Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2491/2015 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2491/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 25.10.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CONTE FRANCESCA, presso il cui studio elettivamente domicilia alla
Via Parini 1/C 73100 Lecce, giusta a margine dell all'atto introduttivo del giudizio;
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. MASSARI ANTONIO, presso il cui studio elettivamente domicilia alla
VIA ARIOSTO, 20 CORLETO PERTICARA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2
legale in via Marocchessa n. 14, Mogliano Veneto (TV);
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale;
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“
1. Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. per CP_1
inadempimento contrattuale;
2. Accertare il diritto del SI. al risarcimento del danno;
Parte_1
e per l'effetto,
3. condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, quantificati in € 43.231,12, o alla maggiore o minore somma ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudice adito.
Condannare altresì il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
A tal fine ha dedotto che:
- in data 14.1.1997 la SI.ra , madre dell'odierno attore, assistita Persona_1
dall'Avv. , chiedeva all'allora Pretore di Potenza il sequestro Controparte_3
conservativo di alcuni beni mobili di proprietà della SI.ra indicati Parte_2
analiticamente in una fattura avente n. 1 del 2.4.1996, emessa nei confronti del
Centro Euderm di SI ON (v. allegato n. 1);
- in data 9.5.1997, si costituiva in giudizio la SI.ra difesa dall'avv. Parte_2
Sassano Francesca, chiedendo il rigetto del ricorso per sequestro conservativo e dichiarando che la fattura indicata non avrebbe dimostrato il mancato pagamento;
- relativamente alla medesima fattura, la proponeva giudizio per querela di Pt_2
falso e citava anche il SI. , in qualità di ex coniuge nonché Parte_1
figlio della SI.ra , il quale conferiva mandato dapprima all'Avv. Persona_1
, successivamente all' Avv. A. Melchionda, per resistere in giudizio, CP_4
spiegando, contestualmente, domanda riconvenzionale nei confronti della SI.ra
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tesa ad ottenere la sua condanna ai sensi dell'art. 96 cpc (v. allegato Parte_2
n. 2 - 3);
- si instaurava, dunque, innanzi all'On.le Tribunale civile di Potenza, il proc. civ.
n. 684/97 RG., instaurato dalla per l'accertamento della falsità della Parte_2
fattura;
- in data 27.05.1997 il Pretore di Potenza, dott. disponeva il sequestro Persona_2
giudiziario dei beni mobili elencati nella fattura n°1/96 del 12.04.1996, così testualmente motivando il proprio provvedimento: “ai fini della concessione della richiesta cautela occorre non la prova prima, ma la sussistenza del semplice fumus dell'esistenza del diritto. In tal senso depone certamente in modo sufficiente solo la fattura di vendita prodotta in giudizio alla ricorrente. Essa, infatti, risulta regolarmente riportata nelle scritture contabili e per tanto può essere valutata ai sensi dell'art. 2710 cod. civ.” (v. allegato n. 4), assegnando termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito;
- in data 26.05.1997 la SI.ra roponeva reclamo, ex art. 669 terdieces c.p.c. Pt_2
avverso il sequestro giudiziario chiedendone la revoca (v. allegato n. 5), con conseguente instaurazione del procedimento RG 768/97;
- in data 14.06.1997, nel rispetto del termine di trenta giorni assegnato, l'avv. nell'interesse di , inoltrava atto di citazione chiedendo la CP_3 Persona_1
condanna della l pagamento della complessiva somma di Lire 44.992.686 o Pt_2
della somma minore o maggiore che ne meglio dovesse essere determinata in corso di giudizio, per la vendita dalla alla delle merci e delle attrezzature Per_1 Pt_2
indicate e descritte nella fattura del 02.04.1996 (v. allegato n. 6);
- con ordinanza, del 9.10.1997 veniva rigettato il reclamo proposto dalla con Pt_2
