Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/1967, n. 2599
CASS
Sentenza 21 ottobre 1967

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Se e giudizio petitorio, ai fini del divieto posto dall'articolo 705 codice di proc. civile, il giudizio concernente la proprieta o altro diritto reale sulla cosa della quale si contenda in Sede possessoria (e non gia ogni controversia estranea alla tutela del possesso),in tale nozione non puo non comprendersi il giudizio relativo a un'Azione, come quella divisoria, che ha per fondamento il diritto di comproprieta o titolarita di diritto reale su cosa comune,e che importa come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione. ( Conf. 2122-55).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/1967, n. 2599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2599
    Data del deposito : 21 ottobre 1967

    Testo completo