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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, nella persona del dott.
Gianmarco Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile, iscritta al n.2627/2023 R.G. promossa
da
(C.F. e P.IVA , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Michele Lucca, giusta mandato in atti;
-attrice-
contro
(C.F. – P. IVA Controparte_1 C.F._1
), con l'avv. Francesco Sorrentino, giusta mandato P.IVA_2
in atti;
-convenuta–
oggetto: pagamento compensi professionali.
Causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la convenuta al pagamento della somma di € 4.923,10 oltre gli interessi legali da calcolarsi dalle scadenze indicate nelle fatture al 28.02.2023, data di introduzione dell'azione giudiziale, e da tale data in poi gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. Respingersi la domanda riconvenzionale ex adverso azionata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. (…)
per parte convenuta
IN VIA PRINCIPALE: Previe le declaratorie del caso, ivi compreso l'accertamento che la convenuta ha eseguito pagamenti per €
1 4.200,00 in favore dell'attrice tra il 2020 ed il 2021, rigettare la pretesa avversaria in quanto, a seguito dell'inadempimento in questione, nessuna somma è dovuta, per quanto esposto in narrativa. Spese e compensi rifusi, oltre l'IVA e CPA, e rimborso forfettario nella misura di legge. IN VIA RICONVENZIONALE: Accertato l'inadempimento dell'attrice per i motivi esposti in precedenza, condannare l'attrice al pagamento dei danni subiti dalla convenuta a seguito del grave inadempimento suddetto, danni che si quantificano nella somma di € 21.000,00, o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, anche in via equitativa, con compensazione dell'asserito credito ex adverso azionato con il maggior credito di cui sopra, vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice, e fino a concorrenza di quello minore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene, in estrema sintesi, alla pretesa di parte attrice al pagamento del saldo delle prestazioni professionali per sevizi di contabilità ed assistenza fiscale rese in favore della parte convenuta.
A tale domanda resiste la parte convenuta eccependo, da un lato, l'omessa pattuizione del compenso nella misura pretesa dalla controparte e, dall'altro,
l'inadempimento della società attorea che, in spregio all'incarico assunto, avrebbe omesso, nonostante l'invito da parte della convenuta all'attrice di provvedere alla rateizzazione dell'IVA trimestrale 2016, 2017 e 2018, di predisporre e da pagare direttamente, in nome e per conto della convenuta, siffatta rateazione.
Da siffatta omissione la convenuta assume che le sarebbe derivato un danno per Euro 21.000,00
corrispondente all'importo portato da alcune cartelle esattoriali notificatele attinenti per l'appunto il mancato versamento dell'IVA, anche a titolo di sanzioni e interessi;
danno di cui in via riconvenzionale la
2 convenuta ha chiesto il risarcimento, previa compensazione con le somme eventualmente riconosciute all'attrice per il titolo azionato.
Orbene, ritiene il Tribunale, sulla scorta della assunta prova testimoniale e della documentazione versata in atti che la domanda attorea sia pienamente fondata,
mentre la domanda riconvenzionale vada senz'altro rigettata in ragione dell'insussistente inadempimento eccepito dalla convenuta.
Quanto alla determinazione convenzionale del compenso, coglie nel segno la difesa attrice nell'evidenziare che il testo contrattuale inviato a controparte venne accettato dalla convenuta per facta
concludentia considerato che in esecuzione di esso la parte convenuta effettuò diversi bonifici in acconto per il pagamento delle fatture emesse dalla società attrice sulla scorta di tale regolamentazione convenzionale.
In particolare, tale contratto prevedeva un compenso di base di € 2.600,00 + IVA, ridotto a €
1.500,00 + IVA per la prima annualità, da conguagliare a consuntivo con il maggior o minor costo dei servizi effettivamente prestati.
