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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10097/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10097/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MAIO Parte_1 C.F._1 LUCA e dall'avv. TALIA VINCENZO ( ) ed elettivamente domiciliato giusta C.F._2 procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAROLI SILVIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), Milano, Via Borgomainerio, 14, Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e per i motivi di cui in narrativa: 1) accertare e dichiarare, che , è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale e del Controparte_1 danno non patrimoniale per effetto ed in conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) condannare, pertanto, la compagnia convenuta, , e il sig. in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti occorsi all' attore e pari complessivamente ad € 350.064,99 e specificatamente a
pagina 1 di 16 titolo di danno Biologico della somma di € 197.328,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta, comprensiva di incremento per sofferenza soggettiva e personalizzazione al 26%; € 495,00 a titolo di invalidità temporanea al 75 % ; € 3.341,25, a titolo di invalidità temporanea al 50%; € 2.227,50, a titolo di invalidità temporanea al 25%; € 1.485,00; per spese mediche ad € 8.240,00 per danno patrimoniale in riferimento alla riduzione della specifica lavorativa di operaio ad € 136.948,24 ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, o negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla date del sinistro sino alla data del soddisfacimento, somma che dovrà essere rivalutata come per legge;
3) condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali – come da nota spese che si allega – afferenti al presente procedimento ex art. 96 c.p.c. attesa la temerarietà della difesa di parte avversa, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”
Per il convenuto : “Con le presenti note si precisano le conclusioni Controparte_1 riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto e prodotto nei precedenti atti e verbali di causa, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni sin qui rassegnate e comunque per il rigetto dell'avversa domanda”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e , in persona del suo Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, il primo quale proprietario e conducente e la seconda quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura Ford Focus, targata DN 367NW, chiedendo la condanna dei medesimi, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni occorsi all'attore in conseguenza del sinistro avvenuto in data 2.12.2021, alle ore 7.00 circa, a Milano, in Viale Certosa all'altezza del civico 144.
L'attore, a fondamento della pretesa, ha dedotto:
- di essere stato coinvolto in un sinistro stradale, che si verificava in Viale Certosa, in prossimità del civico 144, quando il conducente dell'autovettura Ford Focus, , nel Controparte_2
percorrere il viale con direzione di marcia Piazza Firenze - Piazzale Cimitero Maggiore, non pagina 2 di 16 avvedendosi della presenza di - il quale stava attraversando il Viale Certosa Parte_1
da lato civici pari a lato civici dispari, sulle strisce pedonali all'uopo predisposte - lo investiva con la parte anteriore dell'autovettura, facendolo cadere sul manto stradale;
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale della Città di Milano, i quali redigevano verbale di constatazione d'incidente con irrogazione di sanzioni a carico del conducente dell'autovettura Ford Focus per violazione dell'art. 191 C.d.S.;
- che a seguito del sinistro veniva presentata formale denuncia e richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a con comunicazione pec del Controparte_1
11.02.2022;
- che la citata compagnia assicurativa provvedeva alla nomina del proprio CTP, dott. Per_1
, il quale provvedeva in data 20 settembre 2022 a convocare a visita il danneggiato
[...]
presso il proprio studio medico e all'esito della visita medico-legale riconosceva un danno biologico pari al 30% di invalidità permanente, un'inabilità temporanea assoluta di giorni 25, un'invalidità temporanea in forma parziale al 75% di 60 giorni, nonché parziale al 50 % di 90 giorni, oltre ad una invalidità specifica lavorativa generica di operaio pari al 30%, esprimendo altresì una valutazione positiva sul nesso di causalità (doc. 7 allegato ad atto di citazione) così come specificata a pag. 2 della relazione medico legale;
- che parte attrice, a seguito delle lesioni subite, nominava un proprio medico legale nella persona del Dott. , il quale valutava il “danno Biologico pari al 33 % di ITA pari a giorni Persona_2
5; una IPP al 75% pari a 45 giorni, una ITP al 50% pari a giorni 45, una ITA al 25% pari a giorni 60 una specifica lavorativa generica di operaio pari al 33%” (doc. 8 allegato ad atto di citazione);
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza (doc. 11-13 parte attrice),
è stato costretto ad instaurare il presente giudizio, al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Per tali motivi, l'odierno attore lamenta di aver patito, a causa del sinistro sopra descritto, danni alla persona, di cui domanda la liquidazione, oltre a danni patrimoniali da spese mediche e da perdita della capacità lavorativa specifica.
pagina 3 di 16 Tramite deposito di comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice
[...]
, contestando nel merito la pretesa attorea e chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_1
attoree e la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite nei suoi riguardi.
Nessuno si è costituito per e all'udienza del 20.6.2023 ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ha istruito la causa documentalmente e ha disposto ctu medico legale sulla persona di parte attrice.
Ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza del 29.10.2023, infine, il Tribunale ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.10.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 31.10.2024 la scrivente, dopo aver dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, ha assegnato loro i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità extracontrattuale in capo a
[...]
, asserendo di essere stato da questi investito “nell'attraversamento pedonale”, sito in CP_2
Viale Certosa n. 144 di Milano (cfr. atto di citazione).
