TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2816/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di intermediazione di prodotti finanziari e risarcimento danni
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Parte_1 Parte_2
Russo, come da procura in atti;
ATTORI
E
, già , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Nicola Rocco di Torrepadula, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26.05.2015 e notificato unitamente al decreto in 16.12.2015, e Parte_1 Parte_2 esponevano che nel settembre del 1996 ebbero a sottoscrivere un contratto con il Filiale di Nocera Inferiore, per la negoziazione, Controparte_2 la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, legato al conto corrente di contitolarità n. 2420. Nell'occasione ebbero a precisare di non avere alcuna cognizione in materia di investimento e che il loro obiettivo era unicamente quello di tutelare i risparmi di una vita, come provato dall'estratto conto titoli del 19.08.1996, da cui si evinceva che nel portafoglio titoli del erano presenti BOT per un Parte_2 controvalore di lire 98.0000.000. Successivamente, al fine di ottimizzare gli investimenti, i coniugi decidevano di investire tutti i propri risparmi, ammontanti a lire 300.000.000, in un obbligazione emessa proprio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 dall'Istituto resistente, Banco Napoli OF 96/01 147, cod. ABI 578150, che, scadenti nel 2001, avrebbero fruttato, come in effetti avvenne, un rendimento minimo garantito del 7,60%. Accadeva, però, che senza alcun consenso e/o richiesta preventiva, in data 01.06.1999, l'Istituto decideva di rimborsare ai coniugi e il suddetto investimento, come da raccomandata in Pt_1 Pt_2 atti, per cui in data 03.06.1999 essi risparmiatori venivano sospinti dalla banca ad investire l'importo di lire 200.000.000 - ovvero i due terzi di quanto arbitrariamente disinvestito dal - nell'acquisto di Controparte_2 obbligazioni dello Stato argentino ed in particolare: titolo Rep. Argentina
29/04/2008, 8,125% (cod. Isin XS0086333472) dell'importo di lire
200.000.000 nominali acquistate mediante ordine del 03.06.1999, per un capitale investito versato di lire 200.000.000. Gli attori evidenziavano che era fatto notorio che ai titoli del debito argentino l'agenzia Moody's, il 2 0ttobre
1997, attribuì la valutazione (rating) Ba3, ovvero strumenti speculativi accettabili con attenzione, ma già in data 6 ottobre 1999, ovvero solo un paio di mesi dopo l'acquisto invogliato dal era progressivamente Controparte_2 peggiorata passando alla categoria B1 (titolo indesiderabile). Aggiungevano che nella valutazione di Standard & Poor's era stato attribuito il seguente rating con andamento parimenti peggiorativo: BB- (20 agosto 1999), BB (6 ottobre 1999 e 15 settembre 2000), B (8 maggio 2001), B- (12 luglio 2001) e
CCC+ (9 ottobre 2001) e che dal giorno del default nessun attività era stata compiuta dalla banca al fine di arginare e/o limitare i danni subiti e subendi da coniugi e per cui in data 01.06.2010 i predetti, al fine di Pt_1 Pt_2 evitare l'aggravamento del danno, decidevano di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto fatta dalla Repubblica Argentina, in conseguenza della quale si procedeva al cambio dei suddetti titoli con quelli aventi codice ISIN
XS051195134, 0501195480 e 0501195993 per un controvalore in euro pari a
42.794,06, consacrando così una perdita di euro 61.205,94 come da rendiconto titoli al 31.11.2010 prodotto in atti. Per tali motivi convenivano in giudizio il chiedendo al giudice di accertare la Controparte_2 responsabilità della banca quale intermediaria finanziaria nella negoziazione dei titoli dello Stato per la violazione di numerose norme esistenti Parte_3 in materia d'intermediazione finanziaria e codicistica: nello specifico, violazione degli artt. 1, 21, e 94 del D. Lgs. 58/1998 (da ora in poi T.U.F.); violazione degli artt. 21, 26, 27, 28, 29 e 30 della delibera Consob 11522/98; violazione delle norme in materia di correttezza e diligenza qualificata ex. artt. 1175 e 1176, comma 2, c.c.; violazione dell'art. 1337 c.c.., in particolare dichiarando l'inopponibilità e/o l'inefficacia della clausola apposta sul
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 contratto del 09.09.1996, in prossimità di una clausola pre-formulata relativa alla mancata volontà dei sottoscrittori a riferire le informazioni sulle proprie capacità da investitori;
dichiarando il grave inadempimento precontrattuale e/o contrattuale della in relazione sia al contratto del 09.09.1996 che a CP_3 quello del 03.06.1999 e, conseguentemente, accertato e dichiarato il nesso di causalità fra l'illegittima condotta della ed il danno patrimoniale CP_3 sofferto da essi risparmiatori, condannare il al Controparte_2 pagamento in favore di essi attori della somma di euro 101.814,34, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, di cui euro 66.525,23, comprensiva di interessi legali al 28.02.2015, oltre interessi maturandi, a titolo di danno emergente, pari alla differenza della somma investita e di quanto recuperato, come risultante dal rendiconto titoli n. 2/2010 emesso dal da Controparte_2 cui si evince, in adesione all'Offerta Pubblica di Acquisto fatta dalla
Repubblica Argentina, che i suddetti Titoli Argentina quotavano un controvalore in Euro pari a 42.794,06; ed euro 35.289,11, a titolo di lucro cessate e/o di perdita di chance, pari al rendimento BOT sul capitale malamente investito di euro 104.000,00, per gli anni Dicembre 2001/Giugno
2010, oltre interessi e rivalutazione, giusta perizia di stima del danno patrimoniale subito a firma del dott. in atti;
ovvero a quella Persona_1 somma maggiore e/o minore che dovesse emergere in corso di causa, per ogni ritenuta opportuna causale di legge, comprensiva di una somma a titolo di risarcimento danni equitativamente determinata. Solo in via subordinata, al pagamento della somma di euro 66.525,23, pari alla differenza della somma investita e di quanto recuperato, come risultante dal rendiconto titoli n.
