Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte
D'Appello di Roma
7 0 SEZIONE
R.G. 2001/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7 0 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere
Avv. Paolo Caliman Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Il grado tra
( ), ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), entrambe nella qualità di eredi di (
[...] Persona_1 C.F._3
) deceduto in data 29.03.2023, rappresentate e difese, giusta delega in
[...]
calce al ricorso in riassunzione, dall'Avv.Simone Ariano ( ) CodiceFiscale_4
ed elett.te dom.te nel suo studio in Tivoli, al V.le Mannelli n. 3, p.e.c.
Appellanti Email_1
e
( residente in [...]dei Cavalieri Controparte_1 C.F._5
(RM), alla Via delle Mimose, elettivamente domiciliato in Roma alla Via S.
Tommaso d'Aquino 47 presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti
( che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._6
Memoria di Costituzione, pec;
Email_2
Appellato
per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 07.05.2025.
RAGIONI Dl FATTO E Dl DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1102/2019 nel procedimento Rg. 2052/2017, avente ad oggetto opposizione a d.i. per canoni di locazione richiesti al fideiussore, il Tribunale di
Tivoli ha emesso il seguente dispositivo: “Respinge l'opposizione. Condanna
l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.200,00 per onorari oltre IVA e C.P.A.
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale: " Con ricorso regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Persona_1
Decreto Ingiuntivo Rg. 237/2077, emesso in data 10.02.2077 con il quale, ad istanza di , gli era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 8.770,00 oltre accessori, quale garante della conduttrice , nel contratto di locazione del 14.5.2075 avente ad Parte_3
oggetto l'immobile sito in Tivoli, Via Empolitana n.43. A sostegno dell'opposizione deuceva in via preliminare l'illegittimità della pretesa azionata per essere vittima di un raggiro da parte sia del locatore che della conduttrice non avendo egli mai avuto né manifestato l'intenzione di garantire la Pt_3
( rappresentando la propria condizione di persona anziana ottuagenaria,
[...]
non scolarizzata); nel merito, eccepiva la nullità dell'art.22 del contratto di locazione nella parte in cui ometteva di precisare l'importo massimo garantito, venendosi di fatto a configurare la clausola in parola quale fideiussione omnibus. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché per la declaratoria di nullità dell'art.22 del contratto di locazione, con vittoria di spese.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva il locatore contestando la fondatezza dell'opposizione in fatto e diritto.
pag. 2/9 La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del
17.09.2079 mediante lettura del dispositivo".
Seguiva sentenza gravata.
con ricorso in appello, depositato in data 15/04/2020, Persona_1
impugnava la sentenza indicata contestando sotto diversi profili l'operato del
Tribunale e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva impugnando l'atto d'appello perché Controparte_1
inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 31.5.2021 veniva fissata l'udienza del 30.06.2021 per la trattazione;
rinunciata la richiesta sospensiva, veniva fissata la nuova udienza di discussione del 11.12.2024 che veniva interrotta per la dichiarazione, da parte del procuratore, della morte dell'appellante Il giudizio veniva Persona_1
riassunto su istanza delle eredi e e sul ricorso in Parte_1 Persona_2
riassunzione veniva fissata la nuova udienza del 14.05.2025, ai sensi dell'art. 437 e 447 bis cod. proc. civ..
A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni, ex art. 127 ter C.P.C., e la
Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi:
§.
1- Omessa Motivazione su un punto decisivo della controversia. Estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.