Il fatto risulta provato, nella sua materialità, all'esito dell'istruttoria disposta nel presente fascicolo e in particolare dalla produzione della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia locale del
Comune di Milano, dalla lettura della quale emerge come il sinistro sia effettivamente avvenuto a seguito di investimento dell'attore mentre questi stava attraversando la strada, in Viale Certosa di
Milano, ore 7.00 circa.
Sulla base delle emergenze processuali risulta dunque provato che è stato investito Parte_1 dall'autovettura del convenuto - e da questi condotta - mentre percorreva a piedi Controparte_2
Viale Certosa all'altezza del civico 144 ed attraversava la strada “sulle strisce pedonali all'uopo predisposte” (cfr. atto di citazione).
In particolare, nella citata relazione di incidente stradale si riporta che il conducente del veicolo, in relazione all'accaduto, spontaneamente forniva la seguente dichiarazione: “a bordo del mio veicolo
Ford Fiesta targata DN367NW proveniente da piazza Firenza percorrevo viale Certosa in direzione di
pagina 4 di 16 piazzale Cimitero Maggiore. Giunto in prossimità del civico 144 non mi avvedevo di un pedone che stava attraversando sull'attraversamento pedonale tracciato al suolo, pertanto lo urtavo facendolo cadere a terra. Immediatamente mi fermavo e prestavo soccorso chiamando il 118”. Tali dichiarazioni inducevano gli Agenti di Polizia Locale a contestare al guidatore la violazione Controparte_2 dell'art. 191, co. 1, C.d.S. Inoltre, i medesimi agenti hanno accertato che lo stato dei luoghi non presentava caratterizzazioni tali da ritenere scusata l'azione di manovra del conducente, rappresentando che “il manto stradale bitumato non presentava anomalie tali da risultare pericoloso per la circolazione di persone e di veicoli”.
Come noto, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale di accertamento costituisce piena prova, fino a querela di falso, tanto dei rilievi effettuati quanto delle dichiarazioni personalmente ricevute dagli Agenti (cfr. Cass. civ. n. 10376/2024: “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”). Dunque, dalla stessa dichiarazione del convenuto contumace resa agli agenti verbalizzanti si trae conferma che l'attore stesse attraversando la strada sulle strisce;
il fatto che il convenuto abbia reso nell'immediatezza dell'occorso una dichiarazione a sé sfavorevole agli operanti si reputa sufficiente per ritenere, in punto di responsabilità, che la stessa debba attribuirsi in via esclusiva al conducente , Controparte_2
che ha investito l'attore mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali, tenuto conto che il verbale fa piena prova dell'estrinseco (l'aver reso la menzionata dichiarazione agli agenti intervenuti) e il tenore della dichiarazione e lo strettissimo lasso intertemporale rispetto all'occorso rendono la dichiarazione contra se rilevante ed attendibile.
Inoltre, alcun comportamento in violazione di regole cautelari generiche o specifiche, con riferimento al codice della strada, può esser imputato al pedone. La compagnia assicuratrice, unica costituita in giudizio, non ha contestato specificamente né l'accaduto, né le modalità di verificazione descritte dall'attore, né in definitiva ha fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando cioè che il pagina 5 di 16 conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sul punto va precisato, infatti, che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (vedasi sul punto Cass., 13 novembre 2014, n. 24204).
Nel caso di specie nessun elemento di rimprovero si può muovere a carico dell'attore, il quale risulta aver attraversato la strada sulle “strisce pedonali all'uopo disposte”, con la prudenza e la perizia del pedone, secondo le norme del C.d.S., in assenza di riferimenti sia da parte di nella CP_2
dichiarazione rilasciata immediatamente dopo il verificarsi del sinistro, né da parte di nel corso CP_1 del giudizio che il pedone abbia impegnato l'attraversamento in maniera repentina, o inaspettata.
Inoltre, e alla luce di quanto sopra detto, i convenuti non hanno fornito alcuna prova relativa alla messa in atto, da parte del conducente dell'autovettura investitrice, di tutte le misure idonee ad evitare l'investimento, sì da superare in tal modo la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. Giova in generale ricordare che la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Sul punto, si veda, ex multis,
Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542 e, più di recente, Cass., ord. 9856/2022, a mente della quale “il conducente del veicolo investire può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; non è sufficiente l'accertamento del comporto colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”.
Alla luce di tali valutazioni, deve ritenersi che la condotta di guida di sia stata Controparte_2
gravemente imprudente e negligente, tale da rendere il sinistro ascrivibile in via esclusiva al medesimo pagina 6 di 16 la responsabilità nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa, giacché non vi è dubbio che, se egli avesse avuto una condotta prudente ed adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, avrebbe potuto evitare l'investimento.
