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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.SA Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44394/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'11.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
13.1.2025 e vertente
TRA
, e , con il patrocinio dell'avv. Paolo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Paolucci
ATTORI
E
con il patrocinio dell'avv. Milena Liuzzi e dell'avv. Fabiola Controparte_1
Liuzzi
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO contumace
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI pare attrice (cfr. atto introduttivo, ma con abbandono della domanda quanto al danno biologico jure proprio)
“- accertare che il sinistro occorso in data 02 Aprile 2015 nelle condizioni di tempo e luogo sopra evidenziati si è verificato per esclusiva colpa del IG. conducente e proprietario Controparte_3 dell'autocarro Fiat TO tg. EA280SH, ed assicurato per la R.C.A. con la società Controparte_1
[...]
- accertare e dichiarare la connessione causale di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra CP_4
in conseguenza del sinistro de quo ed accertare e dichiarare che il decesso della medesima
[...]
avvenuto in data 16.09.2019 sia conseguenza del sinistro stesso;
1 - per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore degli Eredi della IG.ra , ovvero i IGg.ri , Controparte_4 Parte_1
e ciascuno per la quota parte di 1/3, a titolo di danni jure Parte_3 Parte_2
hereditatis. patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso e per i motivi specificati in premeSA, della somma di €.1.908.085,63= (euro unmilionenovecentoottomilaottantacinque/63), ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre interessi dall'evento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare la connessione causale di tutti i danni subiti e subendi dai IGg.ri PT
, e in conseguenza del sinistro de quo che ha
[...] Parte_3 Parte_2
determinato come conseguenza finale l'evento morte della congiunta e, per Controparte_4
l'effetto, altresì, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento: in favore del IG. a titolo di danni jure proprio, patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 nessuno escluso e per i motivi specificati in premeSA, della somma di €.540.816,15= (euro cinquecentoquarantamilaottocentosedici/15), in favore del IG. a titolo di danni jure proprio, patrimoniali e non patrimoniali Parte_3 nessuno escluso e per i motivi specificati in premeSA, della somma di €.319.732,67= (euro trecentodiciannovemilasettecentotrentadue/67), in favore della IG.ra a titolo di Parte_2
danni jure proprio, patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso e per i motivi specificati in premeSA, della somma di €.349.075,73= (euro trecentoquarantanovemilasetteantacinque/73), ovvero a quelle somme maggiori o minori ritenute di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre interessi dall'evento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Per la compagnia assicurativa (Comparsa di risposta)
“1) Accertata la responsabilità esclusiva della IG.ra nella determinazione del Controparte_4
sinistro verificatosi in Roma il giorno 2.04.2015 sulla via Litoranea anche ex art. 1227 cc comma II, respingere le domande avanzate dai IG.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in proprio e quali eredi della IG.ra , con ogni conseguenza di legge;
Controparte_4
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dai IG.ri PT
, e in proprio e quali eredi della IG.ra
[...] Parte_3 Parte_2 CP_4
determinare, in ogni caso, la quota di compartecipazione maggioritaria ascrivibile alla
[...]
IG.ra nella determinazione del sinistro occorso in Roma il 02.04.2015 ex art. 1227 Controparte_4
cc I comma, decurtando tale quota dagli eventuali danni eventualmente dovuti rideterminandoli, con
2 esclusione del danno iure proprio biologico e quello per spese mediche richiesto dalla IG.ra _2
in quanto già risarcito da , accertando tutti gli altri eventuali danni iuxta
[...] CP_5
alligata et probata con applicazione dei parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano, con ogni conseguenza di legge;
3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Spese Generali 15% IVA e Cpa nelle misure di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 , e – il primo, marito della IG,ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
, ed i secondi figli della predetta - hanno convenuto in giudizio e la
[...] Controparte_3 [...]
rispettivamente proprietario/conducente e compagnia assicurativa per Controparte_1 rca dell'autocarro Fiat TO tg EA280SH, chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del IG. conducente del veicolo antagonista, nel sinistro del 2.4.2015, la condanna dei CP_3
convenuti in solido al risarcimento dei danni, sia iure proprio che iure successionis.
A fondamento della domanda, hanno esposto che:
- in data 2.4.2015, alle h 11,30 circa, la IG.ra , alla guida del veicolo FO Ka tg EH 430 PP, CP_4
e con a bordo la GL , stava percorrendo la via Litoranea km 5+300, in direzione Parte_2
Ostia Lido;
- la IG.ra , dopo essersi accostata sulla destra, aveva iniziato una manovra di inversione, CP_4 quasi ultimata quando era stata violentemente urtata, sulla fiancata sinistra, dall'autocarro Fiat
TO, il quale, proveniente da tergo ad alta velocità, stava effettuando una vietata manovra di sorpasso, tanto che l'urto si era concretizzato sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella originariamente seguita dai due veicoli;
- all'esito dello scontro, la FO Ka aveva subito una spinta nel senso di avanzamento del furgone e verso sinistra, ed entrambi i veicoli, percorsi oltre 14 m sulla strada, erano infine fuoriusciti dalla carreggiata, adagiandosi sulla scarpata laterale;
- lo scontro era avvenuto peraltro in una strada a doppio senso di circolazione, suddiviso in due corsie, con linea continua di mezzeria e divieto di sorpasso;
la strada aveva andamento rettilineo e pianeggiante, pur preceduta da una curva di medio raggio con ampia visuale, il tutto con limite di velocità di 50 km all'ora;
- la responsabilità era ascrivibile integralmente al OR a fronte della velocità notevolmente CP_3
superiore al limite consentito, vista l'ampia visibilità di cui godeva, e la manovra di sorpasso non consentita;
3 - a causa del fortissimo urto, la ORa , pur indoSAndo le cinture di sicurezza, aveva subito CP_4 gravissime lesioni, ed era stata immediatamente portata presso il PS dell'Ospedale Forlanini, con diagnosi in ingresso di “Politrauma trauma cranico con emorragia ed edema cerebrale, pneumotorace sinistro fratture costali, frattura ala sacrale destra, frattura acetabolo destro, frattura ileo-ischio-pubica bilaterale”, ed era stata quindi sottoposta dapprima ad intervento di craniotomia,
e, successivamente, a ricalottamento del cranio con protesi di vetroresina;
- era seguito un lungo ricovero presso ospedali pubblici e privati, con successivi diversi interventi sulla IG.ra (la quale in data 19.5.2015 versava in “stato vegetativo post-traumatico con CP_4
vigilanza ridotta”);
- rimasta ricoverata, senza soluzione di continuità, per più di 4 anni, fino al 16.9.2019, la IG.ra
[...]
era infine deceduta in conseguenza dell'infortunio. CP_4
Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento dei seguenti danni: danni jure successionis premesso che, dopo il sinistro, la IG.ra era sopravvissuta per 4 anni e mezzo (1628 giorni), CP_4
dovevano risarcirsi i seguenti danni:
a) danno biologico terminale;
b) danno morale soggettivo (cd. danno catastrofale);
c) danno patrimoniale, correlato alle spese mediche sostenute (euro 59.085,63); danni jure proprio a) danno da perdita del rapporto parentale;
b) danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, per tutto il tempo durante il quale si era protratta la malattia;
c) danno biologico iure proprio, con relative spese per la consulenza di parte;
d) danno patrimoniale, per spese funerarie (sostenute dal IG. ) e da lucro ceSAnte Parte_1
(quanto al IG. ). Parte_3
1.2 L'assicurazione ha sostenuto, in via principale, che la responsabilità per il sinistro avrebbe dovuto esse ascritta interamente alla condotta di guida della IG.ra , a fronte dell'abnorme manovra CP_4
di inversione ad U su una strada a doppio senso circolazione ma con linea continua di mezzeria;
ha poi evidenziato che il furgone non aveva in corso una manovra di sorpasso, bensì aveva posto in essere una manovra di emergenza, di deviazione verso sinistra, per evitare l'impatto con la FO Ka.
In subordine ha dedotto il concorso di colpa dei due conducenti, evidenziando peraltro che la ORa
non faceva uso delle cinture di sicurezza, come poteva dedursi dalle lesioni riportate a CP_4
seguito del sinistro (zona frontale destra). Ha poi contestato nel quantum le pretese economiche, evidenziando peraltro che era già stata risarcita dalla , Parte_2 Controparte_6
4 assicuratore del veicolo FO KA sul quale la steSA viaggiava in veste di trasportata al momento del sinistro.
1.3 Dichiarata la contumacia del IG. assunte prove orali e disposta CTU medica, la causa è CP_3
stata trattenuta in decisione.
1.4 Con ordinanza del 20 gennaio 2024 la causa è stata rimeSA in istruttoria per una integrazione di
CTU.
