TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 314/2025, avente ad oggetto
“reclamo ex articolo 630 c.p.c.”, riservata per la decisione in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 178 c.p.c.
TRA
(c.f. e p.i. ) e per essa quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria (c.f. , p.i. ) con l'avv. Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Fausta Matteo ( C.F._1
CONTRO
( ) con l'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Massimo Sgarrino ( C.F._3
( ) con l'avv. Fabio Massimo Sgarrino Controparte_2 C.F._4
( C.F._3
NONCHÉ
(c.f. , p.i. ) con l'avv. Marina Savastano CP_3 P.IVA_4 PartitaIVA_5
( ) C.F._5
* * * * * * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo proposto, ex articolo 630 c.p.c., avverso l'ordinanza del g.e., comunicata il 24.2.2025, con la quale, su istanza dei debitori esecutati, è stata
1 dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. di R.G.E. 65/2020, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
a) accogliere il reclamo e quindi revocare l'impugnata ordinanza di estinzione del pignoramento presso terzi R.G.E. 65/2020 dal Giudice dell'Esecuzione, dott. Berloco, depositata e comunicata in data 24.2.2025 limitatamente alle competenze legali liquidate in favore del procuratore antistatario dei debitori avv. Sgarrino;
b) in via gradata, poiché antecedentemente alla richiesta di svincolo le somme CP pignorate/accantonate presso l' e sono state nuovamente pignorate dalla CP_4 sulla base del medesimo titolo, aventi nn. RGE 27/2015 e Parte_1
35/2025 dichiarare che le somme non possono essere svincolate;
c) per l'effetto, voglia concedere, vista la sussistenza del fumus e del periculum, la sospensione del provvedimento reso n. r.g.e. 65/2025;
d) con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della comunicazione che la cancelleria ha eseguito ex articolo 178, ultimo comma, c.p.c., si è costituita la reclamata in epigrafe indicata la quale ha chiesto il rigetto del gravame. Nel presente procedimento si è anche costituito il terzo pignorato, litisconsorte necessario, il quale ha chiesto di rimanere indenne rispetto alle spese di lite, non sussistendo controversia alcuna rispetto alle sue posizioni.
1.
Il reclamo è infondato.
Con l'ordinanza gravata il g.e., nell'accogliere l'istanza di estinzione formulata dai debitori esecutati ex 624, c. 3, c.p.c., ha anche liquidato, sulla base di espressa richiesta, in favore dei debitori e con distrazione, le spese relative alla procedura esecutiva, tra cui vi rientrano, certamente, quelle sostenute dagli esecutati allorquando hanno dato impulso alla declaratoria di estinzione con apposita istanza.
La disposizione testé citata predica che “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza,
l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma”.
2 Parte reclamante sostiene l'illegittimità di tale provvedimento nella parte in cui ha liquidato in favore dell'avv. Sgarrino, procuratore antistatario dei debitori, le competenze relative alla procedura esecutiva attesa la ritenuta violazione degli articoli 624, c. 3, c.p.c., 632 e 310 c.p.c.
Secondo la ricostruzione della difesa reclamante, il g.e. potrebbe liquidare solo le spese sostenute dalle parti, i compensi del delegato ma non anche i compensi degli avvocati delle parti.
Deve subito evidenziarsi come il regime di cui all'ultimo comma dell'articolo 310
c.p.c., richiamato dall'articolo 632 c.p.c., trovi applicazione allorquando non vi sia contrasto sulla dimensione estintiva - cosa che nella specie non è avvenuta (cfr. documentazione in atti) - e tanto lo si desume, in linea di principio generale, da quelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, benché si siano pronunciate su situazioni differenti (cfr. Cass. civ. n. 20073/2021), hanno tracciato un principio di diritto la cui ratio decidendi è riscontrabile e riproponibile pedissequamente in casu, secondo cui la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 310 c.p.c. non opera se vi è contrasto in ordine all'estinzione.