Occorre quindi procedere alla liquidazione dei danni lamentati da . Parte_1
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni dell'esperita consulenza medico-legale da parte del dott. che vanno integralmente condivise per la loro completezza, congruità e Persona_3
la logicità, e che hanno accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato le lesioni meglio descritte Parte_1
nella relazione richiamata, in piena compatibilità dinamico-lesiva e in rapporto di causalità con il sinistro (“si annota che tutte le lesioni riportate sono riconducibili ad una lesività di tipo traumatico- contusivo che ben si accorda con la lesività dichiarata e delineata in atti di un investimento di pedone”, pag. 6 della consulenza tecnica in atti);
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 25 giorni, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni e al 50% di 90 giorni;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del
30%;
- che “è da considerare che per le difficoltà di deambulazione e la sintomatologia dolorosa per circa 3 mesi sono state precluse al signor le consuete attività quotidiane e che poi, per Pt_1
ulteriori 3 mesi circa, egli ha potuto svolgerle in modo solo parziale, coerentemente con un grado di invalidità temporanea biologica del 50%. Per quanto inerente alla sofferenza fisica, la pluralità delle lesioni fa ritenere che essa sia stata di elevata entità per i primi 25 giorni e che poi sia andata via via progressivamente attenuandosi sino a divenire lieve all'atto della stabilizzazione del quadro clinico”;
- che gli esiti menomativi abbiano ridotto “permanentemente nella misura del 30% la capacità lavorativa del signor […] tipo operaio”; Pt_1
- che le spese mediche effettuate e rilevabili da documentazione in atti ammontano a complessivi euro 8.242,00; spese non ritenute totalmente congrue dal ctu (pagg. 8 e 9 della consulenza tecnica).
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (ord. n. 7513/2018), che ha riassunto pagina 7 di 16 con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass.
SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza
d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza
d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento
pagina 8 di 16 dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (ed. 2024).
Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini
“medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 53) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti la somma di euro 162.290,00 in moneta attuale e di euro 16.000,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 160,00 per i primi 25 giorni, nonché di euro 140,00
pagina 9 di 16 per i successivi 90 e da ultimo euro 120,00 per il restante periodo di inabilità parziale, tenuto conto delle allegazioni attoree e della sofferenza stimata dal ctu) per complessivi euro 178.290,00.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Nel caso di specie, in assenza di allegazioni specifiche in punto di peculiare sofferenza, patimento, peggioramento di abitudini di vita o impossibilità di attendere ad attività praticate in precedenza, non sussistono i presupposti per operare una personalizzazione del danno alla persona come sopra liquidato.
Del resto, la richiesta di risarcimento del danno da compromissione lavorativa deve essere intesa, alla luce delle locuzioni adoperate (cfr. “danno patrimoniale”, “da specifica lavorativa”) e del calcolo di esso sin dalla citazione, come di riconoscimento di danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa specifica.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria, devalutata alla data dell'evento dannoso (da individuarsi nel 2.12.2021), a mano a mano incrementate nominalmente pagina 10 di 16 secondo la variazione dell'indice Istat. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Quanto al danno patrimoniale, occorre anzitutto evidenziare che le spese mediche, documentate da parte attrice nella misura complessiva di euro 8.242,00, non sono state ritenute dal consulente tecnico d'ufficio tutte congrue quanto al profilo dei trattamenti terapeutici e delle cure necessarie in relazione alle lesioni riportate a seguito del sinistro. In particolare, anche “prescindendo dalla possibilità concreta di effettuare sia i trattamenti fisiochinesiterapici, sia le indagini strumentali in regime di convenzione con il SSN” e dalla ritenuta genericità dei quesiti diagnostici per le indagini RMN, “le terapie fisiche così numerose [sono parse] al CTU eccessive” (cfr. pagg. 8 e 9 della consulenza tecnica in atti). Pertanto, reputandosi condivisibile la valutazione del ctu di carenza di prova del nesso eziologico di tutte le menzionate spese, anche tenuto conto del deposito di un'unica fattura riepilogativa, insufficiente per poter operare una valutazione di piena riferibilità eziologica di tutte le voci di spesa al sinistro, nonchè fatta propria la valutazione del ctu, certamente parametrata ai postumi riportati dal danneggiato, si reputa di escludere le spese per i trattamenti di “Tecar + Laser” per trenta sedute e di magnetoterapia per centoventi sedute;
il danno da spese mediche va pertanto liquidato in euro 4.850,00, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture e - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto, invece, al risarcimento del danno chiesto da per la perdita della capacità Parte_1
lavorativa riportata a seguito del sinistro si osserva quanto segue.
Sul punto occorre premettere che in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro. Difatti, in tale ipotesi di danno patrimoniale, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno),
è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini, condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle pagina 11 di 16 perse o ridotte, e, solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013). Inoltre, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03/07/2014). Secondo quanto ribadito, anche con recenti pronunce (v. Cass., sez. III, ord. n. 24209 del 2019) dalla Corte di cassazione “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Ed è stato anche affermato che tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”. Tuttavia, parte la giurisprudenza ritiene che, superata una soglia del bene salute, a ciò consegue, inevitabilmente, anche un danno patrimoniale. Tale soglia non è univocamente determinabile. Ad avviso della Suprema Corte “un danno da invalidità permanente nella misura del 36 per cento, caratterizzato dai disturbi così chiaramente illustrati dalla
Corte d'appello (difficoltà di deambulazione, zoppia, basculamento del bacino) e accompagnato da un livello di istruzione certamente non elevato, non potrà che tradursi, secondo la regola causale del più probabile che non, anche in una diminuzione della capacità di lavorare e, quindi, di produrre un reddito. È ragionevole ritenere, infatti, che …ben difficilmente svolgerà un lavoro intellettuale che, in astratto, potrebbe essere espletato anche da chi si trovi nella sua situazione senza maggiori difficoltà
(se non in termini di cenestesi lavorativa); e quindi, dovendo egli probabilmente avviarsi ad un lavoro
pagina 12 di 16 manuale, una diminuzione patrimoniale rientra nel novero delle possibilità che devono essere considerate” (Cass. ord. n. 35663/2023).