1.5 All'udienza del 11 novembre 2024 gli attori hanno rinunciato alla domanda di risarcimento del danno biologico di natura psichica subito jure proprio e, per l'effetto, alla richiesta di CTU medico legale. Alla steSA udienza la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 2.4.2015, alle ore 11,30 circa, in Roma, sulla via
Litoranea, strada percorsa, con la medesima di direzione di marcia (dir. Ostia Lido) da entrambi i veicoli coinvolti (FO Ka tg EH 430 PP, condotta dalla IG.ra e con a bordo la GL CP_4
, e Fiat TO tg EA280SH, condotta dal IG. . Parte_2 Controparte_3
Dal verbale di sopralluogo redatto dalle Autorità intervenute si ricava che:
- l'evento si verificava sulla Via Litoranea, all'altezza del Km 5+300, su di un tratto rettilineo ad unica carreggiata a doppio senso di marcia, caratterizzato da linee continue di mezzeria e linee continue di margine, con limite di velocità di 50 Km/h;
- l'asfalto si presentava in buone condizioni, le condizioni meteo erano di cielo sereno ed il traffico normale;
- entrambi i veicoli si trovavano, nella posizione statica finale, fuori dalla sede stradale, nella macchia mediterranea posta oltre il margine della strada, sul lato sinistro (rispetto alla direzione di percorrenza di entrambi i veicoli). Il veicolo aveva, inoltre, la parte anteriore destra parzialmente CP_7 all'interno dello sportello anteriore sinistro e del parafango anteriore sinistro del veicolo FO Ka;
- sul manto stradale vi erano tracce di incisione ed abrasione gommosa, riconducibili al veicolo Fiat
TO, che iniziavano nella corsia opposta rispetto al senso di marcia percorso dall'autocarro e che proseguivano, ad andamento obliquo sinistrorso, fino alla fine del manto stradale;
- entrambi i veicoli rinvenuti sul luogo dell'evento presentavano ingenti danni materiali (FO KA:
“particolare deformazione rientrante dello sportello e del parafango anteriori sinistri, estroflessione del tetto, rottura del parabrezza e completa distruzione della parte anteriore, rottura e distacco gruppo ottico posteriore sinistro”; : “parziale distruzione della parte anteriore con CP_7
deformazione del cofano e di entrambi i parafanghi anteriori, afflosciamento del pneumatico anteriore destro e ammaccatura dello stesso cerchione, esplosione air-bag lato guida”).
5 Nell'immediatezza, il IG. ha dichiarato: “percorrevo la Via Litoranea provenendo da CP_3
Torvaianica e diretto a Lido di Ostia, quando giunto all'altezza del km 5300 notavo una FO Ka che all'improvviso invertiva il senso di marcia senza azionare indicatori di direzione e invadendo la linea di margine continua di mezzeria della carreggiata opposta. Faceva quindi inversione a U in presenza di linea di mezzeria continua, non potevo evitare l'urto…”.
Sono state poi raccolte le dichiarazioni del OR : “…percorrevo la Via Litoranea Testimone_1 provenendo da Lido di Ostia diretto a Torvaianica, quando giunto all'altezza del km 5300 in prossimità del I cancello notavo sul lato opposto al mio una FO Ka che percorreva la carreggiata in direzione Ostia Lido molto lentamente quasi completamente sul lato dx a ridosso della vegetazione.
Andando avanti dallo specchietto retrovisore vedevo la steSA vettura FO Ka che, reimmettendosi sulla carreggiata, veniva urtata violentemente da un furgone che sopraggiungeva nella carreggiata con direzione Lido di Ostia proveniente da Torvaianica…”.
La successiva dichiarazione scritta della ORa , trasportata sul veicolo FO Ka e Parte_2 GL della IG. , infine, così reca: “… mi trovavo a bordo del veicolo FO Ka targato CP_4
EH430PP, condotto da mia madre, , e percorrevamo Via Litoranea in Ostia con Controparte_4
direzione di marcia Ostia. Superato il 1° cancello, approfittando della presenza di un passo carrabile
e della distanza del furgone LI che ci seguiva da tergo, mia madre azionava l'indicatore di direzione sinistro ed effettuava manovra di svolta a sinistra. Durante l'effettuazione della manovra di svolta a sinistra venivamo colpiti violentemente dal furgone anzidetto che, inosservante del nostro movimento si era spostato a sinistra come se volesse effettuare una manovra di sorpasso…”.
Tale materiale istruttorio consente di ritenere provata la dinamica dell'incidente che può essere così ricostruita: la ORa , alla guida del veicolo FO Ka, dopo essersi accostata sulla Controparte_4 destra della carreggiata, effettuava una manovra di inversione ad “U” e veniva attinta sulla fiancata anteriore sinistra dal veicolo Fiat TO che sopraggiungeva dallo stesso senso di marcia. A seguito della collisione, la FO Ka subiva una spinta nel senso di avanzamento del furgone e verso sinistra;
percorsi altri 14 metri circa, entrambi i veicoli, infine, fuoruscivano dalla sede stradale, per arrestarsi all'interno della scarpata erbosa laterale.
Dall'esame delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti risulta accertata la violazione da parte della ORa degli artt. 40 e 154 CdS, per avere la steSA effettuato una manovra di Controparte_4
inversione del senso di marcia in presenza di striscia longitudinale continua, peraltro senza nemmeno assicurarsi di poter portare a termine la detta manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi (al riguardo, deve richiamarsi la dichiarazione resa dalla IG.ra , la quale ha riferito che la madre stava effettuando Parte_2
6 una manovra di svolta a sinistra quando era stata urtata dal veicolo che sopraggiungeva e che detto veicolo era già entrato nel campo visivo delle due donne prima dell'urto).
L'illegittima manovra di inversione è, altresì, confermata dal punto di impatto tra i due veicoli, che è possibile localizzare, sulla scorta della descrizione dei danni rilevati dai verbalizzanti nonché della documentazione fotografica depositata agli atti (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione), tra la parte anteriore del veicolo Fiat TO e la parte laterale anteriore sinistra del veicolo FO Ka, circostanza questa che conferma la posizione trasversale dell'autovettura rispetto all'asse stradale al momento dell'impatto.
Ferma tale grave ed acclarata responsabilità della IG.ra nella determinazione dell'evento, CP_4
deve tuttavia evidenziarsi che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza. (cfr. ex multis Cass 15434/2004)
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è esente da colpa neppure il conducente del veicolo Fiat
TO, la cui condotta ha causalmente contributo – seppure, come si vedrà, in misura minore - alla causazione del sinistro.
Ed infatti, l'esame dei danni subiti dalle due autovetture, siccome decritti dalle autorità nell'immediatezza dell'evento, unitamente alla circostanza che l'autovettura FO Ka, secondo quanto riferito dal teste si spostava sulla carreggiata “molto lentamente”, Testimone_1
suggeriscono che il IG. viaggiasse ad una velocità notevolmente superiore a quella Controparte_3
consentita sul tratto di strada intereSAto dal sinistro.
In particolare, gli agenti hanno rilevato (e la documentazione fotografica lo conferma) che il mezzo presentava la “parziale distruzione della parte anteriore con deformazione del cofano e CP_7 di entrambi i parafanghi anteriori” e che la FO Ka, di riflesso, riportava una “particolare deformazione rientrante dello sportello e del parafango anteriori sinistri, estroflessione del tetto, rottura del parabrezza e completa distruzione della parte anteriore, rottura e distacco gruppo ottico posteriore sinistro”.
Tali danni portano a ritenere che la velocità del mezzo Fiat TO fosse eccessiva, visto, che, a fronte dell'energia cinetica riconducibile alla velocità del furgone, il mezzo è stato rinvenuto con la parte anteriore destra parzialmente all'interno dello sportello anteriore sinistro e del parafango anteriore sinistro del veicolo FO Ka, spingendo tale ultimo veicolo per 14 metri in avanti prima di finire nella scarpata laterale.
A ciò si aggiunga che, essendosi il sinistro verificato su di un rettilineo, il conducente del veicolo Fiat
TO avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza e moderando la velocità, avvistare
7 tempestivamente la FO Ka e di conseguenza porre efficacemente in essere una manovra di emergenza idonea a scongiurare l'evento o quantomeno a ridurne IGnificativamente le conseguenze dannose. E ciò tanto più che non risulta in alcun modo che la manovra (pur del tutto imprudente) di inversione ad U sia stata estemporanea o improvvisa (di contro, il IG. sentito dai verbalizzanti, Tes_1 ha specificato che la FO Ka “percorreva la carreggiata in direzione Ostia Lido molto lentamente quasi completamente sul lato dx a ridosso della vegetazione”, ciò che rende ragione del fatto che sia da ritenersi improbabile – e comunque non provato - che la successiva manovra di inversione sia stata del tutto improvvisa, così da non consentire, per la sua imprevedibilità, alcun margine di efficace reazione).
Dall'esame congiunto di tali elementi, viste le condotte imprudenti rispettivamente ascrivibili, e ritenuta comunque preponderante la colpa della IG.ra , si ritiene che il convenuto abbia CP_4 concorso alla determinazione dell'evento nella misura del 30%, in violazione degli artt. 141 e 142
CdS.
Ai fini dell'art. 1227 c.c, la società convenuta ha contestato il mancato utilizzo dei mezzi di contenimento da parte della ORa . CP_4
Sul punto il CTU, rispondendo ad un puntuale quesito formulato da questo giudicante ha risposto :
“… tenuto conto della dinamica del trauma si ritengono le lesioni descritte (trauma cranico con frattura dell'osso temporale sinistro, emorragia ed edema cerebrale, pneumotorace sinistro, contusione polmonare, frattura scomposta del terzo medio di clavicola sinistra, frattura delle coste dalla II alla VII di sinistra, frattura dell'ala sacrale destra, frattura della branca ileo e ischio-pubica destra, frattura della branca ileo e ischio-pubica sinistra con sfondamento dell'acetabolo omolaterale) compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza…”.
Le predette conclusioni si condividono integralmente e risultano, peraltro, conformi alla tipologia di urto latero-frontale di particolare gravità, come nel caso di specie.
Il violento urto riportato dalla FO Ka nella parte laterale sinistra (lato guida) non sarebbe stato, infatti, in alcun modo attutito dall'uso della cintura di sicurezza, tenuto anche conto del fatto che il veicolo Fiat TO è stato trovato parzialmente all'interno dello sportello anteriore sinistro dell'autovettura e che, trattandosi appunto di urto laterale, il mezzo di contenimento non avrebbe in ogni caso potuto evitare l'urto della calotta cranica contro il montante dello sportello sinistro.
