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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NE RI AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
CO Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 813/2022 R.G. tra
(cf/pi: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore fallimentare, avv. Ettore Rizza, rappresentato e difeso, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Marco Spadaro, presso il cui studio in Siracusa è elettivamente domiciliato;
attore in riassunzione
e
(cf: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Gaetano Caprino, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
convenuta in riassunzione
Avente ad oggetto: rapporti bancari.
All'udienza collegiale del 23 maggio 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 135/02 il Tribunale di Siracusa intimava a Parte_1 ed ai suoi fideiussori di pagare ad (poi oggi Controparte_2 Controparte_3
, e per essa alla sua procuratrice, in relazione ai rapporti Controparte_1 bancari intrattenuti dalla società con la dante causa Banca Commerciale Italiana ivi specificati, la somma di €. 164.804,91, oltre interessi convenzionali, in essi compresi:
1) €.46.991,73 a titolo di saldo debitore del c/c n. 9837077/01 (acceso con lettera contratto del 17.11.92); 2) €.86.993,18 a titolo di saldo debitore del c/c n. 9837077/02
(acceso con lettera contratto del 24.10.96); 3) €.30.820,00 a titolo di saldo debitore del conto anticipi n. 9837077.11.50.
Gli intimati proponevano opposizione, eccependo, per quanto qui interessa, che, tanto nei rapporti oggetto di ingiunzione, quanto negli ulteriori rapporti di conto Contr corrente intrattenuti dalla con la la banca aveva addebitato somme non Parte_1 dovute, in forza di clausole di determinazione degli interessi passivi illegittime, atteso il mancato riferimento ad un tasso specifico, nonché in forza di illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e commissioni di massimo scoperto, in violazione dell'art. 1283 c.c.; sicchè chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna, in via riconvenzionale, della banca alla restituzione alla correntista delle somme addebitate in dipendenza delle clausole nulle, quantificate in €.
97.608,07, oltre all'ulteriore somma di €.80.050,82 corrisposta per acquisto di obbligazioni vincolate a garanzia del fido. CP_2
Con sentenza n.18/07 il tribunale dichiarava la nullità delle clausole dei contratti che prevedevano i tassi di interesse con riferimento agli usi su piazza, in violazione dell'art. 1284 c.c., nonchè la capitalizzazione trimestrale di interessi debitori e c.m.s.; indi revocava l'opposto decreto e condannava la banca al pagamento al
[...]
nelle more intervenuto, di €.110.250,92, pari alla rideterminazione Parte_1 dei saldi di c/c effettuata dal ctu, ricondotti gli interessi passivi maturati sino al
31.3.97 alla misura legale ed applicata la capitalizzazione annuale, in luogo di quella trimestrale, ad interessi e c.m.s.; condannava, altresì, la banca alla restituzione della somma di €. 80.050,82, già costituita in pegno in favore dell'istituto di credito. La sentenza era impugnata, in via principale, da e, in via Controparte_1 incidentale, dal Parte_1
Per quanto qui ancora interessa, la banca censurava la pronuncia del tribunale per aver ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto, nonché per aver ritenuto la nullità, per violazione dell'art. 1284 c.c., delle clausole di determinazione degli interessi debitori contenute nei contratti di c/c n. 9837077/01/40 e n. 9837077/02/41 e al c/a n. 9837077.11.50; in subordine, invocava l'applicazione del tasso di interesse indicato nell'art. 117 Tub, in luogo di quello legale. Il fallimento, dal canto suo, censurava la sentenza sotto un duplice profilo: per aver rideterminato il saldo dei rapporti applicando, ad interessi passivi e c.m.s., la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale, laddove nessuna capitalizzazione era dovuta in presenza di una clausola anatocistica nulla;
per aver rideterminato il saldo dei conti applicando agli interessi passivi il tasso legale sino al 31.3.1997 ed il tasso convenzionale per il periodo successivo, laddove, in presenza di una clausola di interessi nulla, perché indeterminata, andava applicato, per l'intera durata dei rapporti, il tasso legale, ovvero il tasso dell'art. 117 Tub.