Deduce il che il locatore aveva atteso che la morosità si Persona_1
estendesse oltre l'anno, con una esposizione di oltre € 8.000,00 nonostante la conduttrice avesse versato, per stessa ammissione del locatore (decr. ingiuntivo), solamente un canone e dei piccoli acconti discontinui, manifestando la propria insolvenza. Tale comportamento appariva vieppiù grave se messo in relazione col tenore della R.R. in data 9.10.15 con la quale il riteneva Per_1
carpita la fideiussione, in quanto ottenuta contro la propria volontà. Deduce inoltre che, secondo la prevalente giurisprudenza, nel momento in cui si pag. 3/9 determina una morosità del conduttore tale da giustificare una domanda di risoluzione da parte del locatore, quest'ultimo è tenuto a riferirne al fideiussore, al fine di farsi autorizzare ad attendere ancora per il pagamento della somma, facendo di fatto credito al conduttore con la garanzia del fideiussore.
S.
2- Nullità della fideiussione omnibus.
Deduce l'appellante che la clausola sulla quale si fonda il diritto di credito del locatore.nei confronti del (art. 22 del contratto di locazione) è nulla in Per_1
quanto contraria a norme imperative e, in particolare, al disposto dell'art. 1938
c.c. Invero, costituisce principio pacifico (indicato espressamente nell'art. 1938
c.c. come modificato dall'art. 10 1. 154/92) che ogni fideiussione debba indicare a pena di nullità l'importo massimo garantito, anche ove si tratti di fideiussioni stipulate in epoca precedente alla novella dell'art. 1938 c.c. (Cass. n. 28712007).
Ebbene, la nullità dell'articolo 22 del contratto in oggetto, non è stata ritenuta evidente dal Tribunale, nonostante non individuasse il limite dell'esposizione del Per_1
Sui motivi d'appello la Corte così ragiona. ln via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite del
16/11/2017, n. 27199.
L'eccezione va quindi disattesa.
In motivi d'appello sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione è ritenuto ammissibile inserire, in un contratto di locazione, un autonomo contratto di fideiussione al fine di garantire le obbligazioni pecuniarie accettate dal conduttore.
pag. 4/9 Ciò poiché l'oggetto di questo secondo accordo è facilmente determinabile, in relazione al contenuto pattuito (così come affermato dalla Cassazione Civile, con sentenza n. 3525, in data 13 febbraio 2009).
Occorre, dunque, far riferimento al rapporto garantito ed alle obbligazioni dal medesimo nascenti: in base all'art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto è determinato quando la prestazione sia sufficientemente definita, in modo tale che il destina-tario sappia cosa può pretendere e colui che esegue sappia quel che è tenuto a prestare per adempiere correttamente al proprio onere.
Nell'ipotesi di cui si discute, è esatto considerare determinato o determinabile l'oggetto della fideiussione sulla base delle clausole del contratto di locazione contenenti la misura dell'importo da corrispondersi (essendo generalmente specificati i canoni, l'oggetto del contratto di garanzia ed è, di conseguenza, definibile per relazione con riferimento al negozio principale).
Trattandosi di un contratto a prestazioni periodiche deve ritenersi che la durata del contratto, in base al già citato art. 1957 c.c., coincide con la data delle singole prestazioni e non già con quella di estinzione dell'intero rapporto;
in tal senso la Cassazione con sentenza n.3525 del 13.02.2009 afferma che, in caso di fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità onde farsi autorizzare ad attendere il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore e, se ciò non avviene, è applicabile la previsione dell'art. 1956 c.c.; i giudici di merito hanno esclusivamente accertato che, nella specie, si era determinata una morosità del conduttore tale da giustificare l'azione di risoluzione del contratto di locazione, senza che il locatore lo comunicasse al fideiussore.
A riguardo, il Codice civile stabilisce la seguente regola: «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
pag. 5/9 patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
Alla luce di ciò, la Cassazione, sentenza n. 29364 /2019, ha stabilito il seguente principio: in ipotesi di fideiussione, in un contratto di affitto, qualora vi sia una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto, il locatore garantito ha l'obbligo di informare il fideiussore della mora dell'inquilino e di chiedere a questi l'autorizzazione a continuare a fargli credito.
Diversamente, il fideiussore non risponde degli ulteriori canoni non versati. Ma la Corte conclude che tale obbligo richiede che il locatore medesimo «fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
tale requisito può peraltro essere accertato anche sulla base di indizi.