2/2010 emesso dal da cui si evince che, in adesione Controparte_2 all'Offerta Pubblica di Acquisto fatta dalla Repubblica Argentina, i suddetti
Titoli Argentina quotavano un controvalore in Euro pari a 42.794,06, comprensiva di interessi legali al 28.02.2015, oltre ulteriori interessi maturandi, oltre al maggior danno ex art. 1224, co. 2° c.c., per l'indisponibilità della somma vincolata per altre scelte d'investimento e per i bisogni personali, pari alla differenza fra gli interessi legali ed il valore del rendimento BOT per gli anni Dicembre 2001/Giugno 2010.
Costituitasi in giudizio, il poi divenuta Controparte_2 [...]
in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo Controparte_1 per genericità ed indeterminatezza in fatto e in diritto e nel merito ricostruiva i fatti di causa allegando che effettivamente e Parte_1 Parte_2 ebbero a stipulare il 9.9.1996 con il il cd. contratto Controparte_2 quadro per la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 ordini concernenti valori mobiliari, legato al conto corrente n. 2420, dichiarando di non voler fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria, nonostante gli fosse stato spiegato che ciò veniva richiesto nel loro esclusivo interesse e dichiarando in contratto di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari previsto dal Reg. Consob n.
10943 del 30.9.1997. Deduceva, che successivamente in data 3.6.1999, i clienti si recarono in banca chiedendo di effettuare un investimento in obbligazioni Argentina e a fronte di questa richiesta il funzionario addetto sconsigliò tale tipo di operazione, sottolineandone i rischi connessi ed invitando gli stessi a valutare forme di investimento più sicure (quali obbligazioni della banca o polizze assicurative), ma gli attori rimasero fermi nella loro decisione di voler effettuare il suddetto tipo di investimento, per cui conferirono in data 3.06.1999 alla banca l'ordine scritto di acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina con scadenza 29.4.2008, 8,125%
(cod. Isin XS0086333472), per un valore nominale di Lire 200.000.000. La convenuta evidenziava di aver in precedenza comunque adempiuto all'informazione attiva, atteso che per quella passiva i clienti, nonostante la richiesta della banca, avevano rifiutato di fornire le informazioni circa la loro esperienza e la loro situazione finanziaria. Esponeva, ancora, la convenuta che successivamente, in data 5.5.2010, detti clienti ebbero a sottoscrivere con il un'Offerta Pubblica di Scambio proposta dalla Repubblica Controparte_2
Argentina, con la quale i suddetti titoli vennero scambiati con altri più remunerativi. La banca eccepiva in ogni caso la prescrizione sia quinquennale che decennale dell'azione di risarcimento danni, atteso che gli acquisti risalivano al 3.6.1999, laddove la domanda di risarcimento dei danni era stata proposta per la prima volta in tale sede giudiziale con ricorso notificato in data 16.12.2015, mentre il momento dell'acclarata insolvibilità dello
[...]
risaliva al novembre 2000. Aggiungeva che controvertendosi in Parte_4 materia di rapporti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, trova applicazione l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 23
T.U.I.F., che comunque comporta che il cliente è tenuto alla prova dell'esistenza del contratto, deve allegare le circostanze dell'inadempimento (o dell'adempimento inesatto) dell'intermediario e deve provare il nesso di causalità e l'eventuale danno subito a seguito dell'inadempimento. Deduceva che la banca si era comportata correttamente senza violazione dei propri obblighi informativi, in quanto, all'epoca dei fatti (3.6.1999) alcun obbligo per la banca di dissuadere gli investitori dall'acquisto di titoli Argentina, come quelli in oggetto, tant'è che il primo declassamento c'era stato soltanto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 nell'ottobre 1999 e cioè ben 4 mesi dopo l'acquisto effettuato dagli odierni ricorrenti e che, pur attraverso un progressivo peggioramento, solo verso l'ottobre del 2001 vi erano univoci segnali circa la problematicità del rimborso delle obbligazioni. Riguardo al presunto danno subito dagli attori, la convenuta deduceva che detti clienti prima del default della Repubblica
Argentina ebbero ad incassare due cedole per il complessivo importo di euro
14.925,40 e che successivamente, con i titoli ottenuti in sostituzione di quelli originari, ebbero ad incassare cedole per complessivi euro 12.048,56.