Alla luce di tali principi, consegue nel caso di specie che al danneggiato, attese le lesioni subite e il pregiudizio determinato per le attività lavorative di tipo manuale “da operaio”, occorre riconoscere il danno subito per perdita di capacità lavorativa specifica. Il ctu ha infatti ritenuto, in via del tutto condivisibile, “indubbio che il quadro menomativo venga […] a riverberarsi negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto in misura sostanzialmente sovrapponibile all'entità del danno biologico”. Tale riduzione della capacità lavorativa va riportata ad una capacità lavorativa di operaio, come lo stesso ctu ha indicato. Infatti, il mero fatto che, come si evince dall'estratto contributivo , CP_3
egli non abbia svolto prestazioni dopo il 2018 non esime dal considerare quale parametro di riferimento le mansioni di operaio, che il danneggiato ha dichiarato di aver svolto in precedenza.
Ne deriva che le lesioni riportate da parte attrice non possono che aver determinato un pregiudizio pari al 30% della sua capacità lavorativa di operaio.
Per quanto attiene la liquidazione del danno, va quindi richiamato l'art. 137 Cod. Ass. priv., il quale prevede che “1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. […] 3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale”.
Si reputa di adottare tale parametro giacché il danneggiato ha dimostrato di non aver lavorato nel 2021
e negli anni immediatamente antecedenti al sinistro, ma al contempo che il tipo di lesioni e i postumi da lui riportati, nonché la loro entità non lasci dubbi in ordine ad un riflesso negativo anche in termini patrimoniali in ordine alla compromissione della sua capacità di attendere alle precedenti mansioni manuali.
pagina 13 di 16 Orbene, calcolato il triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale determinata per l'anno 2024 nella misura di euro 20.841,99 e rapportato il risultato alla stimata compromissione della capacità lavorativa per il 30% (euro 6.252,60), ne deriva che, quanto al danno emergente per la riduzione della capacità lavorativa dal momento di verificazione del sinistro alla data odierna (anni di riferimento:
2022, 2023 e 2024), occorre liquidare il danno patrimoniale in euro 18.757,80. Tale importo, previa devalutazione alla data del fatto, deve essere maggiorato degli interessi compensativi secondo i principi di cui a Cass. SU n. 1712/1995 sopra menzionati, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al pagamento.
Quanto al danno futuro, invece, prendendo ugualmente come parametro di riferimento il triplo della pensione sociale, va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016, a mente della quale: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa dunque di adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato, si osserva innanzitutto che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati
i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati,
pagina 14 di 16 svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Cass. 20615/2015).
Orbene, si ritiene di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola
1 allegata al D.M. 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5%.
Va dunque utilizzato il coefficiente di 19,2621 previsto dalla predetta Tavola 1 per soggetto di 57 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione.
Moltiplicando per tale coefficiente il valore del triplo annuale della pensione sociale, si ottiene l'importo di euro 401.460,50; tenuto conto che il danneggiato, come già anticipato. non ha perduto completamente la capacità lavorativa specifica, occorre riconoscere in suo favore l'importo di euro
120.438,15, pari al 30% della compromissione.
Nessun aumento per il presumibile miglioramento delle condizioni stipendiali per progressioni di carriera, né alcuna riduzione per una inferiore aspettativa di vita vanno operata, atteso che essi devono ritenersi bilanciate nel caso di specie. Sul menzionato importo, trattandosi di pagamento anticipato di mancati emolumenti futuri, non va operata alcuna maggiorazione per interessi compensativi, ma occorre solo riconoscere gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
I convenuti vanno pertanto condannati, in solido tra loro, a risarcire in favore dell'attore i danni come sopra liquidati.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte attrice, giacchè si è reso immediatamente evidente che le contestazioni in ambito penale di cui alla comparsa di risposta non avevano alcuna attinenza rispetto alla presente vertenza e non hanno fuorviato l'attività istruttoria, ma hanno meramente comportato una contestazione del tutto generica da parte del convenuto in punto di an, che è stata valorizzata anche in sede di ricostruzione della dinamica in senso del tutto favorevole alla parte attrice.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui le parti convenute vanno condannate a rifondere quelle sostenute da parte attrice.
pagina 15 di 16 La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile all'attività difensiva svolta, tenuto conto della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, ridotti tutti del 50%, tenuto conto che non sono state svolte contestazioni specifiche in punto di an debeatur, ma solo di quantum, sì che le relative difese hanno riguardato solo detti profili.
Le spese di c.t.u. medico legale, come liquidate in corso di causa, seguono il medesimo criterio di soccombenza, sì che le stesse devono essere definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per Controparte_2
cui è causa, occorso il 2.12.2021;
2) condanna i convenuti e , in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore
, che si liquidano rispettivamente in euro 144.045,95 e in euro 178.290,00, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna le parti convenute e , in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere in favore di le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in euro 1.261,10 per le spese ed in euro 11.229,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della c.t.u. medico legale, come liquidate in corso di causa.
