CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2694 R.G.A.C. dell'anno 2024
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Muccio (C.F. Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Fratelli C.F._2
Rosselli 2, giusta procura in atti;
Appellante
E
( ) Controparte_1 C.F._3
Appellato non costituito
( ) Controparte_2 C.F._4
Appellato non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 16 Maggio 2024 la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso
Sentenza n. 16374/2023 pubblicata il 13/11/2023, emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Ottava
Civile - in persona del dott. Luigi D'Alessandro, nel procedimento iscritto al RG 50127/2021.
Le parti appellate non si sono costituite.
All'udienza del 6 Novembre 2024, all'esito della trattazione in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante si è riportata ai propri scritti difensivi e la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17 Marzo 2027. In data 10 Marzo 2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione e/o agli atti del giudizio facendo presene che la controversia era stata risolta tra le parti in via transattiva nelle more del giudizio, con la vendita a terzi del bene comune oggetto della controversia per la sua divisione
In data 18 marzo 2025 veniva disposta l'anticipazione dell'udienza al 23 Aprile 2025.
All'udienza del 23 Aprile 2025 nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
Preso atto della rinuncia va dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla per le spese processuali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- nulla per le spese processuali.
Roma, 23.04.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2694 R.G.A.C. dell'anno 2024
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Muccio (C.F. Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Fratelli C.F._2
Rosselli 2, giusta procura in atti;
Appellante
E
( ) Controparte_1 C.F._3
Appellato non costituito
( ) Controparte_2 C.F._4
Appellato non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 16 Maggio 2024 la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso
Sentenza n. 16374/2023 pubblicata il 13/11/2023, emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Ottava
Civile - in persona del dott. Luigi D'Alessandro, nel procedimento iscritto al RG 50127/2021.
Le parti appellate non si sono costituite.
All'udienza del 6 Novembre 2024, all'esito della trattazione in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante si è riportata ai propri scritti difensivi e la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17 Marzo 2027. In data 10 Marzo 2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione e/o agli atti del giudizio facendo presene che la controversia era stata risolta tra le parti in via transattiva nelle more del giudizio, con la vendita a terzi del bene comune oggetto della controversia per la sua divisione
In data 18 marzo 2025 veniva disposta l'anticipazione dell'udienza al 23 Aprile 2025.
All'udienza del 23 Aprile 2025 nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
Preso atto della rinuncia va dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla per le spese processuali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- nulla per le spese processuali.
Roma, 23.04.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati