Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1368/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato, ex art. 281 sexies,
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 1368/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Seminato, giusta procura alle liti in atti, pec:
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OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P. I. n. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., nonché della procuratrice speciale (C.F. e P.I. n. , in persona del CP_2 P.IVA_2 suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanna Cicero sito in Siracusa (Sr), Viale Santa
Panagia n. 136/E;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1965/2022 del 23.27/12/2022, reso dal Tribunale Ordinario di
Siracusa, G.U., Dott. Gabriele Patti, nel procedimento con iscrizione n. 3577/2022 R.G., come notificato in data 26/01/2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, la somma di Euro 11.678,26, oltre interessi legali e spese Controparte_1
del procedimento monitorio ed ha così concluso:
- l'insussistenza del credito azionato, siccome la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta deriva dal malfunzionamento del misuratore;
- in subordine, l'invalidità della verifica dei consumi per difetto del contraddittorio, per omessa e/o nullità della comunicazione di avvio del procedimento all'opponente;
in via ulteriormente gradata,
- la nullità del verbale di verifica, poiché eseguito in violazione della specifica normativa di settore;
- la nullità della bolletta
- che nulla è dovuto dall'opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto per prescrizione biennale del credito azionato, attesa l'inidoneità quale valido atto interruttivo del detto termine prescrizionale della lettera di messa in mora in atti, siccome nulla per omessa notifica al destinatario;
- conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.”
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'insussistenza del credito azionato per regolare adempimento delle bollette elettriche;
in ogni caso, ha contestato la sproporzione dei consumi conteggiati nella fattura posta a fondamento del D.I., rispetto a quelli conteggiati per i periodi precedenti, ovverosia il malfunzionamento del misuratore di corrente, nonché l'invalidità del procedimento di verifica operato dalla società opposta anche per assenza del contraddittorio in occasione della sostituzione del contatore;
inoltre, ha dedotto la prescrizione biennale del credito azionato per invalidità dell'atto interruttivo operato in data 28.05.2021 nonché la nullità della bolletta posta a fondamento del ricorso monitorio.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta, la Controparte_1
quale ha contestato integralmente la domanda di parte opponente evidenziando che il credito azionato
è disceso dall'accertamento del prelievo irregolare di energia elettrica da parte dell'opponente per il periodo dal 17.06.2015 e sino al 18.07.2019 - operato giusta verbale di verifica n. 633488668 -, ovverosia dall'avvenuta manomissione del contatore e consequenziale ricostruzione dei consumi in base alla normativa vigente. Inoltre, ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, anche per inapplicabilità al caso di specie del termine biennale di prescrizione.
Pertanto, la società opposta ha chiesto la conferma del decreto opposto mediante rigetto integrale dell'opposizione per infondatezza ed, in via subordinata, condannarsi parte opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, pari ad Euro 11.678,26, oltre interessi e accessori di legge dalla domanda e sino al soddisfo, o del differente importo accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge dalla domanda e sino al soddisfo.
In via istruttoria, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., ed ammessa la prova per testi di parte opponente, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per discussione e decisione secondo l'iter definitorio più snello di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
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L'opposizione è parzialmente fondata.
Preliminarmente si evidenzia che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione
è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “…In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento….”(Cass. Civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso Cass. N.
223361/2007; Cass. N. 4867/2006; Casss. N. 18315/2003).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
(ex multis: Cass. CCiv. N. 14594/2012).
Orbene, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica inter partes è pacifica, essendo stata espressamente ammessa da parte opponente;
infatti, il rapporto sottostante di fornitura di energia elettrica, in essere tra la società opposta e la parte attrice-opponente, non risulta contestato. Entrando nel merito, la società opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sulla fattura di somministrazione di energia elettrica n. 89002420010131A del 7.07.2020 dell'utenza intestata a parte opponente – n. cliente 902836667, codice POD IT001E902836667 - emessa a seguito di accertamento effettuato dal distributore territoriale (E-Distribuzione s.p.a.) di prelievi irregolari effettuati da
, come tra l'altro certificata dal relativo estratto scritture contabili Parte_2
autenticato.
La fornitura di energia elettrica nonché il prelievo irregolare, nei termini di cui alla fattura azionata, non è stata specificamente contestata dalla parte opponente, in quanto questa ultima si è limitata ad asserire l'avvenuto ed integrale adempimento delle precedenti bollette nonché a contestare genericamente la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta nonché il verbale di verifica come prodotto in atti dalla società opposta;
l'opponente, inoltre, non ha neanche contestato la conformità dei prezzi al pattuito ovvero ai listini Enel a mente dell'art. 1561 c.c., se non genericamente i criteri per la ricostruzione dei consumi.