Peraltro, nell'immagine n. 8 di cui alle foto scattate dai verbalizzanti nell'immediatezza dell'evento, si evidenzia l'assenza delle cinture sul perno di scorrimento posto sul montante lato guidatore, segno che le medesime erano state tagliate. Né la circostanza che i VVFF, nella relazione di intervento, specifichino che la IG.ra non era incastrata porta a ritenere il contrario, bensì solo Controparte_4
che non era stato neceSArio estrarre la vittima dalle lamiere.
8
3.Sulla liquidazione del danno
3.1 Danni jure succesionis
Gli attori, quali eredi della IG.ra , hanno chiesto il risarcimento del danno, jure hereditatis, CP_4
in relazione al danno biologico terminale, al danno morale catastrofale ed al danno patrimoniale quanto alle spese mediche sostenute.
3.1.1. Sul danno biologico terminale
Sotto il profilo delle ripercussioni subite dalla IG.ra del Prete all'esito del sinistro deve rilevarsi che:
- a causa del sinistro del 2 aprile 2015 la IG.ra riportava un trauma cranico con Controparte_4
emorragia ed edema cerebrale, pneumotorace sinistro, fratture costali, frattura ala sacrale destra, frattura acetabolo destro, frattura ileo ischio pubica bilaterale, siccome rilevato all'ospedale San
Camillo Forlanini di Roma, ove si procedeva a craniotomia decompressiva emisferica destra e ad evacuazione dell'ematoma, successiva anastomosi ventricolo peritoneale, drenaggio liquorale per sospetto idrocefalo, successiva cranioplastica con posizionamento di protesi in vetroresina;
- la IG.ra restava degente presso l'ospedale San Camillo fino al 18 settembre 2015 (cfr. CP_4 diagnosi di dimissione “politrauma da incidente stradale (2 aprile 2015), severo trauma cranico ESA post traumatica contusioni emorragiche fronto temporali dx edema cerebrale craniotomia decompressiva cranioplastica idrocefalo con derivazione ventricolo peritoneale fistola carotido- cavernosa sin trattata con embolizzazione, logoftalmo OS stato vegetativo con minimi segni di coscienza trauma toracico frattura clavicola sin e costali multiple PNX contusioni polmonari insufficienza respiratoria post-traumatica tracheostomia frattura del bacino”), per poi essere ricoverata presso il Policlinico Gemelli di Roma fino 22 settembre 2015 e, successivamente, dal 22 settembre 2015, presso la casa di cura Santa Lucia di Roma, ove, all'ingresso, veniva rilevato “quadro motorio di tetraparesi rigida-spastica dx>sn, stato vegetativo, postumi di idrocefalo post traumatico derivato con stato di coma”;
- dimeSA in data 7 ottobre 2015 con diagnosi “stato vegetativo e tetraparesi postumi di idrocefalo post traumatico derivato con stato di coma”, seguiva il ricovero presso la casa di cura CP_8
di Roma dal 7 ottobre 2015 al 9 ottobre 2015, e successivo nuovo ricovero presso la
[...]
casa di cura Santa Lucia di Roma, ove restava degente dal 9 ottobre 2015 al 24 gennaio 2016;
- era poi dimeSA su richiesta dei familiari per intervento neurochirurgico, seguiva ricovero presso casa di cura dal 24 gennaio 2016 al 18 febbraio 2016, e, all'esito, nuova degenza presso CP_9
la casa di cura Santa Lucia di Roma dal 18 febbraio 2016 sino al 16 maggio 2016, quando veniva nuovamente dimeSA su richiesta dei familiari per intervento neurochirurgico, che veniva eseguito presso casa di cura ove la IG.ra rimaneva dal 16 maggio 2016 al 26 maggio CP_9 CP_4
2016 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione di gastrostomia e/ digiunostomia;
9 - seguivano ricoveri presso la casa di cura Santa Lucia di Roma dal 26 maggio 2016 e successivamente presso altri ospedali, il tutto senza soluzione di continuità fino alla data del decesso
(16 settembre 2019), eziologicamente riconducibile alle lesioni riportate in esito al sinistro.
Il CTU ha poi specificato che “il quadro clinico della IG.ra si poteva considerare CP_4
sostanzialmente invariato, e quindi stabilizzato, già al momento dell'evento traumatico, sino alla data dell'exitus”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, in via teorica (cfr. Cass. sent. n. 29492/2019, in parte motiva), alla lesione all'integrità psicofisica, determinata da sinistro, consegue un'alterazione peggiorativa delle condizioni del soggetto, inquadrabile nel concetto di “malattia”.
Si tratta di uno stato transeunte, destinato a ceSAre alternativamente:
a) all'esito del periodo di convalescenza, con la guarigione, ossia con il ripristino delle condizioni di salute anteriori o comunque senza reliquati invalidanti;
b) con la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute (invalidità permanente);
c) con la perdita totale della capacità biologica del soggetto conseguente al decesso.
Con specifico riferimento ai danni non patrimoniali già risarcibili alla vittima, e quindi trasmissibili
"jure hereditatis", il danno biologico cd. terminale si sostanzia nella lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica nel periodo intercorrente tra il sinistro e l'exitus, per tutto il periodo del decorso della patologia e fino al momento dell'inevitabile esito letale.
Nel caso di specie, all'esito del sinistro non si è assistiti ad una ipotesi in cui, dopo un periodo di stato patologico acuto, vi è stata guarigione, pur se con conseguenze invalidanti permanenti, ma, all'esito dei fatti del 2.4.2015, vi sono state inemendabili conseguenze letali, che hanno condotto al decesso della IG.ra . CP_4
Il termine finale della condizione patologica non è stata quindi l'intervenuta stabilizzazione delle minorate condizioni di capacità psicofisica, ma si è identificato nell'evento-morte, pur se ad una distanza di tempo considerevole.
Sebbene la lesione al bene salute che abbia conseguenze letali porti, di regola, al sopravvenire della morte a breve distanza di tempo, pare tuttavia doversi pervenire ad identiche conclusioni anche quando – come avvenuto nel caso di specie – l'exitus sia stato IGnificativamente distanziato, sotto il profilo temporale, dall'inziale lesione, e ciò a fronte di un quadro clinico della IG.ra rimasto CP_4 del tutto invariato sin dalla data dell'evento traumatico, non essendo mai uscita dalla fase acuta (non potendosi individuare, quale data a decorrere dalla quale la IG.ra era uscita dalla fase acuta, CP_4 quella di scioglimento della prognosi riservata: al riguardo, con il termine “prognosi riservata” ci si riferisce esclusivamente alle ipotesti in cui la prognosi non è possibile, in quanto non si è in grado di
10 prevedere le evoluzioni della malattia. Il fatto che la prognosi sia stata sciolta, tuttavia, non IGnifica che la condizione di salute della IG.ra si fosse stabilizzata, e la predetta, pur con una CP_4
condizione di minorata capacità psicofisica, potesse ritenersi aver superato il periodo transeunte di malattia grave. Di contro, le lesioni subite dalla predetta hanno portato, dopo un non breve periodo in cui il quadro clinico è rimasto sostanzialmente identico, all'ineluttabile e tragico esito fatale).
Tanto premesso, non può ritenersi liquidabile una voce compensativa dell'invalidità permanente, bensì, esclusivamente, l'invalidità temporanea, per tutto il tempo intercorso tra il sinistro e l'ineluttabile successivo esito fatale (1628 giorni).
Per la liquidazione di tale danno deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di CaSAzione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal
Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla CaSAzione, come espreSAmente affermato nella steSA pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'eIGenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Ciò posto, in applicazione delle citate tabelle, il danno per ITA deve liquidarsi in euro 212.047,00
(130,25 x 1628).
Tale importo deve tuttavia essere oggetto di aumento equitativo, tenuto conto che tale pregiudizio, pur temporaneo, è comunque stato massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. sent. n. 7923/2024:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è
11 risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”).
Si stima quindi equo liquidare l'importo complessivo di euro 250.000,00 in ragione delle circostanze del caso concreto e dei numerosi esami diagnostici ed interventi chirurgici cui è stata sottoposta la IG.ra . CP_4
3.1.2. Danno c.d “catastrofale”
Gli attori hanno avanzato richiesta di risarcimento del c.d. danno catastrofale in ragione del lasso di tempo intercorso tra le lesioni patite in conseguenza del sinistro ed il successivo exitus.
Come noto, la Corte di CaSAzione ha riconosciuto in più occasioni “…il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l'approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima steSA, nell'apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita… (cfr. ex multis Cass 12722/2015).
Nel caso di specie, dalla prima consulenza medica disposta in corso di causa si rileva che la paziente
“… trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, lo stesso giorno all'obiettività si rilevava anisocoria sn>dx con midriasi fiSA e anisociclia omolaterale, presenza di ferita lacero contusa in regione temporale destra e in regione malare sinistra. Si connetteva al RA, emodinamica ipotesa, si procedeva a minitoracotomia sinistra, veniva infusa;
alla consulenza neurochirurgica paziente comatosa, non risvegliabile… gli esiti del trauma hanno comportato tetraparesi rigida-spastica e stato vegetativo, dalla data del sinistro sino al momento dell'exitus (16 settembre 2019)”.
Le medesime osservazioni venivano formulate anche nel libello introduttivo e mutuate dalla relazione del CTP di parte, Prof. Dr. il quale, nella relazione del 21 luglio 2016, testualmente Persona_1
descriveva lo stato clinico della danneggiata nel seguente modo: “… soggetto in condizioni generali scadute, allettata, in stato di coma;
non reagente alla stimolazione vocale né agli altri stimoli tattili
12 e/o dolorosi… esisti di trauma cranico – encefalico con frattura oSA del cranio e con emorragia ed edema cerebrale, con residua tetraparesi e stato vegetativo…”.