Rilevava, infine, che gli attori in data 12.3.2012 ebbero a chiudere i rapporti con il trasferendo i titoli presso altro istituto finanziario (Fineco) e che, CP_2 al momento del trasferimento i nuovi titoli in loro possesso avevano un valore pari ad euro 54.193,27 e non di soli euro 42.794,06 come dedotto da essi nell'atto introduttivo del giudizio. Inoltre l'attuale valore dei nuovi titoli (alla data del 27.1.2016) risultava pari ad euro 60.539,44. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di condannare gli attori alla restituzione dei titoli oggetto di causa e delle cedole riscosse, oltre gli interessi maturati, nonché la rivalutazione monetaria.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con decorrenza differita dal
15.09.2018, cui si associava la difesa di parte attrice ed il Giudicante, rigettate le richieste istruttorie alla luce della documentazione prodotta e dei fatti incontestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, atteso che in esso sono esposti in modo chiaro i fatti posti a fondamento della domanda, ben specificata e che è solo risarcitoria e non di risoluzione del contratto di acquisti dei bond argentini. La convenuta, peraltro, costituendosi in giudizio e difendendosi in modo completo, ha comunque sanato ogni eventuale ipotetica nullità sia dell'edictio che della vocatio.
Correttamente il precedente giudice istruttore assegnatario non ha ammesso le prove dichiarative, atteso che attinenti a circostanze non rilevanti per la decisione o inammissibili perchè generiche, valutative, da provare con documenti o contrastanti con documenti prodotti in giudizio (segnatamente la mancata segnalazione della banca della non adeguatezza dell'acquisto dei bond argentini).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 Riguardo ai denunciati inadempimenti della convenuta, va subito evidenziato che al di là del rispetto degli obblighi di cui all'art. 21 T.U.F., gli intermediari nell'attività di servizi di investimenti, sono obbligati dall'art. 28
Reg. Consob n. 11522/98 comunque a valutare le caratteristiche dell'investitore ovvero la sua propensione al rischio, i suoi obiettivi di investimento e la sua consistenza finanziaria, nonché ad evidenziargli tutte le caratteristiche del prodotto finanziario di cui ha chiesto l'acquisto, quali la denominazione, il rating e la quotazione. Gli obblighi di diligenza e d'informazione che fanno capo all'intermediario sono anche riconducibili ai principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale (artt. 1175, 1337,
1338 e 1375, C.C.), sicché la loro violazione, che si colloca anche nella fase dell'esecuzione del rapporto oltre a quella propedeutica, vale a dire nel momento attuativo del contratto-quadro, può determinare l'obbligo del risarcimento dei danni e/o la risoluzione del contratto. In altri termini, nella dinamica del rapporto negoziale tra intermediario e cliente gli obblighi di diligenza e d'informazione a carico del primo (tenuto al rispetto del canone generale della buona fede) non sono unicamente riconducibili alla fase genetica dell'operazione finanziaria ma si concretizzano al momento dell'esecuzione dell'ordine di acquisto dei titoli. In tal senso la S.C. a SS.UU. con la sentenza n, 26724/2007 ha statuito che "la violazione dei doveri dì informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dai soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento danni, ove tali violazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d' intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Può dar luogo invece a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di operazioni dì investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'Intermediazione finanziaria in questione”. L'inadempimento degli obblighi contrattuali di informazione può comportare altresì l'obbligo di risarcimento dei danni cagionati al cliente, secondo quanto ribadito, dall'art. 23 co. 6° comma TUF, in base al quale, tra l'altro, l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza, richiesta dal caso concreto, grava proprio sull'operatore finanziario.
Ciò premesso, la banca non ha adempiuto ai propri obblighi di informazione attiva, in quanto, sebbene i clienti dichiararono di non voler fornire informazioni in merito alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, nonché circa la loro propensione al rischio – apponendo la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 crocetta sull'apposito quadratino del modulo del contratto quadro del
09.09.1996, la convenuta aveva comuque a sua disposizione diretta il profilo dei due risparmiatori. Infatti la norma prevede che “Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo
28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora
l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” Pertanto, emerge chiaro il grave inadempimento in cui è incorsa la Banca ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob n.
11522/98 nel non astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, senza aver ottenuto dai clienti la conferma scritta di esecuzione dell'ordine di acquisto dell'operazione anche segnalata dall'intermediario come non adeguata (come peraltro si rileva dal modello prestampato con il quale la banca ebbe a ricevere l'ordine di acquisto dei bon argentini oggetto di causa.
Deve osservarsi, infatti, che, i coniugi e non avevano alcuna Pt_1 Pt_2 propensione al rischio, avendo, fino al momento in cui sono stati indotti all'acquisto dei famigerati Bond Argentina, investito esclusivamente in BOT ed in obbligazioni con stacco di cedola garantita del 7,60%, come emergeva dalla documentazione interna in possesso della banca e relativa al conto degli attori. Peraltro risulta evidente che gli attori non avrebbero mai disinvestito la somma di lire 300.000.000, con la quale gli stessi avevano acquistato le obbligazioni OF 96/01 147, cod. ABI 578150, con cui si erano CP_2 assicurati un rendimento minimo garantito del 7,60%. Tale investimento, qualora non fosse intervenuta la volontà unilaterale della banca ad estinguerlo, sarebbe scaduto nel 2001 e avrebbe, decisamente, evitato agli odierni ricorrenti di incappare nel disastroso investimento dei bond argentini.
