Articolo 6 della Legge 29 novembre 1971, n. 1063
Articolo 5
Versione
1 gennaio 1972
Art. 6.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 4 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1986.
All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per la concessione dei contributi in conto interessi nell'anno finanziario 1972, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1972