Di analogo contenuto anche il certificato sottoscritto dalla Dr.SA , primario presso la Persona_2
Fondazione Santa Lucia, ove la IG.ra veniva ricoverata, la quale in data 19 maggio 2015 CP_4 dichiarava “… paziente in stato vegetativo post traumatico, con vigilanza ridotta, fenomeno degli occhi di bambola presente in occhio destro, non valutabile in occhio sinistro per bulbo oculare fisso
e per persistente iniezione congiuntivale… riflessi pupillari torbidi…”.
Dall'esame della documentazione paSAta in rassegna nonché delle cartelle cliniche allegate alle difese attoree, emerge un quadro clinico caratterizzato dallo stato comatoso e vegetativo della ORa
, iniziato il giorno dell'incidente e durato sino alla data del decesso. CP_4
Si deve, quindi, ritenere che la ORa sia rimasta sempre in un persistente stato vegetativo, CP_4
comatoso, inattivo e passivo rispetto alle stimolazioni provenienti dall'esterno; né tantomeno la difesa attorea ha prodotto documentazione comprovante intervalli di lucidità e coscienza cognitiva rispetto allo stato comatoso in cui risulta che la IG.ra abbia versato sino alla data del decesso. CP_4
Ciò consente di escludere che la danneggiata abbia potuto percepire, nel tempo intercorso tra l'evento ed il decesso, il lucido approssimarsi della propria morte che, come sopra ricordato, costituisce il fondamento per il riconoscimento del danno de quo.
Tanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento e deve essere respinta.
3.1.3 Spese mediche
Nell'atto di citazione gli attori hanno quantificato la richiesta di rimborso per le spese sostenute - a fronte delle visite mediche specialistiche, degli interventi chirurgici, dei trasporti della paziente, delle copie delle cartelle cliniche, della fisioterapia e del contributo mensile corrisposto all'Associazione
Casa Iride - in Euro 59.085,63.
Detto importo è stato giudicato congruo dal CTU e pertanto la domanda risulta fondata e deve essere accolta.
3.2 Danni subiti jure proprio
3.2.1 Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Gli attori hanno avanzato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in conseguenza del decesso della propria congiunta.
Relativamente al danno da perdita del congiunto, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo sia del danno morale che di quello “dinamico – relazionale”; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed
13 intensità del vincolo affettivo, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza), nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Ed, infatti, l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il PE non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e PE fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. sent. n.
22397/2022).
Nel caso di specie, i ORi (marito della IG.ra ), Parte_1 Controparte_4 Parte_2
e (figli della IG.ra ) hanno prodotto agli atti un certificato
[...] Parte_3 Controparte_4
storico di stato di famiglia da cui risulta provato il vincolo parentale sussistente tra gli stessi e, dunque, la loro legittimazione attiva rispetto alla domanda avanzata. Stante lo stretto vincolo di parentela, il danno in parola può essere presunto.
Venendo alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle in uso presso questo tribunale (cfr. anche Cass. ordinanza n. 26300/2021), che tengono conto del rapporto di parentela
(potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto), dell'età del congiunto
(in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del PE), dell'età della vittima
(essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima), del rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto PE (correlando la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante) nonché della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (il danno da perdita di congiunto è sicuramente maggiore ove il PE rimanga solo, mentre sarà più facilmente sopportabile ove vi sia la presenza di altri familiari, anche se non conviventi).
Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fiSAto, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT - al 2025 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
14 Pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (valutato tenuto conto della data del decesso, 16.9.2019) può essere così valutato:
, di 58 anni, marito della deceduta, convivente (20 punti per relazione parentela;
2,5 Parte_1
punti per età vittima, di 57 anni;
2,5 punti per età del congiunto;
4 punti per convivenza;
3 punti per l'assenza di altri familiari conviventi = 32 punti x Euro 11.549,20): tot. Euro 369.574,40;
, di 27 anni, GL della deceduta, convivente (18 punti per relazione parentela;
2,5 Parte_2
punti per età vittima, di 57 anni;
4 punti per età del congiunto = 24,5 punti x Euro 11.549,20): tot.
Euro 282.955,40;
, di anni 34, figlio della deceduta, convivente (18 punti per relazione parentela;
2,5 Parte_3
punti per età vittima, di 57 anni;
3,5 punti per età del congiunto = 24 punti x Euro 11.549,20): tot.
Euro 277.180,80.
Deve poi aggiungersi che (cfr. CaSAzione civile sez. VI, 31/10/2019, n.28168) “Il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona gravemente ferita, e consistito tanto nell'apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il soggetto ferito sia venuto
a mancare. Ne consegue che se una persona venga dapprima ferita in conseguenza di un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, nella stima del danno patito jure proprio dai suoi familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia dalle apprensioni, dalle sofferenze
e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita”.
Ciò posto, in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso tra la data dell'evento e quella del decesso, del lungo stato di degenza in stato vegetativo della congiunta, dello stato di sofferenza, di turbamento e dei patemi d'animo subiti dagli attori a causa delle condizioni psico fisiche della ORa , si ritiene equo applicare alle liquidazioni anzidette una personalizzazione che tenga CP_4 conto delle ricadute sulla vita degli attori di tale periodo di tempo intercorso tra l'evento e l'esito finale.
L'importo liquidabile a favore del IG. deve essere quindi aumentato di 1/3, e così Parte_1
per euro 492.765,86, tenuto conto delle più rilevanti ripercussioni che la condizione di salute della moglie ha avuto sulla vita del marito.
Quanto ai figli, si ritiene equo un aumento di ¼, e così per Euro 353.694,25 in favore della IG.ra ed Euro 346.476,00 in favore del IG. (in ciò accogliendosi, per Parte_2 Parte_3
l'importo sopra citato, liquidato a titolo di maggiorazione equitativamente determinata, la domanda proposta dagli attori, i quali hanno chiesto, unitamente al danno da perdita del rapporto parentale,
15 anche il risarcimento del danno non patrimoniale “riflesso” patito dai prossimi congiunti di persona gravemente ferita, per il periodo intercorrente tra l'evento e l'exitus).
3.2.2 Spese per onoranze funebri
Il IG. ha dedotto di aver sostenuto le spese per le onoranze funebri della moglie Parte_1
, documentando in atti di aver sostenuto una spesa di euro 3.860,68 (cfr. doc. 56 Controparte_4
atto di cit.).
La relativa domanda è pertanto fondata e merita accoglimento.
3.2.3 Danno patrimoniale emergente occorso al IG. Parte_3
Il IG. , figlio della deceduta, ha dedotto di aver subito un danno patrimoniale da Parte_3
lucro ceSAnte, quantificato in Euro 9.000,00, in conseguenza delle gravi lesioni subite dalla madre che lo avrebbero costretto a rinunciare a proficue occasioni di lavoro all'estero.
La domanda non risulta provata, e va pertanto respinta, non essendo stata idoneamente documenta la perdita di occasioni lavorative maggiormente remunerative (con contestuale contrazione della propria capacità di guadagno) ed il nesso causale tra tale ipotetica perdita e l'evento oggetto di causa.
3.2.4 Danno biologico iure proprio
All'udienza del 11 novembre 2024 gli attori hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno biologico di natura psichica che, pertanto, non viene liquidato, così come le spese relative alle relazioni medico-legali di parte, stante la loro strumentalità rispetto alla domanda risarcitoria abbandonata.
3.3 Considerazioni conclusive
Per effetto dell'accertato concorso di colpa della ORa nella determinazione del Controparte_4
sinistro, tutte le somme sopra liquidate dovranno essere decurtate nella misura del 70%.
I danni complessivamente risarcibili ammontano quindi alle seguenti somme.
Euro 179.896,51 in favore di , di cui Parte_1
- euro 30.908,56, a titolo di quota parte, jure hereditatis, del danno biologico terminale e del danno patrimoniale per rimborso delle spese mediche (così calcolato: euro 250.000,00 per danno terminale
+ euro 59.085,63 per spese mediche = 309.085,63; somma ridotta del 70% per tenere conto del concorso di colpa, e così per euro 92.725,68, da ripartirsi tra i tre eredi in parti eguali tra loro, e così giungendosi all'importo di euro 30.908,56);
- euro 147.829,75 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (30% dell'importo di euro
492.765,86);
- euro 1.158,20 per rimborso spese funerarie (30% dell'importo di euro 3.860,68).
Euro 137.016,83 in favore di , di cui: Parte_2
16 - euro 30.908,56, a titolo di quota parte, jure hereditatis, del danno biologico terminale e del danno patrimoniale per rimborso delle spese mediche;
- euro 106.108,27 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (30% dell'importo di euro
353.694,25)
Euro 134.851,36 in favore di , di cui: Parte_3
- euro 30.908,56, a titolo di quota parte, jure hereditatis, del danno biologico terminale e del danno patrimoniale per rimborso delle spese mediche;
- euro 103.942,80 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (30% dell'importo di euro
346.476,00).
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro ceSAnte conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con aumento ex art. ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 in ragione del numero delle parti.
Lo scaglione viene individuato tenuto conto che (cfr. CaSAzione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367)
“In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del
17 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”.
Le spese delle CTU vengono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara che il sinistro è stato determinato per concorso di colpa di entrambe le parti ed in particolare nella misura del 70% dalla IG.ra e nella misura residuale del 30% dal Controparte_4
IG. Controparte_3
2) condanna le parti convenute in solido a pagare le seguenti somme, già ridotte in ragione dell'accertato concorso di colpa, oltre lucro ceSAnte calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo:
- Euro 179.896,51 in favore di;
Parte_1
- Euro 137.016,83 in favore di;
Parte_2
- Euro 134.851,36 in favore di;
Parte_3
3) condanna le parti convenute in solido a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in 22.564,80 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre a 1.713,00 euro a titolo di rimborso per spese non imponibili;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Roma, 16.3.2025
IL GIUDICE
(Dr.SA Daniela D'Auria)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.SA Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44394/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'11.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
13.1.2025 e vertente
TRA
, e , con il patrocinio dell'avv. Paolo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Paolucci
ATTORI
E
con il patrocinio dell'avv. Milena Liuzzi e dell'avv. Fabiola Controparte_1
Liuzzi
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO contumace
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI pare attrice (cfr. atto introduttivo, ma con abbandono della domanda quanto al danno biologico jure proprio)
“- accertare che il sinistro occorso in data 02 Aprile 2015 nelle condizioni di tempo e luogo sopra evidenziati si è verificato per esclusiva colpa del IG. conducente e proprietario Controparte_3 dell'autocarro Fiat TO tg. EA280SH, ed assicurato per la R.C.A. con la società Controparte_1
[...]