Come noto, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v. Cass. 9542/2018, Cass. 299/2016, Cass. 14363/2011, Cass. 5915/2011, Cass.
15383/2010, Cass. 5071/09, Cass. 10860/07 e Cass. 8126/04).
Orbene, la società opposta, a fronte dell'eccezione di insufficienza della pretesa creditoria e della dedotta insussistenza del credito, ha fornito adeguata prova del suo diritto, suffragando idoneamente la pretesa creditoria vantata in ricorso, non solo sulla base della fattura commerciale come già prodotta in monitorio, n. 89002420010131A del 7.07.2020, ma anche mediante la produzione del verbale di verifica n. 633488668 del 9.06.2020, nonché dell'estratto autentico notarile del crediti in contenzioso.
Pertanto, la fattura depositata da così come le scritture contabili Controparte_1
prodotte, costituiscono prove sufficienti ad ancorare in modo oggettivo e chiaro gli effettivi consumi dell'opponente con quelli rilevati dall'ente erogatore.
Tra l'altro, nel caso in esame deve rilevarsi che l'opponente si è limitato ad enunciare, senza fornire alcun elemento di prova, non solo l'avvenuto pagamento ma che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in mancanza di documentazione idonea e che il debito fosse insussistente, in quanto i conteggi erano stati effettuati in violazione dei criteri di legge. Sul punto, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta, si può evincere esattamente il contrario, avendo la stessa parte convenuta-opposta depositato nel fascicolo monitorio e nel presente, tutta la documentazione contabile probatoria, così adeguatamente assolvendo il proprio onere probatorio.
Infatti, la società opposta ha depositato la fattura azionata ed ha precisato che i consumi erano stati ricostruiti a seguito di una verifica, compiuta da tecnici di E-Distribuzione, nel corso della quale si è dato riscontro di una manomissione del contatore.
Risulta attestato dai tecnici operanti la verifica del complesso di misura nel caso di specie – come rimosso in data 18.07.2019 dall'immobile in testa all'opponente ovverosia dal punto di prelievo in – come la manomissione sia stata eseguita “sui tre tenoni posteriori di trattenuta calotta” nonché “del circuito amperometrico (…)”, manomissione questa ultima “che ha lo scopo di alterare la registrazione di energia e potenza prelevata (…)”.
Agli atti, risultano, altresì, acquisite sia la denuncia all'autorità giudiziaria, sia una serie di fotografie attestanti l'accertata manomissione del contatore.
Così stando le cose, la ricostruzione dei consumi ha avuto inizio dalla data del 17.06.2015 sino al
18.07.2019 - ovverosia dalla data di inizio del prelievo irregolare ed entro il periodo quinquennale di prescrizione precedente applicabile al caso di specie –, da parte di E-Distribuzione come da allegati in atti ed in base ai “Criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica” (stabiliti per la ricostruzione dei consumi in caso di prelievi irregolari o di allacci abusivi, non sussistendo altre disposizioni regolatorie che consentano di determinare a posteriori i consumi di energia elettrica in caso di prelievi illeciti).
Orbene, l'opponente, rispetto i calcoli compiuti dal distributore della somma riportata nella fattura azionata, non ha allegato agli atti di causa alcuna documentazione idonea a dimostrare i propri assunti.
E' pur vero che di fronte alla contestazione del somministrato, è onere del somministrante fornire prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica operata dall'opponente.
In ogni caso, come sopra riportato, la società opposta ha depositato, oltre all'estratto autentico notarile allegato già nella fase monitoria, la fattura come emessa sulla base della ricostruzione dei consumi operata dal distributore, nella quale sono dettagliati i consumi ricostruiti, relativi al periodo dal
17.06.2015 al 18.07.2019 nel quale ha avuto luogo il prelievo irregolare. La prova del credito si desume, altresì, dal verbale di verifica effettuata dai tecnici di E-Distribuzione, al quale deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Giova ricordare, sul punto, che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta, atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico (Cass. penale n. 7566/2020).
Dunque, al rapporto di verifica n. 633488668 del 9.06.2020 deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio, ovverosia dai funzionari E-
Distribuzione, con valore probatorio sull'an e sul quanum debeatur.