la seguente motivazione: “considerato che nel caso in questione, sussistono elementi sufficienti per ritenere sia la presenza del fumus boni juris, desumibile dalla fattura n. 1/96 del 2.4.1996 esibita in giudizio dalla ricorrente e dalla Per_1
copia della situazione patrimoniale della ditta Euderm della SI, da cui risulta corrispondenza tra i beni indicati nella fattura e quelli inseriti nell'attività, sia, una situazione di periculum in mora stante la non contestata mancanza di altri
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beni di proprietà della la circostanza che le vicende di ordine patrimoniale, Pt_2
connesse alla separazione di questa dal marito ( ) potrebbero Parte_1
effettivamente influire negativamente sulla possibilità di procedere al soddisfacimento del credito vantato dalla ; Per_1
- nell'ambito del giudizio RG 684/97, veniva dichiarata l'interruzione del processo per decesso dell'Avv. e in data 15.10.1997 si costituiva per l'odierno CP_4
attore l'Avv. CP_3
- in data 25.06.1998 il processo veniva riassunto;
- in data 27.03.2000 si costituiva l'Avv. in sostituzione dell'Avv. CP_1
per la SI.ra ed il SI. ; CP_3 Per_1 Parte_1
- dopo numerose vicende riguardanti il giudizio, in data 02.09.2010, a seguito del decesso della SI.ra , evento che veniva dichiarato dall'odierna Persona_1
convenuta all'udienza del 16/10/2010, il G.I. dott. Ammendola dichiarava l'interruzione del processo;
- l'avv. avrebbe dovuto, pertanto, entro il termine di 6 mesi decorrente dal CP_1
06.10.010 (stante la vecchia formulazione dell'art. 305 cod. proc. civ.), riassumere il giudizio civile;
- l'Avv. solo in data 31.10.2011 (quindi ben oltre il termine di sei mesi CP_1
previsto dalla norma citata) depositava comparsa di costituzione e risposta ex art. 302 cod. proc. civ., con la quale veniva richiesta la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio (v. allegato 8);
- con comparsa di costituzione e risposta del 26.3.2012, la SI.ra eccepiva la Pt_2
tardività della riassunzione della causa e chiedeva, contestualmente, l'estinzione del procedimento civile n. 684/97 RG. (v. allegato 9);
- all'udienza del 28.3.2012 l'avv. per il tramite di suo delegato, CP_1
riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione, chiedeva l'accoglimento della stessa, nulla eccependo sull'eccezione di tardività della riassunzione sollevata dalla controparte;
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- all'udienza successiva del 30.1.2013, stante la mancata comparizione delle parti, il procedimento veniva rinviato ex art. 309 cpc al 27.2.2013, per poi essere, successivamente cancellato dal ruolo ed estinto;
- l'attore, dopo numerosi, tentativi di contattare telefonicamente l'avv. al CP_1
fine di ottenere chiarimenti circa l'esito del procedimento civile, si vedeva costretto, in data 20 agosto 2014, a revocare l'incarico professionale all'odierna convenuta (v. allegato 10)
- i compensi professionali corrisposti dall'attore all'avvocato CP_1
ammontavano ad euro 6.000,00 (seimila//00);
- al fine di evitare l'instaurazione dell'odierno contenzioso, l'avvocato di parte attrice inviava in data 4.2.2015, a mezzo PEC all'odierno convenuto, formale lettera di messa in mora, (v. allegato 11); e successivamente, in data 16.2.2015,
Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 che, sebbene inizialmente accettata dalla convenuta, non perveniva al raggiungimento di una definizione della controversia;
- la riassunzione tardiva operata dall'Avv. del procedimento civile n. CP_1
684/97 RG ha cagionato un danno considerevole all'odierno attore, il quale, aveva anche spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della SI.ra Parte_2
Richiamata la disciplina della responsabilità da inadempimento dell'Avvocato nell'espletamento della prestazione professionale, gli obblighi gravanti sul difensore, le caratteristiche del danno da perdita di chance e la giurisprudenza relativa, l'attore ha quantificato in € 43.231,886 il danno di cui: € 23.362,00, pari al valore della controversia in cui l'avvocato ha omesso l'attività dovuta;
€
9.047,84 per rivalutazione;
€ 10.803,28 pari al danno morale patito.