Nella fattispecie in esame nel contratto di locazione all'art. 5 è stato previsto: “
Il pagamento del canone di locazione o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove d'importo pari ad una mensilità del canone) costituisce mora del conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 Lex 392/978.”
In questo caso la parte locatrice ha stabilito, riportandosi alla Lex 392/1978, che per mettere il conduttore in mora bastava il mancato pagamento di un solo canone;
questo avrebbe costituito grave inadempimento.
In seguito all'entrata in vigore della legge 392/78, la valutazione dell'importanza o gravità dell'inadempimento in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa - ai fini della risoluzione del rapporto - all'apprezzamento discrezionale del giudice, bensì predeterminata legalmente e cioè mediante previsione di un parametro legale d'ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone …( Cass., sez. II, 10 agosto 1982, n. 4490).
pag. 6/9 La consapevolezza delle non adeguate condizioni patrimoniali della conduttrice era riscontrabile già dal mancato pagamento del primo canone di locazione di giugno 2015 , corrisposto con un assegno non riscuotibile, che già avrebbe dovuto mettere in allarme il in seguito, come risulta dall'esposizione CP_1
del procedimento monitorio, la conduttrice consegnava delle somme in contanti in maniera saltuaria ed irregolare che spesso non coincidevano con il canone stabilito di € 580,00, dimostrando così l'impossibilità non solo al puntuale ma anche al completo adempimento dell'obbligazione principale del conduttore.
Inoltre la parte locatrice, facendosi scudo del rapporto di garanzia, non comunicava nulla al fideiussore dell'esposizione debitoria in continua crescita fino a far incrementare il debito sino a 14 mensilità senza peraltro procedere nei confronti della parte conduttrice (art. 1957) , come esposto nei motivi d'opposizione dal Persona_1
In tal senso la Cassazione, Ordinanza n.32478 del 12/12/2019: “In materia di responsabilità da fideiussione, gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale - da intendersi in senso oggettivo - impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito”.
La Corte pertanto, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, in aderenza a quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza n.29364/2019 ed a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. riduce l'importo richiedibile dal , per mancato pagamento dei canoni di Controparte_1
locazione, ai soli primi sei mesi da giugno a dicembre 2015 pari ad € 3.480,00, oltre interessi come per legge dal dì della domanda al soddisfo ed in riforma della sentenza di primo grado revoca l'opposto d.i. n. 237/2017 emesso dal
Tribunale di Tivoli.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pag. 7/9 Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello ed in ogni caso la soccombenza del e per esso delle sue eredi, la Corte ritiene di compensare al Persona_1
50% le spese di lite con la condanna delle appellanti al residuo 50% a favore di
. Controparte_1
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa €.8,170,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, per l'intero in € 2.100,00, oltre € 150,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A; mentre quelle di primo grado, attesa la mancata impugnativa, sono confermate, come liquidate dal
Tribunale, in € 1.200,00, oltre il 15% per spese generali IVA e C.P.A. con la condanna delle parti appellanti , secondo la quota ereditaria, al pagamento a favore del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalle eredi di e , nei confronti di Persona_1 Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1102/2019 Controparte_1
così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata revoca l'opposto d.i. n. 237/2017 emesso dal Tribunale di Tivoli, condanna e al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
dell'importo di €. 3.480,00 oltre interessi dal dì della domanda al
[...]
soddisfo.
2) Compensa al 50% le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
pag. 8/9 3) Condanna le parti appellanti, secondo la quota ereditaria, al pagamento, in favore di , del 50% delle spese del doppio grado che sono Controparte_1
liquidate per l'intero per il presente grado in € 2.100,00 , oltre 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
mentre quelle di primo grado in € 1.200,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Così deciso nella camera di consiglio della 70 SEZIONE, in data 16/05/2025.
II Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottore
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 9/9