Questa Corte di appello, con sentenza n. 888/2014, estromessi dal giudizio i fideiussori, avendo transatto la lite, indi accoglieva il motivo di appello principale della banca, diretto a contestare la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi, ritenendo che nei contratti di c/c, in realtà, fosse stato legittimamente indicato, in ossequio al disposto dell'art. 1284 c.c., un tasso di interesse debitorio determinato.
Accoglieva, altresì, il motivo di appello incidentale del diretto Parte_1
a contestare la capitalizzazione annuale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, riconosciuta dal tribunale in luogo di quella trimestrale applicata dalla banca.
Sicchè condannava il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della complessiva somma di €. 85.208,40, oltre accessori, somma Controparte_1 pari all'ammontare dei saldi debitori finali dei rapporti di c/corrente rideterminati dalla consulenza tecnica espletata in sede di appello. Avverso la sentenza di appello il proponeva ricorso in Parte_1
Cassazione, articolato in tre motivi.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 6868 del 2022, esclusa, per mancanza di offerta di idoneo riscontro probatorio, l'esistenza del giudicato esterno eccepito dal in relazione alle sentenze n. 703/2012 e 1492/2014 del Tribunale Parte_1 di Siracusa, rese in giudizio di opposizione allo stato passivo tra le stesse parti, così statuiva:
i) accoglieva il primo motivo di ricorso del fallimento, laddove la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto la validità della clausola relativa agli interessi contenuta al punto 7.3 del contratto valorizzando l'indicazione contenuta nella prima pagina
(“Tasso d'interesse debitore: 18,000%”) e, quindi, ritenuto che la stessa fosse idonea ad assolvere gli obblighi di determinatezza imposti dall'art. 1284 cod. civ., senza considerare (sostanzialmente espungendo dal contenuto del contratto) la successiva clausola che si riferiva agli usi su piazza;
ii) dichiarava il secondo motivo in parte assorbito (laddove il Parte_1 denunziava l'omessa pronuncia della corte di appello sulla chiesta rideterminazione del saldo, per l'intera durata del rapporto, applicando il tasso legale ovvero quello previsto dall'art. 117 tub), dovendo la corte di merito tornare a pronunciarsi sulla entità dei saldi, alla luce dei principi affermati con riferimento al primo motivo;
dichiarava per il resto (laddove si assumeva l'omessa pronuncia della corte di appello sulla molteplicità dei rapporti bancari oggetto della domanda riconvenzionale) il motivo inammissibile, per violazione del criterio di autosufficienza;
iii) accoglieva il terzo motivo, evidenziando che, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale diventa improcedibile, sicchè nessuna statuizione di condanna poteva essere adottata dalla Corte d'appello nei confronti della procedura concorsuale.
Pertanto, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa a questa Corte di appello. Riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte la curatela fallimentare di Parte_1 con atto notificato il 26.5.2022, concludendo per il rigetto dell'appello alla sentenza del tribunale proposto da e per l'accoglimento di quello incidentale Controparte_1
e, quindi, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente per cui è causa, per la rideterminazione del saldo dei detti conti, applicando, per l'intera durata dei rapporti, il tasso legale ovvero il tasso previsto dagli art. 5 l.
n.154/1992 e 117 d.lgs. n.385/93, tempo per tempo vigente, e la condanna di
[...]
a restituire alla curatela fallimentare tutte le somme indebitamente pagate CP_1 dalla fallita per le suddette causali.
Si costituiva la banca chiedendo l'accoglimento del proprio appello alla sentenza di primo grado e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o, in subordine, la conferma della sentenza di appello.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa era posta in decisione.
Compiuti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Occorre preliminarmente individuare l'oggetto del presente giudizio di rinvio, che - non è superfluo evidenziare, alla luce delle domande ed eccezioni proposte in questo grado, anche in sede di scritti conclusionali - è un processo a carattere chiuso tendente ad una nuova statuizione, nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione, in sostituzione di quella cassata, nel quale è preclusa alle parti, non solo ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni o conclusioni (salvo che queste non siano conseguenza delle statuizioni della sentenza di annullamento), ma anche motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata (e che continuano a delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno), e nel quale operano le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito o anche implicito formatosi con la sentenza rescindente, la quale non può essere sindacata o in alcun modo elusa dal giudice di rinvio (cfr., tra le tante, Cass. n. 5800/1997, n.