- accertare e dichiarare la connessione causale di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra CP_4
in conseguenza del sinistro de quo ed accertare e dichiarare che il decesso della medesima
[...]
avvenuto in data 16.09.2019 sia conseguenza del sinistro stesso;
1 - per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore degli Eredi della IG.ra , ovvero i IGg.ri , Controparte_4 Parte_1
e ciascuno per la quota parte di 1/3, a titolo di danni jure Parte_3 Parte_2
hereditatis. patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso e per i motivi specificati in premeSA, della somma di €.1.908.085,63= (euro unmilionenovecentoottomilaottantacinque/63), ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre interessi dall'evento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare la connessione causale di tutti i danni subiti e subendi dai IGg.ri PT
, e in conseguenza del sinistro de quo che ha
[...] Parte_3 Parte_2
determinato come conseguenza finale l'evento morte della congiunta e, per Controparte_4
l'effetto, altresì, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento: in favore del IG. a titolo di danni jure proprio, patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 nessuno escluso e per i motivi specificati in premeSA, della somma di €.540.816,15= (euro cinquecentoquarantamilaottocentosedici/15), in favore del IG. a titolo di danni jure proprio, patrimoniali e non patrimoniali Parte_3 nessuno escluso e per i motivi specificati in premeSA, della somma di €.319.732,67= (euro trecentodiciannovemilasettecentotrentadue/67), in favore della IG.ra a titolo di Parte_2
danni jure proprio, patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso e per i motivi specificati in premeSA, della somma di €.349.075,73= (euro trecentoquarantanovemilasetteantacinque/73), ovvero a quelle somme maggiori o minori ritenute di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre interessi dall'evento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Per la compagnia assicurativa (Comparsa di risposta)
“1) Accertata la responsabilità esclusiva della IG.ra nella determinazione del Controparte_4
sinistro verificatosi in Roma il giorno 2.04.2015 sulla via Litoranea anche ex art. 1227 cc comma II, respingere le domande avanzate dai IG.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in proprio e quali eredi della IG.ra , con ogni conseguenza di legge;
Controparte_4
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dai IG.ri PT
, e in proprio e quali eredi della IG.ra
[...] Parte_3 Parte_2 CP_4
determinare, in ogni caso, la quota di compartecipazione maggioritaria ascrivibile alla
[...]
IG.ra nella determinazione del sinistro occorso in Roma il 02.04.2015 ex art. 1227 Controparte_4
cc I comma, decurtando tale quota dagli eventuali danni eventualmente dovuti rideterminandoli, con
2 esclusione del danno iure proprio biologico e quello per spese mediche richiesto dalla IG.ra _2
in quanto già risarcito da , accertando tutti gli altri eventuali danni iuxta
[...] CP_5
alligata et probata con applicazione dei parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano, con ogni conseguenza di legge;
3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Spese Generali 15% IVA e Cpa nelle misure di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 , e – il primo, marito della IG,ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
, ed i secondi figli della predetta - hanno convenuto in giudizio e la
[...] Controparte_3 [...]
rispettivamente proprietario/conducente e compagnia assicurativa per Controparte_1 rca dell'autocarro Fiat TO tg EA280SH, chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del IG. conducente del veicolo antagonista, nel sinistro del 2.4.2015, la condanna dei CP_3
convenuti in solido al risarcimento dei danni, sia iure proprio che iure successionis.
A fondamento della domanda, hanno esposto che:
- in data 2.4.2015, alle h 11,30 circa, la IG.ra , alla guida del veicolo FO Ka tg EH 430 PP, CP_4
e con a bordo la GL , stava percorrendo la via Litoranea km 5+300, in direzione Parte_2
Ostia Lido;
- la IG.ra , dopo essersi accostata sulla destra, aveva iniziato una manovra di inversione, CP_4 quasi ultimata quando era stata violentemente urtata, sulla fiancata sinistra, dall'autocarro Fiat
TO, il quale, proveniente da tergo ad alta velocità, stava effettuando una vietata manovra di sorpasso, tanto che l'urto si era concretizzato sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella originariamente seguita dai due veicoli;
- all'esito dello scontro, la FO Ka aveva subito una spinta nel senso di avanzamento del furgone e verso sinistra, ed entrambi i veicoli, percorsi oltre 14 m sulla strada, erano infine fuoriusciti dalla carreggiata, adagiandosi sulla scarpata laterale;
- lo scontro era avvenuto peraltro in una strada a doppio senso di circolazione, suddiviso in due corsie, con linea continua di mezzeria e divieto di sorpasso;
la strada aveva andamento rettilineo e pianeggiante, pur preceduta da una curva di medio raggio con ampia visuale, il tutto con limite di velocità di 50 km all'ora;
- la responsabilità era ascrivibile integralmente al OR a fronte della velocità notevolmente CP_3
superiore al limite consentito, vista l'ampia visibilità di cui godeva, e la manovra di sorpasso non consentita;
3 - a causa del fortissimo urto, la ORa , pur indoSAndo le cinture di sicurezza, aveva subito CP_4 gravissime lesioni, ed era stata immediatamente portata presso il PS dell'Ospedale Forlanini, con diagnosi in ingresso di “Politrauma trauma cranico con emorragia ed edema cerebrale, pneumotorace sinistro fratture costali, frattura ala sacrale destra, frattura acetabolo destro, frattura ileo-ischio-pubica bilaterale”, ed era stata quindi sottoposta dapprima ad intervento di craniotomia,
e, successivamente, a ricalottamento del cranio con protesi di vetroresina;
- era seguito un lungo ricovero presso ospedali pubblici e privati, con successivi diversi interventi sulla IG.ra (la quale in data 19.5.2015 versava in “stato vegetativo post-traumatico con CP_4
vigilanza ridotta”);
- rimasta ricoverata, senza soluzione di continuità, per più di 4 anni, fino al 16.9.2019, la IG.ra
[...]
era infine deceduta in conseguenza dell'infortunio. CP_4
Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento dei seguenti danni: danni jure successionis premesso che, dopo il sinistro, la IG.ra era sopravvissuta per 4 anni e mezzo (1628 giorni), CP_4
dovevano risarcirsi i seguenti danni:
a) danno biologico terminale;
b) danno morale soggettivo (cd. danno catastrofale);
c) danno patrimoniale, correlato alle spese mediche sostenute (euro 59.085,63); danni jure proprio a) danno da perdita del rapporto parentale;
b) danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, per tutto il tempo durante il quale si era protratta la malattia;
c) danno biologico iure proprio, con relative spese per la consulenza di parte;
d) danno patrimoniale, per spese funerarie (sostenute dal IG. ) e da lucro ceSAnte Parte_1
(quanto al IG. ). Parte_3
1.2 L'assicurazione ha sostenuto, in via principale, che la responsabilità per il sinistro avrebbe dovuto esse ascritta interamente alla condotta di guida della IG.ra , a fronte dell'abnorme manovra CP_4
di inversione ad U su una strada a doppio senso circolazione ma con linea continua di mezzeria;
ha poi evidenziato che il furgone non aveva in corso una manovra di sorpasso, bensì aveva posto in essere una manovra di emergenza, di deviazione verso sinistra, per evitare l'impatto con la FO Ka.
In subordine ha dedotto il concorso di colpa dei due conducenti, evidenziando peraltro che la ORa
non faceva uso delle cinture di sicurezza, come poteva dedursi dalle lesioni riportate a CP_4
seguito del sinistro (zona frontale destra). Ha poi contestato nel quantum le pretese economiche, evidenziando peraltro che era già stata risarcita dalla , Parte_2 Controparte_6
4 assicuratore del veicolo FO KA sul quale la steSA viaggiava in veste di trasportata al momento del sinistro.
1.3 Dichiarata la contumacia del IG. assunte prove orali e disposta CTU medica, la causa è CP_3
stata trattenuta in decisione.
1.4 Con ordinanza del 20 gennaio 2024 la causa è stata rimeSA in istruttoria per una integrazione di
CTU.