La veridicità delle allegazioni attoree è confermata dalla lettera del
02.06.1999, prodotta in atti, con cui il subito dopo aver appreso della Pt_2 decisione della banca di disinvestimento delle obbligazioni Banco Napoli OF
96/01 147 cod. ABI 578150, ne chiedeva conto e ragione all'Istituto, riceveva dalla banca comunicazione del 05.07.1999, con la quale la convenuta, ammettendo le proprie responsabilità, accreditava sul conto corrente n. 2420
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 la non indifferente cifra di lire 10.800.000, la cui distinta di esecuzione reca la seguente nota: “RISTORO PER DIFF. SU TITOLI RIMBORSATI (ABI
57815) DEL 01.06.1999”. Inoltre la non segnalata non adeguatezza dell'operazione di investimento oggetto di causa, risulta dal fatto che a risparmiatori oggettivamente privi di esperienza in materia finanziaria e propensi a soli investimenti sicuri o a rischio minimo (appunto Bot e
Obbligazioni a rendimento garantito della propria banca) venne consentito l'investimento della quasi totalità dei propri risparmi nell'acquisto di bond palesemente rischiosi e anche per un elevato importo, in palese spregio degli obblighi imposti dalla sopra richiamata normativa.
La rischiosità dei bond argentini, peraltro di fatto nemmeno contestata dalla banca, risultava evidente già da una nota della CO (Notiziario
Settimanale - anno V - N° 32 - del 9 agosto 1999) con la quale si comunicava
- con riferimento a nulla-osta rilasciato, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento
CO 11971/99, alla pubblicazione di prospetti informativi, già approvati dalla competente Autorità tedesca (Deutsche Borse), relativi all'ammissione a quotazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina,
"Pan Euro Bonds 1999/2004 9,5%" e "Pan Euro Bonds 1999/2008 9%", ammessi a quotazione dalla Borsa Italiana S.p.A. il 3 agosto dello stesso anno
- che "...Nel mese di luglio 1999 le principali agenzie di rating hanno segnalato che le implicazioni sulla finanza pubblica argentina della recessione economica aggravatasi negli ultimi mesi e le difficoltà di gestione della politica economica enfatizzano i rischi dei titoli del debito pubblico argentino già rappresentati in indici di rating negativi confermati nel 1999”.
Orbene, prima di passare alla valutazione del danno subito dagli attori, va respinta l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria sollevata dalla convenuta, atteso che essa è quella ordinaria decennale da inadempimento di obbligazione contrattuale derivante dal contratto di intermediazione finanziaria. Gli attori ebbero a mettere in mora la banca con diffida comunicata a mezzo raccomandata a mano del 07.12.2006, riferita proprio all'operazione di acquisto oggetto di giudizio, così interrompendo il termine di prescrizione, che alla data di notifica del ricorso non era ancora maturata.
Il danno può essere quantificato in base sia ai fatti incontestati che in base alla documentazione prodotta dalle parti, tra cui anche i dati emergenti dalla ctp del dott. In particolare, risulta per gli attori un Persona_1 danno emergente commisurato alla perdita di valore del capitale derivante dalla dichiarazione di crisi della Repubblica Argentina avvenuta nel 2001 e dalla ristrutturazione del debito avvenuta in data 01/06/2010 (operazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 registrata dal in data 17/11/2010). Dal rendiconto titoli n Controparte_2
2/2010 del 30/11/2010 trasmesso a seguito dell'accettazione dell'OPS, risulta che, per effetto dell'adesione, il valore di mercato dei titoli fosse complessivamente di euro 42.794,06, con una perdita di valore del capitale originario di euro 61.205,94
Come lucro cessante, questo giudice ritiene che esso possa essere commisurato al rendimento del capitale investito in BOT 12 mesi, utilizzando i valori medi pubblicati nel Dipartimento del Tesoro sul sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, atteso che prima della sottoscrizione dei bond argentini, la tipologia di investimento adeguata e scelta dagli attori era quella estremamente sicura in titoli di stato o in prudenti obbligazioni dal contenuto profilo di rischio. In ogni modo la quantificazione del rendimento BOT sul capitale per il periodo che va dal 01/08/2001 al
28/02/2015 avrebbe prodotto interessi per euro 31.751,31. A detto importo vanno sottratti gli interessi percepiti con le due cedole documentate dalla banca per complessivi euro 14.925,40 per cui il danno da lucro cessante si riduce ad euro 16.825,91. Il danno risarcibile, tra emergente e lucro cessante, ammonta dunque a complessivi euro 78.031,85 oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
Considerato che la domanda attorea è solo di risarcimento danni e non anche di risoluzione dell'ordine di acquisto dei bond argentini, non ha fondamento la domanda subordinata della convenuta di restituzione dei titoli oggetto di causa e delle cedole riscosse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda risarcitoria attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro
78.031,85 oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso spese contributo unificato e marca da bollo, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 1/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2816/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di intermediazione di prodotti finanziari e risarcimento danni
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Parte_1 Parte_2
Russo, come da procura in atti;
ATTORI
E