Se, infatti, è possibile liquidare le spese (cfr. comma terzo articolo 624, c. 3, c.p.c. e
632 c.p.c.) - che non sono quelle dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ma solo quelle del processo esecutivo (cfr. Cass.12977/2022) - è altrettanto vero che qualora l'estinzione del processo esecutivo, su cui vi è stata contesa, sia dipesa dal comportamento negligente del creditore, non v'è chi non veda come non si possa escludere che lo stesso venga condannato a rifondere le spese sostenute dal debitore, tra cui certamente i compensi dell'avvocato, per far dichiarare l'estinzione del processo esecutivo che ha subìto e la cui estinzione è eziologicamente riconducibile al comportamento del creditore. In Cassazione 12977/2022 - da cui si leggono anche spunti per ritenere ammissibile nella specie il reclamo de quo - si legge che “l'attività liquidatoria in questione, poi, può anche concernere le spese sostenute dai singoli creditori, dagli esborsi sostenuti per il compimento di singoli atti esecutivi ai compensi spettanti ai rispettivi difensori, per l'attività professionale svolta nel processo.” (cfr. p. 18 sentenza cit.).
Orbene, se l'attività liquidatoria può anche concernere le spese sostenute dai singoli creditori, gli esborsi affrontati per il compimento dei singoli atti esecutivi e i
“compensi spettanti ai rispettivi difensori”, non v'è chi non veda come tra questi debbano
3 anche essere ricompresi i compensi del difensore dei debitori con riferimento al deposito e alla trattazione dell'istanza di estinzione. Sono, infatti, spese che il debitore ha sostenuto nel suo interesse e che sono eziologicamente riconducibili al comportamento del creditore che ha tardivamente introdotto il giudizio di merito.
Per tali ragioni, la richiesta di revoca dell'ordinanza di estinzione nella parte in cui ha liquidato in favore del procuratore antistatario dei debitori le spese sostenute nel processo esecutivo relative alla proposizione dell'istanza di estinzione, non potrà che essere disattesa.
Deve precisarsi che non essendo stata formulata alcuna domanda subordinata di revisione del quantum, il reclamo non potrà che essere del tutto rigettato.
Parte reclamante ha proposto, in via gradata, domanda finalizzata a far dichiarare che le somme pignorate presso il terzo e svincolate dal g.e. col provvedimento gravato non possano più ritenersi svincolate in ragione del successivo pignoramento eseguito sulla scorta del medesimo titolo. Sul punto, si osserva che trattasi di domanda la quale esula del tutto dal perimetro di ammissibilità dello strumento processuale di cui al terzo comma dell'articolo 630 c.p.c.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti per i procedimenti di cognizione (cfr. Sezioni Unite sentenza nr.
7877/2022), con valore indeterminabile a complessità bassa. Non sarà liquidata la fase di trattazione ed istruttoria che non è compatibile con lo strumento, assai snello, previsto dall'articolo 630 c.p.c., ovvero di un procedimento abbreviato di natura speciale da definirsi con sentenza in camera di consiglio, senza fissazione di udienza e su base esclusivamente documentale.
Parte reclamante sarà condannata, secondo il principio di soccombenza e di causalità, anche al pagamento delle spese di lite sostenute dal terzo pignorato CP_3 litisconsorte necessario, atteso che gli esborsi processuali dell' non sarebbero CP_5 stati sostenuti qualora non fosse stato proposto il reclamo, rivelatosi infondato.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002, atteso il rigetto del gravame.
4 In caso di pubblicazione del presente provvedimento al di fuori del suo alveo naturale devono essere obbligatoriamente oscurati i dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da
[...]
e per essa quale mandataria avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_2 del g.e. comunicata il 24.2.2025 con la quale è stata accolta ex articolo 624, c. 3,
c.p.c. l'istanza di estinzione formulata dai debitori esecutati, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il reclamo;
condanna la reclamante e per essa quale mandataria Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_2 CP_1
e che si liquidano in € 2.906 (euro 851 per studio, euro
[...] Controparte_2
602 fase introduttiva ed euro 1.453 fase decisoria), oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Fabio
Massimo Sgarrino dichiaratosi antistario;
condanna la reclamante e per essa quale mandataria Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio sostenute da che si Parte_2 CP_3 liquidano in € 2.906 (euro 851 per studio, euro 602 fase introduttiva ed euro 1.453 fase decisoria) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 314/2025, avente ad oggetto
“reclamo ex articolo 630 c.p.c.”, riservata per la decisione in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 178 c.p.c.