Costituitasi in giudizio, l'Avvocato ha contestato l'avversa domanda CP_1
osservando, in particolare, di aver ricevuto dal proprio assistito, Parte_1
, il certificato di morte della madre nonché quello di situazione di
[...] Per_1
famiglia originaria, soltanto in data 19/05/2011, quando il termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio era ormai ampiamente spirato.
Sul punto, deduceva:
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- che i certificati le venivano inviati a mezzo posta con raccomandata R.R. n°
14241173672-2 del 18/05/2011, ricevuta presso il suo studio in data 19/05/2011
(doc. n. 1);
- che i documenti erano contenuti in una busta formato A4 recante l'intestazione della Banca Popolare di Bari – istituto di credito presso il quale Parte_1
lavora – ed erano accompagnati da una missiva a firma dello Parte_1
recante la data del 17/05/2011(doc. n. 2);
- che il certificato rappresentante ufficialmente la situazione di famiglia originaria della era condizione indispensabile per l'esatta rappresentazione degli eredi Per_1
della stessa, per cui andava allegato all'atto di riassunzione del giudizio Per_1
interrotto;
- che solo uno degli eredi della era costituito in giudizio, non essendo parte Per_1
l'altra figlia della de cuius, ; Controparte_5
- che nessun danno ha subito l'attore per effetto della propria Parte_1
condotta.
La convenuta spiegava, inoltre, chiamata in causa della compagnia assicuratrice,
al fine di essere tenuta indenne dalla stessa in caso di Controparte_2
accoglimento della domanda ex adverso avanzata.
Autorizzata la chiamata in causa della terza, dichiaratane la contumacia e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., la causa, istruita documentalmente e a mezzo della testimonianza della SI.ra dopo alcuni rinvii dovuti Tes_1
alle eSIenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
§1. L'attore ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento conseguente al dedotto inadempimento della prestazione professionale da parte della convenuta CP_1
la quale non avrebbe osservato la diligenza richiesta, ex art. 1176 cod. civ., nell'espletamento dell'incarico difensivo affidatole.
L'inadempimento sarebbe rappresentato, in particolare, dalla mancata riassunzione tempestiva del giudizio RG 684/1997, pendente dinanzi al Tribunale
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di Potenza ed avente ad oggetto la querela di falso proposta dalla SI.ra
[...]
relativamente alla fattura n. 1/96 del 02.04.1996, emessa dalla de cuius Pt_2
dell'odierno attore, , posta da quest'ultima alla base del ricorso Persona_1
cautelare per sequestro conservativo richiesto nei confronti della nonché Pt_2
della domanda di merito per il pagamento della relativa somma.
Nel giudizio sulla querela di falso si costituiva, oltre alla l'odierno attore, Per_1
il quale spiegava, altresì domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della querelante a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.
Non è contestato che il giudizio in commento non veniva tempestivamente riassunto a fronte dell'interruzione dichiarata, ex art. 300 cod. proc. civ., per morte della e che, a seguito della tardiva riassunzione – rilevata dal difensore della Per_1
controparte (cfr. all. 9 pag. 120 del fascicolo di parte attrice) – il giudizio si estingueva per mancata comparizione ex art. 309 cod. proc. civ.
§1.2. Circa l'an debeatur, consistente nella ricorrenza di un inadempimento imputabile, la convenuta ha eccepito che la tardiva riassunzione non è stata possibile per aver ricevuto con estremo ritardo, e ben oltre lo spirare del termine per la riassunzione tempestiva del processo, la documentazione a tal fine necessaria, circostanza provata documentalmente.
§1.3. La prospettazione di parte convenuta non merita condivisione, atteso che la circostanza che l'attore abbia inviato i documenti necessari alla riassunzione solamente in data 18-19/05/2011 non è da sola sufficiente ad escludere l'inadempimento del difensore, da valutare alla stregua della diligenza professionale eSIibile ai sensi dell'art. 1176 co. 2 cod. civ.
§1.4. Come noto, infatti, ai sensi della norma citata “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
La diligenza individua una regola di valutazione del comportamento del debitore, in relazione alla condotta dovuta, nonché un criterio di responsabilità, astratto e oggettivo, ma anche elastico e relativo, quando sia commisurato alla fattispecie di volta in volta in esame.
