laddove con riferimento alle sopravvenienze sperequative negli appalti pubblici la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa di cui al D. lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, detti una disciplina speciale, all'art. 115, con riferimento al riconoscimento della revisione prezzi e alle modifiche del contratto prevalente su quella generale dettata dal codice civile.
Pertanto, in assenza - come nel caso di specie - di una clausola che consenta la revisione del prezzo, non può ritenersi sussistente il diritto di parte attrice al pagamento di oneri non previsti.
Deve in ogni caso rammentarsi che anche quando la clausola di revisione dei prezzi risulta inserita nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, essa non assume la funzione di eliminare
2 completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto.
Ciò posto, la nel corso del giudizio, ha precisato di non aver in alcun modo inteso Parte_1
formulare una domanda di revisione prezzi - con riferimento alla quale si potrebbe porre una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133 Codice del processo amministrativo (di cui al D. Lgs. 104 del 2010) - ma solo una richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati ed, in subordine, una domanda ex art 2041 c.c.
Quanto alla richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati, va dato atto che l'art. 1664 c.c. invocato, come già detto, non trova applicazione agli appalti pubblici per i quali opera l'art. 115
D.Lgs. 163/2006, che prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, laddove parte attrice ha precisato di non avere intenzione di chiedere una revisione dei prezzi, ma esclusivamente il ristoro delle spese impreviste.
Tale clausola non è prevista dal contratto di appalto in esame, con la conseguenza che la necessità di sopportare costi imprevisti rientra nella normale alea contrattuale.
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. va precisato che in presenza di un contratto valido, di una prestazione eseguita in attuazione del vincolo contrattuale, e non di una prestazione diversa da quella prevista, non può essere invocata la mancanza o l'ingiustizia della causa se il dedotto arricchimento è conseguenza proprio delle clausole contrattuali che escludono la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle convenute, salvi i casi di revisione prezzi o di modifica del contratto che la stessa come si è chiarito, non invoca. Parte_1
Pertanto, va altresì rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
3. Nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. respinge le domande;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Grimaldi Dott. Salvatore Di Lonardo
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