Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 284/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 284/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Verena Gadotti
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Michele Dell'Agnese
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 9 maggio 2009, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 43, Anno 2009, e che dalla
1
11 ottobre 2012 a Brescia), entrambi minorenni.
I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è dipendente di Solatrix s.p.a. Casa Pt_1
di Cura con la qualifica di operatore socio-sanitario (cfr. docc.
5-7 allegati al ricorso), mentre il sig. è dipendente part-time con mansioni di CP_1
concierge ed infermiere in libera professione (cfr. docc.
8-10 allegati al ricorso).
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare è sita a Trento in via Zambra n.
16 in un immobile concesso in locazione ad entrambi i coniugi al canone mensile di
€ 800,00 oltre spese condominiali.
Le parti hanno rappresentato l'esistenza di una posizione debitoria arretrata con pari ad € 17.656,00 al momento del deposito del ricorso;
la sig.ra CP_2
inoltre, è gravata dal pignoramento di un quinto dello stipendio nonché Pt_1
dalla rata mensile di un finanziamento contratto con FI AN s.p.a., mentre il sig. ha un debito di circa € 400.000,00 con LI OR e di circa CP_1
€ 30.000,00 con altre finanziarie private.
I coniugi non sono proprietari di beni immobili;
la sig.ra è proprietaria di Pt_1
un'autovettura.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2. la casa coniugale sita in Trento (TN), Via Zambra n. 16, viene assegnata alla sig.ra , ove la stessa manterrà la propria residenza e quella dei Parte_1
figli; qualora il contratto di locazione si risolva e la ricorrente si trasferisca altrove con i figli, dovrà comunicare senza indugio al signor la nuova residenza, CP_1
inoltre potrà trattenere la caparra versata a titolo di cauzione al momento della stipula del contratto di locazione, imputandola al pagamento dei canoni arretrati e delle spese condominiali cointestati;
2 3. il sig. , che ha già lasciato la casa coniugale su accordo con Controparte_1
la moglie e si è trasferito a vivere a Trento, si impegna a spostare la propria residenza formale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso presso la competente cancelleria del Tribunale di Trento;
Per_ 4. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre;
5. fermo l'affido condiviso, il padre frequenterà i figli secondo il seguente protocollo, ferma restando la possibilità per i genitori di accordarsi per diversi tempi di permanenza dei minori con il padre:
a) ogni 15 giorni dal venerdì dal termine dell'orario scolastico al lunedì mattina, quando porterà i minori direttamente a scuola;
b) due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, da concordare tra i genitori in base ai rispettivi turni lavorativi con anticipo di almeno 24 ore;
c) metà vacanze natalizie, alternando i genitori di anno in anno Vigilia di Natale e giorno di Natale, nonché il periodo 26 dicembre - 1 gennaio e 2 gennaio - 6 gennaio;
d) metà vacanze pasquali, alternando di anno in anno i genitori Pasqua e Pasquetta;
e) ciascun genitore trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di aprile di ogni anno;
6. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli, quali istruzione, salute ed educazione, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
7. ciascun genitore manterrà i figli direttamente finché li terrà con sé, inoltre il padre verserà alla madre a partire dal mese di gennaio 2025 un contributo al
Per_ mantenimento di e pari ad Euro 300,00. - mensili ciascuno, rivalutabile Per_2
secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla data di deposito del ricorso, da versarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese;
8. il padre si impegna a pagare il 100% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, secondo il protocollo del CNF (doc. 15); si prevede espressamente, come già indicato nel protocollo del CNF, la necessità dell'accordo del padre per le spese di tipo sportivo, ludico e ricreativo;
3 9. il padre si impegna a pagare al 100 % anche la mensa dei minori, il materiale di cancelleria e l'ulteriore materiale didattico necessario per la scuola;
10. il padre beneficerà al 100 % delle detrazioni per i figli a carico, incluse le spese straordinarie sostenute e le agevolazioni / riduzioni per i servizi e le attività sportive di altro genere concesse dalla Provincia o da altri Enti pubblici o privati;
11. eventuali assegni famigliari, sussidi e qualsiasi misura e/o sostegno al reddito di qualsivoglia genere e specie, sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale, previsti per i figli a carico (compresi, a mero titolo esemplificativo,
l'assegno universale, l'assegno unico provinciale ecc.) verranno percepiti dalla madre;
12. le parti si danno reciprocamente atto che sinora il signor ha sempre CP_1
versato alla signora il contributo per il mantenimento dei figli e sostenuto Pt_1
le spese straordinarie, di talché alla data odierna non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro riguardo i figli, fermo il dovere del sig. di provvedere al CP_1
pagamento delle spese per mensa scolastica, dentista o per attività sportive ad oggi eventualmente non versate direttamente alla Comunità della Valle dei Laghi, al dott.
e alle associazioni sportive;
Per_3
13. al fine di regolare ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi il sig. CP_1
si impegna ad estinguere la posizione debitoria della sig.ra
[...] Parte_1
e di se stesso con l'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa – ITEA Spa mediante versamento ad non appena otterrà il finanziamento e comunque entro e CP_2 non oltre il 31.12.2025 l'importo di Euro 17.656,00; qualora il sig. CP_1
non provveda al pagamento entro la data indicata, la sig.ra
[...] Parte_1 diverrà creditrice dell'importo di Euro 17.656,00. - nei confronti del marito e potrà richiedere il pagamento della somma direttamente in suo favore, che la sig.ra si impegna a versare ad;
Parte_1 CP_2
14. le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto dei figli minori;
il medesimo sarà conservato dalla madre e dovrà essere consegnato al padre, nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero con i figli;
4 15. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano altresì che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
16. spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ed espressa previsione che ciascuna parte provvederà a compensare il proprio procuratore”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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