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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2446 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Azzarello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Sassoferrato,
Corso Fratelli Rosselli n. 8; ricorrente contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, , , ,
[...] CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15
, , , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, , ;
[...] CP_23 CP_24
convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI:
- 1 - PER PARTE ATTRICE: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e eccezione disattesa, nel merito in via principale: dichiarare l'attore Parte_1 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), residente a [...]
Cavenago d'Adda (LO) in Via Suore di Maria Bambina n. 4, proprietario assoluto ed esclusivo dei seguenti beni immobili, siti nel Comune di Genga (AN):
1) Catasto Terreni, foglio 57, particella n. 1390;
2) Catasto Terreni, foglio 57, particella n. 927;
3) Catasto Fabbricati, foglio 57, particella n. 928 sub. 2; per intervenuta usucapione ultraventennale ed avverso gli intestatari tutti.
Con condanna alla refusione delle spese e compensi di lite in caso di opposizione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha introdotto il presente giudizio chiedendo di accertare il suo acquisto Parte_1
per usucapione di un fabbricato e due terreni situati nel Comune di Genga e distinti rispettivamente al Catasto Fabbricati, foglio 57, particella n. 928 sub. 2 ed al Catasto terreni foglio 57, particella n. 1390 e foglio 57, particella n. 927.
2. Con il decreto reso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti ad eccezione di e CP_10
nei cui confronti non erano stati rispettati i termini a comparire, onerando la CP_22
rinnovazione della notifica.
Alla prima udienza del 30.1.2025 anche e sono stati dichiarati CP_10 CP_22
contumaci.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 26.03.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione di due appezzamenti di terreno ed un fabbricato situati nel comune di Genga, adiacenti ad un fabbricato di proprietà esclusiva dell'attore.
- 2 - Gli intestatari formali delle particelle in questione sono CP_1 CP_2
, , e CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Nell'atto di citazione – al quale si rimanda interamente - l'attore ha analiticamente ricostruito tutte le vicende familiari degli intestatari rispetto ai quali sono note delle informazioni.
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il fabbricato ed i terreni oggetto di causa sono sempre stati nella disponibilità esclusiva dell'attore.
La testimone che abita a poca distanza dagli immobili, ha riferito che “sono Tes_1
sempre stati utilizzati da e dalla sua famiglia, non ho mai visto altri soggetti Parte_1 farne uso. L'immobile viene utilizzato da nel periodo estivo e nei periodi festivi. È Parte_1
lui che si occupa della manutenzione e della pulizia, anche del terreno, che tiene sempre in ordine”.
Anche l'altro testimone sentito, ha confermato tale situazione di fatto, Testimone_2 affermando in particolare che “l'immobile ed il terreno sono stati sempre utilizzati da Parte_1
e dalla sua famiglia. vive a Lodi ma l'estate e durante le feste torna a Genga
[...] Parte_1
e utilizza la casa, che ha sempre provveduto a manutenere. Peraltro so che dovrà fare i lavori di consolidamento del tetto. Dietro la casa è presente una porzione di terreno che funge da giardino, che viene curato prevalentemente nel periodo estivo”.
- 3 - Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo l'attore ed i luoghi e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che l'attore sia nel possesso del fabbricato e dei terreni da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte dell'attore dei beni immobili per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, considerato che parte attrice ne ha chiesto la condanna in suo favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dei seguenti beni Parte_1
immobili, siti nel Comune di Genga (AN):
1) Catasto Terreni, foglio 57, particella n. 1390;
2) Catasto Terreni, foglio 57, particella n. 927;
3) Catasto Fabbricati, foglio 57, particella n. 928 sub. 2; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 31 marzo 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2446 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Azzarello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Sassoferrato,
Corso Fratelli Rosselli n. 8; ricorrente contro
, , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, , , ,
[...] CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15
, , , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, , ;
[...] CP_23 CP_24
convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI:
- 1 - PER PARTE ATTRICE: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e eccezione disattesa, nel merito in via principale: dichiarare l'attore Parte_1 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), residente a [...]
Cavenago d'Adda (LO) in Via Suore di Maria Bambina n. 4, proprietario assoluto ed esclusivo dei seguenti beni immobili, siti nel Comune di Genga (AN):
1) Catasto Terreni, foglio 57, particella n. 1390;
2) Catasto Terreni, foglio 57, particella n. 927;
3) Catasto Fabbricati, foglio 57, particella n. 928 sub. 2; per intervenuta usucapione ultraventennale ed avverso gli intestatari tutti.
Con condanna alla refusione delle spese e compensi di lite in caso di opposizione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha introdotto il presente giudizio chiedendo di accertare il suo acquisto Parte_1
per usucapione di un fabbricato e due terreni situati nel Comune di Genga e distinti rispettivamente al Catasto Fabbricati, foglio 57, particella n. 928 sub. 2 ed al Catasto terreni foglio 57, particella n. 1390 e foglio 57, particella n. 927.
2. Con il decreto reso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti ad eccezione di e CP_10
nei cui confronti non erano stati rispettati i termini a comparire, onerando la CP_22
rinnovazione della notifica.
Alla prima udienza del 30.1.2025 anche e sono stati dichiarati CP_10 CP_22
contumaci.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 26.03.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione di due appezzamenti di terreno ed un fabbricato situati nel comune di Genga, adiacenti ad un fabbricato di proprietà esclusiva dell'attore.
- 2 - Gli intestatari formali delle particelle in questione sono CP_1 CP_2
, , e CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Nell'atto di citazione – al quale si rimanda interamente - l'attore ha analiticamente ricostruito tutte le vicende familiari degli intestatari rispetto ai quali sono note delle informazioni.
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il fabbricato ed i terreni oggetto di causa sono sempre stati nella disponibilità esclusiva dell'attore.
La testimone che abita a poca distanza dagli immobili, ha riferito che “sono Tes_1
sempre stati utilizzati da e dalla sua famiglia, non ho mai visto altri soggetti Parte_1 farne uso. L'immobile viene utilizzato da nel periodo estivo e nei periodi festivi. È Parte_1
lui che si occupa della manutenzione e della pulizia, anche del terreno, che tiene sempre in ordine”.
Anche l'altro testimone sentito, ha confermato tale situazione di fatto, Testimone_2 affermando in particolare che “l'immobile ed il terreno sono stati sempre utilizzati da Parte_1
e dalla sua famiglia. vive a Lodi ma l'estate e durante le feste torna a Genga
[...] Parte_1
e utilizza la casa, che ha sempre provveduto a manutenere. Peraltro so che dovrà fare i lavori di consolidamento del tetto. Dietro la casa è presente una porzione di terreno che funge da giardino, che viene curato prevalentemente nel periodo estivo”.
- 3 - Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo l'attore ed i luoghi e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che l'attore sia nel possesso del fabbricato e dei terreni da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte dell'attore dei beni immobili per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, considerato che parte attrice ne ha chiesto la condanna in suo favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dei seguenti beni Parte_1
immobili, siti nel Comune di Genga (AN):
1) Catasto Terreni, foglio 57, particella n. 1390;
2) Catasto Terreni, foglio 57, particella n. 927;
3) Catasto Fabbricati, foglio 57, particella n. 928 sub. 2; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 31 marzo 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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