L'accettazione di tutte le prestazioni con i relativi corrispettivi resi in suo favore dall'attrice trova ulteriore risconto in via documentale dalla mail inviata dalla convenuta venerdì 31 maggio 2019 alle ore
13:32 (doc. 8 att.) in risposta alla mail del 31/05/2019
alle ore 12:49 e del 30/01/2019 alle ore 12:59 inviatele da (doc. 9 att.). Testimone_1
Quanto poi all'eccepito inadempimento
3 professionale, coglie nel segno la difesa dell'attrice nell'evidenziare che i pagamenti a mezzo modello F24
(fiscali e contributivi ) venivano predisposti da Pt_2
, in qualità di “intermediario” con l'Agenzia delle Pt_1
Entrate e che richiedesse alla cliente Pt_1
autorizzazione scritta via mail per poter procedere all'addebito in conto, operazione che tecnicamente avveniva con l'invio del modello F24 dotato di stringa
Iban all'Agenzia delle Entrate;
poi quest'ultima mandava la richiesta di addebito alla banca del contribuente.
E' evidente che il mancato pagamento delle rateazioni IVA, limitatamente a quelle specificamente autorizzate dalla convenuta, non possono in alcun modo essere imputate alla società attrice che non aveva certo la disponibilità ad operare sul conto corrente della convenuta sicchè dell'insufficienza della provvista per onorare siffatte deleghe l'unica responsabile è la stessa convenuta.
Del resto, l'attrice ha offerto la prova convincente che le rateizzazioni richieste dalla convenuta per i pagamenti IVA sono state puntualmente predisposte ed inviate con e-mail alla convenuta,
supportate ulteriormente dallo scadenziario al fine di una congrua programmazione dei pagamenti.
In definitiva ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia pienamente fondata e, pertanto, la convenuta,
stante l'insussistenza del preteso inadempimento professionale imputato a controparte, andrà condannata al pagamento del saldo delle prestazioni, pari ad Euro
4.923,10, gravato degli interessi legali.
4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di Euro 4.923,10, oltre agli interessi legali al saggio di cui al 1° comma dell'art.1284 c.c.
dalla scadenza di ciascuna fattura azionata sino alla domanda giudiziale e al saggio di cui all'art.1284 4°
comma c.c. da tale domanda sino al saldo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio che liquida in
Euro 3.850,00 a titolo di compenso, Euro 98,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Udine in data 4/4/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, nella persona del dott.
Gianmarco Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile, iscritta al n.2627/2023 R.G. promossa
da
(C.F. e P.IVA , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Michele Lucca, giusta mandato in atti;
-attrice-
contro
(C.F. – P. IVA Controparte_1 C.F._1
), con l'avv. Francesco Sorrentino, giusta mandato P.IVA_2
in atti;
-convenuta–
oggetto: pagamento compensi professionali.
Causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la convenuta al pagamento della somma di € 4.923,10 oltre gli interessi legali da calcolarsi dalle scadenze indicate nelle fatture al 28.02.2023, data di introduzione dell'azione giudiziale, e da tale data in poi gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. Respingersi la domanda riconvenzionale ex adverso azionata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. (…)
per parte convenuta
IN VIA PRINCIPALE: Previe le declaratorie del caso, ivi compreso l'accertamento che la convenuta ha eseguito pagamenti per €
1 4.200,00 in favore dell'attrice tra il 2020 ed il 2021, rigettare la pretesa avversaria in quanto, a seguito dell'inadempimento in questione, nessuna somma è dovuta, per quanto esposto in narrativa. Spese e compensi rifusi, oltre l'IVA e CPA, e rimborso forfettario nella misura di legge. IN VIA RICONVENZIONALE: Accertato l'inadempimento dell'attrice per i motivi esposti in precedenza, condannare l'attrice al pagamento dei danni subiti dalla convenuta a seguito del grave inadempimento suddetto, danni che si quantificano nella somma di € 21.000,00, o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, anche in via equitativa, con compensazione dell'asserito credito ex adverso azionato con il maggior credito di cui sopra, vantato dalla convenuta nei confronti dell'attrice, e fino a concorrenza di quello minore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene, in estrema sintesi, alla pretesa di parte attrice al pagamento del saldo delle prestazioni professionali per sevizi di contabilità ed assistenza fiscale rese in favore della parte convenuta.
