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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2024, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 24056/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24056/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIAMBELLUCA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. MASSOCCHI ANNAMARIA, elettivamente domiciliata tramite PEC
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRIPPOLI Controparte_1 C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliata in Corsico, VIA SEBASTIANO CABOTO, 23
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in accoglimento del ricorso, condannare la convenuta al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. della somma di Euro 16.610,05 = (Euro 14.136,72 per la fase giudiziale ed Parte_1
Euro 2.473,33 per la fase stragiudiziale) per le competenze professionali per la causale di cui in narrativa del ricorso stesso, comprensivo di spese generali e CPA come per legge, oltre alle spese e competenze professionali del presente giudizio.
Salvo ogni altro diritto, come da nota spese che si deposita.
Con sentenza immediatamente esecutiva. In via istruttoria, si chiede fin da ora: - ammettersi l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli dal numero 1 al numero 14 della premessa, tutti da intendersi preceduti dall'espressione “vero che”.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Con osservanza.
pagina 1 di 6 Per parte resistente:
Parte resistente ha precisato come da fogli di p.c. scannerizzati da aversi qui integralmente ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificati ha convenuto in giudizio allegando che: Parte_1 Controparte_1
- la ricorrente aveva svolto, in qualità di avvocato, prestazioni professionali a favore della sig.ra
[...]
relativamente ad una pratica nella quale quest'ultima era stata convenuta in giudizio avanti CP_1
il Tribunale di Milano (R.G. 35655/2021) dai sig.ri e dalla Parte_2 Parte_3 Parte_4
società " , con atto di citazione notificatole in data Controparte_2
28 luglio 2021;
- controparte aveva agito per avere in restituzione dalla sig.ra la complessiva somma di CP_1
Euro 121.576,59;
- la ricorrente aveva svolto attività giudiziale sia per la fase introduttiva sia per la fase istruttoria;
- inoltre la fase giudiziale era stata preceduta da un'attività stragiudiziale iniziata il 29 luglio 2019 e che quindi complessivamente l'intera attività si era protratta per circa 3 anni e 6 mesi;
- in seguito alla missiva ricevuta dalla resistente in data 14 novembre 2022, veniva inviato in data 23 novembre 2022, unitamente alla Collega, Avv. Massocchi, la PEC di dismissione del mandato, con allegato avviso di pagamento emesso dall'Avv. Massocchi per un importo totale di Euro 14.136,72;
- in data 12 dicembre 2022, non avendo avuto alcun riscontro alla PEC, veniva inviato un sollecito;
- la resistente rispondeva con una email in data 13 dicembre 2022 chiedendo di ripensarci e collaborare con il collega PO e chiedendo che la parcella dell'avv. Massocchi "venisse validata dagli organi giurisdizionali competenti";
- in data 2 marzo 2023, la Collega incaricata dall'Avv. invitava Persona_1 Pt_1 [...]
in quanto imprenditore, ad una negoziazione assistita relativa ai due avvisi di pagamento;
CP_1
- a detta negoziazione la resistente non era intervenuta, sostenendo invece trattarsi di una consumatrice;
- in data 5 aprile 2023 la ricorrente riceveva dall'Ordine degli Avvocati di Milano richiesta di tentativo di conciliazione unitamente a un esposto, entrambi predisposti dall'Avv. PO incaricato da
[...]
CP_1
- il tentativo di conciliazione dava esito negativo.
Parte ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 6 “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in accoglimento del ricorso, condannare la convenuta al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. della somma di Euro 16.610,05 (Euro 14.136,72 per la fase giudiziale ed Parte_1
Euro 2.473,33 per la fase stragiudiziale) per le competenze professionali per la causale di cui in narrativa, comprensivo di spese generali e CPA come per legge, oltre alle spese ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.
Con sentenza immediatamente esecutiva.
In via istruttoria, si chiede fin da ora: - ammettersi l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli dal numero 1 al numero 14 della premessa, tutti da intendersi preceduti dall'espressione “vero che””;
1).1 Si è costituita la resistente contestando le pretese della ricorrente e ritenendo, invece, corretto il riconoscimento della somma complessiva di € 4.180,00, al lordo dell'acconto versato di € 1.000,00.
