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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2024, n. 6327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6327 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
N. R.G. 22191 /2023
Il Tribunale, composto seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 9 l. 898/1970 iscritto al numero di ruolo RG 22191 / 2023 tra con il patrocinio dell'avv. GIORIO ENRICO presso cui ha eletto Parte_1
domicilio
parte ricorrente
contro con il patrocinio dell'avv. RENNA LAURA presso cui ha eletto Controparte_1
domicilio
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
1) revocare l'obbligo per il signor di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
con la somma di € 1.100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, in Per_1
considerazione della sopravvenuta circostanza del raggiungimento dell'autosufficienza
1 economica da parte della stesso, a far data dal mese di Novembre dell'anno 2024; fermo nel resto l'indicato provvedimento di divorzio;
2) compensare le spese legali del presente procedimento tra le parti.
Per il PM
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del 29.06.2020 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento del figlio , che vive e lavora all'estero, ovvero la Per_1
sua riduzione.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, poiché la posizione lavorativa del figlio era ancora precaria.
All'udienza del 09/05/2024 le parti chiedevano concordemente un rinvio, poiché la situazione lavorativa di si stava consolidando. Per_1
Con note del 24.10.2024 le parti dichiaravano di aver trovato un accordo nei termini di cui in epigrafe.
All'udienza del 28.10.2024, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Vi è accordo economico e nulla osta al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
Compensazione integrale delle spese alla luce dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio,
REVOCA l'obbligo per il signor di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
con la somma di € 1.100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, in Per_1
considerazione della sopravvenuta circostanza del raggiungimento dell'autosufficienza
2 economica da parte dello stesso, a far data dal mese di Novembre dell'anno 2024; fermo nel resto l'indicato provvedimento di divorzio.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11.12.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni
altro terzo citato nel provvedimento.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
N. R.G. 22191 /2023
Il Tribunale, composto seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 9 l. 898/1970 iscritto al numero di ruolo RG 22191 / 2023 tra con il patrocinio dell'avv. GIORIO ENRICO presso cui ha eletto Parte_1
domicilio
parte ricorrente
contro con il patrocinio dell'avv. RENNA LAURA presso cui ha eletto Controparte_1
domicilio
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
1) revocare l'obbligo per il signor di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
con la somma di € 1.100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, in Per_1
considerazione della sopravvenuta circostanza del raggiungimento dell'autosufficienza
1 economica da parte della stesso, a far data dal mese di Novembre dell'anno 2024; fermo nel resto l'indicato provvedimento di divorzio;
2) compensare le spese legali del presente procedimento tra le parti.
Per il PM
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del 29.06.2020 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento del figlio , che vive e lavora all'estero, ovvero la Per_1
sua riduzione.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, poiché la posizione lavorativa del figlio era ancora precaria.
All'udienza del 09/05/2024 le parti chiedevano concordemente un rinvio, poiché la situazione lavorativa di si stava consolidando. Per_1
Con note del 24.10.2024 le parti dichiaravano di aver trovato un accordo nei termini di cui in epigrafe.
All'udienza del 28.10.2024, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Vi è accordo economico e nulla osta al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
Compensazione integrale delle spese alla luce dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio,
REVOCA l'obbligo per il signor di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
con la somma di € 1.100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, in Per_1
considerazione della sopravvenuta circostanza del raggiungimento dell'autosufficienza
2 economica da parte dello stesso, a far data dal mese di Novembre dell'anno 2024; fermo nel resto l'indicato provvedimento di divorzio.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11.12.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni
altro terzo citato nel provvedimento.
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