1.5 All'udienza del 11 novembre 2024 gli attori hanno rinunciato alla domanda di risarcimento del danno biologico di natura psichica subito jure proprio e, per l'effetto, alla richiesta di CTU medico legale. Alla steSA udienza la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 2.4.2015, alle ore 11,30 circa, in Roma, sulla via
Litoranea, strada percorsa, con la medesima di direzione di marcia (dir. Ostia Lido) da entrambi i veicoli coinvolti (FO Ka tg EH 430 PP, condotta dalla IG.ra e con a bordo la GL CP_4
, e Fiat TO tg EA280SH, condotta dal IG. . Parte_2 Controparte_3
Dal verbale di sopralluogo redatto dalle Autorità intervenute si ricava che:
- l'evento si verificava sulla Via Litoranea, all'altezza del Km 5+300, su di un tratto rettilineo ad unica carreggiata a doppio senso di marcia, caratterizzato da linee continue di mezzeria e linee continue di margine, con limite di velocità di 50 Km/h;
- l'asfalto si presentava in buone condizioni, le condizioni meteo erano di cielo sereno ed il traffico normale;
- entrambi i veicoli si trovavano, nella posizione statica finale, fuori dalla sede stradale, nella macchia mediterranea posta oltre il margine della strada, sul lato sinistro (rispetto alla direzione di percorrenza di entrambi i veicoli). Il veicolo aveva, inoltre, la parte anteriore destra parzialmente CP_7 all'interno dello sportello anteriore sinistro e del parafango anteriore sinistro del veicolo FO Ka;
- sul manto stradale vi erano tracce di incisione ed abrasione gommosa, riconducibili al veicolo Fiat
TO, che iniziavano nella corsia opposta rispetto al senso di marcia percorso dall'autocarro e che proseguivano, ad andamento obliquo sinistrorso, fino alla fine del manto stradale;
- entrambi i veicoli rinvenuti sul luogo dell'evento presentavano ingenti danni materiali (FO KA:
“particolare deformazione rientrante dello sportello e del parafango anteriori sinistri, estroflessione del tetto, rottura del parabrezza e completa distruzione della parte anteriore, rottura e distacco gruppo ottico posteriore sinistro”; : “parziale distruzione della parte anteriore con CP_7
deformazione del cofano e di entrambi i parafanghi anteriori, afflosciamento del pneumatico anteriore destro e ammaccatura dello stesso cerchione, esplosione air-bag lato guida”).
5 Nell'immediatezza, il IG. ha dichiarato: “percorrevo la Via Litoranea provenendo da CP_3
Torvaianica e diretto a Lido di Ostia, quando giunto all'altezza del km 5300 notavo una FO Ka che all'improvviso invertiva il senso di marcia senza azionare indicatori di direzione e invadendo la linea di margine continua di mezzeria della carreggiata opposta. Faceva quindi inversione a U in presenza di linea di mezzeria continua, non potevo evitare l'urto…”.
Sono state poi raccolte le dichiarazioni del OR : “…percorrevo la Via Litoranea Testimone_1 provenendo da Lido di Ostia diretto a Torvaianica, quando giunto all'altezza del km 5300 in prossimità del I cancello notavo sul lato opposto al mio una FO Ka che percorreva la carreggiata in direzione Ostia Lido molto lentamente quasi completamente sul lato dx a ridosso della vegetazione.
Andando avanti dallo specchietto retrovisore vedevo la steSA vettura FO Ka che, reimmettendosi sulla carreggiata, veniva urtata violentemente da un furgone che sopraggiungeva nella carreggiata con direzione Lido di Ostia proveniente da Torvaianica…”.
La successiva dichiarazione scritta della ORa , trasportata sul veicolo FO Ka e Parte_2 GL della IG. , infine, così reca: “… mi trovavo a bordo del veicolo FO Ka targato CP_4
EH430PP, condotto da mia madre, , e percorrevamo Via Litoranea in Ostia con Controparte_4
direzione di marcia Ostia. Superato il 1° cancello, approfittando della presenza di un passo carrabile
e della distanza del furgone LI che ci seguiva da tergo, mia madre azionava l'indicatore di direzione sinistro ed effettuava manovra di svolta a sinistra. Durante l'effettuazione della manovra di svolta a sinistra venivamo colpiti violentemente dal furgone anzidetto che, inosservante del nostro movimento si era spostato a sinistra come se volesse effettuare una manovra di sorpasso…”.
Tale materiale istruttorio consente di ritenere provata la dinamica dell'incidente che può essere così ricostruita: la ORa , alla guida del veicolo FO Ka, dopo essersi accostata sulla Controparte_4 destra della carreggiata, effettuava una manovra di inversione ad “U” e veniva attinta sulla fiancata anteriore sinistra dal veicolo Fiat TO che sopraggiungeva dallo stesso senso di marcia. A seguito della collisione, la FO Ka subiva una spinta nel senso di avanzamento del furgone e verso sinistra;
percorsi altri 14 metri circa, entrambi i veicoli, infine, fuoruscivano dalla sede stradale, per arrestarsi all'interno della scarpata erbosa laterale.
Dall'esame delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti risulta accertata la violazione da parte della ORa degli artt. 40 e 154 CdS, per avere la steSA effettuato una manovra di Controparte_4
inversione del senso di marcia in presenza di striscia longitudinale continua, peraltro senza nemmeno assicurarsi di poter portare a termine la detta manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi (al riguardo, deve richiamarsi la dichiarazione resa dalla IG.ra , la quale ha riferito che la madre stava effettuando Parte_2
6 una manovra di svolta a sinistra quando era stata urtata dal veicolo che sopraggiungeva e che detto veicolo era già entrato nel campo visivo delle due donne prima dell'urto).
L'illegittima manovra di inversione è, altresì, confermata dal punto di impatto tra i due veicoli, che è possibile localizzare, sulla scorta della descrizione dei danni rilevati dai verbalizzanti nonché della documentazione fotografica depositata agli atti (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione), tra la parte anteriore del veicolo Fiat TO e la parte laterale anteriore sinistra del veicolo FO Ka, circostanza questa che conferma la posizione trasversale dell'autovettura rispetto all'asse stradale al momento dell'impatto.
Ferma tale grave ed acclarata responsabilità della IG.ra nella determinazione dell'evento, CP_4
deve tuttavia evidenziarsi che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza. (cfr. ex multis Cass 15434/2004)
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è esente da colpa neppure il conducente del veicolo Fiat
TO, la cui condotta ha causalmente contributo – seppure, come si vedrà, in misura minore - alla causazione del sinistro.
Ed infatti, l'esame dei danni subiti dalle due autovetture, siccome decritti dalle autorità nell'immediatezza dell'evento, unitamente alla circostanza che l'autovettura FO Ka, secondo quanto riferito dal teste si spostava sulla carreggiata “molto lentamente”, Testimone_1
suggeriscono che il IG. viaggiasse ad una velocità notevolmente superiore a quella Controparte_3
consentita sul tratto di strada intereSAto dal sinistro.
In particolare, gli agenti hanno rilevato (e la documentazione fotografica lo conferma) che il mezzo presentava la “parziale distruzione della parte anteriore con deformazione del cofano e CP_7 di entrambi i parafanghi anteriori” e che la FO Ka, di riflesso, riportava una “particolare deformazione rientrante dello sportello e del parafango anteriori sinistri, estroflessione del tetto, rottura del parabrezza e completa distruzione della parte anteriore, rottura e distacco gruppo ottico posteriore sinistro”.
Tali danni portano a ritenere che la velocità del mezzo Fiat TO fosse eccessiva, visto, che, a fronte dell'energia cinetica riconducibile alla velocità del furgone, il mezzo è stato rinvenuto con la parte anteriore destra parzialmente all'interno dello sportello anteriore sinistro e del parafango anteriore sinistro del veicolo FO Ka, spingendo tale ultimo veicolo per 14 metri in avanti prima di finire nella scarpata laterale.
A ciò si aggiunga che, essendosi il sinistro verificato su di un rettilineo, il conducente del veicolo Fiat
TO avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza e moderando la velocità, avvistare
7 tempestivamente la FO Ka e di conseguenza porre efficacemente in essere una manovra di emergenza idonea a scongiurare l'evento o quantomeno a ridurne IGnificativamente le conseguenze dannose. E ciò tanto più che non risulta in alcun modo che la manovra (pur del tutto imprudente) di inversione ad U sia stata estemporanea o improvvisa (di contro, il IG. sentito dai verbalizzanti, Tes_1 ha specificato che la FO Ka “percorreva la carreggiata in direzione Ostia Lido molto lentamente quasi completamente sul lato dx a ridosso della vegetazione”, ciò che rende ragione del fatto che sia da ritenersi improbabile – e comunque non provato - che la successiva manovra di inversione sia stata del tutto improvvisa, così da non consentire, per la sua imprevedibilità, alcun margine di efficace reazione).
Dall'esame congiunto di tali elementi, viste le condotte imprudenti rispettivamente ascrivibili, e ritenuta comunque preponderante la colpa della IG.ra , si ritiene che il convenuto abbia CP_4 concorso alla determinazione dell'evento nella misura del 30%, in violazione degli artt. 141 e 142
CdS.
Ai fini dell'art. 1227 c.c, la società convenuta ha contestato il mancato utilizzo dei mezzi di contenimento da parte della ORa . CP_4
Sul punto il CTU, rispondendo ad un puntuale quesito formulato da questo giudicante ha risposto :
“… tenuto conto della dinamica del trauma si ritengono le lesioni descritte (trauma cranico con frattura dell'osso temporale sinistro, emorragia ed edema cerebrale, pneumotorace sinistro, contusione polmonare, frattura scomposta del terzo medio di clavicola sinistra, frattura delle coste dalla II alla VII di sinistra, frattura dell'ala sacrale destra, frattura della branca ileo e ischio-pubica destra, frattura della branca ileo e ischio-pubica sinistra con sfondamento dell'acetabolo omolaterale) compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza…”.
Le predette conclusioni si condividono integralmente e risultano, peraltro, conformi alla tipologia di urto latero-frontale di particolare gravità, come nel caso di specie.
Il violento urto riportato dalla FO Ka nella parte laterale sinistra (lato guida) non sarebbe stato, infatti, in alcun modo attutito dall'uso della cintura di sicurezza, tenuto anche conto del fatto che il veicolo Fiat TO è stato trovato parzialmente all'interno dello sportello anteriore sinistro dell'autovettura e che, trattandosi appunto di urto laterale, il mezzo di contenimento non avrebbe in ogni caso potuto evitare l'urto della calotta cranica contro il montante dello sportello sinistro.
Peraltro, nell'immagine n. 8 di cui alle foto scattate dai verbalizzanti nell'immediatezza dell'evento, si evidenzia l'assenza delle cinture sul perno di scorrimento posto sul montante lato guidatore, segno che le medesime erano state tagliate. Né la circostanza che i VVFF, nella relazione di intervento, specifichino che la IG.ra non era incastrata porta a ritenere il contrario, bensì solo Controparte_4
che non era stato neceSArio estrarre la vittima dalle lamiere.