, già , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Nicola Rocco di Torrepadula, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26.05.2015 e notificato unitamente al decreto in 16.12.2015, e Parte_1 Parte_2 esponevano che nel settembre del 1996 ebbero a sottoscrivere un contratto con il Filiale di Nocera Inferiore, per la negoziazione, Controparte_2 la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, legato al conto corrente di contitolarità n. 2420. Nell'occasione ebbero a precisare di non avere alcuna cognizione in materia di investimento e che il loro obiettivo era unicamente quello di tutelare i risparmi di una vita, come provato dall'estratto conto titoli del 19.08.1996, da cui si evinceva che nel portafoglio titoli del erano presenti BOT per un Parte_2 controvalore di lire 98.0000.000. Successivamente, al fine di ottimizzare gli investimenti, i coniugi decidevano di investire tutti i propri risparmi, ammontanti a lire 300.000.000, in un obbligazione emessa proprio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 dall'Istituto resistente, Banco Napoli OF 96/01 147, cod. ABI 578150, che, scadenti nel 2001, avrebbero fruttato, come in effetti avvenne, un rendimento minimo garantito del 7,60%. Accadeva, però, che senza alcun consenso e/o richiesta preventiva, in data 01.06.1999, l'Istituto decideva di rimborsare ai coniugi e il suddetto investimento, come da raccomandata in Pt_1 Pt_2 atti, per cui in data 03.06.1999 essi risparmiatori venivano sospinti dalla banca ad investire l'importo di lire 200.000.000 - ovvero i due terzi di quanto arbitrariamente disinvestito dal - nell'acquisto di Controparte_2 obbligazioni dello Stato argentino ed in particolare: titolo Rep. Argentina
29/04/2008, 8,125% (cod. Isin XS0086333472) dell'importo di lire
200.000.000 nominali acquistate mediante ordine del 03.06.1999, per un capitale investito versato di lire 200.000.000. Gli attori evidenziavano che era fatto notorio che ai titoli del debito argentino l'agenzia Moody's, il 2 0ttobre
1997, attribuì la valutazione (rating) Ba3, ovvero strumenti speculativi accettabili con attenzione, ma già in data 6 ottobre 1999, ovvero solo un paio di mesi dopo l'acquisto invogliato dal era progressivamente Controparte_2 peggiorata passando alla categoria B1 (titolo indesiderabile). Aggiungevano che nella valutazione di Standard & Poor's era stato attribuito il seguente rating con andamento parimenti peggiorativo: BB- (20 agosto 1999), BB (6 ottobre 1999 e 15 settembre 2000), B (8 maggio 2001), B- (12 luglio 2001) e
CCC+ (9 ottobre 2001) e che dal giorno del default nessun attività era stata compiuta dalla banca al fine di arginare e/o limitare i danni subiti e subendi da coniugi e per cui in data 01.06.2010 i predetti, al fine di Pt_1 Pt_2 evitare l'aggravamento del danno, decidevano di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto fatta dalla Repubblica Argentina, in conseguenza della quale si procedeva al cambio dei suddetti titoli con quelli aventi codice ISIN
XS051195134, 0501195480 e 0501195993 per un controvalore in euro pari a
42.794,06, consacrando così una perdita di euro 61.205,94 come da rendiconto titoli al 31.11.2010 prodotto in atti. Per tali motivi convenivano in giudizio il chiedendo al giudice di accertare la Controparte_2 responsabilità della banca quale intermediaria finanziaria nella negoziazione dei titoli dello Stato per la violazione di numerose norme esistenti Parte_3 in materia d'intermediazione finanziaria e codicistica: nello specifico, violazione degli artt. 1, 21, e 94 del D. Lgs. 58/1998 (da ora in poi T.U.F.); violazione degli artt. 21, 26, 27, 28, 29 e 30 della delibera Consob 11522/98; violazione delle norme in materia di correttezza e diligenza qualificata ex. artt. 1175 e 1176, comma 2, c.c.; violazione dell'art. 1337 c.c.., in particolare dichiarando l'inopponibilità e/o l'inefficacia della clausola apposta sul
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 contratto del 09.09.1996, in prossimità di una clausola pre-formulata relativa alla mancata volontà dei sottoscrittori a riferire le informazioni sulle proprie capacità da investitori;
dichiarando il grave inadempimento precontrattuale e/o contrattuale della in relazione sia al contratto del 09.09.1996 che a CP_3 quello del 03.06.1999 e, conseguentemente, accertato e dichiarato il nesso di causalità fra l'illegittima condotta della ed il danno patrimoniale CP_3 sofferto da essi risparmiatori, condannare il al Controparte_2 pagamento in favore di essi attori della somma di euro 101.814,34, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, di cui euro 66.525,23, comprensiva di interessi legali al 28.02.2015, oltre interessi maturandi, a titolo di danno emergente, pari alla differenza della somma investita e di quanto recuperato, come risultante dal rendiconto titoli n. 2/2010 emesso dal da Controparte_2 cui si evince, in adesione all'Offerta Pubblica di Acquisto fatta dalla
Repubblica Argentina, che i suddetti Titoli Argentina quotavano un controvalore in Euro pari a 42.794,06; ed euro 35.289,11, a titolo di lucro cessate e/o di perdita di chance, pari al rendimento BOT sul capitale malamente investito di euro 104.000,00, per gli anni Dicembre 2001/Giugno
2010, oltre interessi e rivalutazione, giusta perizia di stima del danno patrimoniale subito a firma del dott. in atti;
ovvero a quella Persona_1 somma maggiore e/o minore che dovesse emergere in corso di causa, per ogni ritenuta opportuna causale di legge, comprensiva di una somma a titolo di risarcimento danni equitativamente determinata. Solo in via subordinata, al pagamento della somma di euro 66.525,23, pari alla differenza della somma investita e di quanto recuperato, come risultante dal rendiconto titoli n.
