CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA MO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6720/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500046578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente chiede c.m.c. con condanna alle spese
Resistente/Appellato: L'ufficio chiede c.m.c. con spese compensate
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Per i motivi esposti in ricorso, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo in epigrafe.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo disposto sgravio integrale delle somme dovute.
All'udienza del 21/1/2026, originariamente fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa veniva posta immediatamente in decisione.
Non resta infatti che dichiarare cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, considerato che la sentenza di annullamento della cartella presupposta era passata in giudicato ben prima della notifica dell'atto impugnato, esse vanno imputate all'Ufficio, e liquidate in € 300 oltre IVA ed accessori in favore del difensore antistatario del ricorrente, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio, che liquida in € 300 oltre IVA ed accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Catania, il 21/1/2026
Il Giudice Monocratico
RE RS
(firmato digitalmente)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA MO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6720/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500046578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente chiede c.m.c. con condanna alle spese
Resistente/Appellato: L'ufficio chiede c.m.c. con spese compensate
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Per i motivi esposti in ricorso, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo in epigrafe.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo disposto sgravio integrale delle somme dovute.
All'udienza del 21/1/2026, originariamente fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa veniva posta immediatamente in decisione.
Non resta infatti che dichiarare cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, considerato che la sentenza di annullamento della cartella presupposta era passata in giudicato ben prima della notifica dell'atto impugnato, esse vanno imputate all'Ufficio, e liquidate in € 300 oltre IVA ed accessori in favore del difensore antistatario del ricorrente, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio, che liquida in € 300 oltre IVA ed accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Catania, il 21/1/2026
Il Giudice Monocratico
RE RS
(firmato digitalmente)