Milano, 14.2.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10097/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MAIO Parte_1 C.F._1 LUCA e dall'avv. TALIA VINCENZO ( ) ed elettivamente domiciliato giusta C.F._2 procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAROLI SILVIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), Milano, Via Borgomainerio, 14, Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e per i motivi di cui in narrativa: 1) accertare e dichiarare, che , è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale e del Controparte_1 danno non patrimoniale per effetto ed in conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) condannare, pertanto, la compagnia convenuta, , e il sig. in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti occorsi all' attore e pari complessivamente ad € 350.064,99 e specificatamente a
pagina 1 di 16 titolo di danno Biologico della somma di € 197.328,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta, comprensiva di incremento per sofferenza soggettiva e personalizzazione al 26%; € 495,00 a titolo di invalidità temporanea al 75 % ; € 3.341,25, a titolo di invalidità temporanea al 50%; € 2.227,50, a titolo di invalidità temporanea al 25%; € 1.485,00; per spese mediche ad € 8.240,00 per danno patrimoniale in riferimento alla riduzione della specifica lavorativa di operaio ad € 136.948,24 ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, o negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla date del sinistro sino alla data del soddisfacimento, somma che dovrà essere rivalutata come per legge;
3) condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali – come da nota spese che si allega – afferenti al presente procedimento ex art. 96 c.p.c. attesa la temerarietà della difesa di parte avversa, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”
Per il convenuto : “Con le presenti note si precisano le conclusioni Controparte_1 riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto e prodotto nei precedenti atti e verbali di causa, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni sin qui rassegnate e comunque per il rigetto dell'avversa domanda”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e , in persona del suo Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, il primo quale proprietario e conducente e la seconda quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura Ford Focus, targata DN 367NW, chiedendo la condanna dei medesimi, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni occorsi all'attore in conseguenza del sinistro avvenuto in data 2.12.2021, alle ore 7.00 circa, a Milano, in Viale Certosa all'altezza del civico 144.
L'attore, a fondamento della pretesa, ha dedotto:
- di essere stato coinvolto in un sinistro stradale, che si verificava in Viale Certosa, in prossimità del civico 144, quando il conducente dell'autovettura Ford Focus, , nel Controparte_2
percorrere il viale con direzione di marcia Piazza Firenze - Piazzale Cimitero Maggiore, non pagina 2 di 16 avvedendosi della presenza di - il quale stava attraversando il Viale Certosa Parte_1
da lato civici pari a lato civici dispari, sulle strisce pedonali all'uopo predisposte - lo investiva con la parte anteriore dell'autovettura, facendolo cadere sul manto stradale;
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale della Città di Milano, i quali redigevano verbale di constatazione d'incidente con irrogazione di sanzioni a carico del conducente dell'autovettura Ford Focus per violazione dell'art. 191 C.d.S.;
- che a seguito del sinistro veniva presentata formale denuncia e richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a con comunicazione pec del Controparte_1
11.02.2022;
- che la citata compagnia assicurativa provvedeva alla nomina del proprio CTP, dott. Per_1
, il quale provvedeva in data 20 settembre 2022 a convocare a visita il danneggiato
[...]
presso il proprio studio medico e all'esito della visita medico-legale riconosceva un danno biologico pari al 30% di invalidità permanente, un'inabilità temporanea assoluta di giorni 25, un'invalidità temporanea in forma parziale al 75% di 60 giorni, nonché parziale al 50 % di 90 giorni, oltre ad una invalidità specifica lavorativa generica di operaio pari al 30%, esprimendo altresì una valutazione positiva sul nesso di causalità (doc. 7 allegato ad atto di citazione) così come specificata a pag. 2 della relazione medico legale;
- che parte attrice, a seguito delle lesioni subite, nominava un proprio medico legale nella persona del Dott. , il quale valutava il “danno Biologico pari al 33 % di ITA pari a giorni Persona_2
5; una IPP al 75% pari a 45 giorni, una ITP al 50% pari a giorni 45, una ITA al 25% pari a giorni 60 una specifica lavorativa generica di operaio pari al 33%” (doc. 8 allegato ad atto di citazione);
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza (doc. 11-13 parte attrice),
è stato costretto ad instaurare il presente giudizio, al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Per tali motivi, l'odierno attore lamenta di aver patito, a causa del sinistro sopra descritto, danni alla persona, di cui domanda la liquidazione, oltre a danni patrimoniali da spese mediche e da perdita della capacità lavorativa specifica.
pagina 3 di 16 Tramite deposito di comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice
[...]
, contestando nel merito la pretesa attorea e chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_1
attoree e la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite nei suoi riguardi.
Nessuno si è costituito per e all'udienza del 20.6.2023 ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ha istruito la causa documentalmente e ha disposto ctu medico legale sulla persona di parte attrice.
Ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza del 29.10.2023, infine, il Tribunale ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.10.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 31.10.2024 la scrivente, dopo aver dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, ha assegnato loro i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità extracontrattuale in capo a
[...]
, asserendo di essere stato da questi investito “nell'attraversamento pedonale”, sito in CP_2
Viale Certosa n. 144 di Milano (cfr. atto di citazione).