39/2004, n. 5137/2019, n. 24357/2023). A tal fine è pertanto necessario fare alcune precisazioni.
Nel presente giudizio di rinvio è, anzitutto, preclusa la possibilità (peraltro invocata dal fallimento solo con la seconda conclusionale) di rilevare l'eventuale giudicato esterno in relazione alle sentenze, rese in giudizio di opposizione allo stato passivo tra le stesse parti, n. 703/2012 e 1492/2014 del Tribunale di Siracusa, ciò per la decisiva ed assorbente ragione che detta eccezione è stata già esaminata e respinta dalla Cassazione con la pronuncia rescindente.
Nel presente giudizio di rinvio risulta, altresì, preclusa la possibilità (pure invocata dal fallimento con la seconda conclusionale) di operare la rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente nn. 9837077/01 e 9837077/02 azzerando il saldo del primo estratto di conto corrente disponibile;
ciò in quanto gli accertamenti tecnici espletati in precedenza, non disponendo - siccome non presenti in giudizio - degli estratti conto relativi ai periodi precedenti al 1.1.1997, hanno provveduto alla rideterminazione dei saldi finali dei rapporti partendo dal saldo indicato nel primo estratto conto disponibile (vedasi i conteggi analitici allegati alla relazione di ctu), senza che tale modus operandi sia stato mai censurato dal fallimento, ovvero oggetto di censura in cassazione;
sicchè tale eccezione non può essere formulata per la prima volta in questo grado, tantomeno in sede di conclusionali.
2.) Ciò precisato, occorre pertanto passare alla questione della dedotta nullità delle clausole contrattuali dei rapporti di c/c determinative degli interessi passivi, oggetto del primo motivo di appello principale della banca e del primo motivo di ricorso in cassazione del fallimento.
Occorre rammentare che l'ingiunzione di pagamento concerneva i saldi passivi dei seguenti rapporti di conto corrente:
i) c/c n. 9837077/01 (in realtà la sigla completa emergente dalla lettera contratto in atti è 9837077/01/40) acceso il 17.11.1992 e passato a sofferenza il 29.11.2002, per l'ammontare di €.46.991,73;
ii) c/c n. 9837077/02 (in realtà la sigla completa emergente dalla lettera contratto in atti è 9837077/02/41), acceso con lettera contratto del 24.10.1996 e passato a sofferenza il 29.11.2002, per l'ammontare di €. 86.993,18. Per entrambi i suddetti rapporti risultano presenti in giudizio gli estratti conto solo a partire dell'anno 1997.
Con riferimento al conto anticipi n. 9837077.11.50, per come rimarcato dalla ctu espletata in questo grado, è stato ingiunto il pagamento delle singole anticipazioni, non riscosse, per il periodo compreso dal 14.1.2002 (data nella quale il rapporto esponeva un saldo iniziale pari a zero) al 29.11.2002 (data di passaggio a sofferenza), degli importi di €. 19.800,00, €. 1.700,00, €. 5.100,00, €. 1.720,00 ed € 2.500,00, per un totale di €. 30.820,00. Viceversa - per come del resto già rappresentato nelle ctu svolte nei precedenti gradi di merito e dalla stessa sentenza di appello - le relative competenze passive (e dunque, per quanto qui interessa, le somme maturate, a debito della società correntista, per interessi passivi e capitalizzazione su interessi e c.m.s.) erano addebitate dalla banca sul c/c di riferimento, ossia quello n. 9837077/01/40.
Gli interessi maturati sul suddetto c/a e non capitalizzati sono stati, quindi, oggetto di separato conteggio da parte del ctu nominato in questo grado, e rideterminati nell'importo a debito di €.142,81 (cfr. tabella a pag. 6 della relazione), in luogo del maggior importo di €.954,00 calcolato dal ctu nominato in grado di appello (cfr. ultima tabella esposta nelle conclusioni della relazione del 22.5.2013). Restano, tuttavia, pur sempre dovuti gli importi (per sorte capitale) anticipati dalla banca sulle fatture, mai riscossi, per come non contestato.