8
3.Sulla liquidazione del danno
3.1 Danni jure succesionis
Gli attori, quali eredi della IG.ra , hanno chiesto il risarcimento del danno, jure hereditatis, CP_4
in relazione al danno biologico terminale, al danno morale catastrofale ed al danno patrimoniale quanto alle spese mediche sostenute.
3.1.1. Sul danno biologico terminale
Sotto il profilo delle ripercussioni subite dalla IG.ra del Prete all'esito del sinistro deve rilevarsi che:
- a causa del sinistro del 2 aprile 2015 la IG.ra riportava un trauma cranico con Controparte_4
emorragia ed edema cerebrale, pneumotorace sinistro, fratture costali, frattura ala sacrale destra, frattura acetabolo destro, frattura ileo ischio pubica bilaterale, siccome rilevato all'ospedale San
Camillo Forlanini di Roma, ove si procedeva a craniotomia decompressiva emisferica destra e ad evacuazione dell'ematoma, successiva anastomosi ventricolo peritoneale, drenaggio liquorale per sospetto idrocefalo, successiva cranioplastica con posizionamento di protesi in vetroresina;
- la IG.ra restava degente presso l'ospedale San Camillo fino al 18 settembre 2015 (cfr. CP_4 diagnosi di dimissione “politrauma da incidente stradale (2 aprile 2015), severo trauma cranico ESA post traumatica contusioni emorragiche fronto temporali dx edema cerebrale craniotomia decompressiva cranioplastica idrocefalo con derivazione ventricolo peritoneale fistola carotido- cavernosa sin trattata con embolizzazione, logoftalmo OS stato vegetativo con minimi segni di coscienza trauma toracico frattura clavicola sin e costali multiple PNX contusioni polmonari insufficienza respiratoria post-traumatica tracheostomia frattura del bacino”), per poi essere ricoverata presso il Policlinico Gemelli di Roma fino 22 settembre 2015 e, successivamente, dal 22 settembre 2015, presso la casa di cura Santa Lucia di Roma, ove, all'ingresso, veniva rilevato “quadro motorio di tetraparesi rigida-spastica dx>sn, stato vegetativo, postumi di idrocefalo post traumatico derivato con stato di coma”;
- dimeSA in data 7 ottobre 2015 con diagnosi “stato vegetativo e tetraparesi postumi di idrocefalo post traumatico derivato con stato di coma”, seguiva il ricovero presso la casa di cura CP_8
di Roma dal 7 ottobre 2015 al 9 ottobre 2015, e successivo nuovo ricovero presso la
[...]
casa di cura Santa Lucia di Roma, ove restava degente dal 9 ottobre 2015 al 24 gennaio 2016;
- era poi dimeSA su richiesta dei familiari per intervento neurochirurgico, seguiva ricovero presso casa di cura dal 24 gennaio 2016 al 18 febbraio 2016, e, all'esito, nuova degenza presso CP_9
la casa di cura Santa Lucia di Roma dal 18 febbraio 2016 sino al 16 maggio 2016, quando veniva nuovamente dimeSA su richiesta dei familiari per intervento neurochirurgico, che veniva eseguito presso casa di cura ove la IG.ra rimaneva dal 16 maggio 2016 al 26 maggio CP_9 CP_4
2016 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione di gastrostomia e/ digiunostomia;
9 - seguivano ricoveri presso la casa di cura Santa Lucia di Roma dal 26 maggio 2016 e successivamente presso altri ospedali, il tutto senza soluzione di continuità fino alla data del decesso
(16 settembre 2019), eziologicamente riconducibile alle lesioni riportate in esito al sinistro.
Il CTU ha poi specificato che “il quadro clinico della IG.ra si poteva considerare CP_4
sostanzialmente invariato, e quindi stabilizzato, già al momento dell'evento traumatico, sino alla data dell'exitus”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, in via teorica (cfr. Cass. sent. n. 29492/2019, in parte motiva), alla lesione all'integrità psicofisica, determinata da sinistro, consegue un'alterazione peggiorativa delle condizioni del soggetto, inquadrabile nel concetto di “malattia”.
Si tratta di uno stato transeunte, destinato a ceSAre alternativamente:
a) all'esito del periodo di convalescenza, con la guarigione, ossia con il ripristino delle condizioni di salute anteriori o comunque senza reliquati invalidanti;
b) con la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute (invalidità permanente);
c) con la perdita totale della capacità biologica del soggetto conseguente al decesso.
Con specifico riferimento ai danni non patrimoniali già risarcibili alla vittima, e quindi trasmissibili
"jure hereditatis", il danno biologico cd. terminale si sostanzia nella lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psicofisica nel periodo intercorrente tra il sinistro e l'exitus, per tutto il periodo del decorso della patologia e fino al momento dell'inevitabile esito letale.
Nel caso di specie, all'esito del sinistro non si è assistiti ad una ipotesi in cui, dopo un periodo di stato patologico acuto, vi è stata guarigione, pur se con conseguenze invalidanti permanenti, ma, all'esito dei fatti del 2.4.2015, vi sono state inemendabili conseguenze letali, che hanno condotto al decesso della IG.ra . CP_4
Il termine finale della condizione patologica non è stata quindi l'intervenuta stabilizzazione delle minorate condizioni di capacità psicofisica, ma si è identificato nell'evento-morte, pur se ad una distanza di tempo considerevole.
Sebbene la lesione al bene salute che abbia conseguenze letali porti, di regola, al sopravvenire della morte a breve distanza di tempo, pare tuttavia doversi pervenire ad identiche conclusioni anche quando – come avvenuto nel caso di specie – l'exitus sia stato IGnificativamente distanziato, sotto il profilo temporale, dall'inziale lesione, e ciò a fronte di un quadro clinico della IG.ra rimasto CP_4 del tutto invariato sin dalla data dell'evento traumatico, non essendo mai uscita dalla fase acuta (non potendosi individuare, quale data a decorrere dalla quale la IG.ra era uscita dalla fase acuta, CP_4 quella di scioglimento della prognosi riservata: al riguardo, con il termine “prognosi riservata” ci si riferisce esclusivamente alle ipotesti in cui la prognosi non è possibile, in quanto non si è in grado di
10 prevedere le evoluzioni della malattia. Il fatto che la prognosi sia stata sciolta, tuttavia, non IGnifica che la condizione di salute della IG.ra si fosse stabilizzata, e la predetta, pur con una CP_4
condizione di minorata capacità psicofisica, potesse ritenersi aver superato il periodo transeunte di malattia grave. Di contro, le lesioni subite dalla predetta hanno portato, dopo un non breve periodo in cui il quadro clinico è rimasto sostanzialmente identico, all'ineluttabile e tragico esito fatale).
Tanto premesso, non può ritenersi liquidabile una voce compensativa dell'invalidità permanente, bensì, esclusivamente, l'invalidità temporanea, per tutto il tempo intercorso tra il sinistro e l'ineluttabile successivo esito fatale (1628 giorni).
Per la liquidazione di tale danno deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di CaSAzione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal
Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla CaSAzione, come espreSAmente affermato nella steSA pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'eIGenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Ciò posto, in applicazione delle citate tabelle, il danno per ITA deve liquidarsi in euro 212.047,00
(130,25 x 1628).
Tale importo deve tuttavia essere oggetto di aumento equitativo, tenuto conto che tale pregiudizio, pur temporaneo, è comunque stato massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. sent. n. 7923/2024:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è
11 risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”).
Si stima quindi equo liquidare l'importo complessivo di euro 250.000,00 in ragione delle circostanze del caso concreto e dei numerosi esami diagnostici ed interventi chirurgici cui è stata sottoposta la IG.ra . CP_4
3.1.2. Danno c.d “catastrofale”
Gli attori hanno avanzato richiesta di risarcimento del c.d. danno catastrofale in ragione del lasso di tempo intercorso tra le lesioni patite in conseguenza del sinistro ed il successivo exitus.
Come noto, la Corte di CaSAzione ha riconosciuto in più occasioni “…il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l'approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima steSA, nell'apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita… (cfr. ex multis Cass 12722/2015).
Nel caso di specie, dalla prima consulenza medica disposta in corso di causa si rileva che la paziente
“… trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, lo stesso giorno all'obiettività si rilevava anisocoria sn>dx con midriasi fiSA e anisociclia omolaterale, presenza di ferita lacero contusa in regione temporale destra e in regione malare sinistra. Si connetteva al RA, emodinamica ipotesa, si procedeva a minitoracotomia sinistra, veniva infusa;
alla consulenza neurochirurgica paziente comatosa, non risvegliabile… gli esiti del trauma hanno comportato tetraparesi rigida-spastica e stato vegetativo, dalla data del sinistro sino al momento dell'exitus (16 settembre 2019)”.
Le medesime osservazioni venivano formulate anche nel libello introduttivo e mutuate dalla relazione del CTP di parte, Prof. Dr. il quale, nella relazione del 21 luglio 2016, testualmente Persona_1
descriveva lo stato clinico della danneggiata nel seguente modo: “… soggetto in condizioni generali scadute, allettata, in stato di coma;
non reagente alla stimolazione vocale né agli altri stimoli tattili
12 e/o dolorosi… esisti di trauma cranico – encefalico con frattura oSA del cranio e con emorragia ed edema cerebrale, con residua tetraparesi e stato vegetativo…”.