Il fatto risulta provato, nella sua materialità, all'esito dell'istruttoria disposta nel presente fascicolo e in particolare dalla produzione della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia locale del
Comune di Milano, dalla lettura della quale emerge come il sinistro sia effettivamente avvenuto a seguito di investimento dell'attore mentre questi stava attraversando la strada, in Viale Certosa di
Milano, ore 7.00 circa.
Sulla base delle emergenze processuali risulta dunque provato che è stato investito Parte_1 dall'autovettura del convenuto - e da questi condotta - mentre percorreva a piedi Controparte_2
Viale Certosa all'altezza del civico 144 ed attraversava la strada “sulle strisce pedonali all'uopo predisposte” (cfr. atto di citazione).
In particolare, nella citata relazione di incidente stradale si riporta che il conducente del veicolo, in relazione all'accaduto, spontaneamente forniva la seguente dichiarazione: “a bordo del mio veicolo
Ford Fiesta targata DN367NW proveniente da piazza Firenza percorrevo viale Certosa in direzione di
pagina 4 di 16 piazzale Cimitero Maggiore. Giunto in prossimità del civico 144 non mi avvedevo di un pedone che stava attraversando sull'attraversamento pedonale tracciato al suolo, pertanto lo urtavo facendolo cadere a terra. Immediatamente mi fermavo e prestavo soccorso chiamando il 118”. Tali dichiarazioni inducevano gli Agenti di Polizia Locale a contestare al guidatore la violazione Controparte_2 dell'art. 191, co. 1, C.d.S. Inoltre, i medesimi agenti hanno accertato che lo stato dei luoghi non presentava caratterizzazioni tali da ritenere scusata l'azione di manovra del conducente, rappresentando che “il manto stradale bitumato non presentava anomalie tali da risultare pericoloso per la circolazione di persone e di veicoli”.
Come noto, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale di accertamento costituisce piena prova, fino a querela di falso, tanto dei rilievi effettuati quanto delle dichiarazioni personalmente ricevute dagli Agenti (cfr. Cass. civ. n. 10376/2024: “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”). Dunque, dalla stessa dichiarazione del convenuto contumace resa agli agenti verbalizzanti si trae conferma che l'attore stesse attraversando la strada sulle strisce;
il fatto che il convenuto abbia reso nell'immediatezza dell'occorso una dichiarazione a sé sfavorevole agli operanti si reputa sufficiente per ritenere, in punto di responsabilità, che la stessa debba attribuirsi in via esclusiva al conducente , Controparte_2
che ha investito l'attore mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali, tenuto conto che il verbale fa piena prova dell'estrinseco (l'aver reso la menzionata dichiarazione agli agenti intervenuti) e il tenore della dichiarazione e lo strettissimo lasso intertemporale rispetto all'occorso rendono la dichiarazione contra se rilevante ed attendibile.
Inoltre, alcun comportamento in violazione di regole cautelari generiche o specifiche, con riferimento al codice della strada, può esser imputato al pedone. La compagnia assicuratrice, unica costituita in giudizio, non ha contestato specificamente né l'accaduto, né le modalità di verificazione descritte dall'attore, né in definitiva ha fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando cioè che il pagina 5 di 16 conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sul punto va precisato, infatti, che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (vedasi sul punto Cass., 13 novembre 2014, n. 24204).
Nel caso di specie nessun elemento di rimprovero si può muovere a carico dell'attore, il quale risulta aver attraversato la strada sulle “strisce pedonali all'uopo disposte”, con la prudenza e la perizia del pedone, secondo le norme del C.d.S., in assenza di riferimenti sia da parte di nella CP_2
dichiarazione rilasciata immediatamente dopo il verificarsi del sinistro, né da parte di nel corso CP_1 del giudizio che il pedone abbia impegnato l'attraversamento in maniera repentina, o inaspettata.
Inoltre, e alla luce di quanto sopra detto, i convenuti non hanno fornito alcuna prova relativa alla messa in atto, da parte del conducente dell'autovettura investitrice, di tutte le misure idonee ad evitare l'investimento, sì da superare in tal modo la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. Giova in generale ricordare che la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Sul punto, si veda, ex multis,
Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542 e, più di recente, Cass., ord. 9856/2022, a mente della quale “il conducente del veicolo investire può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; non è sufficiente l'accertamento del comporto colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”.
Alla luce di tali valutazioni, deve ritenersi che la condotta di guida di sia stata Controparte_2
gravemente imprudente e negligente, tale da rendere il sinistro ascrivibile in via esclusiva al medesimo pagina 6 di 16 la responsabilità nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa, giacché non vi è dubbio che, se egli avesse avuto una condotta prudente ed adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, avrebbe potuto evitare l'investimento.