TRA
(c.f. e p.i. ) e per essa quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria (c.f. , p.i. ) con l'avv. Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Fausta Matteo ( C.F._1
CONTRO
( ) con l'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Massimo Sgarrino ( C.F._3
( ) con l'avv. Fabio Massimo Sgarrino Controparte_2 C.F._4
( C.F._3
NONCHÉ
(c.f. , p.i. ) con l'avv. Marina Savastano CP_3 P.IVA_4 PartitaIVA_5
( ) C.F._5
* * * * * * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo proposto, ex articolo 630 c.p.c., avverso l'ordinanza del g.e., comunicata il 24.2.2025, con la quale, su istanza dei debitori esecutati, è stata
1 dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. di R.G.E. 65/2020, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
a) accogliere il reclamo e quindi revocare l'impugnata ordinanza di estinzione del pignoramento presso terzi R.G.E. 65/2020 dal Giudice dell'Esecuzione, dott. Berloco, depositata e comunicata in data 24.2.2025 limitatamente alle competenze legali liquidate in favore del procuratore antistatario dei debitori avv. Sgarrino;
b) in via gradata, poiché antecedentemente alla richiesta di svincolo le somme CP pignorate/accantonate presso l' e sono state nuovamente pignorate dalla CP_4 sulla base del medesimo titolo, aventi nn. RGE 27/2015 e Parte_1
35/2025 dichiarare che le somme non possono essere svincolate;
c) per l'effetto, voglia concedere, vista la sussistenza del fumus e del periculum, la sospensione del provvedimento reso n. r.g.e. 65/2025;
d) con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della comunicazione che la cancelleria ha eseguito ex articolo 178, ultimo comma, c.p.c., si è costituita la reclamata in epigrafe indicata la quale ha chiesto il rigetto del gravame. Nel presente procedimento si è anche costituito il terzo pignorato, litisconsorte necessario, il quale ha chiesto di rimanere indenne rispetto alle spese di lite, non sussistendo controversia alcuna rispetto alle sue posizioni.
1.
Il reclamo è infondato.
Con l'ordinanza gravata il g.e., nell'accogliere l'istanza di estinzione formulata dai debitori esecutati ex 624, c. 3, c.p.c., ha anche liquidato, sulla base di espressa richiesta, in favore dei debitori e con distrazione, le spese relative alla procedura esecutiva, tra cui vi rientrano, certamente, quelle sostenute dagli esecutati allorquando hanno dato impulso alla declaratoria di estinzione con apposita istanza.
La disposizione testé citata predica che “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza,
l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma”.
2 Parte reclamante sostiene l'illegittimità di tale provvedimento nella parte in cui ha liquidato in favore dell'avv. Sgarrino, procuratore antistatario dei debitori, le competenze relative alla procedura esecutiva attesa la ritenuta violazione degli articoli 624, c. 3, c.p.c., 632 e 310 c.p.c.
Secondo la ricostruzione della difesa reclamante, il g.e. potrebbe liquidare solo le spese sostenute dalle parti, i compensi del delegato ma non anche i compensi degli avvocati delle parti.
Deve subito evidenziarsi come il regime di cui all'ultimo comma dell'articolo 310
c.p.c., richiamato dall'articolo 632 c.p.c., trovi applicazione allorquando non vi sia contrasto sulla dimensione estintiva - cosa che nella specie non è avvenuta (cfr. documentazione in atti) - e tanto lo si desume, in linea di principio generale, da quelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, benché si siano pronunciate su situazioni differenti (cfr. Cass. civ. n. 20073/2021), hanno tracciato un principio di diritto la cui ratio decidendi è riscontrabile e riproponibile pedissequamente in casu, secondo cui la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 310 c.p.c. non opera se vi è contrasto in ordine all'estinzione.
