Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del giudice del lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1225 del ruolo generale per l'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per rivendicazioni afferenti al TFR,
tra
, con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ), alla Via Pescara 14, P. IVA: Pt_1
, in persona dell'amministratore unico P.IVA_1 Parte_2
( ), difesa dall'avv. Cono Cantelmi;
C.F._1
opponente;
e
IN , nata a [...] il [...] C.F.: , difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Arcangelo Zampella;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
1
L'epigrafata parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 159/23, emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro in data
29.04.2023, con il quale è stato ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di € 269,30 oltre accessori, a titolo di TFR maturato dalla ex lavoratrice
, assunta alle sue dipendenze, dal 16.03.2017 al 31.05.2018, con la Persona_1 qualifica di operaio addetto alle pulizie nell'ambito dell'appalto del servizio di pulizia delle caserme ed uffici della Guardia di Finanza Campania. Ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, avendo già effettuato il versamento del TFR tramite pagamenti per tranches a mezzo bonifico, dell'importo complessivo di €
281,72. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio , esponendo: che, al momento della Persona_1
cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la società opponente, vantava un credito a titolo di TFR, nonché un credito per le indennità di fine lavoro (ratei di 13°e
14° mensilità) dell'importo complessivo di € 645,24, di cui € 375,94 per indennità di fine lavoro ed € 269,30 per TFR;
che, in particolare, le somme spettanti per il TFR risultavano dal CUD 2018 proveniente dalla società alla voce “TFR maturato dal
01.01.2001 e rimasto in azienda” e dall'estratto conto assicurativo;
che le somme versate dal datore a titolo di acconto dovevano ritenersi imputate alle indennità di fine lavoro, ovvero ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità non corrisposti dalla società nel corso del rapporto;
che, non a caso, la somma che la società le aveva bonificato era superiore a quella che il datore reputava di doverle corrispondere a titolo di TFR (CUD 2019). Tanto premesso, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la decisione con modalità cartolari.
L'opposizione va respinta.
Giova osservare che la società opponente non contesta la esistenza o la durata del rapporto di lavoro subordinato in questione, né lo svolgimento delle mansioni svolte dalla lavoratrice, bensì il mancato pagamento del T.F.R..
Possono dunque ritenersi provati i fatti che la lavoratrice ha posto alla base delle sue rivendicazioni, ovvero di avere lavorato alle dipendenze della società dal Parte_1
16.03.2017 al 31.05.2018, con la qualifica di operaio addetto alle pulizie.
2 Tanto ha ingenerato, alla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto al T.F.R. che assume esserle dovuto e che il datore non ha provato di avere corrisposto.
Infatti, la documentazione prodotta evidenzia che la società ha eseguito tre bonifici in favore della lavoratrice opposta, il primo di euro 101,72 (cfr. all. n. 3 fascicolo opponente), il secondo di euro 100,00 (cfr. all. n. 4 fascicolo opponente) ed il terzo di euro 80,00 (cfr. all. n. 5 fascicolo opponente), nei quali è indicata come causale del pagamento la dicitura “emolumenti – stipendi”.
La causale dei suddetti versamenti - riferita a ratei di retribuzione dovuti alla lavoratrice - unitamente alla circostanza che la somma di tali addendi è pari ad euro
281,72 - a fronte di un debito verso la lavoratrice per TFR che la società quantifica nel CUD 2019 in euro 188,56, rendendo inverosimile che possa avere bonificato, a tale titolo, la più elevata somma di euro 281,72 - inducono logicamente a ritenere che gli acconti eseguiti dalla società datrice tramite i suindicati bonifici si riferissero al pagamento degli stipendi dovuti alla lavoratrice nel corso del rapporto e non alla corresponsione del TFR spettante alla sua cessazione.
Né la società opponente ha esibito una diversa quietanza che attesti specificamente il pagamento del TFR effettuato con altre modalità alla lavoratrice.
Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, appare ragionevole ritenere che le somme erogate dalla società tramite i menzionati bonifici, per un importo complessivo di €
281,72, siano imputabili a ratei di retribuzione maturati e non pagati, anziché al
T.F.R. spettante alla lavoratrice, che deve esserle riconosciuto nell'importo che rivendica nell'impugnato decreto ingiuntivo.
Il ricorso in opposizione va dunque respinto, con la conseguente integralmente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già munito di clausola di provvisoria esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte opposta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 159/23, già dichiarato immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Catanzaro,
Sezione Lavoro, in data 29.04.2023;
2) condanna la società opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Catanzaro, 21.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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