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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1228/2022 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORGHESI Parte_1 C.F._1
TOMMASO e dell'avv. BATTAZZA MASSIMO ( ) V. FLAMINIA N. 171/B C.F._2
47923 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA COL FIDARDO N. 1 47863 NOVAFELTRIA presso il difensore avv. BORGHESI TOMMASO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DURZI NICOLO' CP_1 C.F._3
NADIR, elettivamente domiciliato in VIA MACANNO, 32 RIMINI presso il difensore avv. DURZI NICOLO' NADIR JOLANDA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURZI CP_2 C.F._4 NICOLO' NADIR, elettivamente domiciliato in VIA MACANNO, 32 RIMINI presso il difensore avv. DURZI NICOLO' NADIR
APPELLATI
pagina 1 di 3 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n.399/2022 del Tribunale di Rimini resa nel procedimento n. R.G. 3093/2018, depositata in data 26/04/2022
Assegnata a decisione con ordinanza dell'11.03.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da istanza depositata telematicamente il 3.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01/08/2021 i coniugi e CP_1 Controparte_3
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Rimini al fine di accertare l'inesistenza Parte_1
della servitù di passaggio vantata da quest'ultima sulla corte di loro proprietà, nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in via Parte_1
riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale sulla corte di proprietà degli attori.
Con sentenza n.399/2022 resa nel procedimento n. R.G. 3093/2018, depositata in data 26/04/2022, il
Tribunale di Rimini accoglieva la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio vantata dalla convenuta e, pertanto, rigettava la richiesta da questa formulata in via riconvenzionale. Rigettava, inoltre, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza resa nel procedimento di primo grado nonché l'accoglimento della domanda riconvenzionale al fine di dichiarare l'intervenuta usucapione e la titolarità esclusiva della servitù di passaggio pedonale oggetto di procedimento. pagina 2 di 3 Nel giudizio di appello si costituivano ritualmente e al fine di CP_1 Controparte_3
resistere all'avverso gravame e per chiedere a loro volta la condanna della al risarcimento Parte_1
del danno patito nella misura ritenuta di giustizia.
Con ordinanza datata 11.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
In data 3.6.2025 le parti depositavano telematicamente richiesta congiunta di remissione della causa in istruttoria e contestuale rinuncia agli atti del giudizio, debitamente sottoscritta da tutti i difensori muniti di procura speciale.
Ciò premesso, rilevata la regolarità di rinuncia e accettazione, deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio, senza che vi sia necessità di rimettere in istruttoria la causa.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, da intendersi già regolamentate dalle stesse parti in sede di accordo transattivo,
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3.06.2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1228/2022 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORGHESI Parte_1 C.F._1
TOMMASO e dell'avv. BATTAZZA MASSIMO ( ) V. FLAMINIA N. 171/B C.F._2
47923 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA COL FIDARDO N. 1 47863 NOVAFELTRIA presso il difensore avv. BORGHESI TOMMASO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DURZI NICOLO' CP_1 C.F._3
NADIR, elettivamente domiciliato in VIA MACANNO, 32 RIMINI presso il difensore avv. DURZI NICOLO' NADIR JOLANDA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURZI CP_2 C.F._4 NICOLO' NADIR, elettivamente domiciliato in VIA MACANNO, 32 RIMINI presso il difensore avv. DURZI NICOLO' NADIR
APPELLATI
pagina 1 di 3 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n.399/2022 del Tribunale di Rimini resa nel procedimento n. R.G. 3093/2018, depositata in data 26/04/2022
Assegnata a decisione con ordinanza dell'11.03.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da istanza depositata telematicamente il 3.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01/08/2021 i coniugi e CP_1 Controparte_3
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Rimini al fine di accertare l'inesistenza Parte_1
della servitù di passaggio vantata da quest'ultima sulla corte di loro proprietà, nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in via Parte_1
riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale sulla corte di proprietà degli attori.
Con sentenza n.399/2022 resa nel procedimento n. R.G. 3093/2018, depositata in data 26/04/2022, il
Tribunale di Rimini accoglieva la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio vantata dalla convenuta e, pertanto, rigettava la richiesta da questa formulata in via riconvenzionale. Rigettava, inoltre, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza resa nel procedimento di primo grado nonché l'accoglimento della domanda riconvenzionale al fine di dichiarare l'intervenuta usucapione e la titolarità esclusiva della servitù di passaggio pedonale oggetto di procedimento. pagina 2 di 3 Nel giudizio di appello si costituivano ritualmente e al fine di CP_1 Controparte_3
resistere all'avverso gravame e per chiedere a loro volta la condanna della al risarcimento Parte_1
del danno patito nella misura ritenuta di giustizia.
Con ordinanza datata 11.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
In data 3.6.2025 le parti depositavano telematicamente richiesta congiunta di remissione della causa in istruttoria e contestuale rinuncia agli atti del giudizio, debitamente sottoscritta da tutti i difensori muniti di procura speciale.
Ciò premesso, rilevata la regolarità di rinuncia e accettazione, deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio, senza che vi sia necessità di rimettere in istruttoria la causa.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, da intendersi già regolamentate dalle stesse parti in sede di accordo transattivo,
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3.06.2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 3 di 3