Parte resistente ha eccepito il non corretto svolgimento dell'attività resa dalla parte ricorrente nel giudizio di merito e in particolare:
- la non debenza di alcun compenso per la fase decisoria;
- l'omesso deposito della prima memoria 183 c. 6 c.p.c.;
- l'omessa predisposizione del preventivo in violazione dell'art. 13 comma 5 della legge 247/2012;
- errori nella predisposizione degli atti che avevano comportato un esito comunque svantaggioso per la resistente.
1).2 Il giudice istruttore successivamente alla prima udienza rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Esaurita la discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2) Dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue.
Pacifico, in quanto non contestato, che la parte ricorrente abbia svolto attività difensiva in favore della resistente nell'ambito del giudizio r.g. 35655/2021 concluso con sentenza del Tribunale di Milano del
26 ottobre 2023.
Altrettanto documentale è la circostanza per cui la parte ricorrente può ottenere la liquidazione esclusivamente per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Analizzando il D.M. 55/2014 aggiornato con le modifiche intervenute con il D.M. n. 147 del pagina 3 di 6 13/08/2022, il compenso spettante alla parte ricorrente, in astratto, è così individuabile:
- scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00: fase di studio da € 1.276,00 (min) ad € 3.828,00 (max); fase introduttiva da € 814,00 ad € 2.442,00; fase istruttoria da € 2.835,00 ad € 8.505,00.
Applicando i valori medi, il compenso astrattamente dovuto alla parte ricorrente risulterebbe essere pari ad € 9.850,00.
Ritiene il Tribunale, alla luce della complessità della controversia, del risultato comunque non del tutto negativo per la resistente, tenuto conto che la stessa:
- si è vista soccombente solo parzialmente rispetto alle domande attoree del giudizio 35655/2021;
- si è vista vincitrice rispetto alla domanda riconvenzionale svolta dal procuratore costituito avv.to attuale ricorrente Parte_1
come sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della parte ricorrente dei valori medi dei compensi fatta salva la fase istruttoria, tenuto conto del deposito di due memorie 183 c. 6 c.p.c. e della assenza di una specifica attività istruttoria.
Conseguentemente il Tribunale liquida in favore dell'avv.to un compenso per Parte_1 complessivi € 7.015,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge e per l'effetto condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la complessiva somma, a titolo di onorari giudiziali, di € 7.015,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
Rispetto agli onorari per la fase stragiudiziale, l'art. 18 D.M. 55/14 prevede che “I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.
Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.”.
L'art. 19 specifica che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella
pagina 4 di 6 allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.”.
Infine l'art. 20 aggiunge che “
1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è (…) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è (…) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Secondo le tabelle, tenuto conto del valore della causa oggetto del presente giudizio, il compenso medio spettante alla parte ricorrente sarebbe pari ad € 4.536,00. Tenuto conto della relativa importanza dell'opera svolta prima della fase giudiziale, nonché delle caratteristiche delle attività (cfr. in particolare i docc. 1, 2, 20 e 21 di parte ricorrente), ritiene il Tribunale come tale valore debba essere ridotto dell'importo massimo concesso dalla legge ossia del 50%, riconoscendo quindi alla parte ricorrente la complessiva somma di € 2.268,00 oltre accessori come per legge.
Tuttavia risulta dalle difese della parte resistente come abbia anticipato la somma di € Controparte_1
1.000,00 a titolo di acconto. Circostanza che non risulta essere stata specificamente contestata.
Conseguentemente il Tribunale condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente, a titolo di compensi per la fase stragiudiziale, la somma di € 1.268,00 oltre accessori come per legge.
3) Tenuto conto del parziale riconoscimento delle domande di parte ricorrente, ritiene il Tribunale come sussistano i presupposti per compensare tra le parti il 50% delle spese di lite condannando la parte resistente a rifondere il restante 50%.
