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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1555/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IG AV US ricorrente contro
) CP_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.6.2025, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio il 26/03/1986 con e che dalla loro CP_1 unione sono nati i figli (l'11.5.1987) e (il 25.2.1994), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha esposto che
1 con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore e a carico del marito di un assegno di mantenimento.
Il giudice istruttore ha fissato l'udienza per la comparizione dei coniugi disponendo successivamente, su istanza di parte, un differimento della stessa per consentire alla stessa la rinnovazione della notifica al resistente.
Nelle more, la ricorrente sig.ra , nome da nubile, è Parte_1 Per_3 deceduta in Francia in data 22.10.2025 come da certificato di morte e attestazione di decesso depositati dal difensore.
Il giudice istruttore anticipava, quindi, la trattazione del procedimento all'udienza del 20.11.2025 per discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Osserva il Collegio che, come statuito dalla Suprema Corte, «la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato» (così, Cass. n. 4092/2018; Cass. n. 26489/2017;
Cass. 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass.,
27 aprile 2006, n. 9689; cfr. anche Cass., 4 aprile 1997, n. 2944; Cass., 3 febbraio 1990, n. 740; Cass., 18 marzo 1982, n. 1757; Cass., 29 gennaio
1980, n. 661).
La natura del processo e della statuizione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 24.11.2025.
2 La Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IG AV US ricorrente contro
) CP_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.6.2025, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio il 26/03/1986 con e che dalla loro CP_1 unione sono nati i figli (l'11.5.1987) e (il 25.2.1994), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha esposto che
1 con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore e a carico del marito di un assegno di mantenimento.
Il giudice istruttore ha fissato l'udienza per la comparizione dei coniugi disponendo successivamente, su istanza di parte, un differimento della stessa per consentire alla stessa la rinnovazione della notifica al resistente.
Nelle more, la ricorrente sig.ra , nome da nubile, è Parte_1 Per_3 deceduta in Francia in data 22.10.2025 come da certificato di morte e attestazione di decesso depositati dal difensore.
Il giudice istruttore anticipava, quindi, la trattazione del procedimento all'udienza del 20.11.2025 per discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Osserva il Collegio che, come statuito dalla Suprema Corte, «la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato» (così, Cass. n. 4092/2018; Cass. n. 26489/2017;
Cass. 26 luglio 2013, n. 18130; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass.,
27 aprile 2006, n. 9689; cfr. anche Cass., 4 aprile 1997, n. 2944; Cass., 3 febbraio 1990, n. 740; Cass., 18 marzo 1982, n. 1757; Cass., 29 gennaio
1980, n. 661).
La natura del processo e della statuizione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 24.11.2025.
2 La Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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