2/2010 emesso dal da cui si evince che, in adesione Controparte_2 all'Offerta Pubblica di Acquisto fatta dalla Repubblica Argentina, i suddetti
Titoli Argentina quotavano un controvalore in Euro pari a 42.794,06, comprensiva di interessi legali al 28.02.2015, oltre ulteriori interessi maturandi, oltre al maggior danno ex art. 1224, co. 2° c.c., per l'indisponibilità della somma vincolata per altre scelte d'investimento e per i bisogni personali, pari alla differenza fra gli interessi legali ed il valore del rendimento BOT per gli anni Dicembre 2001/Giugno 2010.
Costituitasi in giudizio, il poi divenuta Controparte_2 [...]
in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo Controparte_1 per genericità ed indeterminatezza in fatto e in diritto e nel merito ricostruiva i fatti di causa allegando che effettivamente e Parte_1 Parte_2 ebbero a stipulare il 9.9.1996 con il il cd. contratto Controparte_2 quadro per la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 ordini concernenti valori mobiliari, legato al conto corrente n. 2420, dichiarando di non voler fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria, nonostante gli fosse stato spiegato che ciò veniva richiesto nel loro esclusivo interesse e dichiarando in contratto di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari previsto dal Reg. Consob n.
10943 del 30.9.1997. Deduceva, che successivamente in data 3.6.1999, i clienti si recarono in banca chiedendo di effettuare un investimento in obbligazioni Argentina e a fronte di questa richiesta il funzionario addetto sconsigliò tale tipo di operazione, sottolineandone i rischi connessi ed invitando gli stessi a valutare forme di investimento più sicure (quali obbligazioni della banca o polizze assicurative), ma gli attori rimasero fermi nella loro decisione di voler effettuare il suddetto tipo di investimento, per cui conferirono in data 3.06.1999 alla banca l'ordine scritto di acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina con scadenza 29.4.2008, 8,125%
(cod. Isin XS0086333472), per un valore nominale di Lire 200.000.000. La convenuta evidenziava di aver in precedenza comunque adempiuto all'informazione attiva, atteso che per quella passiva i clienti, nonostante la richiesta della banca, avevano rifiutato di fornire le informazioni circa la loro esperienza e la loro situazione finanziaria. Esponeva, ancora, la convenuta che successivamente, in data 5.5.2010, detti clienti ebbero a sottoscrivere con il un'Offerta Pubblica di Scambio proposta dalla Repubblica Controparte_2
Argentina, con la quale i suddetti titoli vennero scambiati con altri più remunerativi. La banca eccepiva in ogni caso la prescrizione sia quinquennale che decennale dell'azione di risarcimento danni, atteso che gli acquisti risalivano al 3.6.1999, laddove la domanda di risarcimento dei danni era stata proposta per la prima volta in tale sede giudiziale con ricorso notificato in data 16.12.2015, mentre il momento dell'acclarata insolvibilità dello
[...]
risaliva al novembre 2000. Aggiungeva che controvertendosi in Parte_4 materia di rapporti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, trova applicazione l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 23
T.U.I.F., che comunque comporta che il cliente è tenuto alla prova dell'esistenza del contratto, deve allegare le circostanze dell'inadempimento (o dell'adempimento inesatto) dell'intermediario e deve provare il nesso di causalità e l'eventuale danno subito a seguito dell'inadempimento. Deduceva che la banca si era comportata correttamente senza violazione dei propri obblighi informativi, in quanto, all'epoca dei fatti (3.6.1999) alcun obbligo per la banca di dissuadere gli investitori dall'acquisto di titoli Argentina, come quelli in oggetto, tant'è che il primo declassamento c'era stato soltanto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 nell'ottobre 1999 e cioè ben 4 mesi dopo l'acquisto effettuato dagli odierni ricorrenti e che, pur attraverso un progressivo peggioramento, solo verso l'ottobre del 2001 vi erano univoci segnali circa la problematicità del rimborso delle obbligazioni. Riguardo al presunto danno subito dagli attori, la convenuta deduceva che detti clienti prima del default della Repubblica
Argentina ebbero ad incassare due cedole per il complessivo importo di euro
14.925,40 e che successivamente, con i titoli ottenuti in sostituzione di quelli originari, ebbero ad incassare cedole per complessivi euro 12.048,56.
