Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10254/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 13.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10254/2022 promossa da
, rappresentata e difeso dall' avv. Apollonio Marcello Parte_1
RICORRENTE
contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 CP_2 avv Elena Lezzi e Rosa Tanzarella
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.09.2022 Parte_1
, docente a tempo indeterminato in servizio presso la scuola
[...] secondaria statale di I grado ad indirizzo musicale Antonio Galateo di
Lecce, ha convenuto in giudizio l' odierno resistente chiedendo accertarsi l' illegittimità e/o inefficacia del Decreto di sospensione del rapporto di lavoro ex art 2 del DL n 172/2021 del 19.1.2022 e del successivo provvedimento del 21.4.2022 di utilizzo in altri compiti della ricorrente con conseguente condanna del a corrispondere alla ricorrente la CP_2 retribuzione maturata dal giorno della sospensione sino al provvedimento di reintegro nel posto di lavoro o in subordine il versamento del 50 % del dovuto quale assegno alimentare ai sensi dell' art 82 del DPR n 3/1057 per
A sostegno della domanda la ricorrente eccepiva che con nota prot n 7222 del 21.12.2021, ricevuta durante il periodo di malattia, il Dirigente
Scolastico la invitava a presentare documentazione inerente la vaccinazione anti-sars co 2 entro cinque giorni;
che in data 19.1.2022 il Dirigente
Scolastico disponeva la sospensione del rapporto di lavoro della ricorrente a decorrere dal 20.1.2022 mentre la stessa era in stato di malattia;
che in data 19.1.2022 la ricorrente trasmetteva certificazione attestante la positività al covid di talchè il provvedeva a revocare il CP_3 provvedimento di sospensione;
che dal 26.1.2022 al 9.7.2022 la ricorrente era titolare di certificazione verde covid da guarigione e pertanto era esentata dalla vaccinazione per il suddetto periodo;
che con nota del
20.04.2022, nonostante non fossero decorsi i sei mesi dalla contrazione dell' infezione, il Dirigente Scolastico invitava la ricorrente a regolarizzare la propria posizione in merito alla vaccinazione anti sars
2 e al contempo avvertiva la ricorrente che in caso di inottemperanza alla vaccinazione sarebbe tata adibita ad attività di supporto alla istituzione scolastica essendo intervenuto il D.L. 24/2022; che con nota del 21.4.2022 il Dirigente Scolastico disponeva l' impiego della ricorrente ad attività di supporto all' istituzione scolastica. Tanto premesso eccepiva l' illegittimità del provvedimento di sospensione e del provvedimento di ricollocamento per violazione del D.L. 172 del 2021 e del DPCM del
17.12.2021; l' illegittimità del provvedimento di sospensione per mancata previsione dell' assegno alimentare ex art 82 DPR 3/1957; l' illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione del Regolamento UE n
953/2021, per violazione del diritto comunitario e internazionale, illegittimità costituzionale dell' art 2 del Dl 172/2021.
Si è costituito in giudizio il Controparte_4
che ha eccepito la infondatezza della pretesa avversaria,
[...] sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato.
All'udienza odierna il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Va premesso che l' art. 4 ter 1 dl 44/2021 ha introdotto a decorrere dal 15 dicembre 2021 l' obbligo vaccinale per la prevenzione dell' infezione da SARS COV-2 per il personale della scuola prevedendo che “1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2 (…).
In esecuzione di tale disposizione con nota prot 7222 del 21.12.2021 il
Dirigente Scolastico dell' Istituto “A. Galateo” di Lecce invitava la dipendente a fornire entro cinque giorni la documentazione comprovante l' avvenuta vaccinazione oppure l' attestazione relativa all' omissione o al differimento della stessa ai sensi dell' art 2 dl 44/2021 e in esecuzione del mancato adempimento dell' obbligo vaccinale disponeva la sospensione del rapporto di lavoro della ricorrente a decorrere dal 20.1.2022 con provvedimento prot 352/U del 19.1.2022.
Tuttavia successivamente la ricorrente inviata la certificazione di positività al covid 19 e il Dirigente Scolastico con disposizione prot
376/U del 20.1.2022 provvedeva a revocare il provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro della ricorrente a decorrere dal 20.1.2022.
Ne consegue che la sospensione adottata dal Dirigente con provvedimento prot n 352/U del 19.1.2022 non ha spiegato i propri effetti e non ha prodotto alcun pregiudizio alla ricorrente sicchè appaiono irrilevanti tutte le contestazioni sulla presunta illegittimità della sospensione, ivi incluse quelle vertenti sulla ritenuta impossibilità di adottare tale provvedimento nel corso di un pregresso periodo di malattia.
