TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.
Udienza del 9 maggio 2025
Alle ore 10:54 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, compare l'Avv. CLAUDIO
PALAZZONI per il ricorrente OV NE. Nessuno compare per la parte resistente.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte ricorrente a discuterla.
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa riportandosi alle deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni svolte nel proprio atto introduttivo e nella memoria integrativa.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara altresì che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 15:20 per la lettura della sentenza. Il procuratore di parte ricorrente rinuncia a comparire e si disconnette. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, del procuratore della parte costituita.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2544/2024 R.G. tra le seguenti parti:
NN GO, C.F. , elettivamente domiciliato in Lucca CodiceFiscale_1
presso lo studio dell'Avv. Claudio Palazzoni, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato al ricorso mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale ricorrente
1 contro
, C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_2
Indipendenza n. 114/F
resistente-contumace
* * * * * *
Posizione delle parti
OV NE con ricorso promosso nei confronti di ha chiesto che CP_1
questo Tribunale voglia condannare il resistente al pagamento, in suo favore, della somma di
€ 10.000,00 a titolo di canoni insoluti relativi al contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti, oltre interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo.
A fondamento del ricorso NE OV ha allegato:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Viareggio, Via Salvatori n. 28 e di averlo concesso in godimento a mediante contratto di locazione ad uso abitativo ai CP_1 sensi dell'art. 2, comma 1, Legge 431/1998, decorrente dal 20.9.2018 e avente un canone annuale di € 4.800,00, da corrispondersi mediante n. 12 rate mensili anticipate di € 400,00 ciascuna da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
- che il conduttore si è reso moroso di n. 25 canoni di locazione relativi ai mesi di settembre
2018, agosto - settembre - ottobre - novembre - dicembre 2019, dicembre 2020, settembre - ottobre e novembre 2021, aprile - giugno - luglio - agosto - settembre - ottobre - novembre e dicembre 2022, marzo - aprile - maggio - giugno - luglio - agosto e settembre 2023, per un importo complessivo di € 10.000,00;
- che il contratto di locazione si è risolto in data 30.9.2023 a causa del grave inadempimento del conduttore;
- che a nulla sono valse le diffide di pagamento inviate al conduttore, tutte rimaste senza esito.
Il resistente , seppur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito, di CP_1
talché ne è stata dichiarata la contumacia.
Motivi della decisione
§ 1.
La domanda attorea merita accoglimento.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali della sola ricorrente, stante la contumacia del resistente, dalle quali emerge che:
- le parti con contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge
431/1998, decorrente dal 20.9.2018 e avente ad oggetto l'immobile posto in Viareggio, Via
Salvatori n. 28, hanno pattuito un canone annuale di € 4.800,00, da corrispondersi mediante n.
2 12 rate mensili anticipate di € 400,00 ciascuna da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese (v. doc. 1 fascicolo attoreo);
- il contratto si è risolto in data 30.9.2023 (v. ricevuta presentazione comunicazione di risoluzione del contratto dell'Agenzia Entrate in data 23.11.2023, doc. 3 fascicolo attoreo).
Parte ricorrente ha allegato che il conduttore ha omesso il pagamento di n. 25 canoni di locazione relativi ai mesi di settembre 2018, agosto - settembre - ottobre - novembre - dicembre 2019, dicembre 2020, settembre -ottobre e novembre 2021, aprile - giugno - luglio - agosto - settembre - ottobre - novembre e dicembre 2022, marzo - aprile - maggio - giugno - luglio - agosto e settembre 2023, essendo intervenuta in data 30.9.2023 la risoluzione del contratto di locazione.
Al riguardo occorre premettere che, per pacifico orientamento della giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Ne discende pertanto che, provata dal ricorrente la fonte del proprio credito (rectius il contratto di locazione dell'immobile e la risoluzione dello stesso), spettava al resistente eccepire e dimostrare l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, la cui omissione è insita nella contumacia di quest'ultimo.
Conseguentemente, atteso il mancato versamento dei canoni sopra specificati, a detto titolo è dovuta in favore del NE, da parte del resistente, la complessiva somma di € 10.000,00
(400,00 x 25 canoni insoluti), oltre interessi al tasso legale dalla scadenza dei singoli canoni fino al saldo effettivo.
§ 2. - Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui vanno poste integralmente a carico della parte resistente.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente
D.M. n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale minima, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), dell'opera prestata (è stato depositato il solo atto introduttivo di contenuto analogo alla memoria integrativa – depositata in conseguenza della introduzione del procedimento nelle
3 forme non di rito –, non vi è stata istruttoria, la cui fase non può essere liquidata e la fase decisoria è avvenuta con la sola discussione orale) e della minima complessità delle questioni giuridiche dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente NE CP_1
OV, per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali come specificati in motivazione;
2) condanna il resistente a rimborsare al ricorrente NE OV le spese CP_1 di lite, liquidandole in complessivi € 2.238,61, di cui € 1.700,00 per compenso di avvocato, €
255,00 per rimborso spese generali ed € 283,61 per anticipazioni, oltre CAP e IVA come per legge.
Lucca, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
4