TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8665 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione con ordinanza del 27.9.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Acerra alla via Parte_1 C.F._1
NI Soriano, 117 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Petrillo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Villa di Briano alla CP_1 C.F._2
Via R. Calderisi, 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gallo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 5.10.2023, la ricorrente (nata a [...] il
14.5.1966), premesso di avere contratto matrimonio in Vico Equense l'11 settembre 1991 con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati tre figli Per_1
(nata a [...] [...]); NI (nato a [...] il [...]) ed (nato a [...] il Per_2
1 R.G. n. 8665/2023
23.9.1999)- chiedeva che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, chiedeva confermarsi l'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà, sita in
Acerra, alla via Carlo Petrella 76, convivendo con essa il figlio , maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente;
un mantenimento per il figlio maggiorenne non inferiore ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva confermarsi l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre secondo quanto ritenuto più consono all'interesse degli stessi;
l'assegnazione della casa familiare alla moglie con il riconoscimento, in suo favore, del diritto di credito in considerazione delle addizioni e delle opere migliorative arrecate all'immobile in sede di ristrutturazione e riparazione per adibirla a casa coniugale, di €. 40.000,00 (quarantamila/00); riconoscersi un assegno divorzile, in considerazione del suo stato di bisogno, dell'importo di euro
500,00.
All'udienza del 21.6.2024, dopo alcuni rinvii per assenza del resistente, entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino); all'esito dell'ascolto, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato onerava le parti del deposito della documentazione reddituale.
All'udienza del 18.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473bis-22 c.p.c.: nulla disponeva sull'affido e diritto di visita dei figli, essendo maggiorenni;
confermava ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare -sita in Acerra alla via Carlo
Petrella 76- alla ricorrente, convivendo con essa il figlio , maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente;
letto l'art. 40 c.p.c. dichiarava inammissibile, in tale sede, la domanda avanzata dal resistente volta alla restituzione della somma di € 40.000,00 per la ristrutturazione della casa familiare, in assenza di accordo delle parti;
poneva a carico della ricorrente e in favore del resistente un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 (trecento,00) mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
poneva a carico del resistente un assegno di € 150,00
(centocinquanta,00) a titolo di mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]), Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; in assenza di richieste istruttorie articolate negli atti introduttivi da parte della ricorrente;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte convenuta nella comparsa di costituzione;
rigettato l'interrogatorio formale deferito alla ricorrente;
ritenuta,
2 R.G. n. 8665/2023
pertanto, la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori, fissava udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Avverso la suddetta ordinanza la ricorrente proponeva reclamo innanzi alla Corte D'Appello, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge.
La Corte D'Appello, ritenuto non dimostrato dal resistente il tenore di vita sostenuto nel corso del matrimonio, considerata la retribuzione percepita da entrambe le parti e la circostanza che le consistenze immobiliari fossero pervenute alla reclamante successivamente alla separazione, accoglieva il reclamo confermando le condizioni del decreto di omologa del tribunale di Nola.
In sede di conclusioni la ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni;
il resistente si riportava alle precedenti conclusioni, chiedendo, inoltre, la condanna della ricorrente, in applicazione dell'art. 116, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96, per avere, in ordine alle proprie condizioni economiche, reso informazioni ed effettuato produzioni documentali inesatte o incomplete.
All'udienza del 26 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473bis-28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 27-9-2025).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Nola (avvenuta in data 17-11-2011) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Nola del 14-28/12/2011; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui ”il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione,
3 R.G. n. 8665/2023
un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007;
Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che, vivendo nella casa familiare con la ricorrente uno dei figli della coppia, Per_2
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in Acerra, alla via Carlo Petrella 76 - va accolta, come già previsto negli accordi di separazione.
Sulla domanda di mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]) maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente.
In via preliminare, deve osservarsi che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Nel caso di specie, come dichiarato dalle parti, il figlio maggiorenne è convivente con la Per_2 ricorrente.
In via preliminare va evidenziato che, mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale
4 R.G. n. 8665/2023
assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente, del resto, a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta, dalle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Altresì, nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socioeconomiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni, affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n.
