Art. 6.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 4 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1986.
All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per la concessione dei contributi in conto interessi nell'anno finanziario 1972, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 4 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1986.
All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per la concessione dei contributi in conto interessi nell'anno finanziario 1972, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.