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Il ruolo della diligenza nella struttura dell'obbligazione è evidentemente connesso al SInificato attribuito all'art. 1218 cod. civ., quale norma regolatrice della responsabilità del debitore in generale. Ove si operi un coordinamento tra le due previsioni, la misura della diligenza di cui alla norma in commento deve intendersi come indicazione dei mezzi e degli accorgimenti che il debitore deve porre in essere per conseguire il risultato od attuare il tipo di attività in cui è ravvisabile la soddisfazione del predetto interesse creditorio, consentendo così di distinguere tra inadempimento non dovuto a colpa e inadempimento imputabile a colpa.
Accanto al parametro generale della diligenza media o normale, cioè, raffrontata allo sforzo astrattamente e fisiologicamente richiesto per il raggiungimento del fine, si pone la diligenza qualificata, qual è quella professionale, che deve essere invece commisurata alla concreta e specifica attività esercitata.
Con riferimento alla responsabilità dell'avvocato, questi risponde secondo il criterio della diligenza professionale, tenuto conto della natura dell'attività prestata, ed esclusa la responsabilità nei casi di particolare difficoltà ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., da valutarsi, dunque, in concreto in relazione alla condotta effettivamente tenuta rispetto a quella astrattamente eSIibile.
§1.4.1. Ebbene, nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che il difensore non abbia tenuto la diligenza dovuta nell'espletamento dell'incarico, non avendo provato di essersi tempestivamente attivato per il reperimento della documentazione necessaria per la riassunzione del giudizio, nonostante il notevole lasso di tempo a disposizione (pari a sei mesi ai sensi dell'allora vigente articolo
305 cod. proc. civ.), condotta sicuramente eSIibile da un avvocato mediamente accorto che si premuri di non far estinguere, nell'interesse dei propri assistiti debitamente informati sul punto, il giudizio (dovendosi peraltro evidenziare che, nella fattispecie in esame, la convenuta difendeva tanto la de cuius che lo Per_1
, già parte, del procedimento). Parte_1
La circostanza che la documentazione sia stata inviata dall'assistito dopo lo spirare del termine, infatti, non è da sola idonea a dimostrare la corretta esecuzione della prestazione del difensore, in mancanza di ulteriori elementi di prova.
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Peraltro, l'attore ha dimostrato – mediante la testimonianza della Profico – di essersi recato presso lo studio del difensore nel novembre 2010 (all'incirca dopo un mese dall'interruzione del processo), conferendo espresso incarico al difensore di riassumere il giudizio in oggetto.
§1.5 In proposito, si ricorda come il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, cui spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione (a partire da
Cass. S.U. n. 13533/2001 e, unanimemente, la giurisprudenza successiva, cfr. ex multis, Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 9439/2008).
Nella specie, dunque, deve escludersi che il debitore convenuto abbia dato prova sufficiente dell'esatto adempimento della prestazione professionale, non avendo nemmeno allegato in che modo si sarebbe prodigato per ottenere i documenti necessari alla riassunzione prima dello scadere del termine;
né di aver debitamente informato l'assistito (né tanto meno l'altra erede indicata) degli adempimenti necessari ai fini della riassunzione.
§2. Ciononostante, la domanda non può essere accolta.
§2.1. L'art. 1218 cod. civ., infatti, esonera il creditore dalla prova della colpa del debitore, ma non anche dall'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale – sia in senso materiale che giuridico – tra la condotta del debitore ed il danno lamentato nonché l'an ed il quantum del danno conseguenza dedotto.
Ebbene, alcuno di tali elementi risulta provato (e nemmeno allegato) dall'attore.
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica, automaticamente, la condanna dell'avvocato al risarcimento del danno
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Per la condanna occorrono, infatti, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili ex art. 1223 c.c. (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 10/02/2025)
§2.2. Sebbene l'attore abbia espressamente qualificato la domanda risarcitoria in termini di danno da perdita di chance non ha poi, in concreto, provato, e ancor prima allegato, circostanze volte a dimostrare il conseguimento – anche in termini meramente probabilistici – di un risultato favorevole ove l'avvocato avesse correttamente adempiuto la propria prestazione (nesso causale), né l'effettiva sussistenza del danno-conseguenza lamentato e la sua quantificazione.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata
(per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omessa riassunzione del giudizio) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III,
06/09/2024, n.24007).