Se, infatti, è possibile liquidare le spese (cfr. comma terzo articolo 624, c. 3, c.p.c. e
632 c.p.c.) - che non sono quelle dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ma solo quelle del processo esecutivo (cfr. Cass.12977/2022) - è altrettanto vero che qualora l'estinzione del processo esecutivo, su cui vi è stata contesa, sia dipesa dal comportamento negligente del creditore, non v'è chi non veda come non si possa escludere che lo stesso venga condannato a rifondere le spese sostenute dal debitore, tra cui certamente i compensi dell'avvocato, per far dichiarare l'estinzione del processo esecutivo che ha subìto e la cui estinzione è eziologicamente riconducibile al comportamento del creditore. In Cassazione 12977/2022 - da cui si leggono anche spunti per ritenere ammissibile nella specie il reclamo de quo - si legge che “l'attività liquidatoria in questione, poi, può anche concernere le spese sostenute dai singoli creditori, dagli esborsi sostenuti per il compimento di singoli atti esecutivi ai compensi spettanti ai rispettivi difensori, per l'attività professionale svolta nel processo.” (cfr. p. 18 sentenza cit.).
Orbene, se l'attività liquidatoria può anche concernere le spese sostenute dai singoli creditori, gli esborsi affrontati per il compimento dei singoli atti esecutivi e i
“compensi spettanti ai rispettivi difensori”, non v'è chi non veda come tra questi debbano
3 anche essere ricompresi i compensi del difensore dei debitori con riferimento al deposito e alla trattazione dell'istanza di estinzione. Sono, infatti, spese che il debitore ha sostenuto nel suo interesse e che sono eziologicamente riconducibili al comportamento del creditore che ha tardivamente introdotto il giudizio di merito.
Per tali ragioni, la richiesta di revoca dell'ordinanza di estinzione nella parte in cui ha liquidato in favore del procuratore antistatario dei debitori le spese sostenute nel processo esecutivo relative alla proposizione dell'istanza di estinzione, non potrà che essere disattesa.
Deve precisarsi che non essendo stata formulata alcuna domanda subordinata di revisione del quantum, il reclamo non potrà che essere del tutto rigettato.
Parte reclamante ha proposto, in via gradata, domanda finalizzata a far dichiarare che le somme pignorate presso il terzo e svincolate dal g.e. col provvedimento gravato non possano più ritenersi svincolate in ragione del successivo pignoramento eseguito sulla scorta del medesimo titolo. Sul punto, si osserva che trattasi di domanda la quale esula del tutto dal perimetro di ammissibilità dello strumento processuale di cui al terzo comma dell'articolo 630 c.p.c.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti per i procedimenti di cognizione (cfr. Sezioni Unite sentenza nr.
7877/2022), con valore indeterminabile a complessità bassa. Non sarà liquidata la fase di trattazione ed istruttoria che non è compatibile con lo strumento, assai snello, previsto dall'articolo 630 c.p.c., ovvero di un procedimento abbreviato di natura speciale da definirsi con sentenza in camera di consiglio, senza fissazione di udienza e su base esclusivamente documentale.
Parte reclamante sarà condannata, secondo il principio di soccombenza e di causalità, anche al pagamento delle spese di lite sostenute dal terzo pignorato CP_3 litisconsorte necessario, atteso che gli esborsi processuali dell' non sarebbero CP_5 stati sostenuti qualora non fosse stato proposto il reclamo, rivelatosi infondato.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002, atteso il rigetto del gravame.
4 In caso di pubblicazione del presente provvedimento al di fuori del suo alveo naturale devono essere obbligatoriamente oscurati i dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da
[...]
e per essa quale mandataria avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_2 del g.e. comunicata il 24.2.2025 con la quale è stata accolta ex articolo 624, c. 3,
c.p.c. l'istanza di estinzione formulata dai debitori esecutati, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il reclamo;
condanna la reclamante e per essa quale mandataria Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_2 CP_1
e che si liquidano in € 2.906 (euro 851 per studio, euro
[...] Controparte_2
602 fase introduttiva ed euro 1.453 fase decisoria), oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Fabio
Massimo Sgarrino dichiaratosi antistario;
condanna la reclamante e per essa quale mandataria Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio sostenute da che si Parte_2 CP_3 liquidano in € 2.906 (euro 851 per studio, euro 602 fase introduttiva ed euro 1.453 fase decisoria) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
5