2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di
5 R.G. n. 8665/2023
conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252). La solidarietà familiare è destinata, dunque,
a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori (cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Nel caso in esame, è emerso che il figlio , di 26 anni, è studente di ingegneria meccanica e Per_2 non è autosufficiente economicamente, avendo effettuato solo uno stage, retribuito, a tempo determinato. Tale circostanza, peraltro, non è contestata da parte resistente.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio , in Per_2 ordine al quantum, il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non indipendente, la somma mensile di euro 150,00 somma da adeguare automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Tale somma andrà versata, entro il 5 di ogni mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 30%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede, per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più
6 R.G. n. 8665/2023
recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017), bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali
7 R.G. n. 8665/2023
ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti
Dalla documentazione in atti è emerso che la ricorrente è un' insegnante, con una retribuzione di
1.900,00 euro (cfr. CUD in atti); vive nella casa familiare di cui è proprietaria, con il figlio , Per_2 maggiorenne che non lavora, pur avendo effettuato uno stage retribuito;
è proprietaria di numerosi immobili, alcuni locati, ricevuti per successione della madre (cfr. dichiarazione di successione di in atti) e della zia (cfr. pubblicazione testamento in atti), dai quali Persona_3 CP_2 percepisce circa 2.000,00 euro (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21.6.2024); dispone di un consistente patrimonio liquido, in parte investito (cfr. estratti conto, rendiconti trimestrali e rendiconti titoli in atti); è proprietaria di due auto, una Mercedes classe A ed una , in uso Controparte_3 ai figli;
mentre il resistente vive da solo in una casa di proprietà, sopportando la rata del mutuo di
516,00 euro circa al mese;
è impiegato postale con una retribuzione di circa 1.790.00 al mese (cfr.
CUD in atti); è proprietario di un terreno, improduttivo di redditi;
ha un'auto (Panda); ha problemi di salute certificati in atti.
Alla luce di quanto dedotto, non può ritenersi che il resistente sia privo di quei “mezzi adeguati” necessari per garantirne un'esistenza dignitosa e autosufficiente.
Il reddito che percepisce per effetto dell'attività lavorativa svolta, infatti, sebbene gravato da un mutuo e dalle spese sanitarie connesse ai problemi di salute da cui è affetto -per affrontare le quali può comunque fare affidamento sul piano sanitario offerto ai dipendenti di Poste Italiane-, consente la soddisfazione delle normali esigenze di una vita dignitosa ed economicamente indipendente.
Inoltre, la disparità reddituale tra le parti, pur esistente, non costituisce la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale della ricorrente, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, derivando, piuttosto, dalle consistenze immobiliari e non pervenute iure hereditatis alla ricorrente.
In definitiva la domanda di assegno divorzile va rigettata non essendo provati i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sia nella sua funzione assistenziale che in quella perequativo- compensativa.
Sulle ulteriori domande.
8 R.G. n. 8665/2023
L'ulteriore domanda avanzata da parte resistente relativa al riconoscimento del diritto di credito per le opere migliorative e di ristrutturazione realizzate per la casa coniugale è inammissibile.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v.
Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n.
