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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop
dott. Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 45 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
, nato in [...] il giorno 9.9.1967, CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Francesco Allù
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Ugo Nucciarone
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 10.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.1.2019, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la , in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
Per_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Eccepiva altresì che dal TN6 dell'anno successivo, 2017, la moglie risultava percettrice di reddito, circostanza questa che faceva presupporre la percezione di redditi anche negli anni che interessano il presente ricorso, ovvero il 2014, 2015
***
Il ricorso merita accoglimento.
Dai documenti prodotti ed allegati, risultano le condizioni per parte ricorrente di ricevere gli assegni familiari.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
il TN 6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non di una prova legale, la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente
Istituto di previdenza tunisino - non può risolversi in un danno per il lavoratore il quale
è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola
(v anche Cass. n.12131 del 26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167)”.
Parte ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio, allegando nel corso del giudizio attestazione del consolato Tunisino, dalla quale risulta che la moglie del
Pagina 2 ricorrente non ha percepito negli anni che interessano, 2014 e 205, nessun reddito;
tale documento attesta le condizioni del ricorrente al fine di ottenere gli ANF.
Inoltre dallo stesso prospetto di liquidazione della prestazione accolta per l'anno 2017 e
CP_ prodotto da risulta che il reddito del 2017, superiore a quello del 2016, ha dato diritto alla liquidazione delle prestazioni.
Ne deriva che anche il reddito del 2016 (risultando inferiore a quello del 2017 che ha consentito l'erogazione della prestazione) da diritto alla prestazione per cui è causa.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese possono essere compensate, attesa la mancanza di responsabilità da parte di
CP_
per la mancata risposta da parte delle autorità Tunisine e l'avvenuta produzione solo in questa sede della documentazione attestante il diritto del ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire gli assegni familiari per l'anno 2016
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 13.2.2025
Il Giudice – Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop
dott. Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 45 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
, nato in [...] il giorno 9.9.1967, CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Francesco Allù
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Ugo Nucciarone
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 10.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.1.2019, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la , in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
Per_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Eccepiva altresì che dal TN6 dell'anno successivo, 2017, la moglie risultava percettrice di reddito, circostanza questa che faceva presupporre la percezione di redditi anche negli anni che interessano il presente ricorso, ovvero il 2014, 2015
***
Il ricorso merita accoglimento.
Dai documenti prodotti ed allegati, risultano le condizioni per parte ricorrente di ricevere gli assegni familiari.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
il TN 6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non di una prova legale, la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente
Istituto di previdenza tunisino - non può risolversi in un danno per il lavoratore il quale
è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola
(v anche Cass. n.12131 del 26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167)”.
Parte ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio, allegando nel corso del giudizio attestazione del consolato Tunisino, dalla quale risulta che la moglie del
Pagina 2 ricorrente non ha percepito negli anni che interessano, 2014 e 205, nessun reddito;
tale documento attesta le condizioni del ricorrente al fine di ottenere gli ANF.
Inoltre dallo stesso prospetto di liquidazione della prestazione accolta per l'anno 2017 e
CP_ prodotto da risulta che il reddito del 2017, superiore a quello del 2016, ha dato diritto alla liquidazione delle prestazioni.
Ne deriva che anche il reddito del 2016 (risultando inferiore a quello del 2017 che ha consentito l'erogazione della prestazione) da diritto alla prestazione per cui è causa.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese possono essere compensate, attesa la mancanza di responsabilità da parte di
CP_
per la mancata risposta da parte delle autorità Tunisine e l'avvenuta produzione solo in questa sede della documentazione attestante il diritto del ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire gli assegni familiari per l'anno 2016
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 13.2.2025
Il Giudice – Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3