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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16480/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16480/2024
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per essuno Parte_1
Per 'avv. GALLI LUCA , oggi sostituito dall'avv. PAOLA ALTENI Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Mariateresa Vicino .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Alteni precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente ed allegato al presente verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16480/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 P.IVA_1
NEGRO NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA GABRIELE GUGLIELMI 6 SALERNO presso il difensore avv. DEL NEGRO NICOLA
ATTORE/I OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI LUCA e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via S.Fermo d. Battaglia, 1/E 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. GALLI LUCA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3497/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 4.3.2024, di pagamento della somma di € 13.831,27 oltre interessi e spese della procedura monitoria, importo capitale a titolo di compensi per l'attività di consulenza per servizi immobiliari resi in favore dell'opponente, chiedendo: - in via preliminare di dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di
Roma; nel merito, in via principale di dichiarare inesistente, inammissibile, nullo ed inefficace e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, ove riconosciuto un diritto di credito della società opposta, di rideterminare gli importi secondo quanto accertato in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 4 Con Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna di
[...] al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Parte_2
13.831,27 oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo, ovvero di altra somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa con vittoria di compensi per entrambi i procedimenti, spese generali 15%, IVA e CPA.
Istruita la causa con deposito di memorie 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'odierna udienza il procuratore presente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.; il giudice decide con sentenza dandone lettura in udienza.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il pagamento dei compensi portati dalla fattura n.
Con 296/2023 (doc. 1 fasc. mon.) per attività di consulenza prestata da a favore di Pt_1
In particolare, grazie all'attività prestata dalla convenuta opposta l'opponente stipulava dapprima un contratto di locazione in data 2.08.2021 (doc. 1 comparsa) - la cui fattura veniva integralmente saldata
(doc. 2 comparsa) - e, successivamente, in data 8.2.2023, sempre avvalendosi della
Con consulenza/intermediazione della un patto aggiuntivo al predetto contratto (doc. 3 comparsa), per la quale l'opposta emetteva relativa fattura n. 296/2023 (doc. 1 fasc. monitorio), rimasta impagata ed azionata in sede monitoria.
L'opponente non contesta l'attività di consulenza per servizi immobiliari prestata dalla JJL in suo favore, eccependo soltanto, in via preliminare, l'incompetenza per territorio di Codesto Tribunale e, nel merito, la carenza di prova allegata dall'opposta (sulla scorta del fatto che la fattura sarebbe insufficiente a provare il credito), nonché l'inesattezza dell'ammontare del debito ingiunto, sulla base di presunti versamenti di acconto riferibili alla fattura n. 256/2023 che la stessa avrebbe eseguito in favore dell'opposta nelle more del presente giudizio.
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale non può essere accolta, dovendosi considerare tamquam non esset, in quanto incompleta (avendo l'opponente contestato solo uno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.) ed essendo comunque il
Tribunale di Milano competente ex art. 20 c.p.c. trattandosi di un credito portabile ex art. 1182 c.c.
Le eccezioni di merito devono essere rigettate, trattandosi di eccezioni generiche e prive di riscontro,
Con avendo peraltro l'opponente riconosciuto l'attività svolta da in suo favore anche con riferimento al patto aggiunto al contratto di locazione, come emerge dalla corrispondenza inter partes di cui al doc. 4 fasc. conv. e non essendo stata fornita prova alcuna circa il pagamento di acconti relativi alla fattura azionata in via monitoria nelle more del giudizio.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, di conseguenza, essere integralmente confermato, non essendo la pagina 3 di 4 pronuncia condannatoria inibita dalle misure protettive nei confronti della società debitrice.
