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Articolo 9 della Legge 2 aprile 1953, n. 295
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Legge 2 aprile 1953, n. 295
Articolo 9 della Legge 2 aprile 1953, n. 295
Versione
20 maggio 1953
Art. 9.
Il Ministro per la pubblica istruzione decide con suo provvedimento sulle proposte della Commissione.
Entrata in vigore il 20 maggio 1953
Vedi fonte istituzionale
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