Tornando ai rapporti di c/c, occorre qui ribadire che il tribunale ha indistintamente affermato la nullità, per violazione dell'art. 1284 c.c., delle “clausole dei contratti di conto corrente stipulati tra le parti” che prevedono i tassi di interesse con riferimento agli usi su piazza. Di contro, in accoglimento del motivo di appello principale della banca, il giudice di appello ha espressamente escluso la nullità delle clausole di determinazione degli interessi debitori contenute tanto nel contratto di conto corrente n.9837077/01/40, quanto in quello n.9837077/02/41, assumendo che non si verifica alcuna violazione del disposto dell'art. 1284 cod. civ. nel caso in cui la clausola del contratto di conto corrente che disciplina il tasso di interessi debitori individui al momento della stipula della convenzione una misura di tasso, quand'anche collegando le variazioni successive alla clausola uso piazza. Tale statuizione, col relativo punto motivazionale, è stata oggetto del primo motivo di ricorso in cassazione del fallimento di solo con riferimento al Parte_1 rapporto di conto corrente n. 9837077/01/40, la cui lettera contratto, del 17.11.1992, risulta riportata, in copia, nel corpo del ricorso. È in relazione a tale documento contrattuale che il fallimento ha ivi ribadito l'eccezione - poi accolta dal giudice di legittimità - di nullità della clausola determinativa degli interessi passivi, dettata dall'art.7, comma 3, del contratto, a mente del quale “Gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interesse nella stessa misura”.
È pertanto evidente che il motivo accolto dalla pronuncia rescindente - in ragione dell'inidoneità ad assolvere agli obblighi di determinatezza imposti dall'art. 1284 cod. civ. della clausola relativa agli interessi contenuta al punto 7.3 del contratto riferita agli usi su piazza - concerne esclusivamente il contratto di c/c 9837077/01/40 del 17.11.1992, oggetto del ricorso di legittimità, e non anche l'ulteriore rapporto n.
9837077/02/41 acceso con lettera del 24.10.1996, il quale, peraltro, si limita a prevedere un tasso passivo originario del 17,25 % ma non contiene una siffatta clausola, di rinvio agli usi su piazza.
Per tali ragioni questa Corte ha disposto nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di rideterminare il saldo finale del rapporto di c/c n. 9837077/01/40 applicando - in luogo dei tassi concretamente applicati dalla banca - per il periodo ricompreso dal
1.1.1997 (data a partire dalla quale è possibile la ricostruzione dell'andamento del rapporto, risultando disponibili gli estratti conto) al 29.11.2002 (data di passaggio a sofferenza del conto) il tasso sostitutivo cd. bot ex art. 117 testo unico bancario (a motivo della ricorrenza delle relative condizioni applicative), nonché espungendo, da tutti e tre i rapporti oggetto, a suo tempo, di ingiunzione di pagamento, qualsivoglia capitalizzazione riferita ad interessi passivi e c.m.s., per come già statuito dalla pronuncia di appello, passata in giudicato in parte qua.
Dagli accertamenti compiuti dal ctu nominato in questo grado è emerso un credito della banca nei confronti del fallimento, così quantificato: i) il conto corrente ordinario n. 9837077/01/40 espone alla data del 29/11/2002 un saldo ricalcolato a debito per la società correntista di €. 16.127,96, a fronte di una posizione debitoria di €. 46.991,73 trasferita a sofferenza alla stessa data;
ii) il conto corrente ordinario n. 9837077/02/41 espone alla data del 29/11/2002 un saldo ricalcolato a debito per la società correntista di €. 72.699,10, a fronte di una posizione debitoria complessiva di € 86.993,18 trasferita a sofferenza alla stessa data;
iii) il conto anticipi n.9837077/11/50 espone alla data del 29/11/2002 una posizione debitoria per la società correntista pari a € 30.820,00 così come quella risultante dagli estratti conto della banca alla stessa data.
Ne consegue che, ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo disposta dalla sentenza di primo grado, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da - oggi la curatela del fallimento - mentre, in conformità a Parte_1 quanto statuito dalla Suprema Corte, va dichiarata improcedibile la domanda monitoria proposta da oggi Controparte_2 Controparte_1
Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in riforma della appellata sentenza n. 18/2007 del Tribunale di Catania, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal dichiara Parte_1 improcedibile la domanda monitoria proposta da Controparte_1 compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
CO Rao NE RI AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NE RI AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
CO Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 813/2022 R.G. tra
(cf/pi: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore fallimentare, avv. Ettore Rizza, rappresentato e difeso, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Marco Spadaro, presso il cui studio in Siracusa è elettivamente domiciliato;
attore in riassunzione
e
(cf: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Gaetano Caprino, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
convenuta in riassunzione
Avente ad oggetto: rapporti bancari.
