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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/09/2024, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di AVELLINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GOP Avv. Gianfranco
Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 447 - bis e 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021
vertente tra
(C.Fisc. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PELOSI MICHELA in forza di mandato in atti
RICORRENTE
e
E_
(C.Fisc. ) elettivamente domiciliato presso la
[...] P.IVA_1 sede dell'Ente in alla Via Due Principati, n. 4 CP_1
RESISTENTE
dandone pubblica lettura all'udienza del 13 settembre 2024.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.12.2021, , ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 285/2021, notificata dalla
, con la quale veniva ed ess a Controparte_2 ricorrente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.316,70 per violazione dell'art. 3 c.3 D.L.12/02 convertito con modificazioni dalla
L.73/02, come sostituito dall'art. 22, c.1 D.Lgs. 151/15 per aver ammesso a lavorare il lavoratore il giorno 26.10.2017 senza aver Parte_2
provveduto alla preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione nell'impresa agricola.
A sostegno della domanda l'istante ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato assumendo di non aver mai avuto alle proprie dipendenze . Al riguardo ha precisato di essere a sua volta Parte_2 dipendente presso la clinica “Villa Ester” sita in e di non essere CP_1
titolare di alcuna azienda agricola ma esclusivamente di un fondo agricolo sito in Serino (AV) alla Via Serroni, nello specifico castagneto, di 1,5 ettari, di cui la metà non produce frutto, motivo per il quale, dato soprattutto il periodo di forte carestia patito a causa del cinipide, che ha azzerato la raccolta, riesce a malapena a soddisfare i bisogni familiari.
Precisava, inoltre, che in data 26.10.2017, mentre la sig.ra era Parte_1
regolarmente a lavoro, sul proprio fondo si era portato il sig. , Parte_2 il sig. , il sig. coniuge della Controparte_3 Controparte_4
e la di lui sorella, sig.ra al fine di ricercare Parte_1 Persona_1
qualche fungo e qualche castagna per uso strettamente “personale e familiare” essendo il fondo privo di frutto e che ciascuno dei presenti aveva difatti raccolto non più di Kg 1 di frutto.
2 Si è costituita l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto dell'opposizione ed assumendo l'esistenza dei presupposti dell'illecito contestato, alla luce del contenuto dell e dichiarazioni rese agli accertatori da e da Parte_2 Controparte_4
All'esito dell'istruttoria, consistita solo nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata.
E' noto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si struttura quale causa di accertamento negativo, essendo invertita rispetto a quella formale la posizione sostanziale delle parti e spettando dunque all'amministrazione irrogante la prova degli elementi costitutivi dell'illecito (art. 23 co. 11 l. 689/1981 nel testo applicabile ratione temporis;
cfr. sul punto Cass. 16 marzo 2001, n. 3837).
Ne consegue che è devoluta al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa avanzata dall'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo degli elementi costitutivi dell'illecito; pertanto, in caso di sanzioni irrogate per omessi adempimenti relativi ad un rapporto di lavoro subordinato, la cui esistenza è contestata dall'ingiunto, occorre procedere all'accertamento, con onere a carico dell' E_
, della sussistenza degli indici della subordinazione
[...]
comunemente riconosciuti dalla giurisprudenza (sul punto Cass. 20 gennaio 2004, n. 849; Cass. 10 luglio 1991, n. 7608).
E' noto al riguardo che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, ment re altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
3 l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sè non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. 28 settembre
2006, n. 21028).
Nella fattispecie in esame non sono stati forniti elementi sufficienti per provare l'inserimento di nell'impresa agricola della Parte_2
ricorrente (impresa agricola la cui esistenza è contestata dalla ricorrente) e neppure la soggezione dello stesso al potere direttivo della . Parte_1
In assenza di altri riscontri idonei a far emergere il vincolo di subordinazione deve ritenersi non raggiunta la prova a carico dell' . E_
Ed invero sono del tutto irrilevanti a tali fini le dichiarazioni rese dal e dal in ordine allo svolgimento di mansioni di lavoratore Pt_2 CP_4
subordinato, trattandosi di elementi privi di ogni valore anche solo indiziario.
La giurisprudenza ha infatti chiarito al riguardo che “le dichiarazioni rese al riguardo dai lavoratori se costituiscono idon ei elementi di impulso alle indagini ispettive che danno luogo all'ordinanza-ingiunzione non assumono, tuttavia, valore di prova in sede giudiziale - a prescindere dal giudizio di attendibilità riservato al giudice - configurandosi, nei confronti dei lavoratori stessi, una situazione di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ.” (così Cass. 8 giugno 2000, n. 7835).
La sanzione irrogata a deve essere per i motivi sopra Parte_1
esposti interamente annullata.
Le spese di lite vanno interamente compensate in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrari in ordine alla
4 valutazione delle dichiarazioni rese dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in persona del giudice unico Avv. Gianfranco
Cardinale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da : Parte_1
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 285-2021 dell'
[...]