20638/2004).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 mentre per il restante 2/3 sono poste a carico del resistente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.000 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense in data
11 settembre 1991 tra (nata a [...] il [...]) e (nato Parte_1 CP_1
a Villa Di Briano il 13.7.1961);
b) nulla dispone sull'affido, collocamento e diritto di visita dei figli (nata il [...]), Per_1
NI (nato il [...]) e (nato il [...]), essendo maggiorenni;
Per_2
c) conferma ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare -sita in Acerra, alla via Carlo
Petrella 76- alla ricorrente che l'abiterà unitamente al figlio , maggiorenne ed Per_2 economicamente non autosufficiente;
9 R.G. n. 8665/2023
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 per il mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il 30%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
f) dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la domanda di restituzione della somma di
40.000,00 euro avanzata da;
CP_1
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICO EQUENSE per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 130, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1991);
h) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna a CP_1 pagare le spese di lite in favore della ricorrente liquidandole complessivamente in euro 2539,33 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione all' avv. Maria Rosaria Petrillo antistataria
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la Dott.ssa MOT Ludovica Diodato
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8665 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione con ordinanza del 27.9.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Acerra alla via Parte_1 C.F._1
NI Soriano, 117 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Petrillo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Villa di Briano alla CP_1 C.F._2
Via R. Calderisi, 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gallo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 5.10.2023, la ricorrente (nata a [...] il
14.5.1966), premesso di avere contratto matrimonio in Vico Equense l'11 settembre 1991 con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati tre figli Per_1
(nata a [...] [...]); NI (nato a [...] il [...]) ed (nato a [...] il Per_2
1 R.G. n. 8665/2023
23.9.1999)- chiedeva che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, chiedeva confermarsi l'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà, sita in
Acerra, alla via Carlo Petrella 76, convivendo con essa il figlio , maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente;
un mantenimento per il figlio maggiorenne non inferiore ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva confermarsi l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre secondo quanto ritenuto più consono all'interesse degli stessi;
l'assegnazione della casa familiare alla moglie con il riconoscimento, in suo favore, del diritto di credito in considerazione delle addizioni e delle opere migliorative arrecate all'immobile in sede di ristrutturazione e riparazione per adibirla a casa coniugale, di €. 40.000,00 (quarantamila/00); riconoscersi un assegno divorzile, in considerazione del suo stato di bisogno, dell'importo di euro
500,00.
All'udienza del 21.6.2024, dopo alcuni rinvii per assenza del resistente, entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino); all'esito dell'ascolto, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato onerava le parti del deposito della documentazione reddituale.
All'udienza del 18.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473bis-22 c.p.c.: nulla disponeva sull'affido e diritto di visita dei figli, essendo maggiorenni;
confermava ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare -sita in Acerra alla via Carlo
Petrella 76- alla ricorrente, convivendo con essa il figlio , maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente;
letto l'art. 40 c.p.c. dichiarava inammissibile, in tale sede, la domanda avanzata dal resistente volta alla restituzione della somma di € 40.000,00 per la ristrutturazione della casa familiare, in assenza di accordo delle parti;
poneva a carico della ricorrente e in favore del resistente un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 (trecento,00) mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
poneva a carico del resistente un assegno di € 150,00
(centocinquanta,00) a titolo di mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]), Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; in assenza di richieste istruttorie articolate negli atti introduttivi da parte della ricorrente;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte convenuta nella comparsa di costituzione;
rigettato l'interrogatorio formale deferito alla ricorrente;
ritenuta,
2 R.G. n. 8665/2023
pertanto, la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori, fissava udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Avverso la suddetta ordinanza la ricorrente proponeva reclamo innanzi alla Corte D'Appello, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge.
La Corte D'Appello, ritenuto non dimostrato dal resistente il tenore di vita sostenuto nel corso del matrimonio, considerata la retribuzione percepita da entrambe le parti e la circostanza che le consistenze immobiliari fossero pervenute alla reclamante successivamente alla separazione, accoglieva il reclamo confermando le condizioni del decreto di omologa del tribunale di Nola.
In sede di conclusioni la ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni;
il resistente si riportava alle precedenti conclusioni, chiedendo, inoltre, la condanna della ricorrente, in applicazione dell'art. 116, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96, per avere, in ordine alle proprie condizioni economiche, reso informazioni ed effettuato produzioni documentali inesatte o incomplete.
All'udienza del 26 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473bis-28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 27-9-2025).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Nola (avvenuta in data 17-11-2011) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Nola del 14-28/12/2011; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui ”il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione,
3 R.G. n. 8665/2023
un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007;
Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che, vivendo nella casa familiare con la ricorrente uno dei figli della coppia, Per_2
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in Acerra, alla via Carlo Petrella 76 - va accolta, come già previsto negli accordi di separazione.
Sulla domanda di mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]) maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente.
In via preliminare, deve osservarsi che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Nel caso di specie, come dichiarato dalle parti, il figlio maggiorenne è convivente con la Per_2 ricorrente.
In via preliminare va evidenziato che, mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale
4 R.G. n. 8665/2023
assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente, del resto, a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta, dalle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Altresì, nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socioeconomiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni, affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n.