All'udienza collegiale del 23 maggio 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 135/02 il Tribunale di Siracusa intimava a Parte_1 ed ai suoi fideiussori di pagare ad (poi oggi Controparte_2 Controparte_3
, e per essa alla sua procuratrice, in relazione ai rapporti Controparte_1 bancari intrattenuti dalla società con la dante causa Banca Commerciale Italiana ivi specificati, la somma di €. 164.804,91, oltre interessi convenzionali, in essi compresi:
1) €.46.991,73 a titolo di saldo debitore del c/c n. 9837077/01 (acceso con lettera contratto del 17.11.92); 2) €.86.993,18 a titolo di saldo debitore del c/c n. 9837077/02
(acceso con lettera contratto del 24.10.96); 3) €.30.820,00 a titolo di saldo debitore del conto anticipi n. 9837077.11.50.
Gli intimati proponevano opposizione, eccependo, per quanto qui interessa, che, tanto nei rapporti oggetto di ingiunzione, quanto negli ulteriori rapporti di conto Contr corrente intrattenuti dalla con la la banca aveva addebitato somme non Parte_1 dovute, in forza di clausole di determinazione degli interessi passivi illegittime, atteso il mancato riferimento ad un tasso specifico, nonché in forza di illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e commissioni di massimo scoperto, in violazione dell'art. 1283 c.c.; sicchè chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna, in via riconvenzionale, della banca alla restituzione alla correntista delle somme addebitate in dipendenza delle clausole nulle, quantificate in €.
97.608,07, oltre all'ulteriore somma di €.80.050,82 corrisposta per acquisto di obbligazioni vincolate a garanzia del fido. CP_2
Con sentenza n.18/07 il tribunale dichiarava la nullità delle clausole dei contratti che prevedevano i tassi di interesse con riferimento agli usi su piazza, in violazione dell'art. 1284 c.c., nonchè la capitalizzazione trimestrale di interessi debitori e c.m.s.; indi revocava l'opposto decreto e condannava la banca al pagamento al
[...]
nelle more intervenuto, di €.110.250,92, pari alla rideterminazione Parte_1 dei saldi di c/c effettuata dal ctu, ricondotti gli interessi passivi maturati sino al
31.3.97 alla misura legale ed applicata la capitalizzazione annuale, in luogo di quella trimestrale, ad interessi e c.m.s.; condannava, altresì, la banca alla restituzione della somma di €. 80.050,82, già costituita in pegno in favore dell'istituto di credito. La sentenza era impugnata, in via principale, da e, in via Controparte_1 incidentale, dal Parte_1
Per quanto qui ancora interessa, la banca censurava la pronuncia del tribunale per aver ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto, nonché per aver ritenuto la nullità, per violazione dell'art. 1284 c.c., delle clausole di determinazione degli interessi debitori contenute nei contratti di c/c n. 9837077/01/40 e n. 9837077/02/41 e al c/a n. 9837077.11.50; in subordine, invocava l'applicazione del tasso di interesse indicato nell'art. 117 Tub, in luogo di quello legale. Il fallimento, dal canto suo, censurava la sentenza sotto un duplice profilo: per aver rideterminato il saldo dei rapporti applicando, ad interessi passivi e c.m.s., la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale, laddove nessuna capitalizzazione era dovuta in presenza di una clausola anatocistica nulla;
per aver rideterminato il saldo dei conti applicando agli interessi passivi il tasso legale sino al 31.3.1997 ed il tasso convenzionale per il periodo successivo, laddove, in presenza di una clausola di interessi nulla, perché indeterminata, andava applicato, per l'intera durata dei rapporti, il tasso legale, ovvero il tasso dell'art. 117 Tub.
Questa Corte di appello, con sentenza n. 888/2014, estromessi dal giudizio i fideiussori, avendo transatto la lite, indi accoglieva il motivo di appello principale della banca, diretto a contestare la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi, ritenendo che nei contratti di c/c, in realtà, fosse stato legittimamente indicato, in ossequio al disposto dell'art. 1284 c.c., un tasso di interesse debitorio determinato.