DI AVELLINO emessa in data E_
12.11.2021;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino il 13 settembre 2024
il giudice
(Avv. Gianfranco CARDINALE)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di AVELLINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GOP Avv. Gianfranco
Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 447 - bis e 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021
vertente tra
(C.Fisc. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PELOSI MICHELA in forza di mandato in atti
RICORRENTE
e
E_
(C.Fisc. ) elettivamente domiciliato presso la
[...] P.IVA_1 sede dell'Ente in alla Via Due Principati, n. 4 CP_1
RESISTENTE
dandone pubblica lettura all'udienza del 13 settembre 2024.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.12.2021, , ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 285/2021, notificata dalla
, con la quale veniva ed ess a Controparte_2 ricorrente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.316,70 per violazione dell'art. 3 c.3 D.L.12/02 convertito con modificazioni dalla
L.73/02, come sostituito dall'art. 22, c.1 D.Lgs. 151/15 per aver ammesso a lavorare il lavoratore il giorno 26.10.2017 senza aver Parte_2
provveduto alla preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione nell'impresa agricola.
A sostegno della domanda l'istante ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato assumendo di non aver mai avuto alle proprie dipendenze . Al riguardo ha precisato di essere a sua volta Parte_2 dipendente presso la clinica “Villa Ester” sita in e di non essere CP_1
titolare di alcuna azienda agricola ma esclusivamente di un fondo agricolo sito in Serino (AV) alla Via Serroni, nello specifico castagneto, di 1,5 ettari, di cui la metà non produce frutto, motivo per il quale, dato soprattutto il periodo di forte carestia patito a causa del cinipide, che ha azzerato la raccolta, riesce a malapena a soddisfare i bisogni familiari.
Precisava, inoltre, che in data 26.10.2017, mentre la sig.ra era Parte_1
regolarmente a lavoro, sul proprio fondo si era portato il sig. , Parte_2 il sig. , il sig. coniuge della Controparte_3 Controparte_4
e la di lui sorella, sig.ra al fine di ricercare Parte_1 Persona_1
qualche fungo e qualche castagna per uso strettamente “personale e familiare” essendo il fondo privo di frutto e che ciascuno dei presenti aveva difatti raccolto non più di Kg 1 di frutto.
2 Si è costituita l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto dell'opposizione ed assumendo l'esistenza dei presupposti dell'illecito contestato, alla luce del contenuto dell e dichiarazioni rese agli accertatori da e da Parte_2 Controparte_4
All'esito dell'istruttoria, consistita solo nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata.
E' noto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si struttura quale causa di accertamento negativo, essendo invertita rispetto a quella formale la posizione sostanziale delle parti e spettando dunque all'amministrazione irrogante la prova degli elementi costitutivi dell'illecito (art. 23 co. 11 l. 689/1981 nel testo applicabile ratione temporis;
cfr. sul punto Cass. 16 marzo 2001, n. 3837).
Ne consegue che è devoluta al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa avanzata dall'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo degli elementi costitutivi dell'illecito; pertanto, in caso di sanzioni irrogate per omessi adempimenti relativi ad un rapporto di lavoro subordinato, la cui esistenza è contestata dall'ingiunto, occorre procedere all'accertamento, con onere a carico dell' E_
, della sussistenza degli indici della subordinazione
[...]
comunemente riconosciuti dalla giurisprudenza (sul punto Cass. 20 gennaio 2004, n. 849; Cass. 10 luglio 1991, n. 7608).
E' noto al riguardo che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, ment re altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
3 l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sè non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. 28 settembre
2006, n. 21028).
Nella fattispecie in esame non sono stati forniti elementi sufficienti per provare l'inserimento di nell'impresa agricola della Parte_2
ricorrente (impresa agricola la cui esistenza è contestata dalla ricorrente) e neppure la soggezione dello stesso al potere direttivo della . Parte_1
In assenza di altri riscontri idonei a far emergere il vincolo di subordinazione deve ritenersi non raggiunta la prova a carico dell' . E_
Ed invero sono del tutto irrilevanti a tali fini le dichiarazioni rese dal e dal in ordine allo svolgimento di mansioni di lavoratore Pt_2 CP_4
subordinato, trattandosi di elementi privi di ogni valore anche solo indiziario.
La giurisprudenza ha infatti chiarito al riguardo che “le dichiarazioni rese al riguardo dai lavoratori se costituiscono idon ei elementi di impulso alle indagini ispettive che danno luogo all'ordinanza-ingiunzione non assumono, tuttavia, valore di prova in sede giudiziale - a prescindere dal giudizio di attendibilità riservato al giudice - configurandosi, nei confronti dei lavoratori stessi, una situazione di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ.” (così Cass. 8 giugno 2000, n. 7835).
La sanzione irrogata a deve essere per i motivi sopra Parte_1
esposti interamente annullata.
Le spese di lite vanno interamente compensate in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrari in ordine alla
4 valutazione delle dichiarazioni rese dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in persona del giudice unico Avv. Gianfranco
Cardinale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da : Parte_1
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 285-2021 dell'
[...]
DI AVELLINO emessa in data E_
12.11.2021;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino il 13 settembre 2024
il giudice
(Avv. Gianfranco CARDINALE)
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