A tale domanda resiste la parte convenuta eccependo, da un lato, l'omessa pattuizione del compenso nella misura pretesa dalla controparte e, dall'altro,
l'inadempimento della società attorea che, in spregio all'incarico assunto, avrebbe omesso, nonostante l'invito da parte della convenuta all'attrice di provvedere alla rateizzazione dell'IVA trimestrale 2016, 2017 e 2018, di predisporre e da pagare direttamente, in nome e per conto della convenuta, siffatta rateazione.
Da siffatta omissione la convenuta assume che le sarebbe derivato un danno per Euro 21.000,00
corrispondente all'importo portato da alcune cartelle esattoriali notificatele attinenti per l'appunto il mancato versamento dell'IVA, anche a titolo di sanzioni e interessi;
danno di cui in via riconvenzionale la
2 convenuta ha chiesto il risarcimento, previa compensazione con le somme eventualmente riconosciute all'attrice per il titolo azionato.
Orbene, ritiene il Tribunale, sulla scorta della assunta prova testimoniale e della documentazione versata in atti che la domanda attorea sia pienamente fondata,
mentre la domanda riconvenzionale vada senz'altro rigettata in ragione dell'insussistente inadempimento eccepito dalla convenuta.
Quanto alla determinazione convenzionale del compenso, coglie nel segno la difesa attrice nell'evidenziare che il testo contrattuale inviato a controparte venne accettato dalla convenuta per facta
concludentia considerato che in esecuzione di esso la parte convenuta effettuò diversi bonifici in acconto per il pagamento delle fatture emesse dalla società attrice sulla scorta di tale regolamentazione convenzionale.
In particolare, tale contratto prevedeva un compenso di base di € 2.600,00 + IVA, ridotto a €
1.500,00 + IVA per la prima annualità, da conguagliare a consuntivo con il maggior o minor costo dei servizi effettivamente prestati.
L'accettazione di tutte le prestazioni con i relativi corrispettivi resi in suo favore dall'attrice trova ulteriore risconto in via documentale dalla mail inviata dalla convenuta venerdì 31 maggio 2019 alle ore
13:32 (doc. 8 att.) in risposta alla mail del 31/05/2019
alle ore 12:49 e del 30/01/2019 alle ore 12:59 inviatele da (doc. 9 att.). Testimone_1
Quanto poi all'eccepito inadempimento
3 professionale, coglie nel segno la difesa dell'attrice nell'evidenziare che i pagamenti a mezzo modello F24
(fiscali e contributivi ) venivano predisposti da Pt_2
, in qualità di “intermediario” con l'Agenzia delle Pt_1
Entrate e che richiedesse alla cliente Pt_1
autorizzazione scritta via mail per poter procedere all'addebito in conto, operazione che tecnicamente avveniva con l'invio del modello F24 dotato di stringa
Iban all'Agenzia delle Entrate;
poi quest'ultima mandava la richiesta di addebito alla banca del contribuente.
E' evidente che il mancato pagamento delle rateazioni IVA, limitatamente a quelle specificamente autorizzate dalla convenuta, non possono in alcun modo essere imputate alla società attrice che non aveva certo la disponibilità ad operare sul conto corrente della convenuta sicchè dell'insufficienza della provvista per onorare siffatte deleghe l'unica responsabile è la stessa convenuta.
Del resto, l'attrice ha offerto la prova convincente che le rateizzazioni richieste dalla convenuta per i pagamenti IVA sono state puntualmente predisposte ed inviate con e-mail alla convenuta,
supportate ulteriormente dallo scadenziario al fine di una congrua programmazione dei pagamenti.
In definitiva ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia pienamente fondata e, pertanto, la convenuta,
stante l'insussistenza del preteso inadempimento professionale imputato a controparte, andrà condannata al pagamento del saldo delle prestazioni, pari ad Euro
4.923,10, gravato degli interessi legali.
4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di Euro 4.923,10, oltre agli interessi legali al saggio di cui al 1° comma dell'art.1284 c.c.
dalla scadenza di ciascuna fattura azionata sino alla domanda giudiziale e al saggio di cui all'art.1284 4°
comma c.c. da tale domanda sino al saldo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio che liquida in
Euro 3.850,00 a titolo di compenso, Euro 98,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Udine in data 4/4/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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