Accoglieva, altresì, il motivo di appello incidentale del diretto Parte_1
a contestare la capitalizzazione annuale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, riconosciuta dal tribunale in luogo di quella trimestrale applicata dalla banca.
Sicchè condannava il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della complessiva somma di €. 85.208,40, oltre accessori, somma Controparte_1 pari all'ammontare dei saldi debitori finali dei rapporti di c/corrente rideterminati dalla consulenza tecnica espletata in sede di appello. Avverso la sentenza di appello il proponeva ricorso in Parte_1
Cassazione, articolato in tre motivi.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 6868 del 2022, esclusa, per mancanza di offerta di idoneo riscontro probatorio, l'esistenza del giudicato esterno eccepito dal in relazione alle sentenze n. 703/2012 e 1492/2014 del Tribunale Parte_1 di Siracusa, rese in giudizio di opposizione allo stato passivo tra le stesse parti, così statuiva:
i) accoglieva il primo motivo di ricorso del fallimento, laddove la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto la validità della clausola relativa agli interessi contenuta al punto 7.3 del contratto valorizzando l'indicazione contenuta nella prima pagina
(“Tasso d'interesse debitore: 18,000%”) e, quindi, ritenuto che la stessa fosse idonea ad assolvere gli obblighi di determinatezza imposti dall'art. 1284 cod. civ., senza considerare (sostanzialmente espungendo dal contenuto del contratto) la successiva clausola che si riferiva agli usi su piazza;
ii) dichiarava il secondo motivo in parte assorbito (laddove il Parte_1 denunziava l'omessa pronuncia della corte di appello sulla chiesta rideterminazione del saldo, per l'intera durata del rapporto, applicando il tasso legale ovvero quello previsto dall'art. 117 tub), dovendo la corte di merito tornare a pronunciarsi sulla entità dei saldi, alla luce dei principi affermati con riferimento al primo motivo;
dichiarava per il resto (laddove si assumeva l'omessa pronuncia della corte di appello sulla molteplicità dei rapporti bancari oggetto della domanda riconvenzionale) il motivo inammissibile, per violazione del criterio di autosufficienza;
iii) accoglieva il terzo motivo, evidenziando che, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale diventa improcedibile, sicchè nessuna statuizione di condanna poteva essere adottata dalla Corte d'appello nei confronti della procedura concorsuale.
Pertanto, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa a questa Corte di appello. Riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte la curatela fallimentare di Parte_1 con atto notificato il 26.5.2022, concludendo per il rigetto dell'appello alla sentenza del tribunale proposto da e per l'accoglimento di quello incidentale Controparte_1
e, quindi, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente per cui è causa, per la rideterminazione del saldo dei detti conti, applicando, per l'intera durata dei rapporti, il tasso legale ovvero il tasso previsto dagli art. 5 l.
n.154/1992 e 117 d.lgs. n.385/93, tempo per tempo vigente, e la condanna di
[...]
a restituire alla curatela fallimentare tutte le somme indebitamente pagate CP_1 dalla fallita per le suddette causali.
Si costituiva la banca chiedendo l'accoglimento del proprio appello alla sentenza di primo grado e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo o, in subordine, la conferma della sentenza di appello.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa era posta in decisione.
Compiuti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Occorre preliminarmente individuare l'oggetto del presente giudizio di rinvio, che - non è superfluo evidenziare, alla luce delle domande ed eccezioni proposte in questo grado, anche in sede di scritti conclusionali - è un processo a carattere chiuso tendente ad una nuova statuizione, nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione, in sostituzione di quella cassata, nel quale è preclusa alle parti, non solo ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni o conclusioni (salvo che queste non siano conseguenza delle statuizioni della sentenza di annullamento), ma anche motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata (e che continuano a delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno), e nel quale operano le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito o anche implicito formatosi con la sentenza rescindente, la quale non può essere sindacata o in alcun modo elusa dal giudice di rinvio (cfr., tra le tante, Cass. n. 5800/1997, n.
39/2004, n. 5137/2019, n. 24357/2023). A tal fine è pertanto necessario fare alcune precisazioni.
