Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 13/06/2025 , RGC n. 932 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Rosa (per delega dell'avv. CORNICELLO FRANCESCO MARCELLO ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Gradilone (per delega dell'avv. CARUSO LUIGINA MARIA ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 932 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco M. Parte_1 C.F._1
Cornicello
Attrice
E
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso
Convenuto
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto il , chiedendo il risarcimento Parte_1 Controparte_2 dei danni subiti a seguito della caduta verificatasi in data 26 settembre 2022, alle ore 14.00 circa,
1
1.2. Si è costituito il , chiedendo il rigetto della pretesa e Controparte_2 deducendo che la caduta è stata causata esclusivamente dalla condotta dell'attrice.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, deve evidenziarsi che la vicenda in esame deve certamente essere ricondotta nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, “si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cas s., 12 aprile 2013, n. 8935;
Cass., 18 ottobre 2001, n. 21508)” (Cass. civ. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919).
2.2. Per quel che riguarda, poi, la ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “se è vero che, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentat o e la cosa in custodia” (Cass. civ.,
Sez. VI, 3 febbraio 2015, n. 1896).
In altri termini, nell'ambito della responsabilità per cose in custodia grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il danneggiante deve dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito.
Con riferimento al nesso di causalità la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che
“l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. fra le tante e le più recenti, Cass. civ. Sez. 3, 22 ottobre 2013 n. 23919)” (Cass. civ. Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 287; cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32546, secondo cui “in tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la
2 produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta av ente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un lavorator e rimasto schiacciato dal braccio di una gru, staccatosi per cause ignote, ritenendo la condotta altamente imprudente del danneggiato, consistita nell'accedere, non autorizzato, nell'area di manovra del mezzo, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita ed il sinistro)”).
In buona sostanza, nella valutazione sul nesso di causalità è necessario prendere in considerazione l'eventuale condotta colposa del danneggiato, la quale, a seconda dei casi, può atteggiarsi a concausa dell'evento, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero assurgere a causa esclusiva dello stesso, escludendo, quindi, il nesso eziologico con la cosa custodita e, di conseguenza, la responsabilità del custode.
2.3. Ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi che la cond otta dell'attrice sia stata la causa esclusiva dell'evento lesivo.
Infatti, dall'esame della documentazione fotografica versata in atti è evidente come la caduta si sia verificata in una buca perfettamente visibile da lontano, soprattutto in orario diurno (la caduta
è avvenuta alle ore 14.00) e in un tratto di strada ben conosciuto dall'attrice che abita a poca distanza, che non presenta ostacoli alla visibilità della buca medesima (cfr. all. 1 del fascicolo di parte attrice) anche in presenza di acqua piovana, circostanza, peraltro, dedotta soltanto con la prima memoria istruttoria.
Per tali ragioni, l'attrice, utilizzando l'ordinaria diligenza, aveva certamente la possibilità di percepire e prevenire la situazione di pericolo.
Di conseguenza, deve ritenersi che l'unica causa dell'evento lesivo in esame sia stata la condotta colposa di , la quale, non avvedendosi di una buca pienamente visibile, vi è Parte_1 inciampata procurandosi delle lesioni.
La domanda attorea, quindi, deve essere respinta.
3. Le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico di parte attrice e, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, vengono liquidate in euro 2.800,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 1.000,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice mo nocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
3 2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Castrovillari, 13 giugno 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Anto nella De Marco, addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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