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Quanto alla seconda contestazione relativa alla eccepita illegittimità dell' utilizzazione della docente in altri compiti va evidenziato quanto segue.
Secondo l' art .
4-ter. 2 dl 44/2021 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) introdotto dal D.L. 24 del 24 marzo
2022 “1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...))assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
Tale disposizione normativa prevede che il mancato adempimento dell' obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica essendo preclusa per il personale inadempiente ogni attività didattica a contatto con gli alunni.
Sulla base di tale disposizione appare legittimo il provvedimento del
Dirigente Scolastico n prot 2254 del 21.4.2022 di adibizione della ricorrente ad altri compiti.
Né può essere condiviso l' assunto di parte ricorrente secondo cui l' avvenuta infezione da virus e la successiva guarigione avrebbe comportato l'esonero della docente dall' obbligo vaccinale per un periodo di sei mesi.
Va infatti rilevato che l' art 4 ter co 2 del cit dl 44/2021 ha previsto che “ L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
Con circolare n 8284 del 3.3.2021 il Ministero della Salute ha chiarito che ”E' possibile considerare la somministrazione in un' unica dose di vaccino anti-covid 19 nei soggetti con pregressa infezione del medesimo virus, purchè la vaccinazione venga eseguita ad almeno tre mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
Ne discende che la validità di una certificazione verde covid 19 da guarigione, anche se con durata illimitata, non determina l' adempimento dell' obbligo vaccinale, che va comunque assolto dopo 90 giorni per i non vaccinati e 120 giorni per chi deve fare la dose di richiamo (v Faq ufficiali sul sito del Ministero).
Alla luce di quanto sopra si evince che la certificazione verde poteva consentire alla ricorrente solo l' accesso sul luogo di lavoro ma non poteva legittimarne l' utilizzo in attività didattiche a contatto con gli alunni atteso che tali mansioni erano riservate al personale in regola con gli obblighi vaccinali.
Tale interpretazione ha trovato altresì conforto nella nota del Ministero della Salute del 30.03.2022 (v all. 13 fascicolo di parte resistente) secondo cui “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo… da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate”.
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Quanto alla domanda subordinata con cui il ricorrente ha richiesto “il riconoscimento di un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, in favore della ricorrente, a far data dal giorno della sospensione”, deve evidenziarsi che tale domanda è fondata su una inammissibile disapplicazione della normativa vigente che, all'art.
4-ter, comma 3, espressamente prevede che “Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
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Infondati sono altresì i rilievi relativi alla presunta violazione del
Regolamento dell' Unione Europea n 2021/953 nella parte in cui vieta la discriminazione delle persone non vaccinate per scelta ed esclude l' obbligo vaccinale.
Tale disposizione sembra circoscrivere la propria portata alla sola circolazione di persone fisiche tra due o più Stati membri dal momento che le restrinzioni legate alla pandemia hanno inciso sul mercato unico. Ne consegue che la determinazione di condizioni particolari per l' accesso a luoghi, eventi o attività posti interamente nel territorio nazionale di un singolo Stato membro non può che porsi al di fuori delle materie di competenza dell' Unione.
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Tanto premesso e passando ad esaminare i profili di incostituzionalità evidenziati dalla ricorrente va rilevato che gli stessi appaiono infondati.
Parte ricorrente evidenzia in particolare la violazione di diritti costituzionalmente tutelati sotto il profilo della violazione del principio di precauzione e del diritto a non essere vaccinati, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.
In particolare, quanto alla violazione del principio di precauzione, la ricorrente evidenzia che l' imposizione di un determinato trattamento sanitario obbligatorio non può prescindere dalla garanzia delle condizioni di sicurezza ed efficacia del trattamento medesimo.
Le censure della ricorrente muovono da un presupposto scientifico errato, secondo cui le vaccinazioni non sarebbero efficaci e sicure, mentre esse sono state autorizzate all' esito di procedure rigorose e sperimentazioni solide;
come dimostrano i dati più recenti e la comparazione delle diverse evidenze della malattia tra soggetti vaccinati e non vaccinati, si sono dimostrati efficaci nel contenimento della malattia sia quanto ai sintomi più gravi che nella diffusione della malattia.
In particolare i dati ufficiali dell' ISS relativi al periodo aprile- agosto 2021 attestano un' efficacia dei vaccini in caso di ciclo vaccinale completo pari al 78% e in caso di una sola dose somministrata pari al
63,2%; per una analisi più approfondita dei dati sull' efficacia del vaccino si rinvia anche alla pronuncia del Consiglio di Stato n 7045/20211.