Conseguentemente il Tribunale condanna a rifondere a il 50% delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la complessiva somma, a titolo di onorari giudiziali, di € 7.015,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge;
pagina 5 di 6
2. condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente, a titolo di compensi per la fase stragiudiziale, la somma di € 1.268,00 oltre accessori come per legge;
3. compensa tra le parti il 50% delle spese di lite e per l'effetto
4. condanna a rifondere a il 50% delle spese di lite sostenute per il Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 2 aprile 2024
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24056/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIAMBELLUCA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. MASSOCCHI ANNAMARIA, elettivamente domiciliata tramite PEC
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRIPPOLI Controparte_1 C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliata in Corsico, VIA SEBASTIANO CABOTO, 23
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in accoglimento del ricorso, condannare la convenuta al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. della somma di Euro 16.610,05 = (Euro 14.136,72 per la fase giudiziale ed Parte_1
Euro 2.473,33 per la fase stragiudiziale) per le competenze professionali per la causale di cui in narrativa del ricorso stesso, comprensivo di spese generali e CPA come per legge, oltre alle spese e competenze professionali del presente giudizio.
Salvo ogni altro diritto, come da nota spese che si deposita.
Con sentenza immediatamente esecutiva. In via istruttoria, si chiede fin da ora: - ammettersi l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli dal numero 1 al numero 14 della premessa, tutti da intendersi preceduti dall'espressione “vero che”.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Con osservanza.
pagina 1 di 6 Per parte resistente:
Parte resistente ha precisato come da fogli di p.c. scannerizzati da aversi qui integralmente ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ritualmente notificati ha convenuto in giudizio allegando che: Parte_1 Controparte_1
- la ricorrente aveva svolto, in qualità di avvocato, prestazioni professionali a favore della sig.ra
[...]
relativamente ad una pratica nella quale quest'ultima era stata convenuta in giudizio avanti CP_1
il Tribunale di Milano (R.G. 35655/2021) dai sig.ri e dalla Parte_2 Parte_3 Parte_4
società " , con atto di citazione notificatole in data Controparte_2
28 luglio 2021;
- controparte aveva agito per avere in restituzione dalla sig.ra la complessiva somma di CP_1
Euro 121.576,59;
- la ricorrente aveva svolto attività giudiziale sia per la fase introduttiva sia per la fase istruttoria;
- inoltre la fase giudiziale era stata preceduta da un'attività stragiudiziale iniziata il 29 luglio 2019 e che quindi complessivamente l'intera attività si era protratta per circa 3 anni e 6 mesi;
- in seguito alla missiva ricevuta dalla resistente in data 14 novembre 2022, veniva inviato in data 23 novembre 2022, unitamente alla Collega, Avv. Massocchi, la PEC di dismissione del mandato, con allegato avviso di pagamento emesso dall'Avv. Massocchi per un importo totale di Euro 14.136,72;
- in data 12 dicembre 2022, non avendo avuto alcun riscontro alla PEC, veniva inviato un sollecito;
- la resistente rispondeva con una email in data 13 dicembre 2022 chiedendo di ripensarci e collaborare con il collega PO e chiedendo che la parcella dell'avv. Massocchi "venisse validata dagli organi giurisdizionali competenti";
- in data 2 marzo 2023, la Collega incaricata dall'Avv. invitava Persona_1 Pt_1 [...]
in quanto imprenditore, ad una negoziazione assistita relativa ai due avvisi di pagamento;
CP_1
- a detta negoziazione la resistente non era intervenuta, sostenendo invece trattarsi di una consumatrice;
- in data 5 aprile 2023 la ricorrente riceveva dall'Ordine degli Avvocati di Milano richiesta di tentativo di conciliazione unitamente a un esposto, entrambi predisposti dall'Avv. PO incaricato da
[...]
CP_1
- il tentativo di conciliazione dava esito negativo.
Parte ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 6 “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in accoglimento del ricorso, condannare la convenuta al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. della somma di Euro 16.610,05 (Euro 14.136,72 per la fase giudiziale ed Parte_1
Euro 2.473,33 per la fase stragiudiziale) per le competenze professionali per la causale di cui in narrativa, comprensivo di spese generali e CPA come per legge, oltre alle spese ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.
Con sentenza immediatamente esecutiva.
In via istruttoria, si chiede fin da ora: - ammettersi l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli dal numero 1 al numero 14 della premessa, tutti da intendersi preceduti dall'espressione “vero che””;
1).1 Si è costituita la resistente contestando le pretese della ricorrente e ritenendo, invece, corretto il riconoscimento della somma complessiva di € 4.180,00, al lordo dell'acconto versato di € 1.000,00.
