Articolo 128 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
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12 dicembre 2002
Art. 128.

Le pensioni, gli assegni, e le indennita' spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste.

L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennita' di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti della autorita' giudiziaria. (29)

Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario. (32)
(37a)(46) ((47)) --------------- AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 febbraio 1969, n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 26/2/1969, n. 52), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma "nella parte in cui attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria". --------------- AGGIORNAMENTO (32)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 14 febbraio-1 marzo 1973, n. 23 (in G.U. 1ª s.s. 07/03/1973, n. 62), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (che ha introdotto un comma in fine al presente articolo) "nella parte in cui esclude dal beneficio, in esso previsto, le controversie del lavoratore nei confronti dell'INAIL, in riferimento all' art. 3 della Costituzione ". --------------- AGGIORNAMENTO (37a)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 30 novembre 1988, n. 1041 (in G.U. 1ªs.s. 7/12/1988, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) [...] nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall' art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 , la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS". --------------- AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 novembre 2002, n. 468 (in G.U. 1ª s.s. 27/11/2002, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall' art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la pignorabilita' per crediti tributari di pensioni, indennita' che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS". --------------- AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre - 4 dicembre 2002, n. 506 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2002, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennita' erogati dall'INPS, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennita' necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte".
Entrata in vigore il 12 dicembre 2002
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