Nel presente giudizio di rinvio è, anzitutto, preclusa la possibilità (peraltro invocata dal fallimento solo con la seconda conclusionale) di rilevare l'eventuale giudicato esterno in relazione alle sentenze, rese in giudizio di opposizione allo stato passivo tra le stesse parti, n. 703/2012 e 1492/2014 del Tribunale di Siracusa, ciò per la decisiva ed assorbente ragione che detta eccezione è stata già esaminata e respinta dalla Cassazione con la pronuncia rescindente.
Nel presente giudizio di rinvio risulta, altresì, preclusa la possibilità (pure invocata dal fallimento con la seconda conclusionale) di operare la rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente nn. 9837077/01 e 9837077/02 azzerando il saldo del primo estratto di conto corrente disponibile;
ciò in quanto gli accertamenti tecnici espletati in precedenza, non disponendo - siccome non presenti in giudizio - degli estratti conto relativi ai periodi precedenti al 1.1.1997, hanno provveduto alla rideterminazione dei saldi finali dei rapporti partendo dal saldo indicato nel primo estratto conto disponibile (vedasi i conteggi analitici allegati alla relazione di ctu), senza che tale modus operandi sia stato mai censurato dal fallimento, ovvero oggetto di censura in cassazione;
sicchè tale eccezione non può essere formulata per la prima volta in questo grado, tantomeno in sede di conclusionali.
2.) Ciò precisato, occorre pertanto passare alla questione della dedotta nullità delle clausole contrattuali dei rapporti di c/c determinative degli interessi passivi, oggetto del primo motivo di appello principale della banca e del primo motivo di ricorso in cassazione del fallimento.
Occorre rammentare che l'ingiunzione di pagamento concerneva i saldi passivi dei seguenti rapporti di conto corrente:
i) c/c n. 9837077/01 (in realtà la sigla completa emergente dalla lettera contratto in atti è 9837077/01/40) acceso il 17.11.1992 e passato a sofferenza il 29.11.2002, per l'ammontare di €.46.991,73;
ii) c/c n. 9837077/02 (in realtà la sigla completa emergente dalla lettera contratto in atti è 9837077/02/41), acceso con lettera contratto del 24.10.1996 e passato a sofferenza il 29.11.2002, per l'ammontare di €. 86.993,18. Per entrambi i suddetti rapporti risultano presenti in giudizio gli estratti conto solo a partire dell'anno 1997.
Con riferimento al conto anticipi n. 9837077.11.50, per come rimarcato dalla ctu espletata in questo grado, è stato ingiunto il pagamento delle singole anticipazioni, non riscosse, per il periodo compreso dal 14.1.2002 (data nella quale il rapporto esponeva un saldo iniziale pari a zero) al 29.11.2002 (data di passaggio a sofferenza), degli importi di €. 19.800,00, €. 1.700,00, €. 5.100,00, €. 1.720,00 ed € 2.500,00, per un totale di €. 30.820,00. Viceversa - per come del resto già rappresentato nelle ctu svolte nei precedenti gradi di merito e dalla stessa sentenza di appello - le relative competenze passive (e dunque, per quanto qui interessa, le somme maturate, a debito della società correntista, per interessi passivi e capitalizzazione su interessi e c.m.s.) erano addebitate dalla banca sul c/c di riferimento, ossia quello n. 9837077/01/40.
Gli interessi maturati sul suddetto c/a e non capitalizzati sono stati, quindi, oggetto di separato conteggio da parte del ctu nominato in questo grado, e rideterminati nell'importo a debito di €.142,81 (cfr. tabella a pag. 6 della relazione), in luogo del maggior importo di €.954,00 calcolato dal ctu nominato in grado di appello (cfr. ultima tabella esposta nelle conclusioni della relazione del 22.5.2013). Restano, tuttavia, pur sempre dovuti gli importi (per sorte capitale) anticipati dalla banca sulle fatture, mai riscossi, per come non contestato.