Orbene, l'attore non ha nemmeno prospettato l'esito favorevole del giudizio, se tempestivamente riassunto, avuto riguardo tanto alla querela di falso proposta da che alla domanda riconvenzionale proposta dallo stesso Parte_2 Parte_1
per cui, in mancanza di qualsiasi allegazione di parte, è impossibile condurre un accertamento prognostico di probabile conseguimento di un risultato favorevole.
È principio consolidato in giurisprudenza che la responsabilità dell'avvocato nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale sussista esclusivamente nelle ipotesi in cui il danneggiato dimostri, in termini
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probabilistici, che, senza il comportamento negligente del legale, il risultato sarebbe stato conseguito.
Il principio generale, quindi, è che la lesione di un diritto deve tradursi in un concreto pregiudizio, senza il quale la pretesa risarcitoria mancherebbe di oggetto.
Con la conseguenza che anche l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" eSIe la prova, anche presuntiva, nella specie assolutamente non fornita dall'attore, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità
e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile
(cfr., Cass. n. 15385/2011).
§2.3. Peraltro, l'attore, sebbene abbia richiesto il risarcimento da perdita di chance, giunge a quantificare il danno in € 23.362,00, somma pari a quella di cui alla fattura impugnata, omettendo di considerare la natura del giudizio in cui si è verificata la condotta inadempiente del difensore convenuto ovvero il giudizio per querela di falso introdotto dalla contro la fattura emessa dalla de cuius e non Pt_2 Per_1
anche il giudizio di merito avente ad oggetto la pretesa, portata dalla fattura, ed azionata dalla creditrice (deducendo – erroneamente – che il valore della controversia sarebbe pari a lire 44.992,886 con ciò confondendo il giudizio per querela di falso da quello avente ad oggetto la pretesa di cui alla fattura impugnata).
Siffatta circostanza, peraltro, è evidenziata dall'Avv. Gallo, nell'interesse di
[...]
nella comparsa conclusionale depositata dove si legge, subito dopo Pt_2
l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio (cfr. all. 9 di parte attrice già citato), che “del tutto inammissibile è la richiesta di condanna al pagamento della somma di lire 44.992.861 formulata da parte convenuta – tra cui l'odierno attore, ndr – per la prima volta in comparsa conclusionale. Detta domanda è come si evince dall'esame degli atti introduttivi, estranea al thema decidendum del presente giudizio essendo stata formulata in altro giudizio a suo tempo pendente tra le stesse parti. Controparte, nel riassumere le vicende intercorse tra le parti, dimentica che le stesse hanno dato origine a varie controversie giudiziarie estranee al presente giudizio nel quale il thema decidendum è limitato, salvo
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l'accertamento dell'ammissibilità della domanda, all'accertamento della falsità o meno di un documento contabile”.
È evidente, dunque, l'infondatezza della prospettazione di parte attrice che, dall'imperito comportamento del difensore, nell'ambito di un giudizio limitato all'accertamento della falsità di un documento contro di lui instaurato, fa discendere, quale conseguenza, un pregiudizio addirittura pari alla pretesa portata da quello stesso documento, senza chiarire in alcun modo in che termini l'esito favorevole del giudizio sulla querela di falso (e dunque l'accertamento della genuinità della fattura) avrebbe inciso sulla pretesa portata dal documento;
né ha introdotto elementi da cui desumere la probabile fondatezza della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata in via riconvenzionale.
Allo stesso modo, non è minimamente circostanziato né provato il preteso danno morale.
Per tutto quanto chiarito, la domanda non può che essere rigettata.
§3. In ragione della dimostrazione del comportamento imperito della convenuta si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la parziale compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, della natura della controversia e della modesta attività difensiva svolta dalla convenuta (anche in relazione al mancato deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. nonché della memoria conclusionale di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_3
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente giudizio che si liquidano CP_1
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complessivamente, al netto della disposta compensazione, in euro 1.900,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 27/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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