Occorre quindi procedere alla liquidazione dei danni lamentati da . Parte_1
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni dell'esperita consulenza medico-legale da parte del dott. che vanno integralmente condivise per la loro completezza, congruità e Persona_3
la logicità, e che hanno accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato le lesioni meglio descritte Parte_1
nella relazione richiamata, in piena compatibilità dinamico-lesiva e in rapporto di causalità con il sinistro (“si annota che tutte le lesioni riportate sono riconducibili ad una lesività di tipo traumatico- contusivo che ben si accorda con la lesività dichiarata e delineata in atti di un investimento di pedone”, pag. 6 della consulenza tecnica in atti);
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 25 giorni, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni e al 50% di 90 giorni;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del
30%;
- che “è da considerare che per le difficoltà di deambulazione e la sintomatologia dolorosa per circa 3 mesi sono state precluse al signor le consuete attività quotidiane e che poi, per Pt_1
ulteriori 3 mesi circa, egli ha potuto svolgerle in modo solo parziale, coerentemente con un grado di invalidità temporanea biologica del 50%. Per quanto inerente alla sofferenza fisica, la pluralità delle lesioni fa ritenere che essa sia stata di elevata entità per i primi 25 giorni e che poi sia andata via via progressivamente attenuandosi sino a divenire lieve all'atto della stabilizzazione del quadro clinico”;
- che gli esiti menomativi abbiano ridotto “permanentemente nella misura del 30% la capacità lavorativa del signor […] tipo operaio”; Pt_1
- che le spese mediche effettuate e rilevabili da documentazione in atti ammontano a complessivi euro 8.242,00; spese non ritenute totalmente congrue dal ctu (pagg. 8 e 9 della consulenza tecnica).
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (ord. n. 7513/2018), che ha riassunto pagina 7 di 16 con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass.
SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza
d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza
d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento
pagina 8 di 16 dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (ed. 2024).
Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini
“medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 53) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti la somma di euro 162.290,00 in moneta attuale e di euro 16.000,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 160,00 per i primi 25 giorni, nonché di euro 140,00
pagina 9 di 16 per i successivi 90 e da ultimo euro 120,00 per il restante periodo di inabilità parziale, tenuto conto delle allegazioni attoree e della sofferenza stimata dal ctu) per complessivi euro 178.290,00.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Nel caso di specie, in assenza di allegazioni specifiche in punto di peculiare sofferenza, patimento, peggioramento di abitudini di vita o impossibilità di attendere ad attività praticate in precedenza, non sussistono i presupposti per operare una personalizzazione del danno alla persona come sopra liquidato.
Del resto, la richiesta di risarcimento del danno da compromissione lavorativa deve essere intesa, alla luce delle locuzioni adoperate (cfr. “danno patrimoniale”, “da specifica lavorativa”) e del calcolo di esso sin dalla citazione, come di riconoscimento di danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa specifica.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria, devalutata alla data dell'evento dannoso (da individuarsi nel 2.12.2021), a mano a mano incrementate nominalmente pagina 10 di 16 secondo la variazione dell'indice Istat. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Quanto al danno patrimoniale, occorre anzitutto evidenziare che le spese mediche, documentate da parte attrice nella misura complessiva di euro 8.242,00, non sono state ritenute dal consulente tecnico d'ufficio tutte congrue quanto al profilo dei trattamenti terapeutici e delle cure necessarie in relazione alle lesioni riportate a seguito del sinistro. In particolare, anche “prescindendo dalla possibilità concreta di effettuare sia i trattamenti fisiochinesiterapici, sia le indagini strumentali in regime di convenzione con il SSN” e dalla ritenuta genericità dei quesiti diagnostici per le indagini RMN, “le terapie fisiche così numerose [sono parse] al CTU eccessive” (cfr. pagg. 8 e 9 della consulenza tecnica in atti). Pertanto, reputandosi condivisibile la valutazione del ctu di carenza di prova del nesso eziologico di tutte le menzionate spese, anche tenuto conto del deposito di un'unica fattura riepilogativa, insufficiente per poter operare una valutazione di piena riferibilità eziologica di tutte le voci di spesa al sinistro, nonchè fatta propria la valutazione del ctu, certamente parametrata ai postumi riportati dal danneggiato, si reputa di escludere le spese per i trattamenti di “Tecar + Laser” per trenta sedute e di magnetoterapia per centoventi sedute;
il danno da spese mediche va pertanto liquidato in euro 4.850,00, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture e - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto, invece, al risarcimento del danno chiesto da per la perdita della capacità Parte_1
lavorativa riportata a seguito del sinistro si osserva quanto segue.
Sul punto occorre premettere che in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro. Difatti, in tale ipotesi di danno patrimoniale, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno),
è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini, condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle pagina 11 di 16 perse o ridotte, e, solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013). Inoltre, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03/07/2014). Secondo quanto ribadito, anche con recenti pronunce (v. Cass., sez. III, ord. n. 24209 del 2019) dalla Corte di cassazione “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Ed è stato anche affermato che tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”. Tuttavia, parte la giurisprudenza ritiene che, superata una soglia del bene salute, a ciò consegue, inevitabilmente, anche un danno patrimoniale. Tale soglia non è univocamente determinabile. Ad avviso della Suprema Corte “un danno da invalidità permanente nella misura del 36 per cento, caratterizzato dai disturbi così chiaramente illustrati dalla
Corte d'appello (difficoltà di deambulazione, zoppia, basculamento del bacino) e accompagnato da un livello di istruzione certamente non elevato, non potrà che tradursi, secondo la regola causale del più probabile che non, anche in una diminuzione della capacità di lavorare e, quindi, di produrre un reddito. È ragionevole ritenere, infatti, che …ben difficilmente svolgerà un lavoro intellettuale che, in astratto, potrebbe essere espletato anche da chi si trovi nella sua situazione senza maggiori difficoltà
(se non in termini di cenestesi lavorativa); e quindi, dovendo egli probabilmente avviarsi ad un lavoro
pagina 12 di 16 manuale, una diminuzione patrimoniale rientra nel novero delle possibilità che devono essere considerate” (Cass. ord. n. 35663/2023).