Infatti, il verbale di verifica redatto dai verificatori di E-Distribuzione, nell'esercizio del loro specifico compito, ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali;
tale qualifica non è stata persa a seguito della privatizzazione del gestore del servizio elettrico, in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, sentenze nn.
4711/02; 1206/01; 1303/02), la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità d'interesse pubblico.
In ogni caso, la società venditrice si è limitata a raccogliere ed acquisire i dati, quali determinati dalla società distributrice, il cui operato non è dalla stessa sotto tale profilo sindacabile. Inoltre, l'esito dei calcoli effettuati è attendibile, sulla base dei dati oggettivi acquisiti, e non contestati nella loro coerenza matematica, a fronte delle generiche contestazioni di parte opponente, la quale, fra l'altro, non ha fornito alcuna prova del diligente esercizio della vigilanza sul misuratore, atta a precludere la commissione del fatto illecito da parte di terzi soggetti, con conseguente fondatezza della pretesa creditoria della società Controparte_1
La fattispecie in esame, integrando il prelievo abusivo di energia elettrica, comportamento costitutivo di fattispecie di reato, accertato in sede di verifica del 9.06.2020 a seguito della rimozione del contatore in data 18.07.2019, prevede un regime rigoroso in termini probatori da parte dell'opponente, il quale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova che la manomissione sia avvenuta ad opera di un terzo a sua insaputa, nonostante la diligenza richiesta dalla fattispecie in esame affinché intrusioni di terzi non alterino il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. n. 13605/2019).
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla società opposta la prova del fatto storico, relativa alla manomissione di cui al rapporto di verifica in atti;
inoltre, nessun indizio di segno contrario è stato fornito dall'opponente che induca a ritenere che la captazione abusiva di energia elettrica sia avvenuta per un tempo inferiore a quello considerato nella fattura.
Tuttavia, valgano le seguenti considerazioni relative all'interruzione dei termini prescrizionali ed all'importo effettivamente dovuto da parte opponente.
In tema di prescrizione biennale introdotta dalla L. n. 205/2017 per il settore elettrico, invocata dall'opponente per il periodo come riportato in fattura, ovverosia dal giugno 2015 al luglio 2019, occorre rilevare che il dies a quo del termine prescrizionale decorre dall'01.03.2018, per cui con ogni evidenza la relativa disciplina può trovare applicazione solo per i consumi dal 2018 al 2019; per gli anni precedenti, ovvero 2015, 2016, 2017, applicandosi la prescrizione quinquennale, la stessa risulta interrotta solo con l'invio della fattura del 7.07.2020, la cui ricezione da parte dell'opponente è rimasta incontestata.
Pertanto, per tali ultime annualità, dal 2015 al 2017, considerato, altresì, il deposito del ricorso monitorio in data 25.07.2022, la prescrizione non risulta maturata, risultando dovuti i relativi importi dall'opponente alla società opposta.
L'escussione dei testi ha, infatti, dimostrato che l'invio della diffida di pagamento del 28.05.2021, non è stata recapitata nelle mani della parte opponente, e dunque l'inidoneità della stessa diffida a produrre effetti giuridici nei confronti del destinatario-opponente, essendone venuto a conoscenza questo ultimo soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Così stando le cose, ne discende l'accoglimento parziale dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e necessaria rideterminazione dell'importo dovuto per i tre anni di prelievi di energia elettrica dal 2015 al 2017, nella minore somma che si determina in € 7.006,96, oltre interessi dal dovuto e sino a soddisfo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e della rideterminazione dell'importo dovuto da parte opponente a parte opposta, vanno determinate in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, nell'importo pari ad Euro 4.227,00 - ai medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisoria, nei minimi, atteso l'iter definitorio più snello adottato - , e vanno poste per un terzo a carico di parte opponente e, per i due terzi restanti seguono la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1368/2023 r.g., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1965/2022 del 23.27/12/2022, reso dal Tribunale Ordinario di Siracusa, G.U., Dott. Gabriele Patti, nel procedimento con iscrizione n. 3577/2022 R.G.;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di in persona Controparte_1 del suo procuratore speciale, dell'importo pari ad Euro 7.006,96, oltre interessi dal CP_2
dovuto e sino al soddisfo;
- Pone le spese di lite a carico di parte opponente che si liquidano in complessivi Euro 1.409,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. se dovute nella misura di legge, pari ad un terzo della somma determinata in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022; per la restante parte si applica la compensazione delle spese di lite fra le parti;
- Assorbita ogni altra differente questione.
Così deciso in Siracusa, il 3.04.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011