Rilevava, infine, che gli attori in data 12.3.2012 ebbero a chiudere i rapporti con il trasferendo i titoli presso altro istituto finanziario (Fineco) e che, CP_2 al momento del trasferimento i nuovi titoli in loro possesso avevano un valore pari ad euro 54.193,27 e non di soli euro 42.794,06 come dedotto da essi nell'atto introduttivo del giudizio. Inoltre l'attuale valore dei nuovi titoli (alla data del 27.1.2016) risultava pari ad euro 60.539,44. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di condannare gli attori alla restituzione dei titoli oggetto di causa e delle cedole riscosse, oltre gli interessi maturati, nonché la rivalutazione monetaria.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con decorrenza differita dal
15.09.2018, cui si associava la difesa di parte attrice ed il Giudicante, rigettate le richieste istruttorie alla luce della documentazione prodotta e dei fatti incontestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, atteso che in esso sono esposti in modo chiaro i fatti posti a fondamento della domanda, ben specificata e che è solo risarcitoria e non di risoluzione del contratto di acquisti dei bond argentini. La convenuta, peraltro, costituendosi in giudizio e difendendosi in modo completo, ha comunque sanato ogni eventuale ipotetica nullità sia dell'edictio che della vocatio.
Correttamente il precedente giudice istruttore assegnatario non ha ammesso le prove dichiarative, atteso che attinenti a circostanze non rilevanti per la decisione o inammissibili perchè generiche, valutative, da provare con documenti o contrastanti con documenti prodotti in giudizio (segnatamente la mancata segnalazione della banca della non adeguatezza dell'acquisto dei bond argentini).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 Riguardo ai denunciati inadempimenti della convenuta, va subito evidenziato che al di là del rispetto degli obblighi di cui all'art. 21 T.U.F., gli intermediari nell'attività di servizi di investimenti, sono obbligati dall'art. 28
Reg. Consob n. 11522/98 comunque a valutare le caratteristiche dell'investitore ovvero la sua propensione al rischio, i suoi obiettivi di investimento e la sua consistenza finanziaria, nonché ad evidenziargli tutte le caratteristiche del prodotto finanziario di cui ha chiesto l'acquisto, quali la denominazione, il rating e la quotazione. Gli obblighi di diligenza e d'informazione che fanno capo all'intermediario sono anche riconducibili ai principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale (artt. 1175, 1337,
1338 e 1375, C.C.), sicché la loro violazione, che si colloca anche nella fase dell'esecuzione del rapporto oltre a quella propedeutica, vale a dire nel momento attuativo del contratto-quadro, può determinare l'obbligo del risarcimento dei danni e/o la risoluzione del contratto. In altri termini, nella dinamica del rapporto negoziale tra intermediario e cliente gli obblighi di diligenza e d'informazione a carico del primo (tenuto al rispetto del canone generale della buona fede) non sono unicamente riconducibili alla fase genetica dell'operazione finanziaria ma si concretizzano al momento dell'esecuzione dell'ordine di acquisto dei titoli. In tal senso la S.C. a SS.UU. con la sentenza n, 26724/2007 ha statuito che "la violazione dei doveri dì informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dai soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento danni, ove tali violazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d' intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Può dar luogo invece a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di operazioni dì investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'Intermediazione finanziaria in questione”. L'inadempimento degli obblighi contrattuali di informazione può comportare altresì l'obbligo di risarcimento dei danni cagionati al cliente, secondo quanto ribadito, dall'art. 23 co. 6° comma TUF, in base al quale, tra l'altro, l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza, richiesta dal caso concreto, grava proprio sull'operatore finanziario.
Ciò premesso, la banca non ha adempiuto ai propri obblighi di informazione attiva, in quanto, sebbene i clienti dichiararono di non voler fornire informazioni in merito alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, nonché circa la loro propensione al rischio – apponendo la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 crocetta sull'apposito quadratino del modulo del contratto quadro del
09.09.1996, la convenuta aveva comuque a sua disposizione diretta il profilo dei due risparmiatori. Infatti la norma prevede che “Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo
28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora
l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” Pertanto, emerge chiaro il grave inadempimento in cui è incorsa la Banca ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob n.
11522/98 nel non astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, senza aver ottenuto dai clienti la conferma scritta di esecuzione dell'ordine di acquisto dell'operazione anche segnalata dall'intermediario come non adeguata (come peraltro si rileva dal modello prestampato con il quale la banca ebbe a ricevere l'ordine di acquisto dei bon argentini oggetto di causa.
Deve osservarsi, infatti, che, i coniugi e non avevano alcuna Pt_1 Pt_2 propensione al rischio, avendo, fino al momento in cui sono stati indotti all'acquisto dei famigerati Bond Argentina, investito esclusivamente in BOT ed in obbligazioni con stacco di cedola garantita del 7,60%, come emergeva dalla documentazione interna in possesso della banca e relativa al conto degli attori. Peraltro risulta evidente che gli attori non avrebbero mai disinvestito la somma di lire 300.000.000, con la quale gli stessi avevano acquistato le obbligazioni OF 96/01 147, cod. ABI 578150, con cui si erano CP_2 assicurati un rendimento minimo garantito del 7,60%. Tale investimento, qualora non fosse intervenuta la volontà unilaterale della banca ad estinguerlo, sarebbe scaduto nel 2001 e avrebbe, decisamente, evitato agli odierni ricorrenti di incappare nel disastroso investimento dei bond argentini.
