Sentenza 21 ottobre 1967
Massime • 1
Se e giudizio petitorio, ai fini del divieto posto dall'articolo 705 codice di proc. civile, il giudizio concernente la proprieta o altro diritto reale sulla cosa della quale si contenda in Sede possessoria (e non gia ogni controversia estranea alla tutela del possesso),in tale nozione non puo non comprendersi il giudizio relativo a un'Azione, come quella divisoria, che ha per fondamento il diritto di comproprieta o titolarita di diritto reale su cosa comune,e che importa come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione. ( Conf. 2122-55).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/1967, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1967 |
Testo completo
Se e giudizio petitorio, ai fini del divieto posto dall'articolo 705 codice di proc. civile, il giudizio concernente la proprieta o altro diritto reale sulla cosa della quale si contenda in Sede possessoria (e non gia ogni controversia estranea alla tutela del possesso),in tale nozione non puo non comprendersi il giudizio relativo a un'Azione, come quella divisoria, che ha per fondamento il diritto di comproprieta o titolarita di diritto reale su cosa comune,e che importa come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione. ( Conf. 2122-55).*