2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di
5 R.G. n. 8665/2023
conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252). La solidarietà familiare è destinata, dunque,
a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori (cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Nel caso in esame, è emerso che il figlio , di 26 anni, è studente di ingegneria meccanica e Per_2 non è autosufficiente economicamente, avendo effettuato solo uno stage, retribuito, a tempo determinato. Tale circostanza, peraltro, non è contestata da parte resistente.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio , in Per_2 ordine al quantum, il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non indipendente, la somma mensile di euro 150,00 somma da adeguare automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Tale somma andrà versata, entro il 5 di ogni mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 30%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede, per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più
6 R.G. n. 8665/2023
recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017), bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali
7 R.G. n. 8665/2023
ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti
Dalla documentazione in atti è emerso che la ricorrente è un' insegnante, con una retribuzione di
1.900,00 euro (cfr. CUD in atti); vive nella casa familiare di cui è proprietaria, con il figlio , Per_2 maggiorenne che non lavora, pur avendo effettuato uno stage retribuito;
è proprietaria di numerosi immobili, alcuni locati, ricevuti per successione della madre (cfr. dichiarazione di successione di in atti) e della zia (cfr. pubblicazione testamento in atti), dai quali Persona_3 CP_2 percepisce circa 2.000,00 euro (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21.6.2024); dispone di un consistente patrimonio liquido, in parte investito (cfr. estratti conto, rendiconti trimestrali e rendiconti titoli in atti); è proprietaria di due auto, una Mercedes classe A ed una , in uso Controparte_3 ai figli;
mentre il resistente vive da solo in una casa di proprietà, sopportando la rata del mutuo di
516,00 euro circa al mese;
è impiegato postale con una retribuzione di circa 1.790.00 al mese (cfr.
CUD in atti); è proprietario di un terreno, improduttivo di redditi;
ha un'auto (Panda); ha problemi di salute certificati in atti.
Alla luce di quanto dedotto, non può ritenersi che il resistente sia privo di quei “mezzi adeguati” necessari per garantirne un'esistenza dignitosa e autosufficiente.
Il reddito che percepisce per effetto dell'attività lavorativa svolta, infatti, sebbene gravato da un mutuo e dalle spese sanitarie connesse ai problemi di salute da cui è affetto -per affrontare le quali può comunque fare affidamento sul piano sanitario offerto ai dipendenti di Poste Italiane-, consente la soddisfazione delle normali esigenze di una vita dignitosa ed economicamente indipendente.
Inoltre, la disparità reddituale tra le parti, pur esistente, non costituisce la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale della ricorrente, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, derivando, piuttosto, dalle consistenze immobiliari e non pervenute iure hereditatis alla ricorrente.
In definitiva la domanda di assegno divorzile va rigettata non essendo provati i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sia nella sua funzione assistenziale che in quella perequativo- compensativa.
Sulle ulteriori domande.
8 R.G. n. 8665/2023
L'ulteriore domanda avanzata da parte resistente relativa al riconoscimento del diritto di credito per le opere migliorative e di ristrutturazione realizzate per la casa coniugale è inammissibile.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v.
Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n.
20638/2004).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 mentre per il restante 2/3 sono poste a carico del resistente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.000 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico Equense in data
11 settembre 1991 tra (nata a [...] il [...]) e (nato Parte_1 CP_1
a Villa Di Briano il 13.7.1961);
b) nulla dispone sull'affido, collocamento e diritto di visita dei figli (nata il [...]), Per_1
NI (nato il [...]) e (nato il [...]), essendo maggiorenni;
Per_2
c) conferma ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare -sita in Acerra, alla via Carlo
Petrella 76- alla ricorrente che l'abiterà unitamente al figlio , maggiorenne ed Per_2 economicamente non autosufficiente;
9 R.G. n. 8665/2023
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 per il mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il 30%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
f) dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la domanda di restituzione della somma di
40.000,00 euro avanzata da;
CP_1
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICO EQUENSE per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 130, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1991);
h) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna a CP_1 pagare le spese di lite in favore della ricorrente liquidandole complessivamente in euro 2539,33 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione all' avv. Maria Rosaria Petrillo antistataria
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la Dott.ssa MOT Ludovica Diodato
10