La veridicità delle allegazioni attoree è confermata dalla lettera del
02.06.1999, prodotta in atti, con cui il subito dopo aver appreso della Pt_2 decisione della banca di disinvestimento delle obbligazioni Banco Napoli OF
96/01 147 cod. ABI 578150, ne chiedeva conto e ragione all'Istituto, riceveva dalla banca comunicazione del 05.07.1999, con la quale la convenuta, ammettendo le proprie responsabilità, accreditava sul conto corrente n. 2420
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 la non indifferente cifra di lire 10.800.000, la cui distinta di esecuzione reca la seguente nota: “RISTORO PER DIFF. SU TITOLI RIMBORSATI (ABI
57815) DEL 01.06.1999”. Inoltre la non segnalata non adeguatezza dell'operazione di investimento oggetto di causa, risulta dal fatto che a risparmiatori oggettivamente privi di esperienza in materia finanziaria e propensi a soli investimenti sicuri o a rischio minimo (appunto Bot e
Obbligazioni a rendimento garantito della propria banca) venne consentito l'investimento della quasi totalità dei propri risparmi nell'acquisto di bond palesemente rischiosi e anche per un elevato importo, in palese spregio degli obblighi imposti dalla sopra richiamata normativa.
La rischiosità dei bond argentini, peraltro di fatto nemmeno contestata dalla banca, risultava evidente già da una nota della CO (Notiziario
Settimanale - anno V - N° 32 - del 9 agosto 1999) con la quale si comunicava
- con riferimento a nulla-osta rilasciato, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento
CO 11971/99, alla pubblicazione di prospetti informativi, già approvati dalla competente Autorità tedesca (Deutsche Borse), relativi all'ammissione a quotazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina,
"Pan Euro Bonds 1999/2004 9,5%" e "Pan Euro Bonds 1999/2008 9%", ammessi a quotazione dalla Borsa Italiana S.p.A. il 3 agosto dello stesso anno
- che "...Nel mese di luglio 1999 le principali agenzie di rating hanno segnalato che le implicazioni sulla finanza pubblica argentina della recessione economica aggravatasi negli ultimi mesi e le difficoltà di gestione della politica economica enfatizzano i rischi dei titoli del debito pubblico argentino già rappresentati in indici di rating negativi confermati nel 1999”.
Orbene, prima di passare alla valutazione del danno subito dagli attori, va respinta l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria sollevata dalla convenuta, atteso che essa è quella ordinaria decennale da inadempimento di obbligazione contrattuale derivante dal contratto di intermediazione finanziaria. Gli attori ebbero a mettere in mora la banca con diffida comunicata a mezzo raccomandata a mano del 07.12.2006, riferita proprio all'operazione di acquisto oggetto di giudizio, così interrompendo il termine di prescrizione, che alla data di notifica del ricorso non era ancora maturata.
Il danno può essere quantificato in base sia ai fatti incontestati che in base alla documentazione prodotta dalle parti, tra cui anche i dati emergenti dalla ctp del dott. In particolare, risulta per gli attori un Persona_1 danno emergente commisurato alla perdita di valore del capitale derivante dalla dichiarazione di crisi della Repubblica Argentina avvenuta nel 2001 e dalla ristrutturazione del debito avvenuta in data 01/06/2010 (operazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 registrata dal in data 17/11/2010). Dal rendiconto titoli n Controparte_2
2/2010 del 30/11/2010 trasmesso a seguito dell'accettazione dell'OPS, risulta che, per effetto dell'adesione, il valore di mercato dei titoli fosse complessivamente di euro 42.794,06, con una perdita di valore del capitale originario di euro 61.205,94
Come lucro cessante, questo giudice ritiene che esso possa essere commisurato al rendimento del capitale investito in BOT 12 mesi, utilizzando i valori medi pubblicati nel Dipartimento del Tesoro sul sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, atteso che prima della sottoscrizione dei bond argentini, la tipologia di investimento adeguata e scelta dagli attori era quella estremamente sicura in titoli di stato o in prudenti obbligazioni dal contenuto profilo di rischio. In ogni modo la quantificazione del rendimento BOT sul capitale per il periodo che va dal 01/08/2001 al
28/02/2015 avrebbe prodotto interessi per euro 31.751,31. A detto importo vanno sottratti gli interessi percepiti con le due cedole documentate dalla banca per complessivi euro 14.925,40 per cui il danno da lucro cessante si riduce ad euro 16.825,91. Il danno risarcibile, tra emergente e lucro cessante, ammonta dunque a complessivi euro 78.031,85 oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
Considerato che la domanda attorea è solo di risarcimento danni e non anche di risoluzione dell'ordine di acquisto dei bond argentini, non ha fondamento la domanda subordinata della convenuta di restituzione dei titoli oggetto di causa e delle cedole riscosse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda risarcitoria attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro
78.031,85 oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso spese contributo unificato e marca da bollo, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 1/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10