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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 848/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice nella causa civile di I grado iscritta al n. 848/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TORELLI MARCO FLAVIO per procura in Parte_1
calce al ricorso introduttivo e
, rappresentato e difeso dall'avv. TORELLI MARCO FLAVIO per procura Parte_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato congiuntamente il 27/2/2025, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno adìto questo Tribunale e, premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale
[...]
con convivenza more uxorio e di essersi poi separati, hanno chiesto di regolamentare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Per_1 Per_2
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che, in data 12/5/2025, ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Con dette note, le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, essendo intervenuta tra gli stessi riconciliazione.
pagina 1 La rinuncia agli atti (con reciproca tacita accettazione), validamente espressa dalle parti che hanno sottoscritto la relativa dichiarazione, comporta ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del processo.
Non occorre regolamentazione delle spese, che restano a carico di entrambe le parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dichiara
l'estinzione del procedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice nella causa civile di I grado iscritta al n. 848/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TORELLI MARCO FLAVIO per procura in Parte_1
calce al ricorso introduttivo e
, rappresentato e difeso dall'avv. TORELLI MARCO FLAVIO per procura Parte_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato congiuntamente il 27/2/2025, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno adìto questo Tribunale e, premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale
[...]
con convivenza more uxorio e di essersi poi separati, hanno chiesto di regolamentare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Per_1 Per_2
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che, in data 12/5/2025, ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Con dette note, le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, essendo intervenuta tra gli stessi riconciliazione.
pagina 1 La rinuncia agli atti (con reciproca tacita accettazione), validamente espressa dalle parti che hanno sottoscritto la relativa dichiarazione, comporta ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del processo.
Non occorre regolamentazione delle spese, che restano a carico di entrambe le parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dichiara
l'estinzione del procedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 2