Parte resistente ha eccepito il non corretto svolgimento dell'attività resa dalla parte ricorrente nel giudizio di merito e in particolare:
- la non debenza di alcun compenso per la fase decisoria;
- l'omesso deposito della prima memoria 183 c. 6 c.p.c.;
- l'omessa predisposizione del preventivo in violazione dell'art. 13 comma 5 della legge 247/2012;
- errori nella predisposizione degli atti che avevano comportato un esito comunque svantaggioso per la resistente.
1).2 Il giudice istruttore successivamente alla prima udienza rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Esaurita la discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2) Dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue.
Pacifico, in quanto non contestato, che la parte ricorrente abbia svolto attività difensiva in favore della resistente nell'ambito del giudizio r.g. 35655/2021 concluso con sentenza del Tribunale di Milano del
26 ottobre 2023.
Altrettanto documentale è la circostanza per cui la parte ricorrente può ottenere la liquidazione esclusivamente per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Analizzando il D.M. 55/2014 aggiornato con le modifiche intervenute con il D.M. n. 147 del pagina 3 di 6 13/08/2022, il compenso spettante alla parte ricorrente, in astratto, è così individuabile:
- scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00: fase di studio da € 1.276,00 (min) ad € 3.828,00 (max); fase introduttiva da € 814,00 ad € 2.442,00; fase istruttoria da € 2.835,00 ad € 8.505,00.
Applicando i valori medi, il compenso astrattamente dovuto alla parte ricorrente risulterebbe essere pari ad € 9.850,00.
Ritiene il Tribunale, alla luce della complessità della controversia, del risultato comunque non del tutto negativo per la resistente, tenuto conto che la stessa:
- si è vista soccombente solo parzialmente rispetto alle domande attoree del giudizio 35655/2021;
- si è vista vincitrice rispetto alla domanda riconvenzionale svolta dal procuratore costituito avv.to attuale ricorrente Parte_1
come sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della parte ricorrente dei valori medi dei compensi fatta salva la fase istruttoria, tenuto conto del deposito di due memorie 183 c. 6 c.p.c. e della assenza di una specifica attività istruttoria.
Conseguentemente il Tribunale liquida in favore dell'avv.to un compenso per Parte_1 complessivi € 7.015,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge e per l'effetto condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la complessiva somma, a titolo di onorari giudiziali, di € 7.015,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge.
Rispetto agli onorari per la fase stragiudiziale, l'art. 18 D.M. 55/14 prevede che “I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.
Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.”.
L'art. 19 specifica che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella
pagina 4 di 6 allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.”.
Infine l'art. 20 aggiunge che “
1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è (…) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è (…) liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Secondo le tabelle, tenuto conto del valore della causa oggetto del presente giudizio, il compenso medio spettante alla parte ricorrente sarebbe pari ad € 4.536,00. Tenuto conto della relativa importanza dell'opera svolta prima della fase giudiziale, nonché delle caratteristiche delle attività (cfr. in particolare i docc. 1, 2, 20 e 21 di parte ricorrente), ritiene il Tribunale come tale valore debba essere ridotto dell'importo massimo concesso dalla legge ossia del 50%, riconoscendo quindi alla parte ricorrente la complessiva somma di € 2.268,00 oltre accessori come per legge.
Tuttavia risulta dalle difese della parte resistente come abbia anticipato la somma di € Controparte_1
1.000,00 a titolo di acconto. Circostanza che non risulta essere stata specificamente contestata.
Conseguentemente il Tribunale condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente, a titolo di compensi per la fase stragiudiziale, la somma di € 1.268,00 oltre accessori come per legge.
3) Tenuto conto del parziale riconoscimento delle domande di parte ricorrente, ritiene il Tribunale come sussistano i presupposti per compensare tra le parti il 50% delle spese di lite condannando la parte resistente a rifondere il restante 50%.
Conseguentemente il Tribunale condanna a rifondere a il 50% delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la complessiva somma, a titolo di onorari giudiziali, di € 7.015,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge;
pagina 5 di 6
2. condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente, a titolo di compensi per la fase stragiudiziale, la somma di € 1.268,00 oltre accessori come per legge;
3. compensa tra le parti il 50% delle spese di lite e per l'effetto
4. condanna a rifondere a il 50% delle spese di lite sostenute per il Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 2 aprile 2024
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
pagina 6 di 6