Di analogo contenuto anche il certificato sottoscritto dalla Dr.SA , primario presso la Persona_2
Fondazione Santa Lucia, ove la IG.ra veniva ricoverata, la quale in data 19 maggio 2015 CP_4 dichiarava “… paziente in stato vegetativo post traumatico, con vigilanza ridotta, fenomeno degli occhi di bambola presente in occhio destro, non valutabile in occhio sinistro per bulbo oculare fisso
e per persistente iniezione congiuntivale… riflessi pupillari torbidi…”.
Dall'esame della documentazione paSAta in rassegna nonché delle cartelle cliniche allegate alle difese attoree, emerge un quadro clinico caratterizzato dallo stato comatoso e vegetativo della ORa
, iniziato il giorno dell'incidente e durato sino alla data del decesso. CP_4
Si deve, quindi, ritenere che la ORa sia rimasta sempre in un persistente stato vegetativo, CP_4
comatoso, inattivo e passivo rispetto alle stimolazioni provenienti dall'esterno; né tantomeno la difesa attorea ha prodotto documentazione comprovante intervalli di lucidità e coscienza cognitiva rispetto allo stato comatoso in cui risulta che la IG.ra abbia versato sino alla data del decesso. CP_4
Ciò consente di escludere che la danneggiata abbia potuto percepire, nel tempo intercorso tra l'evento ed il decesso, il lucido approssimarsi della propria morte che, come sopra ricordato, costituisce il fondamento per il riconoscimento del danno de quo.
Tanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento e deve essere respinta.
3.1.3 Spese mediche
Nell'atto di citazione gli attori hanno quantificato la richiesta di rimborso per le spese sostenute - a fronte delle visite mediche specialistiche, degli interventi chirurgici, dei trasporti della paziente, delle copie delle cartelle cliniche, della fisioterapia e del contributo mensile corrisposto all'Associazione
Casa Iride - in Euro 59.085,63.
Detto importo è stato giudicato congruo dal CTU e pertanto la domanda risulta fondata e deve essere accolta.
3.2 Danni subiti jure proprio
3.2.1 Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Gli attori hanno avanzato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in conseguenza del decesso della propria congiunta.
Relativamente al danno da perdita del congiunto, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo sia del danno morale che di quello “dinamico – relazionale”; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed
13 intensità del vincolo affettivo, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza), nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
Ed, infatti, l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il PE non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e PE fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. sent. n.
22397/2022).
Nel caso di specie, i ORi (marito della IG.ra ), Parte_1 Controparte_4 Parte_2
e (figli della IG.ra ) hanno prodotto agli atti un certificato
[...] Parte_3 Controparte_4
storico di stato di famiglia da cui risulta provato il vincolo parentale sussistente tra gli stessi e, dunque, la loro legittimazione attiva rispetto alla domanda avanzata. Stante lo stretto vincolo di parentela, il danno in parola può essere presunto.
Venendo alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle in uso presso questo tribunale (cfr. anche Cass. ordinanza n. 26300/2021), che tengono conto del rapporto di parentela
(potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto), dell'età del congiunto
(in quanto il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del PE), dell'età della vittima
(essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima), del rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto PE (correlando la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante) nonché della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (il danno da perdita di congiunto è sicuramente maggiore ove il PE rimanga solo, mentre sarà più facilmente sopportabile ove vi sia la presenza di altri familiari, anche se non conviventi).
Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il “valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale” che è stato fiSAto, in via equitativa, nella somma di € 11.549,20 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT - al 2025 dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
14 Pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (valutato tenuto conto della data del decesso, 16.9.2019) può essere così valutato:
, di 58 anni, marito della deceduta, convivente (20 punti per relazione parentela;
2,5 Parte_1
punti per età vittima, di 57 anni;
2,5 punti per età del congiunto;
4 punti per convivenza;
3 punti per l'assenza di altri familiari conviventi = 32 punti x Euro 11.549,20): tot. Euro 369.574,40;
, di 27 anni, GL della deceduta, convivente (18 punti per relazione parentela;
2,5 Parte_2
punti per età vittima, di 57 anni;
4 punti per età del congiunto = 24,5 punti x Euro 11.549,20): tot.
Euro 282.955,40;
, di anni 34, figlio della deceduta, convivente (18 punti per relazione parentela;
2,5 Parte_3
punti per età vittima, di 57 anni;
3,5 punti per età del congiunto = 24 punti x Euro 11.549,20): tot.
Euro 277.180,80.
Deve poi aggiungersi che (cfr. CaSAzione civile sez. VI, 31/10/2019, n.28168) “Il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona gravemente ferita, e consistito tanto nell'apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il soggetto ferito sia venuto
a mancare. Ne consegue che se una persona venga dapprima ferita in conseguenza di un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, nella stima del danno patito jure proprio dai suoi familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia dalle apprensioni, dalle sofferenze
e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita”.
Ciò posto, in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso tra la data dell'evento e quella del decesso, del lungo stato di degenza in stato vegetativo della congiunta, dello stato di sofferenza, di turbamento e dei patemi d'animo subiti dagli attori a causa delle condizioni psico fisiche della ORa , si ritiene equo applicare alle liquidazioni anzidette una personalizzazione che tenga CP_4 conto delle ricadute sulla vita degli attori di tale periodo di tempo intercorso tra l'evento e l'esito finale.
L'importo liquidabile a favore del IG. deve essere quindi aumentato di 1/3, e così Parte_1
per euro 492.765,86, tenuto conto delle più rilevanti ripercussioni che la condizione di salute della moglie ha avuto sulla vita del marito.
Quanto ai figli, si ritiene equo un aumento di ¼, e così per Euro 353.694,25 in favore della IG.ra ed Euro 346.476,00 in favore del IG. (in ciò accogliendosi, per Parte_2 Parte_3
l'importo sopra citato, liquidato a titolo di maggiorazione equitativamente determinata, la domanda proposta dagli attori, i quali hanno chiesto, unitamente al danno da perdita del rapporto parentale,
15 anche il risarcimento del danno non patrimoniale “riflesso” patito dai prossimi congiunti di persona gravemente ferita, per il periodo intercorrente tra l'evento e l'exitus).
3.2.2 Spese per onoranze funebri
Il IG. ha dedotto di aver sostenuto le spese per le onoranze funebri della moglie Parte_1
, documentando in atti di aver sostenuto una spesa di euro 3.860,68 (cfr. doc. 56 Controparte_4
atto di cit.).
La relativa domanda è pertanto fondata e merita accoglimento.
3.2.3 Danno patrimoniale emergente occorso al IG. Parte_3
Il IG. , figlio della deceduta, ha dedotto di aver subito un danno patrimoniale da Parte_3
lucro ceSAnte, quantificato in Euro 9.000,00, in conseguenza delle gravi lesioni subite dalla madre che lo avrebbero costretto a rinunciare a proficue occasioni di lavoro all'estero.
La domanda non risulta provata, e va pertanto respinta, non essendo stata idoneamente documenta la perdita di occasioni lavorative maggiormente remunerative (con contestuale contrazione della propria capacità di guadagno) ed il nesso causale tra tale ipotetica perdita e l'evento oggetto di causa.
3.2.4 Danno biologico iure proprio
All'udienza del 11 novembre 2024 gli attori hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno biologico di natura psichica che, pertanto, non viene liquidato, così come le spese relative alle relazioni medico-legali di parte, stante la loro strumentalità rispetto alla domanda risarcitoria abbandonata.
3.3 Considerazioni conclusive
Per effetto dell'accertato concorso di colpa della ORa nella determinazione del Controparte_4
sinistro, tutte le somme sopra liquidate dovranno essere decurtate nella misura del 70%.
I danni complessivamente risarcibili ammontano quindi alle seguenti somme.
Euro 179.896,51 in favore di , di cui Parte_1
- euro 30.908,56, a titolo di quota parte, jure hereditatis, del danno biologico terminale e del danno patrimoniale per rimborso delle spese mediche (così calcolato: euro 250.000,00 per danno terminale
+ euro 59.085,63 per spese mediche = 309.085,63; somma ridotta del 70% per tenere conto del concorso di colpa, e così per euro 92.725,68, da ripartirsi tra i tre eredi in parti eguali tra loro, e così giungendosi all'importo di euro 30.908,56);
- euro 147.829,75 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (30% dell'importo di euro
492.765,86);
- euro 1.158,20 per rimborso spese funerarie (30% dell'importo di euro 3.860,68).
Euro 137.016,83 in favore di , di cui: Parte_2
16 - euro 30.908,56, a titolo di quota parte, jure hereditatis, del danno biologico terminale e del danno patrimoniale per rimborso delle spese mediche;
- euro 106.108,27 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (30% dell'importo di euro
353.694,25)
Euro 134.851,36 in favore di , di cui: Parte_3
- euro 30.908,56, a titolo di quota parte, jure hereditatis, del danno biologico terminale e del danno patrimoniale per rimborso delle spese mediche;
- euro 103.942,80 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (30% dell'importo di euro
346.476,00).
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro ceSAnte conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con aumento ex art. ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 in ragione del numero delle parti.
Lo scaglione viene individuato tenuto conto che (cfr. CaSAzione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367)
“In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del
17 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”.
Le spese delle CTU vengono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara che il sinistro è stato determinato per concorso di colpa di entrambe le parti ed in particolare nella misura del 70% dalla IG.ra e nella misura residuale del 30% dal Controparte_4
IG. Controparte_3
2) condanna le parti convenute in solido a pagare le seguenti somme, già ridotte in ragione dell'accertato concorso di colpa, oltre lucro ceSAnte calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo:
- Euro 179.896,51 in favore di;
Parte_1
- Euro 137.016,83 in favore di;
Parte_2
- Euro 134.851,36 in favore di;
Parte_3
3) condanna le parti convenute in solido a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in 22.564,80 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre a 1.713,00 euro a titolo di rimborso per spese non imponibili;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Roma, 16.3.2025
IL GIUDICE
(Dr.SA Daniela D'Auria)
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