Sotto il profilo della ragionevolezza la ricorrente sostiene che il vaccino non costituirebbe misura idonea allo scopo perché non vi è certezza che il soggetto vaccinato non sia in grado di trasmettere il virus szars- cov-2 e dunque, non può ritenersi che la sua somministrazione soddisfi il fine pubblico al quale è preordinata.
In merito alla irragionevolezza della disposizione si è già evidenziato che i quattro vaccini autorizzati sono efficaci e sicuri allo scopo delle conoscenze acquisite e delle sperimentazioni cliniche eseguite e rispondono allo scopo perseguito di evitare il contagio non solo tra la popolazione ma anche nel particolare ambiente in cui lavora la ricorrente che implica una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti.
Né può ritenersi che tale misura in ambito scolastico sia discriminatoria atteso che costituisce attuazione di un principio di solidarietà sociale verso soggetti più fragili e permette di assicurare il regolare svolgimento dell' essenziale servizio pubblico della scuola in presenza (dove la diffusione del virus è particolarmente agevole dalla permanenza in uno stesso locale di una pluralità di persone per un alto numero di ore e dove
è necessario tutelare il diritto allo studio in presenza dove si individua la finalità perseguita dal legislatore di “assicurare il valore della scuola come comunità di lavoro e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica).
Quanto infine all' asserita violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato va ribadito quanto già espresso dal TAR
Lazio con ordinanza n 4532/2021 laddove afferma che “A) il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza;
B) in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2; C) nell'ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa;
D) l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.
L'ordinanza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con provvedimento n. 6097/2021 ove si legge “- che la pretesa degli appellanti poggia su premesse indimostrate in fatto, come l'affermazione secondo la quale il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione sarebbe funzionale alla tutela del diritto alla salute individuale (trattandosi di misura in realtà volta a fronteggiare sia la salute collettiva, sia la salute individuale, secondo le evidenze scientifiche poste a fondamento dei provvedimenti gravati, non superate dalle contrarie asserzioni su cui poggia il gravame); che tale pretesa appare anche sfornita di apprezzabile supporto in diritto, dal momento che quand'anche fosse fondata la richiama premessa fattuale, in ogni caso una malintesa concezione unilaterale della tutela dei diritti trascura di considerare che la necessità di una comparazione e di un bilanciamento fra interessi potenzialmente antagonisti, e la gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie “convinzioni personali” dei singoli, si frapporrebbero al suo accoglimento;
che comunque proprio il contenuto della misura contestata, che in luogo dell'obbligo vaccinale ha ricondotto tale adempimento alla categoria dell'onere, indebolisce strutturalmente
l'argomento facente leva sulla prospettata violazione dei princìpi di proporzionalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione;
che alle superiori considerazioni si aggiunge, nello specifico, il duplice dato sottolineato dal richiamato provvedimento monocratico, per cui per un verso le mansioni svolte dagli appellanti implicano “una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente”;
e, per altro verso, “la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva” è comunque “tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità” del pregiudizio.”
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Del pari infondati appaiono i profili attinenti alla dedotta violazione degli artt 3 e 21 CDFUE.
Secondo la ricorrente la normativa contestata violerebbe quanto stabilito dall'art. 3 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, secondo cui «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica».
Parimenti sarebbe violato l'art. 21 della Carta che prevede che «E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l' origine etnica ecc».
Tanto premesso e venendo ad esaminare i rilevi sollevati dalla ricorrente vi è ragione anzitutto di dubitare che l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sia applicabile in una materia come questa, inerente all'intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed
«esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione», come prevede l'art. 51 della Carta stessa nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale, con il diritto e le istituzioni dell'Unione per l'uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale.
Anche prescindendo da questi rilievi preliminari e venendo al merito della censura, si deve rilevare che la sicurezza e l'efficacia dei vaccini in uso, giova ripeterlo ancora una volta, sono state accertate in sede di autorizzazione condizionata, all'esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale, e non vi è ragione alcuna per ritenere che il sacrificio imposto alla ricorrente, con la vaccinazione obbligatoria, sia eccessivo, sproporzionato, nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici e, comunque, che questo rischio, per quanto sconti, come si è più volte precisato, un margine di c.d. ignoto irriducibile (insito, nel resto, nell'utilizzo di un qualsivoglia farmaco), non rientri nella media, tollerabile, degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni.
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In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giuste ed opportune ragioni, considerata la qualità delle parti e l'oggetto del giudizio, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.9.2022 da contro , così decide: Parte_1 CP_1
a) - Rigetta il ricorso.
b) - Spese compensate.
Lecce, li 13.2.2025 IL Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Costa