Alla luce di tali principi, consegue nel caso di specie che al danneggiato, attese le lesioni subite e il pregiudizio determinato per le attività lavorative di tipo manuale “da operaio”, occorre riconoscere il danno subito per perdita di capacità lavorativa specifica. Il ctu ha infatti ritenuto, in via del tutto condivisibile, “indubbio che il quadro menomativo venga […] a riverberarsi negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto in misura sostanzialmente sovrapponibile all'entità del danno biologico”. Tale riduzione della capacità lavorativa va riportata ad una capacità lavorativa di operaio, come lo stesso ctu ha indicato. Infatti, il mero fatto che, come si evince dall'estratto contributivo , CP_3
egli non abbia svolto prestazioni dopo il 2018 non esime dal considerare quale parametro di riferimento le mansioni di operaio, che il danneggiato ha dichiarato di aver svolto in precedenza.
Ne deriva che le lesioni riportate da parte attrice non possono che aver determinato un pregiudizio pari al 30% della sua capacità lavorativa di operaio.
Per quanto attiene la liquidazione del danno, va quindi richiamato l'art. 137 Cod. Ass. priv., il quale prevede che “1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. […] 3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale”.
Si reputa di adottare tale parametro giacché il danneggiato ha dimostrato di non aver lavorato nel 2021
e negli anni immediatamente antecedenti al sinistro, ma al contempo che il tipo di lesioni e i postumi da lui riportati, nonché la loro entità non lasci dubbi in ordine ad un riflesso negativo anche in termini patrimoniali in ordine alla compromissione della sua capacità di attendere alle precedenti mansioni manuali.
pagina 13 di 16 Orbene, calcolato il triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale determinata per l'anno 2024 nella misura di euro 20.841,99 e rapportato il risultato alla stimata compromissione della capacità lavorativa per il 30% (euro 6.252,60), ne deriva che, quanto al danno emergente per la riduzione della capacità lavorativa dal momento di verificazione del sinistro alla data odierna (anni di riferimento:
2022, 2023 e 2024), occorre liquidare il danno patrimoniale in euro 18.757,80. Tale importo, previa devalutazione alla data del fatto, deve essere maggiorato degli interessi compensativi secondo i principi di cui a Cass. SU n. 1712/1995 sopra menzionati, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al pagamento.
Quanto al danno futuro, invece, prendendo ugualmente come parametro di riferimento il triplo della pensione sociale, va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016, a mente della quale: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa dunque di adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato, si osserva innanzitutto che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati
i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati,
pagina 14 di 16 svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Cass. 20615/2015).
Orbene, si ritiene di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola
1 allegata al D.M. 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5%.
Va dunque utilizzato il coefficiente di 19,2621 previsto dalla predetta Tavola 1 per soggetto di 57 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione.
Moltiplicando per tale coefficiente il valore del triplo annuale della pensione sociale, si ottiene l'importo di euro 401.460,50; tenuto conto che il danneggiato, come già anticipato. non ha perduto completamente la capacità lavorativa specifica, occorre riconoscere in suo favore l'importo di euro
120.438,15, pari al 30% della compromissione.
Nessun aumento per il presumibile miglioramento delle condizioni stipendiali per progressioni di carriera, né alcuna riduzione per una inferiore aspettativa di vita vanno operata, atteso che essi devono ritenersi bilanciate nel caso di specie. Sul menzionato importo, trattandosi di pagamento anticipato di mancati emolumenti futuri, non va operata alcuna maggiorazione per interessi compensativi, ma occorre solo riconoscere gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
I convenuti vanno pertanto condannati, in solido tra loro, a risarcire in favore dell'attore i danni come sopra liquidati.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte attrice, giacchè si è reso immediatamente evidente che le contestazioni in ambito penale di cui alla comparsa di risposta non avevano alcuna attinenza rispetto alla presente vertenza e non hanno fuorviato l'attività istruttoria, ma hanno meramente comportato una contestazione del tutto generica da parte del convenuto in punto di an, che è stata valorizzata anche in sede di ricostruzione della dinamica in senso del tutto favorevole alla parte attrice.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui le parti convenute vanno condannate a rifondere quelle sostenute da parte attrice.
pagina 15 di 16 La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile all'attività difensiva svolta, tenuto conto della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, ridotti tutti del 50%, tenuto conto che non sono state svolte contestazioni specifiche in punto di an debeatur, ma solo di quantum, sì che le relative difese hanno riguardato solo detti profili.
Le spese di c.t.u. medico legale, come liquidate in corso di causa, seguono il medesimo criterio di soccombenza, sì che le stesse devono essere definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per Controparte_2
cui è causa, occorso il 2.12.2021;
2) condanna i convenuti e , in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore
, che si liquidano rispettivamente in euro 144.045,95 e in euro 178.290,00, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna le parti convenute e , in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere in favore di le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in euro 1.261,10 per le spese ed in euro 11.229,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della c.t.u. medico legale, come liquidate in corso di causa.
Milano, 14.2.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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