Il carattere meramente dilatorio dell'odierna opposizione, in quanto fondata su deduzioni generiche e pretestuose, impone di riconoscere la responsabilità dell'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c., ritenendo congruo un risarcimento del danno nella misura di un terzo delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria, celebrata in forma semplificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'opposto di una somma pari ad un terzo delle spese di lite;
condanna l'opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in € 4.227,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16480/2024
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per essuno Parte_1
Per 'avv. GALLI LUCA , oggi sostituito dall'avv. PAOLA ALTENI Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Mariateresa Vicino .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Alteni precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente ed allegato al presente verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16480/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 P.IVA_1
NEGRO NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA GABRIELE GUGLIELMI 6 SALERNO presso il difensore avv. DEL NEGRO NICOLA
ATTORE/I OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI LUCA e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via S.Fermo d. Battaglia, 1/E 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. GALLI LUCA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3497/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 4.3.2024, di pagamento della somma di € 13.831,27 oltre interessi e spese della procedura monitoria, importo capitale a titolo di compensi per l'attività di consulenza per servizi immobiliari resi in favore dell'opponente, chiedendo: - in via preliminare di dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di
Roma; nel merito, in via principale di dichiarare inesistente, inammissibile, nullo ed inefficace e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, ove riconosciuto un diritto di credito della società opposta, di rideterminare gli importi secondo quanto accertato in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 4 Con Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna di
[...] al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Parte_2
13.831,27 oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/02 dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo, ovvero di altra somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa con vittoria di compensi per entrambi i procedimenti, spese generali 15%, IVA e CPA.
Istruita la causa con deposito di memorie 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'odierna udienza il procuratore presente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.; il giudice decide con sentenza dandone lettura in udienza.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il pagamento dei compensi portati dalla fattura n.
Con 296/2023 (doc. 1 fasc. mon.) per attività di consulenza prestata da a favore di Pt_1
In particolare, grazie all'attività prestata dalla convenuta opposta l'opponente stipulava dapprima un contratto di locazione in data 2.08.2021 (doc. 1 comparsa) - la cui fattura veniva integralmente saldata
(doc. 2 comparsa) - e, successivamente, in data 8.2.2023, sempre avvalendosi della
Con consulenza/intermediazione della un patto aggiuntivo al predetto contratto (doc. 3 comparsa), per la quale l'opposta emetteva relativa fattura n. 296/2023 (doc. 1 fasc. monitorio), rimasta impagata ed azionata in sede monitoria.
L'opponente non contesta l'attività di consulenza per servizi immobiliari prestata dalla JJL in suo favore, eccependo soltanto, in via preliminare, l'incompetenza per territorio di Codesto Tribunale e, nel merito, la carenza di prova allegata dall'opposta (sulla scorta del fatto che la fattura sarebbe insufficiente a provare il credito), nonché l'inesattezza dell'ammontare del debito ingiunto, sulla base di presunti versamenti di acconto riferibili alla fattura n. 256/2023 che la stessa avrebbe eseguito in favore dell'opposta nelle more del presente giudizio.
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale non può essere accolta, dovendosi considerare tamquam non esset, in quanto incompleta (avendo l'opponente contestato solo uno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.) ed essendo comunque il
Tribunale di Milano competente ex art. 20 c.p.c. trattandosi di un credito portabile ex art. 1182 c.c.
Le eccezioni di merito devono essere rigettate, trattandosi di eccezioni generiche e prive di riscontro,
Con avendo peraltro l'opponente riconosciuto l'attività svolta da in suo favore anche con riferimento al patto aggiunto al contratto di locazione, come emerge dalla corrispondenza inter partes di cui al doc. 4 fasc. conv. e non essendo stata fornita prova alcuna circa il pagamento di acconti relativi alla fattura azionata in via monitoria nelle more del giudizio.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, di conseguenza, essere integralmente confermato, non essendo la pagina 3 di 4 pronuncia condannatoria inibita dalle misure protettive nei confronti della società debitrice.
Il carattere meramente dilatorio dell'odierna opposizione, in quanto fondata su deduzioni generiche e pretestuose, impone di riconoscere la responsabilità dell'opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c., ritenendo congruo un risarcimento del danno nella misura di un terzo delle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria, celebrata in forma semplificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'opposto di una somma pari ad un terzo delle spese di lite;
condanna l'opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in € 4.227,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4