Tornando ai rapporti di c/c, occorre qui ribadire che il tribunale ha indistintamente affermato la nullità, per violazione dell'art. 1284 c.c., delle “clausole dei contratti di conto corrente stipulati tra le parti” che prevedono i tassi di interesse con riferimento agli usi su piazza. Di contro, in accoglimento del motivo di appello principale della banca, il giudice di appello ha espressamente escluso la nullità delle clausole di determinazione degli interessi debitori contenute tanto nel contratto di conto corrente n.9837077/01/40, quanto in quello n.9837077/02/41, assumendo che non si verifica alcuna violazione del disposto dell'art. 1284 cod. civ. nel caso in cui la clausola del contratto di conto corrente che disciplina il tasso di interessi debitori individui al momento della stipula della convenzione una misura di tasso, quand'anche collegando le variazioni successive alla clausola uso piazza. Tale statuizione, col relativo punto motivazionale, è stata oggetto del primo motivo di ricorso in cassazione del fallimento di solo con riferimento al Parte_1 rapporto di conto corrente n. 9837077/01/40, la cui lettera contratto, del 17.11.1992, risulta riportata, in copia, nel corpo del ricorso. È in relazione a tale documento contrattuale che il fallimento ha ivi ribadito l'eccezione - poi accolta dal giudice di legittimità - di nullità della clausola determinativa degli interessi passivi, dettata dall'art.7, comma 3, del contratto, a mente del quale “Gli interessi dovuti dal correntista alla banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interesse nella stessa misura”.
È pertanto evidente che il motivo accolto dalla pronuncia rescindente - in ragione dell'inidoneità ad assolvere agli obblighi di determinatezza imposti dall'art. 1284 cod. civ. della clausola relativa agli interessi contenuta al punto 7.3 del contratto riferita agli usi su piazza - concerne esclusivamente il contratto di c/c 9837077/01/40 del 17.11.1992, oggetto del ricorso di legittimità, e non anche l'ulteriore rapporto n.
9837077/02/41 acceso con lettera del 24.10.1996, il quale, peraltro, si limita a prevedere un tasso passivo originario del 17,25 % ma non contiene una siffatta clausola, di rinvio agli usi su piazza.
Per tali ragioni questa Corte ha disposto nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di rideterminare il saldo finale del rapporto di c/c n. 9837077/01/40 applicando - in luogo dei tassi concretamente applicati dalla banca - per il periodo ricompreso dal
1.1.1997 (data a partire dalla quale è possibile la ricostruzione dell'andamento del rapporto, risultando disponibili gli estratti conto) al 29.11.2002 (data di passaggio a sofferenza del conto) il tasso sostitutivo cd. bot ex art. 117 testo unico bancario (a motivo della ricorrenza delle relative condizioni applicative), nonché espungendo, da tutti e tre i rapporti oggetto, a suo tempo, di ingiunzione di pagamento, qualsivoglia capitalizzazione riferita ad interessi passivi e c.m.s., per come già statuito dalla pronuncia di appello, passata in giudicato in parte qua.
Dagli accertamenti compiuti dal ctu nominato in questo grado è emerso un credito della banca nei confronti del fallimento, così quantificato: i) il conto corrente ordinario n. 9837077/01/40 espone alla data del 29/11/2002 un saldo ricalcolato a debito per la società correntista di €. 16.127,96, a fronte di una posizione debitoria di €. 46.991,73 trasferita a sofferenza alla stessa data;
ii) il conto corrente ordinario n. 9837077/02/41 espone alla data del 29/11/2002 un saldo ricalcolato a debito per la società correntista di €. 72.699,10, a fronte di una posizione debitoria complessiva di € 86.993,18 trasferita a sofferenza alla stessa data;
iii) il conto anticipi n.9837077/11/50 espone alla data del 29/11/2002 una posizione debitoria per la società correntista pari a € 30.820,00 così come quella risultante dagli estratti conto della banca alla stessa data.
Ne consegue che, ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo disposta dalla sentenza di primo grado, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da - oggi la curatela del fallimento - mentre, in conformità a Parte_1 quanto statuito dalla Suprema Corte, va dichiarata improcedibile la domanda monitoria proposta da oggi Controparte_2 Controparte_1
Tenuto conto delle ragioni complessive della decisione, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in riforma della appellata sentenza n. 18/2007 del Tribunale di Catania, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal dichiara Parte_1 improcedibile la domanda monitoria proposta da Controparte_1 compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
CO Rao NE RI AM